TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 19/02/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
R.G. 211.2024
Il Giudice dott.ssa ELVIRA BUZZELLI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 211.2023 tra
(C.F. ) elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Parte_1 C.F._1
Beato Cesidio n. 37/A presso lo studio dell'avv. Marco Colantoni che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto introduttivo
RICORRENTE
E
(P.I. , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato a L'Aquila, via Venezuela n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco
Saverio de Nardis che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO – CONTUMACE
E
(C.F. ) in Controparte_3 P.IVA_3
persona del legale rapp.te pro tempore
CONVENUTO – CONTUMACE
E
Controparte_4
(P.I. , in persona
[...] P.IVA_4
del suo preposto e legale rappresentante in Italia
1 CONVENUTO – CONTUMACE
OGGETTO: ricorso ex art 15 d.lgs. 150/2011
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte depositate all'udienza del 8.5.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 15 d.lgs. 150/2011, il Geom. ha convenuto in giudizio il Parte_1
, il Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
e la
[...] Controparte_4 CP_4 Controparte_4
, chiedendo la riforma del decreto di liquidazione degli onorari del CTU
[...]
emesso in data 16.1.2024 nel giudizio n. r.g. 615/2020.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che il richiamato provvedimento sarebbe viziato da errori che avrebbero portato ad una liquidazione di € 7.085,57 oltre accessori, a titolo di compenso ed € 14.526,71 per spese, a fronte di una istanza di liquidazione per € 24.936,21 per compensi, oltre accessori di legge, ed € 15.866,71 per spese autorizzate.
In particolare, il Giudice che ha emesso il provvedimento è giunto a liquidare la somma richiamata prendendo in considerazione proroghe e ritardi nello svolgimento dell'incarico (non operando così l'aumento previsto dall'art. 52 D.P.R. 115/2002) che tuttavia non sarebbero imputabili al consulente. Inoltre, il giudicante ha ritenuto che la consulenza avesse carattere unitario mentre in realtà era risultata articolata in diverse e specifiche voci, cosicché il compenso avrebbe dovuto essere calcolato con riferimento ai singoli quesiti;
in particolare, per i quesiti nn. 1,2,5 il compenso andava calcolato applicando l'art. 11 DM 182/2002, per i quesiti
3 e 5 andava calcolato applicando l'art. 13 DM 182/2002 mentre per l'accertamento e descrizione dello stato dei luoghi, doveva farsi applicazione dell'art. 11 DM 182/2002.
In ultimo, relativamente al calcolo delle spese vive, il giudice sarebbe incorso in errore poiché ha liquidato la somma di € 14.526,71 in luogo di quella documentata di € 15.866,71.
Gli ulteriori convenuti, benché regolarmente evocati in giudizio, hanno ritenuto di non costituirsi e pertanto ne deve essere dichiarata la contumacia.
2. La domanda è infondata e va respinta per le ragioni che si espongono.
In primo luogo, non è fondata l'eccezione relativa al mancato aumento degli onorari, ex art. 52
DPR 115/2002, operabile in caso di particolare complessità dell'incarico effettuato. Tale norma, infatti, consente al giudicante, all'esito di un giudizio positivo di eccezionalità dell'incarico, condotto secondo il suo prudente apprezzamento, di aumentare il compenso al
2 CTU sino al doppio del massimo tabellare. Tale giudizio, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, è rimesso al potere discrezionale del giudice sulla base degli elementi tecnici e processuali a sua disposizione ed è collegata allo svolgimento di una prestazione caratterizzata da un tasso di importanza e complessità eccezionali che, appunto, giustificano l'aumento del compenso (Cass. civ. 29876/2019). Ebbene, anche questo giudice è concorde nel ritenere che l'incarico espletato dal ricorrente, pur non essendo privo di complessità, non presenta quei caratteri di eccezionalità idonei a giustificare l'aumento dei compensi spettanti al consulente.
La consulenza, infatti, ha riguardato la verifica della rispondenza di un progetto rispetto all'attività mineraria effettivamente svolta e la stima degli eventuali lavori di risanamento ambientale non realizzati: operazioni che, dalla lettura della perizia, sono state svolte con l'ausilio della normale strumentazione tecnica utilizzata in ipotesi di questo genere e non risulta che si siano poste questioni relative alla particolare complessità dell'incarico che non fossero superabili con il mero aumento dei costi delle operazioni peritali. A tal proposito, peraltro, in sede di ricorso, il CTU non ha dedotto alcunché sulla presunta eccezionalità dell'incarico e di certo il notevole lasso di tempo in cui è stato impegnato, a causa di circostanze in parte a lui non imputabili, non possono giustificare il carattere di eccezionalità.
Ulteriormente, in relazione all'unitarietà o meno della consulenza, il perito ha dedotto che il quesito n. 4 dell'incarico assegnato, andava liquidato facendo applicazione delle tabelle contenute nell'art. 13 del DM 182/2002 e non, come per gli altri quesiti, utilizzando le diverse tabelle di cui all'art. 11 dello stesso decreto. In altri termini, ad opinione dell'ausiliario, la diversità dei quesiti farebbe venir meno l'unitarietà della consulenza tecnica e ciò comporterebbe l'utilizzo di diversi criteri nella liquidazione degli onorari. La tesi va nel caso concreto respinta, facendosi applicazione di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, quando vi sia una ipotesi di pluralità di quesiti ma l'indagine demandata al consulente può considerarsi come unica, vada applicato un unico criterio di liquidazione e, laddove il valore sia determinato o determinabile, debbono applicarsi le tabelle di cui al DM 182/2002 (cfr Cass. 16768/2023). Ebbene, dall'analisi del provvedimento di nomina del CTU e dei quesiti allo stesso sottoposti, emerge in sostanza che, nella fattispecie,
l'attività demandata al CTU abbia quei caratteri di unicità idonei all'applicazione di un unico criterio di liquidazione: la perizia, infatti, prende le mosse da un'indagine tecnica da compiersi su un unico luogo e su un unico progetto che non può scindersi in singole attività separatamente considerabili. In altri termini, pur presentandosi una ipotesi di pluralità di quesiti, vi è senz'altro una unicità di indagine che giustifica l'applicazione di un criterio unico. Per tale motivo, deve ritenersi corretta la scelta del giudice di prime cure che ha fatto applicazione di tali principi,
3 stabilendo, quale criterio unico di liquidazione, quello previsto dall'art. 11 DM 182/2002, applicabile “per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili”
In ultimo, va respinta la censura sull'errore di calcolo delle spese sostenute dal consulente.
Questi ha dedotto che, relativamente alla fattura emessa dall'ausiliario dott. geol, il Per_1
giudice abbia sommato alle altre spese sostenute la somma risultante dalla voce “netto a pagare” in luogo di quella contenuta nella voce “totale documento”. A ben vedere, il giudice di primo grado ha correttamente liquidato la somma, coincidente con quella netta, che il consulente ha effettivamente esborsato nei confronti del proprio ausiliario, che ammonta, come da fattura allegata, ad € 7.160,96. Peraltro, lo stesso coretto criterio (liquidazione del “netto a pagare”) è stato adottato dal giudice anche nell'individuazione delle ulteriori spese risultanti da altre fatture ma il ricorrente, in questa sede, non se ne duole.
Pertanto, il ricorso va integramente rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza e solo liquidate come da dispositivo facendo applicazione delle tabelle di cui al DM 55/2014, con riduzione del 30% per assenza di questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del , di Controparte_2 Controparte_3
e della -
[...] Controparte_5
rappresentanza generale per l'Italia;
- Rigetta integralmente il ricorso;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
che si liquidano nella somma di € 1.778,00, oltre spese generali nella misura CP_1
del 15% e ulteriori accessori di legge se dovuti;
L'Aquila, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Elvira Buzzelli
4 5