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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11939 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12452/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 12452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art.1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) TRA (C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato ad Afragola alla via Torino n.4, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Fusco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via E. Nicolardi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Antonio Valentino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. PEC
Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da conclusioni rassegnate in data 17/07/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la coincisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
La domanda proposta da parte attrice è accoglibile Parte_1 parzialmente per i motivi che seguono. Giova premettere che la ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare la condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di 14.283,71 euro, detratto l'acconto versato dalla committente pari a 7.00,00 euro, a fronte del totale pattuito con l'impresa ovvero 21.283,71 euro. L'importo richiesto concerne una parte dei lavori eseguiti dalla ditta dal mese di febbraio 2020 al mese di marzo 2020 e poi sospesi a causa dell'emergenza covid. I lavori in esame, oggetto di un contratto verbale di appalto, stipulato tra le parti suddette, sono riferiti ad un locale posto a piano terra alla via G. Profumo n. 12 in Napoli e volti alla realizzazione di uno studio dentistico, la cui somma complessiva stabilita è pari a 50.000,24 euro oltre iva, come si rinviene nel computo metrico allegato da parte attrice e contestato da parte convenuta in quanto mai ricevuto ne sottoscritto dalla stessa. A tal uopo, la parte convenuta ha richiesto al Tribunale adito di accertare l'inammissibilità della domanda attorea stante l'invalidità di tale contratto di appalto con la contestuale condanna in via riconvenzionale della società appaltatrice al pagamento della somma complessiva di € 12.000,00 per il danno derivante da un ritardo nell'ultimazione dei lavori. Detti lavori per il committente non sono stati eseguiti a regola d'arte ed hanno vizi costruttivi e difettosità evidenti tali da costringere la stessa a rivolgersi ad una ditta terza per il rifacimento integrale delle opere. Nel corso del giudizio, dopo aver analizzato la documentazione probatoria allegata dalle parti, le testimonianze rese e l'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico di ufficio, è emerso che la società non ha abbandonato il cantiere ma ne ha sospeso i lavori a causa della emergenza pandemica in corso;
tale circostanza è stata confermata dai testi di parte attrice
[...]
e entrambi contattati da parte convenuta per Parte_3 Parte_4 completare i lavori oggetto del contratto di appalto e dal teste di parte convenuta . Tes_1
In secondo luogo, la contestazione sollevata dal committente concernente la mancata sottoscrizione del computo metrico non è accoglibile in quanto, a prescindere da tale documento, dall'analisi peritale del consulente tecnico di ufficio è emerso che i lavori descritti nel computo stesso sono stati riscontrati in concreto attraverso un opportuno sopralluogo effettuato dallo stesso. Ed infatti dall'elaborato peritale si è evinto che, a seguito di sopralluogo, di un attento studio della documentazione agli atti e lette le testimonianze, le opere compiute dalla ditta appaltatrice, sono consistite in: demolizione di muratura, spicconatura dell'intonaco della parete perimetrale esterna ed infine preparazione di una prima parte per l'inizio di rifacimento del nuovo intonaco eseguito solo in piccola parte per un totale netto di € 12.600,00 da cui sono stati detratti gli acconti versati ovvero 7.000,00; pertanto, al netto di
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ciò la ha un credito residuo di € 5.600,00 nei confronti del Pt_1 committente. E' poi emerso dalla consulenza che in relazione ad uno specifico lavoro attinente al solaio realizzato dalla ditta appaltatrice e contestato dal committente, lo stesso consulente di ufficio ha rilevato che tale opera non è stata eseguita a regola d'arte in quanto sarebbe stata realizzata ad un'altezza non idonea e non a norma di legge. Il costo previsto per tale opera ammonta, secondo l'ausiliare del giudice, ad € 750.00,00, importo che trova conferma anche nel computo metrico redatto dalla di cui 350,00 per l'abbattimento Pt_1 Ne consegue per il consulente che la vanti un credito residuo di € Pt_1 4.500,00 al netto degli acconti versati e del costo del solaio in €. 750,00 e del suo abbattimento preventivato a corpo in €. 350,00. Dalle risultanze probatorie e dalla documentazione allegata in atti dalle parti risulta impossibile accertare e definire chi ha imposto l'altezza del solaio, pertanto, come ha opportunamente sostenuto il consulente, nel quantificare il costo relativo a tale opera si è fatto riferimento alla normativa vigente, fermo restando che l'impresa appaltatrice ha l'onere di informare il committente nell'eventualità che la loro richiesta non risponda ai requisiti di legge. In relazione alla contestazione sollevata dal committente con riguardo alle opere non eseguite dalla ma da terzi, ossia le opere impiantistiche, il Pt_1 consulente conferma l'impossibilità di accertare l'esecuzione o meno da parte della opere impiantistiche solo attraverso la Controparte_2 documentazione agli atti, essendo i luoghi di causa al momento del sopralluogo completati in ogni sua lavorazione da altra ditta. Alla luce di ciò, si può constatare che la società appaltatrice ha eseguito in parte i lavori oggetto del computo metrico e pertanto, la stessa vanta un credito residuo nei confronti del committente pari a 4.500,00 euro, a prescindere dai lavori successivamente eseguiti da terze ditte. Per la stima di tali lavori è di obbligo attenersi alla valutazione effettuata dal consulente tecnico di ufficio formulata in maniera oggettiva avvalendosi non solo della documentazione probatoria allegata dalle parti ma anche di dati concreti riscontrati nei sopralluoghi effettuati. Non si riconosce alcun danno al committente in termini di risarcimento in quanto non è stato adeguatamente provato dalla stessa parte il danno effettivamente subito non essendosi verificato alcun abbondono del cantiere da parte della società appaltatrice ma solo la sospensione dei lavori causati da emergenza covid;
terminata tale emergenza la parte attrice si è resa disponibile a riprendere l'esecuzione degli stessi ma il committente ha preferito rivolgersi a soggetti terzi per l'esecuzione di nuovi lavori, lasciando alla il solo compito di completare i lavori rimasti ineseguiti;
Parte_1 pertanto non è riconoscibile alcun danno da ritardo nel completamento dei lavori nè il costo degli interventi eseguiti da terze ditte essendosi operata e
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realizzata una scelta consapevole del committente nel rivolgersi a soggetti terzi. Si rigetta quindi la domanda riconvenzionale formulata dal committente volta alla condanna della società appaltatrice al pagamento della somma di 12.000,00 euro per il ritardo nel completamento dei lavori. Data la parziale esecuzione dei lavori previsti nel computo metrico rispetto alla totalità degli stessi e la mancata esecuzione delle opere stesse a regola d'arte per i motivi sopramenzionati e quindi in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e del rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido. La presente sentenza è esecutiva ex lege.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di €, 4.500,00 euro oltre iva nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
4) Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli il 06/12/2025
il Giudice on.
Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N.d.E.: La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'UPP dott.ssa Ludovica Guarino
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 12452 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art.1655 e ss c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) TRA (C.F. ), in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato ad Afragola alla via Torino n.4, Parte_2 presso lo studio dell'Avv. Pietro Paolo Fusco che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE contro (C.F. Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata alla via E. Nicolardi n. 5 presso lo studio dell'Avv. Antonio Valentino che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. PEC
Email_1 CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da conclusioni rassegnate in data 17/07/2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la coincisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, sia la comparsa di costituzione del convenuto, sia gli altri scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
La domanda proposta da parte attrice è accoglibile Parte_1 parzialmente per i motivi che seguono. Giova premettere che la ha convenuto in giudizio Parte_1
al fine di sentir accertare e dichiarare la condanna al Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di 14.283,71 euro, detratto l'acconto versato dalla committente pari a 7.00,00 euro, a fronte del totale pattuito con l'impresa ovvero 21.283,71 euro. L'importo richiesto concerne una parte dei lavori eseguiti dalla ditta dal mese di febbraio 2020 al mese di marzo 2020 e poi sospesi a causa dell'emergenza covid. I lavori in esame, oggetto di un contratto verbale di appalto, stipulato tra le parti suddette, sono riferiti ad un locale posto a piano terra alla via G. Profumo n. 12 in Napoli e volti alla realizzazione di uno studio dentistico, la cui somma complessiva stabilita è pari a 50.000,24 euro oltre iva, come si rinviene nel computo metrico allegato da parte attrice e contestato da parte convenuta in quanto mai ricevuto ne sottoscritto dalla stessa. A tal uopo, la parte convenuta ha richiesto al Tribunale adito di accertare l'inammissibilità della domanda attorea stante l'invalidità di tale contratto di appalto con la contestuale condanna in via riconvenzionale della società appaltatrice al pagamento della somma complessiva di € 12.000,00 per il danno derivante da un ritardo nell'ultimazione dei lavori. Detti lavori per il committente non sono stati eseguiti a regola d'arte ed hanno vizi costruttivi e difettosità evidenti tali da costringere la stessa a rivolgersi ad una ditta terza per il rifacimento integrale delle opere. Nel corso del giudizio, dopo aver analizzato la documentazione probatoria allegata dalle parti, le testimonianze rese e l'elaborato peritale redatto dal consulente tecnico di ufficio, è emerso che la società non ha abbandonato il cantiere ma ne ha sospeso i lavori a causa della emergenza pandemica in corso;
tale circostanza è stata confermata dai testi di parte attrice
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e entrambi contattati da parte convenuta per Parte_3 Parte_4 completare i lavori oggetto del contratto di appalto e dal teste di parte convenuta . Tes_1
In secondo luogo, la contestazione sollevata dal committente concernente la mancata sottoscrizione del computo metrico non è accoglibile in quanto, a prescindere da tale documento, dall'analisi peritale del consulente tecnico di ufficio è emerso che i lavori descritti nel computo stesso sono stati riscontrati in concreto attraverso un opportuno sopralluogo effettuato dallo stesso. Ed infatti dall'elaborato peritale si è evinto che, a seguito di sopralluogo, di un attento studio della documentazione agli atti e lette le testimonianze, le opere compiute dalla ditta appaltatrice, sono consistite in: demolizione di muratura, spicconatura dell'intonaco della parete perimetrale esterna ed infine preparazione di una prima parte per l'inizio di rifacimento del nuovo intonaco eseguito solo in piccola parte per un totale netto di € 12.600,00 da cui sono stati detratti gli acconti versati ovvero 7.000,00; pertanto, al netto di
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ciò la ha un credito residuo di € 5.600,00 nei confronti del Pt_1 committente. E' poi emerso dalla consulenza che in relazione ad uno specifico lavoro attinente al solaio realizzato dalla ditta appaltatrice e contestato dal committente, lo stesso consulente di ufficio ha rilevato che tale opera non è stata eseguita a regola d'arte in quanto sarebbe stata realizzata ad un'altezza non idonea e non a norma di legge. Il costo previsto per tale opera ammonta, secondo l'ausiliare del giudice, ad € 750.00,00, importo che trova conferma anche nel computo metrico redatto dalla di cui 350,00 per l'abbattimento Pt_1 Ne consegue per il consulente che la vanti un credito residuo di € Pt_1 4.500,00 al netto degli acconti versati e del costo del solaio in €. 750,00 e del suo abbattimento preventivato a corpo in €. 350,00. Dalle risultanze probatorie e dalla documentazione allegata in atti dalle parti risulta impossibile accertare e definire chi ha imposto l'altezza del solaio, pertanto, come ha opportunamente sostenuto il consulente, nel quantificare il costo relativo a tale opera si è fatto riferimento alla normativa vigente, fermo restando che l'impresa appaltatrice ha l'onere di informare il committente nell'eventualità che la loro richiesta non risponda ai requisiti di legge. In relazione alla contestazione sollevata dal committente con riguardo alle opere non eseguite dalla ma da terzi, ossia le opere impiantistiche, il Pt_1 consulente conferma l'impossibilità di accertare l'esecuzione o meno da parte della opere impiantistiche solo attraverso la Controparte_2 documentazione agli atti, essendo i luoghi di causa al momento del sopralluogo completati in ogni sua lavorazione da altra ditta. Alla luce di ciò, si può constatare che la società appaltatrice ha eseguito in parte i lavori oggetto del computo metrico e pertanto, la stessa vanta un credito residuo nei confronti del committente pari a 4.500,00 euro, a prescindere dai lavori successivamente eseguiti da terze ditte. Per la stima di tali lavori è di obbligo attenersi alla valutazione effettuata dal consulente tecnico di ufficio formulata in maniera oggettiva avvalendosi non solo della documentazione probatoria allegata dalle parti ma anche di dati concreti riscontrati nei sopralluoghi effettuati. Non si riconosce alcun danno al committente in termini di risarcimento in quanto non è stato adeguatamente provato dalla stessa parte il danno effettivamente subito non essendosi verificato alcun abbondono del cantiere da parte della società appaltatrice ma solo la sospensione dei lavori causati da emergenza covid;
terminata tale emergenza la parte attrice si è resa disponibile a riprendere l'esecuzione degli stessi ma il committente ha preferito rivolgersi a soggetti terzi per l'esecuzione di nuovi lavori, lasciando alla il solo compito di completare i lavori rimasti ineseguiti;
Parte_1 pertanto non è riconoscibile alcun danno da ritardo nel completamento dei lavori nè il costo degli interventi eseguiti da terze ditte essendosi operata e
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realizzata una scelta consapevole del committente nel rivolgersi a soggetti terzi. Si rigetta quindi la domanda riconvenzionale formulata dal committente volta alla condanna della società appaltatrice al pagamento della somma di 12.000,00 euro per il ritardo nel completamento dei lavori. Data la parziale esecuzione dei lavori previsti nel computo metrico rispetto alla totalità degli stessi e la mancata esecuzione delle opere stesse a regola d'arte per i motivi sopramenzionati e quindi in ragione del parziale accoglimento della domanda attorea e del rigetto della domanda riconvenzionale di parte convenuta le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico di entrambe le parti in solido. La presente sentenza è esecutiva ex lege.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla società nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di €, 4.500,00 euro oltre iva nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza all'effettivo soddisfo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
4) Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico delle parti in solido.
Così deciso in Napoli il 06/12/2025
il Giudice on.
Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N.d.E.: La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'UPP dott.ssa Ludovica Guarino
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