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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 24.10.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 479/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. MELELLA CARLA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. indicato: ), in Controparte_1 P.IVA_1
C persona del p.t. e CP_2 Controparte_4
(C.F. indicato: , in persona del Dirigente SC in carica p.t., P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli e domiciliati ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 (indirizzo PEC indicato.
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2023 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro chiedendo: “annullare, per i motivi innanzi
1 illustrati, l'impugnata sanzione disciplinare prot. n. 4625/7.6 del 24.11.2022 della sospensione dall'insegnamento per giorni 4, in quanto illegittima e/o nulla e/o annullabile e, comunque, infondata in fatto e diritto;
conseguentemente, condannare il , in persona del con sede in Roma, al Viale Controparte_1 CP_5
Trastevere n. 76/a, e in persona del Controparte_4
Dirigente scolastico p.t., con sede in Solofra (AV), alla Via Casa Papa, n. 13, C.F.
all'immediato annullamento e/o revoca e/o disapplicazione della P.IVA_2 sanzione impugnata, con corresponsione in favore della lavoratrice della retribuzione e contribuzione giornaliera relativa al periodo dal 2.01.2023 al
5.01.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
La ricorrente -premesso di essere dipendente del , con Controparte_1 mansioni di docente di scuola primaria, in servizio, per l'anno scolastico 2022/2023, presso l' e assegnata al plesso scolastico Controparte_4
Plesso Primaria Casa Papa di Solofra (AV)- esponeva che: in data 14.10.2022 la vicaria dell'istituto in parola, chiedeva alla ricorrente, in ora buca, di Controparte_6 sostituire l'insegnante della classe V sez. C, presente ma Persona_1 impegnata, unitamente al corpo docente della medesima classe e alla vicaria stessa, in una riunione da quest'ultima indetta per discutere delle problematiche comportamentali della classe de qua; durante la sostituzione, la insegnante Pt_1 con esperienza ultra trentennale e maestra stimata ed apprezzata da colleghi, genitori e alunni, assisteva a grida, schiamazzi, corse folli, spintoni tra gli alunni e lancio di oggetti;
comprensibilmente preoccupata e con l'unico scopo di tutelare l'incolumità degli scolari, anche alla presenza dei collaboratori scolastici, era costretta ad alzare il tono di voce per portare la calma e separare i più irrequieti dal resto della classe;
in data 17.10.2022 alle ore 17.30 veniva convocata una riunione dal dirigente, Dott.
alla presenza del corpo docente, dei genitori e di tutti gli alunni della classe CP_7
V sez. C (anche non presenti a scuola il giorno del presunto accaduto) e della vicaria durante l'anzidetta riunione i genitori rivolgevano alla docente CP_6 Pt_1 affermazioni diffamatorie e denigratorie, attribuendole comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini destituiti di qualsivoglia fondamento e il dirigente invitava la a difendersi dalle accuse di alcuni genitori, formulate Pt_1 sulla scorta di quanto riferito da bambini di dieci anni con evidente avversione per le regole;
in data 19.10.2022, la docente per il tramite dell'avv. Melella inviava Pt_1
2 pec all'istituto comprensivo “ in persona del dirigente scolastico dott. CP_8 CP_9
nella quale rappresentava quanto realmente accaduto in data 14.10.2022; CP_7 contestava le modalità di svolgimento della riunione del 17.10.2022 e quanto emerso in detta sede e, altresì, chiedeva al dirigente p.t., l'esonero a sostituire le insegnanti della classe in questione per l'intero anno scolastico, in quanto privata di autorevolezza e considerazione;
con comunicazione del 21.10.2022 Prot. Riservato n. 4097 / 7.6, il
Dirigente dell'istituto comprensivo resistente, effettuava una contestazione di addebito ed avvio procedimento disciplinare, con formale contestazione del seguente addebito:
“strattonando e spingendo contro la parete gli allievi in questione a causa del loro atteggiamento insolente e sfacciato nei confronti del docente, nonché irrispettoso delle regole di condotta che si devono osservare a scuola, la S.V. mediante un abuso di mezzi finalizzato ad ottenere un contegno più disciplinato da parte degli alunni, ha assunto un comportamento non conforme ai doveri e alla correttezza inerenti la funzione del docente” e la convocava per il contraddittorio a sua difesa presso l'ufficio scolastico il giorno 16.11.2022 ore 11,00, con facoltà di presentare memorie scritte entro lo stesso termine;
che in quella sede veniva redatto apposito verbale che spiegava quanto accaduto, sottoscritto dal dirigente e dal legale della ricorrente;
tuttavia, con nota prot. n. 4625/7.6 del 24.11.2022, la parte datoriale irrogava la sanzione della sospensione dall'insegnamento per 4 giorni, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art.494, lettera a), D. Lgs 16.04.1994 n.297, a decorrere dal 2.01.2023 al 5.01.2023 compreso: “avendo infatti alzato la voce e pigiato contro la parete alcuni allievi della classe 5°C della scuola primaria casa papa a causa del loro atteggiamento insolente
e sfacciato, nonché irrispettoso delle regole di condotta che si devono osservare a scuola, la docente, sebbene spinta a ciò al fine di ottenere un contegno più disciplinato da parte degli alunni, ha assunto un comportamento non conforme ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente, che ha creato frustrazione nei bambini. Gli stessi umiliati dalle grida, si sono messi a piangere. Con il loro racconto ai genitori, e il risentimento di questi ultimi emerso in sede di confronto, può dirsi provato che
l'agire della docente ha altresì arrecato un sicuro danno all'immagine della scuola”.
In diritto deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare per incompetenza del dirigente SC ad emetterlo e, nel merito, l'infondatezza della sanzione per inesistenza e/o irrilevanza delle condotte contestate.
3
2. Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio il resistente, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente alle spese.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate a cura di tutte le parti costituite.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 4 giorni comminata dal Dirigente SC dell'I.C. “ di Solofra con nota prot. n. Controparte_4
4625/7.6 del 24.11.2022, nei confronti della ricorrente è illegittima in quanto irrogata da organo incompetente.
L'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 attribuisce al dirigente la competenza “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, mentre sono di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari “le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo”.
Quanto all'interpretazione della norma citata, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo (nella specie la sospensione dall'ufficio fino ad un mese), essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare, tenuto conto che diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente - da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo” (cfr. Cass. n. 5607/2023; conforme a Cass. n.
4 23524/2021 e a Cass. 30226/2019 e, da ultimo, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19097 del
11/07/2024).
In particolare, la Corte ha precisato che “l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare
(Cass. 2 agosto 2019, n. 20845); infatti se, rispetto al Dirigente, si fa un meno certo riferimento alla sanzione di cui è "prevista l'irrogazione" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
55-bis, comma 1), in cui la previsione può sia riguardare la misura edittale della sanzione, sia la sanzione che si ipotizzi in concreto di irrogare, la legge, nel regolare la competenza dell'U.P.D., fa inequivocabile riferimento alle infrazioni "punibili" con sanzioni più gravi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 2, ora comma 4), così chiarendo senza possibilità di dubbio che il discrimine di competenza è fissato sulla base della misura edittale (..)” (in tal senso Cass. n. 30226/2019 cit.).
Ebbene, nel caso di specie il fatto per il quale si è proceduto, così come descritto nell'atto di contestazione, non rientra nelle infrazioni di minore gravità, ma negli illeciti per i quali il D. Lgs. n. 297/1994, agli artt. 492, comma 2, lett. b) e 494, prevede la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese.
Ne deriva che, in conformità all'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato, sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)
e non quella del Dirigente SC, risultando irrilevante che la sanzione in concreto irrogata sia di 4 giorni di sospensione dall'insegnamento, a fronte di una sanzione edittale massima stabilita per il fatto contestato pari alla sospensione fino ad un mese
(art. 492 e 494 D. lgs. n. 297/1994).
La sanzione disciplinare comminata risulta pertanto invalida in quanto irrogata da organo incompetente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro giorni e precisamente dal
02.01.2023 al 05.01.2023 compreso, disposta con provvedimento del Dirigente
SC p.t. dell' di Solofra (Av), adottato il 24.11.2022 n. prot. Controparte_10 ris. 4625/7.6 ed oggetto di impugnazione, in uno all'atto di contestazione di addebito n. 4097/7.6 del 21.10.2022.
5 La resistente Amministrazione scolastica va altresì condanna alla restituzione a delle somme trattenute per effetto della illegittima sanzione, con Parte_1 maggiorazione di accessori nella misura e nei limiti di legge, dalla effettiva detrazione e fino all'effettivo soddisfo.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e la resistente Amministrazione scolastica va condannata al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, spese queste che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in complessivi euro 3.689,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a dal Dirigente SC dell'I.C. di Parte_1 Controparte_4
Solofra il 24.11.2022 e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Condanna , in persona del p.t., alla Controparte_1 CP_2 restituzione a delle somme trattenute per effetto della illegittima Parte_1 sanzione, con maggiorazione di accessori, nella misura e nei limiti di Legge, dalla effettiva detrazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
3.689,00 (eurotremilaseicentottantanove/00) per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 24.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note scritte: 24.10.2025), ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 479/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. MELELLA CARLA, presso il cui studio legale
è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. indicato: ), in Controparte_1 P.IVA_1
C persona del p.t. e CP_2 Controparte_4
(C.F. indicato: , in persona del Dirigente SC in carica p.t., P.IVA_2 entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli e domiciliati ex lege in Napoli alla via Diaz n.11 (indirizzo PEC indicato.
; Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.02.2023 adiva questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro chiedendo: “annullare, per i motivi innanzi
1 illustrati, l'impugnata sanzione disciplinare prot. n. 4625/7.6 del 24.11.2022 della sospensione dall'insegnamento per giorni 4, in quanto illegittima e/o nulla e/o annullabile e, comunque, infondata in fatto e diritto;
conseguentemente, condannare il , in persona del con sede in Roma, al Viale Controparte_1 CP_5
Trastevere n. 76/a, e in persona del Controparte_4
Dirigente scolastico p.t., con sede in Solofra (AV), alla Via Casa Papa, n. 13, C.F.
all'immediato annullamento e/o revoca e/o disapplicazione della P.IVA_2 sanzione impugnata, con corresponsione in favore della lavoratrice della retribuzione e contribuzione giornaliera relativa al periodo dal 2.01.2023 al
5.01.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario.
La ricorrente -premesso di essere dipendente del , con Controparte_1 mansioni di docente di scuola primaria, in servizio, per l'anno scolastico 2022/2023, presso l' e assegnata al plesso scolastico Controparte_4
Plesso Primaria Casa Papa di Solofra (AV)- esponeva che: in data 14.10.2022 la vicaria dell'istituto in parola, chiedeva alla ricorrente, in ora buca, di Controparte_6 sostituire l'insegnante della classe V sez. C, presente ma Persona_1 impegnata, unitamente al corpo docente della medesima classe e alla vicaria stessa, in una riunione da quest'ultima indetta per discutere delle problematiche comportamentali della classe de qua; durante la sostituzione, la insegnante Pt_1 con esperienza ultra trentennale e maestra stimata ed apprezzata da colleghi, genitori e alunni, assisteva a grida, schiamazzi, corse folli, spintoni tra gli alunni e lancio di oggetti;
comprensibilmente preoccupata e con l'unico scopo di tutelare l'incolumità degli scolari, anche alla presenza dei collaboratori scolastici, era costretta ad alzare il tono di voce per portare la calma e separare i più irrequieti dal resto della classe;
in data 17.10.2022 alle ore 17.30 veniva convocata una riunione dal dirigente, Dott.
alla presenza del corpo docente, dei genitori e di tutti gli alunni della classe CP_7
V sez. C (anche non presenti a scuola il giorno del presunto accaduto) e della vicaria durante l'anzidetta riunione i genitori rivolgevano alla docente CP_6 Pt_1 affermazioni diffamatorie e denigratorie, attribuendole comportamenti particolarmente gravi nei confronti dei bambini destituiti di qualsivoglia fondamento e il dirigente invitava la a difendersi dalle accuse di alcuni genitori, formulate Pt_1 sulla scorta di quanto riferito da bambini di dieci anni con evidente avversione per le regole;
in data 19.10.2022, la docente per il tramite dell'avv. Melella inviava Pt_1
2 pec all'istituto comprensivo “ in persona del dirigente scolastico dott. CP_8 CP_9
nella quale rappresentava quanto realmente accaduto in data 14.10.2022; CP_7 contestava le modalità di svolgimento della riunione del 17.10.2022 e quanto emerso in detta sede e, altresì, chiedeva al dirigente p.t., l'esonero a sostituire le insegnanti della classe in questione per l'intero anno scolastico, in quanto privata di autorevolezza e considerazione;
con comunicazione del 21.10.2022 Prot. Riservato n. 4097 / 7.6, il
Dirigente dell'istituto comprensivo resistente, effettuava una contestazione di addebito ed avvio procedimento disciplinare, con formale contestazione del seguente addebito:
“strattonando e spingendo contro la parete gli allievi in questione a causa del loro atteggiamento insolente e sfacciato nei confronti del docente, nonché irrispettoso delle regole di condotta che si devono osservare a scuola, la S.V. mediante un abuso di mezzi finalizzato ad ottenere un contegno più disciplinato da parte degli alunni, ha assunto un comportamento non conforme ai doveri e alla correttezza inerenti la funzione del docente” e la convocava per il contraddittorio a sua difesa presso l'ufficio scolastico il giorno 16.11.2022 ore 11,00, con facoltà di presentare memorie scritte entro lo stesso termine;
che in quella sede veniva redatto apposito verbale che spiegava quanto accaduto, sottoscritto dal dirigente e dal legale della ricorrente;
tuttavia, con nota prot. n. 4625/7.6 del 24.11.2022, la parte datoriale irrogava la sanzione della sospensione dall'insegnamento per 4 giorni, per inosservanza delle disposizioni di cui all'art.494, lettera a), D. Lgs 16.04.1994 n.297, a decorrere dal 2.01.2023 al 5.01.2023 compreso: “avendo infatti alzato la voce e pigiato contro la parete alcuni allievi della classe 5°C della scuola primaria casa papa a causa del loro atteggiamento insolente
e sfacciato, nonché irrispettoso delle regole di condotta che si devono osservare a scuola, la docente, sebbene spinta a ciò al fine di ottenere un contegno più disciplinato da parte degli alunni, ha assunto un comportamento non conforme ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente, che ha creato frustrazione nei bambini. Gli stessi umiliati dalle grida, si sono messi a piangere. Con il loro racconto ai genitori, e il risentimento di questi ultimi emerso in sede di confronto, può dirsi provato che
l'agire della docente ha altresì arrecato un sicuro danno all'immagine della scuola”.
In diritto deduceva l'illegittimità del provvedimento disciplinare per incompetenza del dirigente SC ad emetterlo e, nel merito, l'infondatezza della sanzione per inesistenza e/o irrilevanza delle condotte contestate.
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2. Instauratosi il contraddittorio, si costitutiva in giudizio il resistente, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, con condanna del ricorrente alle spese.
La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate a cura di tutte le parti costituite.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per 4 giorni comminata dal Dirigente SC dell'I.C. “ di Solofra con nota prot. n. Controparte_4
4625/7.6 del 24.11.2022, nei confronti della ricorrente è illegittima in quanto irrogata da organo incompetente.
L'art. 55-bis del D. Lgs. n. 165/2001 attribuisce al dirigente la competenza “per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni è di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale e si svolge secondo le disposizioni del presente articolo. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge dinanzi all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari”, mentre sono di competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari “le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo”.
Quanto all'interpretazione della norma citata, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo (nella specie la sospensione dall'ufficio fino ad un mese), essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare, tenuto conto che diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente - da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili - avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe essere smentito all'esito del procedimento medesimo” (cfr. Cass. n. 5607/2023; conforme a Cass. n.
4 23524/2021 e a Cass. 30226/2019 e, da ultimo, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 19097 del
11/07/2024).
In particolare, la Corte ha precisato che “l'attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti quali indicati nell'atto di contestazione e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare
(Cass. 2 agosto 2019, n. 20845); infatti se, rispetto al Dirigente, si fa un meno certo riferimento alla sanzione di cui è "prevista l'irrogazione" (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.
55-bis, comma 1), in cui la previsione può sia riguardare la misura edittale della sanzione, sia la sanzione che si ipotizzi in concreto di irrogare, la legge, nel regolare la competenza dell'U.P.D., fa inequivocabile riferimento alle infrazioni "punibili" con sanzioni più gravi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 2, ora comma 4), così chiarendo senza possibilità di dubbio che il discrimine di competenza è fissato sulla base della misura edittale (..)” (in tal senso Cass. n. 30226/2019 cit.).
Ebbene, nel caso di specie il fatto per il quale si è proceduto, così come descritto nell'atto di contestazione, non rientra nelle infrazioni di minore gravità, ma negli illeciti per i quali il D. Lgs. n. 297/1994, agli artt. 492, comma 2, lett. b) e 494, prevede la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese.
Ne deriva che, in conformità all'ormai pacifico orientamento giurisprudenziale richiamato, sussiste la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.)
e non quella del Dirigente SC, risultando irrilevante che la sanzione in concreto irrogata sia di 4 giorni di sospensione dall'insegnamento, a fronte di una sanzione edittale massima stabilita per il fatto contestato pari alla sospensione fino ad un mese
(art. 492 e 494 D. lgs. n. 297/1994).
La sanzione disciplinare comminata risulta pertanto invalida in quanto irrogata da organo incompetente.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per quattro giorni e precisamente dal
02.01.2023 al 05.01.2023 compreso, disposta con provvedimento del Dirigente
SC p.t. dell' di Solofra (Av), adottato il 24.11.2022 n. prot. Controparte_10 ris. 4625/7.6 ed oggetto di impugnazione, in uno all'atto di contestazione di addebito n. 4097/7.6 del 21.10.2022.
5 La resistente Amministrazione scolastica va altresì condanna alla restituzione a delle somme trattenute per effetto della illegittima sanzione, con Parte_1 maggiorazione di accessori nella misura e nei limiti di legge, dalla effettiva detrazione e fino all'effettivo soddisfo.
Assorbito ogni ulteriore profilo.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, le spese seguono la soccombenza e la resistente Amministrazione scolastica va condannata al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, spese queste che si liquidano, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, in complessivi euro 3.689,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definendo il giudizio, disattesa e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento del ricorso accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata a dal Dirigente SC dell'I.C. di Parte_1 Controparte_4
Solofra il 24.11.2022 e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato;
2) Condanna , in persona del p.t., alla Controparte_1 CP_2 restituzione a delle somme trattenute per effetto della illegittima Parte_1 sanzione, con maggiorazione di accessori, nella misura e nei limiti di Legge, dalla effettiva detrazione fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro
3.689,00 (eurotremilaseicentottantanove/00) per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 24.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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