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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR ON IA Presidente rel
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2687/2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Annunziata ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Federico Cesi n. 21;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Hernandez, dall'Avv. Controparte_1
AS FR, dall'Avv. Francesco Bedon e dall'Avv. Marcella Mensi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fornovo n. 3;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4031/2023 pubblicata in data
27.04.23; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 24 gennaio 2020 innanzi al Tribunale di Roma,
[...]
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il contratto di agenzia di cui trattasi si è risolto con decorrenza dal 22 maggio 2019 per “giusta causa” (ex art. 2119 Cod. Civ.) per fatto, dolo o comunque colpa, e gravissimo inadempimento e violazione alle obbligazioni contrattuali e disposizioni di legge da parte della Società convenuta;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le seguenti competenze ed indennità:
- l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 dell'AEC, pari ad otto mesi, quantificata nella misura di euro 282.634,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- l'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 13, capo II, dell'AEC, determinata per difetto, nella misura certa calcolata in via provvisoria, in euro 85.056,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
- l'indennità meritocratica prevista dall'art. 13, capo III, dell'AEC, quantificata per difetto, in misura certa in via provvisoria, in euro 232.001,86, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
- il premio di portafoglio, previsto all'art. 15 del contratto di agenzia e disciplinato dal relativo
Allegato C (doc. n. 1), da corrispondersi in 36 rate mensili di pari importo ciascuna decorrenti dal mese di luglio 2018, determinata per difetto, nella misura certa calcolata in via provvisoria, in complessivi Euro 602.658,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura maturata ed esigibile a tutto il mese di novembre 2019 (e così per il periodo luglio 2018 - novembre 2019 (pari a
17 rate mensili) di Euro 284.588,67, e nella misura di Euro 16.740,51 per ciascun mese decorrente dal mese di dicembre 2019 in poi sino al mese di luglio 2021 compreso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
- l'indennità ex art. 1751 Cod. Civ. quantificata per difetto, nella misura certa determinata in via provvisoria, di euro 344.485,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti, e previa se del caso CTU contabile;
H) l'indennità di c.d. “tutela manageriale” (detta anche “premio di struttura”), prevista dalla lettera integrativa del 28 novembre 2011 Allegato 3, nella misura quantificata, per difetto, in misura certa in via provvisoria, di Euro 1.168.104,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
in subordine, si chiede che con
l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui trattasi nella misura sopra quantificata per difetto, salvo la maggior somma determinata in corso di causa o in separata sede, sia dichiarato il diritto del ricorrente a percepirla in numero tre rate di pari importo ciascuna allo scadere dei termini indicati nell'Allegato 3 della lettera integrativa del 28 novembre 2011, e cioè rispettivamente allo scadere del quattordicesimo, del ventiquattresimo e del trentaseiesimo mese successivo alla data di risoluzione del rapporto (22 maggio 2019);
- le competenze, consistenti nelle c.d. “over”, ossia le provvigioni dirette ed indirette derivanti dalle
“over” della rete di promotori coordinata dal ricorrente, maturate e non percepite relative ai mesi di aprile e maggio 2019, sino alla data di recesso (22 maggio 2019), nella misura che - previa esibizione dei documenti di seguito richiesti - sarà determinata in corso di causa o in separata sede, previa se del caso CTU;
- alla somma complessiva di euro 224.090,96 indebitamente trattenuta dalla convenuta dalle spettanze del ricorrente, senza alcun titolo e ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di ciascuna delle suddette somme ai specifici relativi titoli indicati.
c) condannare la Società convenuta alla refusione delle competenze e spese di lite in favore del ricorrente da liquidarsi ai sensi del DM n. 55 del 2014 come successivamente modificato con rimborso altresì delle spese varie e generali nella misura del 15% di legge.
A sostegno della domanda deduceva di essere entrato a far parte del in data Parte_2
9.12.09, sottoscrivendo con Finanza & Futuro Banca S.p.A. un contratto di agenzia senza rappresentanza per i promotori finanziari;
che, contestualmente alla sottoscrizione di tale contratto, gli veniva conferito l'incarico accessorio di “Regional Manager”, avente ad oggetto il coordinamento e la supervisione dell'attività di altri Promotori Finanziari operanti nell'interesse della convenuta (c.d.
“tutela manageriale”) dietro pagamento di specifico trattamento economico aggiuntivo (c.d. indennità da tutela manageriale o “premio di struttura”) nei termini previsti dalla comunicazione del 9 dicembre
2009; che, a decorrere dal 1° marzo 2014, gli era stata conferita - congiuntamente ad altro Promotore
Finanziario, Signor - la responsabilità del controllo e della supervisione di un Persona_1 coacervo di promotori finanziari, assumendo da quel momento la diversa denominazione di “Group
Manager” con attribuzione del corrispondente trattamento provvigionale;
che, sin dalla decorrenza dell'originario contratto di agenzia, la Banca - in deroga a quanto previsto nell'allegato B) in base al quale il ricorrente sarebbe rientrato nello scaglione provvigionale c.d. “Master 2” - gli riconosceva il trattamento di miglior favore corrispondente al superiore scaglione provvigionale c.d. “Professional
6”; che dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 tale trattamento veniva sostituito da quello corrispondente al livello provvigionale c.d. “Professional 2”; che, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2017, la convenuta rinnovava nuovamente il trattamento economico provvigionale più favorevole del
“Professional 6” e infine dal 1° gennaio 2018, applicava, per la prima volta, il livello provvigionale del c.d. “Master”.
Deduceva, altresì, che, a decorrere dal 1° luglio 2018, acconsentiva all'assegnazione totale del suo portafoglio clienti - ammontante a circa Euro 45 milioni - ad uno dei promotori finanziari da lui coordinati, Signor che pattuiva con il Dott. - Responsabile Rete Nazionale Persona_2 CP_2 della convenuta - alla presenza del Signor - che, in deroga a quanto previsto Persona_1 nell'Allegato C del contratto di agenzia, il pagamento del premio di portafoglio conseguente alla riduzione totale dello stesso, sarebbe stato corrisposto dalla Banca in 36 rate mensili di pari importo ciascuna, a decorrere dallo mese di luglio 2018; che, tuttavia, la Banca non adempiva all'obbligazione di pagare il relativo premio in rate mensili a partire dallo stesso mese di luglio 2018 e ometteva di comunicare l'importo totale dovuto nonché quello relativo alla rata mensile risultante dalla divisione dell'importo complessivo nelle 36 rate mensili convenute;
che, con comunicazione del 18 febbraio
2019, la convenuta riconosceva l'accordo intervenuto consistente nel pagamento del premio di portafoglio rateizzato in 36 rate mensili decorrenti dal mese di luglio 2018, indicando tuttavia l'importo relativo al premio di portafoglio nella minor somma complessiva di € 203.898,30, corrispondente al premio calcolato sulla base dell'inferiore parametro provvigionale c.d. “Master” a lui attribuito a decorrere solo dal 1 gennaio 2018; che, in data 31 marzo 2019, la Banca procedeva al versamento della somma netta complessiva di Euro 43.631,32, la quale, considerata la ritenuta d'acconto già versata pari all'11,5%, ammontava alla somma lorda di Euro 49.500,00; che, nonostante l'intervenuta risoluzione del rapporto a partire dal 22 maggio 2019, la convenuta risultava ancora inadempiente non avendo più corrisposto alcuna somma a seguito del versamento parziale effettuato in data 31 marzo 2019.
Ad abundantiam, evidenziava che, a seguito delle dimissioni presentate nel luglio 2018 dal promotore finanziario aveva ricevuto parte del relativo portafoglio clienti, tra cui il cliente Parte_3
; che, non essendo il Cancellieri in possesso dei requisiti necessari per il collocamento Persona_3 dei prodotti assicurativi, era stato egli stesso a provvedere alla sottoscrizione con di un Persona_3 contratto assicurativo a premio unico (Futuro Rendita); che, a seguito di un reclamo promosso dal medesimo cliente apprendeva di un incontro tenutosi presso gli Uffici di Milano, Persona_3 organizzato con lo stesso , il suo legale avv. Marco Senzacqua, Andrea De Per_3 Parte_3
Santis, il dott. Vice AD , il dott. e il dott. Responsabile Per_4 CP_3 Controparte_4 Tes_1 commerciale di , all'esito del quale l'Ispettorato della Banca gli richiedeva una relazione Pt_4 dettagliata sulla conformità nell'esecuzione del contratto;
che la Banca, ricevuta la suddetta relazione e pur senza sollevare alcun rilievo, gli comunicava con lettera del 30 novembre 2018 che, a decorrere dallo stesso mese, sarebbe stato attribuito al promotore finanziario Andrea De Santis;
Persona_3 che subiva progressivamente pressioni affinché̀ allocasse le masse finanziarie affidategli dai clienti personali e dalla propria rete di promotori su specifici prodotti, quali Back Load, ZED Platform di
, Futuro rendita e “certificati” emessi dalla Banca convenuta;
che, per il tramite dell'Avv. Pt_4
Cavallaro, era venuto a conoscenza del fatto che, a decorrere da settembre 2015, la Banca, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, aveva trattenuto trimestralmente, e senza alcun titolo, competenze per l'importo complessivo di euro 224.090,96.
Rassegnava, pertanto, le riportate conclusioni.
Resisteva in giudizio la deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Controparte_1
Parte Evidenziava, in particolare, che il avendo iniziato ad operare per la IW Bank S.p.A. a meno di un mese dalla risoluzione del contratto di agenzia sottoscritto con la stessa , non aveva CP_1 maturato il diritto al premio di portafoglio né alla tutela manageriale trattandosi di prerogative spettanti solo nel caso in cui l'interessato si astenga, nei tre anni dalla data di risoluzione del contratto di agenzia o dalla modifica del portafoglio, dall'esercitare - anche in forma indiretta - attività nel settore Bancario.
Relativamente alle somme trattenute nel periodo compreso dal mese di settembre 2015 al mese di giugno 2018 per un importo complessivo di euro 224.090,96, la Banca chiariva che tali storni, oltre ad essere indicati sui cedolini provvigionali e non essere stati oggetto di alcuna contestazione da parte Parte del er oltre 3 anni, erano stati effettuati sulla base di una specifica pattuizione con la quale il ricorrente aveva accettato di vedersi decurtare le provvigioni di management fee maturate e maturande in relazione all'investimento del Fondo Pensione Banca di Roma dello 0,65% ovvero dell'importo rimborsato da Finanza & Futuro al Fondo come condizione indispensabile per l'accensione dell'investimento.
Parte L' contestava, poi, le ragioni addotte dal giustificazione del suo recesso ritenendole CP_5 inconsistenti, infondate e comunque troppo risalenti nel tempo. Lamentava, altresì, la misura Parte dell'indennità sostitutiva di preavviso rivendicata posto che il - in qualità di agente plurimandatario con anzianità superiore a sei anni - avrebbe dovuto considerare un periodo di preavviso di 8 e non di 6 mesi.
Sosteneva, infine, l'infondatezza della domanda volta ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica atteso che esse, in quanto trattamenti previsti in applicazione dell'art. 1751
c.c., andrebbero riconosciute solo nell'ipotesi in cui a recedere sia la Preponente o l'agente per giusta causa, circostanza nella specie del tutto insussistente. Quanto all'indennità ex art. 1751 c.c., chiariva che la stessa non fosse dovuta in ragione della sua natura di emolumento alternativo alle indennità contrattuali (suppletiva di clientela e meritocratica), della mancata ricorrenza di una giusta causa e dell'omessa allegazione dei requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto.
Il Tribunale, istruita la causa mediante prova testimoniale, rigettava il ricorso e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite Parte_1
Avverso detta sentenza interponeva appello lamentando con il primo motivo Parte_1
l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale - travisando la portata della lettera rilasciata dalla
Banca il 18 febbraio 2019 e disattendendo il valore probatorio delle deposizioni testimoniali – aveva ritenuto che l'accordo di mensilizzazione avente ad oggetto il pagamento del premio di portafoglio in deroga all'allegato C) non sarebbe stato raggiunto nel mese di luglio 2018 ma solo nella metà di febbraio 2019, allorquando la società aveva comunicato al ricorrente l'accettazione (parziale) della sua proposta;
Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della pronuncia per non avere il Tribunale riconosciuto l'inadempimento posto in essere dalla Banca pur avendo essa comunicato la valorizzazione del premio di portafoglio ceduto solo dopo reiterate richieste e comunque a distanza di circa sette mesi, pur avendo omesso di fornire la documentazione comprovante l'importo e quantificato il premio nella misura - inferiore – di euro 203.898,30, nonostante dallo statino di luglio 2018 emergesse un importo di Euro 602.658,59, comunque inferiore al dovuto poiché calcolato sulla base delle tabelle provvigionali inferiori “Master” e non delle tabelle superiori “Professional”, applicate dalla Banca sino a dicembre 2017, come non ex adverso contestato e provato dagli statini allegati.
Con il terzo motivo contestava la mancata valutazione degli statini-cedolini paga dell'anno 2017, dai Parte quali emergeva la prova che le provvigioni e le competenze del rano state calcolate sulla base delle tabelle provvigionali superiori “Professional” e non su quelle inferiori “Master”. Contestava, altresì, l'omessa valutazione dello statino di luglio 2018 in cui sarebbe riportata una valorizzazione del premio di portafoglio pari a € 602.658,59, conteggiato sulla base dello scaglione provvigionale inferiore “Master”, come desumibile dall'acronimo “TM” riportato in alto a sinistra dello statino. La sentenza era , altresì, erronea laddove - in spregio al principio secondo cui l'onere probatorio incombe sul soggetto contrattualmente obbligato – aveva ritenuto che spettasse all'agente e non alla Banca dimostrare il quantum del premio di portafoglio relativo al cliente Fondo Pensioni Banca di Roma.
Con il quarto motivo, censurava la sentenza laddove, escludendo un inadempimento da parte della
Banca, ha ritenuto che la stessa avesse provveduto, conformemente alle disposizioni contrattuali, ad Parte assegnare il cliente ad altro promotore su richiesta dello stesso cliente garantendo al l Per_3 pagamento del connesso premio di portafogli. Il primo giudice avrebbe, infatti, ignorato le risultanze testimoniali attestanti la mancata comunicazione da parte dell' della specifica doglianza CP_5
Parte sollevata dal sull'operato del onché il mancato avvio di un audit interno sul reclamo dal Per_3 lui promosso.
Con il quinto motivo lamentava l'erroneità della pronuncia laddove, relativamente alle trattenute operate nel periodo settembre 2015- giugno 2018 per l'importo complessivo di € 224.090,96, il primo giudice ha ritenuto documentalmente provata l'esistenza di un accordo tra le parti che ne giustificasse l'attuazione, pur non avendo la Banca fornito alcuna prova in tale senso.
Con il sesto motivo rilevava l'erroneità della pronuncia per non avere il Tribunale considerato l'eccessiva pressione operata dalla Banca nella veicolazione delle masse finanziarie raccolte dalla clientela su quattro esclusivi prodotti particolarmente remunerativi: il teste avrebbe infatti Tes_2 confermato di essersi dimesso per le pressioni subite sulle strategie commerciali da attuare e avrebbe precisato che la valutazione da parte dell'appellata dei sarebbe avvenuta Parte_5 esclusivamente sulle piste commerciali che la stessa pressantemente indicava loro di seguire.
Con il settimo motivo, chiedeva il riconoscimento integrale del premio di portafoglio rideterminato in misura superiore, per effetto dell'applicazione delle tabelle provvigionali Professional, indipendentemente dalla declaratoria o meno di giusta causa di recesso, per effetto dell'accordo raggiunto a luglio 2018 in deroga alla disciplina contrattuale. Con l'ottavo motivo di appello, lamentava l'erroneità del passo della sentenza relativo all'indennità di tutela manageriale (o premio di struttura) per aver il primo giudice erroneamente assorbito ogni questione in ordine a tale indennità in conseguenza della errata ed ingiusta statuizione con cui ha respinto la domanda di accertamento della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., ed in ogni caso per aver omesso di pronunziarsi e motivare in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..
Con il nono motivo, lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha disatteso la domanda volta alla ripetizione delle provvigioni stornate, non avendo la Banca dato prova dell'esistenza tra le parti di un accordo volto a giustificare lo storno di una percentuale delle provvigioni maturate dal cliente Fondo Pensione Banca di Roma, oggetto delle trattenute contestate.
Con il decimo motivo, lamentava il passo della sentenza relativo alle provvigioni over non avendo la
Banca fornito alcuna prova del puntuale ed integrale pagamento delle provvigioni dirette ed indirette Parte derivanti dalle “over” della rete di promotori coordinata dal maturate sino alla data del recesso.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo la Controparte_1 piena conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 17 dicembre 2025, come da conclusioni in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Il primo, secondo, terzo e settimo motivo, tutti relativi al premio portafoglio possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Il premio di portafoglio è un'erogazione aggiuntiva di fonte negoziale (art. 15 del contratto depositato) con caratteristiche “previdenziali, indennitarie e fidelizzanti”. Sostanzialmente si tratta di un'erogazione concessa dalla banca al promotore conseguente alla perdita di uno o più clienti.
Occorre tenere presente che il titolare del rapporto con il cliente è sempre la banca, che può pertanto decidere, variandole nel corso del tempo, le assegnazioni dei clienti ai singoli promotori. Al tempo stesso, il promotore si giova di un proficuo rapporto con i clienti assegnatigli, con cui ha tutto l'interesse a curare un rapporto che si consolidi nel tempo, posto che la sua remunerazione dipende
(almeno in parte) dagli ordini fatti dai clienti.
Il premio di portafoglio (v. allegato C al contratto) sopperisce alla perdita totale o parziale del pacchetto clienti, che si può verificare per risoluzione (salvo le ipotesi di giusta causa) del rapporto di lavoro ovvero per riassegnazione del pacchetto clienti. Quest'ultima è l'ipotesi odierna. , infatti, nel 2018 ha riassegnato il pacchetto clienti CP_1
Parte di n virtù della promozione dello stesso a “Group Manager”. Quest'ultimo ha dunque via via assunto un ruolo di maggior rilievo e con l'incremento delle funzioni di coordinamento la banca ha Parte deciso di riassegnare ad altro agente il suo pacchetto clienti. Le provvigioni “over”, che il anta proprio a partire dal luglio 2018, integrano la nuova fonte di reddito e sono dovute proprio per il nuovo ruolo (si tratta infatti di provvigioni indirette sui contratti gestiti dai promotori coordinati).
L'appellante chiede il riconoscimento del premio di portafoglio, nella misura da lui quantificata o comunque nella minor somma risultante, e pone una serie di questioni relative alle modalità (e tempistiche) dell'elargizione.
Tuttavia, tali aspetti debbono cedere il passo e non possono essere valutati per la dirimente considerazione che il premio in questione non è, in radice, dovuto.
Il contratto depositato (v. allegato C) contiene infatti la regolamentazione dettagliata del premio di portafoglio e prevede espressamente la ripetibilità nel caso di prestazioni a favore di società concorrenti, nei tre anni dal riconoscimento del premio ( punto c III). Il che è coerente con la natura fidelizzante del premio e spiega l'emissione dello stesso scaglionata su un periodo triennale.
Parte È pacifico e non contestato che il un mese dopo le dimissioni, iniziò a lavorare presso altra società concorrente (IW Bank s.p.a.). Per tale ragione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il preteso premio non è in realtà dovuto, essendo passati meno di tre anni dal riconoscimento (2018) e la prestazione lavorativa presso società concorrente (2019).
Per tale ragione le altre questioni connesse alla sua quantificazione devono ritenersi assorbite.
Con il quarto, sesto e ottavo motivo l'appellante contesta il mancato riconoscimento della giusta causa nelle dimissioni, da cui derivano diverse pretese indennitarie ex art. 2119 c.c..
I motivi addotti a sostegno della giusta causa sono sostanzialmente tre: la gestione del cliente;
Per_3 le pressioni della banca finalizzate alla promozione di prodotti finanziari particolarmente rischiosi ma molto remunerativi per la società; il mancato riconoscimento integrale del premio di portafoglio.
Il concetto di giusta causa evocato dall'art. 2119 c.c. , come ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione si identifica con quel fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (Cass. 18263/2024).
La gravità, dunque, deve concretizzarsi ed essere valutata in relazione alle caratteristiche del caso Parte concreto, e tali non appaiono quelle addotte dal
Innanzitutto, la gestione del cliente da parte della banca è stata conforme alle prassi in uso nel Per_3 settore dell'intermediazione finanziaria. Come accertato dall'istruttoria e come emerge dalla documentazione in atti, a seguito di lamentela da parte di un cliente di rilievo ( ) rispetto ad Per_3
Parte alcuni prodotti finanziari acquistati tramite l'intermediazione del la banca ha organizzato un Parte incontro (senza il sostanzialmente per non inimicarsi il cliente. In quella sede gli è stata prospettata una soluzione per il disinvestimento e gli è stato introdotto un nuovo agente.
Come chiarito anche dai testi, è prassi in caso di lamentele non far incontrare l'agente e il cliente ma limitare la dialettica con l'agente (e così è stato fatto) ad un audit interno, accogliendo (esternamente) le doglianze del cliente a prescindere dalla fondatezza delle stesse.
In particolare, il teste promotore dell'appellata, con funzioni di Area Manager ed all'epoca Per_1 ha riferito che “normalmente se un cliente chiede un cambio di promotore, la Parte_6
Direzione lo accorda e contestualmente al cambio informa il promotore uscente e provvede al pagamento dell'indennità di portafoglio”. Il teste ha inoltre escluso “che l'azienda per prassi organizzi incontri con il cliente ed il promotore uscente, a meno che non sia lo stesse cliente a richiedere un tale incontro”. Ha poi evidenziato che “qualora il cliente chieda il cambio di promotore segnalando errori dell'operato del promotore finanziario, normalmente la banca apre un audit nei confronti del Promotore, chiedendogli una relazione scritta sull'accaduto. Tale audit non influisce sulla scelta della banca di assegnare al cliente ad altro promotore, perché ripeto viene normalmente seguita la volontà del cliente;
influisce invece sul rapporto tra il promotore e la
Banca”.
Parte Quanto poi alle presunte pressioni subite dal si tratta di circostanze che trovano come unico Parte debole riscontro quanto rappresentato dal teste (neo-collega del ella successiva società), Tes_2 il quale avrebbe riferito di essersi dimesso anch'egli per non meglio precisate pressioni.
Parte A giudizio della Corte quanto allegato non è sufficiente. La posizione apicale del infatti, presuppone un elevato grado di autonomia (e quindi il potere di resistere alle pressioni) e si caratterizza per operare in un settore molto complesso e volatile in cui vi è una fisiologica commistione di interessi (non necessariamente deprecabile). Per tali ragioni, ad integrare la giusta causa servirebbe ben altro genere di “pressioni”, sia per intensità che contenuti, rispetto a quel poco che è stato allegato e su cui il teste ha riferito. Tes_2
Parte Infine, il premio di portafoglio, per cui effettivamente il i era da tempo lamentato, non può costituire, nella sua concreta dinamica, una giusta causa ex art. 2119 c.c.. Non si tratta, infatti, di un credito liquido arbitrariamente negato dal datore, ma di una prestazione ancora in fase di quantificazione (come erge dalle mail in atti) in relazione alle quali la banca non ha eretto un muro rispetto alle pretese dell'appellante ma ha aperto un dialogo (cfr. doc 19 mail di a Persona_1
Parte
. Tra l'altro la banca ha anche acconsentito alla richiesta del di Persona_5 mensilizzazione del premio (andrebbe di regola corrisposto in tre tranches, una per anno)
Parte Né si tratta, poi, come sostenuto dal della sua unica fonte di reddito posto che invece è stato Parte chiarito come, a seguito della promozione, il vrebbe avuto diritto alle c.d. “provvigioni over”, ossia provvigioni indirette sui compensi maturati dai promotori da lui coordinati.
Parte Pertanto, in assenza di una giusta causa, vengono meno le pretese indennitarie avanzate dal correttamente negate dal Tribunale.
Il quinto e nono motivo, entrambi relativi allo storno di una percentuale delle provvigioni maturate dal cliente Fondo Pensione Banca di Roma sono infondati.
Deduce l'appellante di aver riscontrato nei primi giorni di maggio 2019 a seguito di un controllo eseguito dal proprio commercialista, che, a decorrere dal settembre 2015, la Banca aveva sistematicamente trattenuto trimestralmente competenze non giustificate da alcun titolo e ragione per l'importo complessivo, relativo al periodo settembre 2015-giugno 2018, di Euro 224.090,96.
La società dal canto suo non contesta di aver trattenuto tali somme, deducendo piuttosto che tali Parte trattenute erano state concordate con il er l'acquisizione agevolata del cliente Fondo Pensione
Banca di Roma. Nel 2012, infatti, il Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma manifestava la disponibilità ad una serie di ingenti investimenti ma solo in presenza di condizioni particolarmente vantaggiose ed estremamente privilegiate ad hoc fornite dalla Banca preponente per il soggetto investitore.
Parte Per poter concedere tali vantaggiose condizioni al soggetto investitore, la Banca ed il oltre al consulente si accordarono per derogare alle specifiche previsioni del contratto di agenzia Persona_6 relative alle provvigioni di management fee, di cui all'art. 13.1 contratto di agenzia e All. A. In forza Parte di tale accordo, il accettava dunque di vedersi decurtate le provvigioni di management fee maturate e maturande, in relazione all'investimento del Fondo Pensione Banca di Roma, dello 0,65% ovvero dell'importo rimborsato da Finanza & Futuro al Fondo e la Banca provvedeva, nel corso del rapporto di agenzia, ad effettuare periodicamente degli storni sulle provvigioni di management fee per il complessivo importo di euro 224.090,96 euro.
L'esistenza di tale accordo con il consulente risulta documentalmente (doc. 3 bis prodotto Persona_6 da parte appellata in primo grado).
Parte Dai cedolini paga del epositati sub doc. 4 della medesima produzione, emerge inoltre che la
Banca ha indicato tali trattenute con la dicitura “rettifiche manuali”.
Il teste , responsabile dell'ufficio provvigioni, ha confermato integralmente le allegazioni della Tes_3 convenuta relative all'esistenza di tale accordo ed all'applicazione delle trattenute mensili.
Anche il teste addetto all'ufficio Business Management della convenuta, pur non essendo a Tes_4
Parte conoscenza di uno specifico accordo con il ha confermato di aver constatato “che c'erano stati dei pagamenti dalla società al cliente Fondo Pensione Banca di Roma e contestualmente delle Parte trattenute sul cedolino del i importo corrispondente ai pagamenti dalla società al cliente Fondo
Pensione”.
Parte In tale contesto istruttorio, rilevato che il non poteva non essere a conoscenza dello storno provvigioni relativo al cliente Fondo Pensione Banca di Roma, in quanto puntualmente esposto nei cedolini provvigioni e che, allo stesso tempo, non risulta che l'appellante si sia mai lamentato di tali consistenti trattenute, deve ritenersi che l'accordo dedotto dalla convenuta sia intercorso non solo con Parte il (per come risulta documentalmente), ma anche con il Persona_6
Deve pertanto escludersi che tali pacifici storni provvigionali costituiscano inadempimento della banca, essendo piuttosto il frutto di uno specifico accordo fra le parti.
Infine, anche il decimo motivo è infondato.
L'appellante ha reiterato genericamente la doglianza sulle somme relative alle “percentuali over” omettendo di confrontarsi con il fatto che il Tribunale ha puntualmente rilevato che “la convenuta ha offerto prova dell'adempimento di tale obbligazione sia con riferimento alla mensilità di aprile che di maggio 2019 (doc. 5 della convenuta).”. Non avendo controdedotto alcunché rispetto alla prova documentale indicata dal Giudice anche l'ultimo motivo va rigettato.
In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Parte_1
16.000,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR ON IA
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
IU IP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa AR ON IA Presidente rel
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere
- dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 17.12.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 2687/2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Annunziata ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Federico Cesi n. 21;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Hernandez, dall'Avv. Controparte_1
AS FR, dall'Avv. Francesco Bedon e dall'Avv. Marcella Mensi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Fornovo n. 3;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4031/2023 pubblicata in data
27.04.23; CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 24 gennaio 2020 innanzi al Tribunale di Roma,
[...]
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che il contratto di agenzia di cui trattasi si è risolto con decorrenza dal 22 maggio 2019 per “giusta causa” (ex art. 2119 Cod. Civ.) per fatto, dolo o comunque colpa, e gravissimo inadempimento e violazione alle obbligazioni contrattuali e disposizioni di legge da parte della Società convenuta;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le seguenti competenze ed indennità:
- l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 11 dell'AEC, pari ad otto mesi, quantificata nella misura di euro 282.634,35, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
- l'indennità suppletiva di clientela prevista dall'art. 13, capo II, dell'AEC, determinata per difetto, nella misura certa calcolata in via provvisoria, in euro 85.056,80, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
- l'indennità meritocratica prevista dall'art. 13, capo III, dell'AEC, quantificata per difetto, in misura certa in via provvisoria, in euro 232.001,86, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
- il premio di portafoglio, previsto all'art. 15 del contratto di agenzia e disciplinato dal relativo
Allegato C (doc. n. 1), da corrispondersi in 36 rate mensili di pari importo ciascuna decorrenti dal mese di luglio 2018, determinata per difetto, nella misura certa calcolata in via provvisoria, in complessivi Euro 602.658,36, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nella misura maturata ed esigibile a tutto il mese di novembre 2019 (e così per il periodo luglio 2018 - novembre 2019 (pari a
17 rate mensili) di Euro 284.588,67, e nella misura di Euro 16.740,51 per ciascun mese decorrente dal mese di dicembre 2019 in poi sino al mese di luglio 2021 compreso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
- l'indennità ex art. 1751 Cod. Civ. quantificata per difetto, nella misura certa determinata in via provvisoria, di euro 344.485,10, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti, e previa se del caso CTU contabile;
H) l'indennità di c.d. “tutela manageriale” (detta anche “premio di struttura”), prevista dalla lettera integrativa del 28 novembre 2011 Allegato 3, nella misura quantificata, per difetto, in misura certa in via provvisoria, di Euro 1.168.104,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, salvo il maggiore importo da determinarsi in corso di causa, ovvero in separata sede, previa esibizione dei documenti richiesti e previa se del caso CTU contabile;
in subordine, si chiede che con
l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di cui trattasi nella misura sopra quantificata per difetto, salvo la maggior somma determinata in corso di causa o in separata sede, sia dichiarato il diritto del ricorrente a percepirla in numero tre rate di pari importo ciascuna allo scadere dei termini indicati nell'Allegato 3 della lettera integrativa del 28 novembre 2011, e cioè rispettivamente allo scadere del quattordicesimo, del ventiquattresimo e del trentaseiesimo mese successivo alla data di risoluzione del rapporto (22 maggio 2019);
- le competenze, consistenti nelle c.d. “over”, ossia le provvigioni dirette ed indirette derivanti dalle
“over” della rete di promotori coordinata dal ricorrente, maturate e non percepite relative ai mesi di aprile e maggio 2019, sino alla data di recesso (22 maggio 2019), nella misura che - previa esibizione dei documenti di seguito richiesti - sarà determinata in corso di causa o in separata sede, previa se del caso CTU;
- alla somma complessiva di euro 224.090,96 indebitamente trattenuta dalla convenuta dalle spettanze del ricorrente, senza alcun titolo e ragione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge;
e, per l'effetto, condannare la Società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di ciascuna delle suddette somme ai specifici relativi titoli indicati.
c) condannare la Società convenuta alla refusione delle competenze e spese di lite in favore del ricorrente da liquidarsi ai sensi del DM n. 55 del 2014 come successivamente modificato con rimborso altresì delle spese varie e generali nella misura del 15% di legge.
A sostegno della domanda deduceva di essere entrato a far parte del in data Parte_2
9.12.09, sottoscrivendo con Finanza & Futuro Banca S.p.A. un contratto di agenzia senza rappresentanza per i promotori finanziari;
che, contestualmente alla sottoscrizione di tale contratto, gli veniva conferito l'incarico accessorio di “Regional Manager”, avente ad oggetto il coordinamento e la supervisione dell'attività di altri Promotori Finanziari operanti nell'interesse della convenuta (c.d.
“tutela manageriale”) dietro pagamento di specifico trattamento economico aggiuntivo (c.d. indennità da tutela manageriale o “premio di struttura”) nei termini previsti dalla comunicazione del 9 dicembre
2009; che, a decorrere dal 1° marzo 2014, gli era stata conferita - congiuntamente ad altro Promotore
Finanziario, Signor - la responsabilità del controllo e della supervisione di un Persona_1 coacervo di promotori finanziari, assumendo da quel momento la diversa denominazione di “Group
Manager” con attribuzione del corrispondente trattamento provvigionale;
che, sin dalla decorrenza dell'originario contratto di agenzia, la Banca - in deroga a quanto previsto nell'allegato B) in base al quale il ricorrente sarebbe rientrato nello scaglione provvigionale c.d. “Master 2” - gli riconosceva il trattamento di miglior favore corrispondente al superiore scaglione provvigionale c.d. “Professional
6”; che dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 tale trattamento veniva sostituito da quello corrispondente al livello provvigionale c.d. “Professional 2”; che, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2017, la convenuta rinnovava nuovamente il trattamento economico provvigionale più favorevole del
“Professional 6” e infine dal 1° gennaio 2018, applicava, per la prima volta, il livello provvigionale del c.d. “Master”.
Deduceva, altresì, che, a decorrere dal 1° luglio 2018, acconsentiva all'assegnazione totale del suo portafoglio clienti - ammontante a circa Euro 45 milioni - ad uno dei promotori finanziari da lui coordinati, Signor che pattuiva con il Dott. - Responsabile Rete Nazionale Persona_2 CP_2 della convenuta - alla presenza del Signor - che, in deroga a quanto previsto Persona_1 nell'Allegato C del contratto di agenzia, il pagamento del premio di portafoglio conseguente alla riduzione totale dello stesso, sarebbe stato corrisposto dalla Banca in 36 rate mensili di pari importo ciascuna, a decorrere dallo mese di luglio 2018; che, tuttavia, la Banca non adempiva all'obbligazione di pagare il relativo premio in rate mensili a partire dallo stesso mese di luglio 2018 e ometteva di comunicare l'importo totale dovuto nonché quello relativo alla rata mensile risultante dalla divisione dell'importo complessivo nelle 36 rate mensili convenute;
che, con comunicazione del 18 febbraio
2019, la convenuta riconosceva l'accordo intervenuto consistente nel pagamento del premio di portafoglio rateizzato in 36 rate mensili decorrenti dal mese di luglio 2018, indicando tuttavia l'importo relativo al premio di portafoglio nella minor somma complessiva di € 203.898,30, corrispondente al premio calcolato sulla base dell'inferiore parametro provvigionale c.d. “Master” a lui attribuito a decorrere solo dal 1 gennaio 2018; che, in data 31 marzo 2019, la Banca procedeva al versamento della somma netta complessiva di Euro 43.631,32, la quale, considerata la ritenuta d'acconto già versata pari all'11,5%, ammontava alla somma lorda di Euro 49.500,00; che, nonostante l'intervenuta risoluzione del rapporto a partire dal 22 maggio 2019, la convenuta risultava ancora inadempiente non avendo più corrisposto alcuna somma a seguito del versamento parziale effettuato in data 31 marzo 2019.
Ad abundantiam, evidenziava che, a seguito delle dimissioni presentate nel luglio 2018 dal promotore finanziario aveva ricevuto parte del relativo portafoglio clienti, tra cui il cliente Parte_3
; che, non essendo il Cancellieri in possesso dei requisiti necessari per il collocamento Persona_3 dei prodotti assicurativi, era stato egli stesso a provvedere alla sottoscrizione con di un Persona_3 contratto assicurativo a premio unico (Futuro Rendita); che, a seguito di un reclamo promosso dal medesimo cliente apprendeva di un incontro tenutosi presso gli Uffici di Milano, Persona_3 organizzato con lo stesso , il suo legale avv. Marco Senzacqua, Andrea De Per_3 Parte_3
Santis, il dott. Vice AD , il dott. e il dott. Responsabile Per_4 CP_3 Controparte_4 Tes_1 commerciale di , all'esito del quale l'Ispettorato della Banca gli richiedeva una relazione Pt_4 dettagliata sulla conformità nell'esecuzione del contratto;
che la Banca, ricevuta la suddetta relazione e pur senza sollevare alcun rilievo, gli comunicava con lettera del 30 novembre 2018 che, a decorrere dallo stesso mese, sarebbe stato attribuito al promotore finanziario Andrea De Santis;
Persona_3 che subiva progressivamente pressioni affinché̀ allocasse le masse finanziarie affidategli dai clienti personali e dalla propria rete di promotori su specifici prodotti, quali Back Load, ZED Platform di
, Futuro rendita e “certificati” emessi dalla Banca convenuta;
che, per il tramite dell'Avv. Pt_4
Cavallaro, era venuto a conoscenza del fatto che, a decorrere da settembre 2015, la Banca, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede, aveva trattenuto trimestralmente, e senza alcun titolo, competenze per l'importo complessivo di euro 224.090,96.
Rassegnava, pertanto, le riportate conclusioni.
Resisteva in giudizio la deducendo l'infondatezza delle avverse pretese. Controparte_1
Parte Evidenziava, in particolare, che il avendo iniziato ad operare per la IW Bank S.p.A. a meno di un mese dalla risoluzione del contratto di agenzia sottoscritto con la stessa , non aveva CP_1 maturato il diritto al premio di portafoglio né alla tutela manageriale trattandosi di prerogative spettanti solo nel caso in cui l'interessato si astenga, nei tre anni dalla data di risoluzione del contratto di agenzia o dalla modifica del portafoglio, dall'esercitare - anche in forma indiretta - attività nel settore Bancario.
Relativamente alle somme trattenute nel periodo compreso dal mese di settembre 2015 al mese di giugno 2018 per un importo complessivo di euro 224.090,96, la Banca chiariva che tali storni, oltre ad essere indicati sui cedolini provvigionali e non essere stati oggetto di alcuna contestazione da parte Parte del er oltre 3 anni, erano stati effettuati sulla base di una specifica pattuizione con la quale il ricorrente aveva accettato di vedersi decurtare le provvigioni di management fee maturate e maturande in relazione all'investimento del Fondo Pensione Banca di Roma dello 0,65% ovvero dell'importo rimborsato da Finanza & Futuro al Fondo come condizione indispensabile per l'accensione dell'investimento.
Parte L' contestava, poi, le ragioni addotte dal giustificazione del suo recesso ritenendole CP_5 inconsistenti, infondate e comunque troppo risalenti nel tempo. Lamentava, altresì, la misura Parte dell'indennità sostitutiva di preavviso rivendicata posto che il - in qualità di agente plurimandatario con anzianità superiore a sei anni - avrebbe dovuto considerare un periodo di preavviso di 8 e non di 6 mesi.
Sosteneva, infine, l'infondatezza della domanda volta ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica atteso che esse, in quanto trattamenti previsti in applicazione dell'art. 1751
c.c., andrebbero riconosciute solo nell'ipotesi in cui a recedere sia la Preponente o l'agente per giusta causa, circostanza nella specie del tutto insussistente. Quanto all'indennità ex art. 1751 c.c., chiariva che la stessa non fosse dovuta in ragione della sua natura di emolumento alternativo alle indennità contrattuali (suppletiva di clientela e meritocratica), della mancata ricorrenza di una giusta causa e dell'omessa allegazione dei requisiti richiesti dalla norma per il riconoscimento dell'indennità di fine rapporto.
Il Tribunale, istruita la causa mediante prova testimoniale, rigettava il ricorso e condannava
[...]
alla rifusione delle spese di lite Parte_1
Avverso detta sentenza interponeva appello lamentando con il primo motivo Parte_1
l'erroneità della sentenza laddove il Tribunale - travisando la portata della lettera rilasciata dalla
Banca il 18 febbraio 2019 e disattendendo il valore probatorio delle deposizioni testimoniali – aveva ritenuto che l'accordo di mensilizzazione avente ad oggetto il pagamento del premio di portafoglio in deroga all'allegato C) non sarebbe stato raggiunto nel mese di luglio 2018 ma solo nella metà di febbraio 2019, allorquando la società aveva comunicato al ricorrente l'accettazione (parziale) della sua proposta;
Con il secondo motivo lamentava l'erroneità della pronuncia per non avere il Tribunale riconosciuto l'inadempimento posto in essere dalla Banca pur avendo essa comunicato la valorizzazione del premio di portafoglio ceduto solo dopo reiterate richieste e comunque a distanza di circa sette mesi, pur avendo omesso di fornire la documentazione comprovante l'importo e quantificato il premio nella misura - inferiore – di euro 203.898,30, nonostante dallo statino di luglio 2018 emergesse un importo di Euro 602.658,59, comunque inferiore al dovuto poiché calcolato sulla base delle tabelle provvigionali inferiori “Master” e non delle tabelle superiori “Professional”, applicate dalla Banca sino a dicembre 2017, come non ex adverso contestato e provato dagli statini allegati.
Con il terzo motivo contestava la mancata valutazione degli statini-cedolini paga dell'anno 2017, dai Parte quali emergeva la prova che le provvigioni e le competenze del rano state calcolate sulla base delle tabelle provvigionali superiori “Professional” e non su quelle inferiori “Master”. Contestava, altresì, l'omessa valutazione dello statino di luglio 2018 in cui sarebbe riportata una valorizzazione del premio di portafoglio pari a € 602.658,59, conteggiato sulla base dello scaglione provvigionale inferiore “Master”, come desumibile dall'acronimo “TM” riportato in alto a sinistra dello statino. La sentenza era , altresì, erronea laddove - in spregio al principio secondo cui l'onere probatorio incombe sul soggetto contrattualmente obbligato – aveva ritenuto che spettasse all'agente e non alla Banca dimostrare il quantum del premio di portafoglio relativo al cliente Fondo Pensioni Banca di Roma.
Con il quarto motivo, censurava la sentenza laddove, escludendo un inadempimento da parte della
Banca, ha ritenuto che la stessa avesse provveduto, conformemente alle disposizioni contrattuali, ad Parte assegnare il cliente ad altro promotore su richiesta dello stesso cliente garantendo al l Per_3 pagamento del connesso premio di portafogli. Il primo giudice avrebbe, infatti, ignorato le risultanze testimoniali attestanti la mancata comunicazione da parte dell' della specifica doglianza CP_5
Parte sollevata dal sull'operato del onché il mancato avvio di un audit interno sul reclamo dal Per_3 lui promosso.
Con il quinto motivo lamentava l'erroneità della pronuncia laddove, relativamente alle trattenute operate nel periodo settembre 2015- giugno 2018 per l'importo complessivo di € 224.090,96, il primo giudice ha ritenuto documentalmente provata l'esistenza di un accordo tra le parti che ne giustificasse l'attuazione, pur non avendo la Banca fornito alcuna prova in tale senso.
Con il sesto motivo rilevava l'erroneità della pronuncia per non avere il Tribunale considerato l'eccessiva pressione operata dalla Banca nella veicolazione delle masse finanziarie raccolte dalla clientela su quattro esclusivi prodotti particolarmente remunerativi: il teste avrebbe infatti Tes_2 confermato di essersi dimesso per le pressioni subite sulle strategie commerciali da attuare e avrebbe precisato che la valutazione da parte dell'appellata dei sarebbe avvenuta Parte_5 esclusivamente sulle piste commerciali che la stessa pressantemente indicava loro di seguire.
Con il settimo motivo, chiedeva il riconoscimento integrale del premio di portafoglio rideterminato in misura superiore, per effetto dell'applicazione delle tabelle provvigionali Professional, indipendentemente dalla declaratoria o meno di giusta causa di recesso, per effetto dell'accordo raggiunto a luglio 2018 in deroga alla disciplina contrattuale. Con l'ottavo motivo di appello, lamentava l'erroneità del passo della sentenza relativo all'indennità di tutela manageriale (o premio di struttura) per aver il primo giudice erroneamente assorbito ogni questione in ordine a tale indennità in conseguenza della errata ed ingiusta statuizione con cui ha respinto la domanda di accertamento della giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c., ed in ogni caso per aver omesso di pronunziarsi e motivare in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c..
Con il nono motivo, lamentava l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il primo giudice ha disatteso la domanda volta alla ripetizione delle provvigioni stornate, non avendo la Banca dato prova dell'esistenza tra le parti di un accordo volto a giustificare lo storno di una percentuale delle provvigioni maturate dal cliente Fondo Pensione Banca di Roma, oggetto delle trattenute contestate.
Con il decimo motivo, lamentava il passo della sentenza relativo alle provvigioni over non avendo la
Banca fornito alcuna prova del puntuale ed integrale pagamento delle provvigioni dirette ed indirette Parte derivanti dalle “over” della rete di promotori coordinata dal maturate sino alla data del recesso.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse deduzioni e chiedendo la Controparte_1 piena conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 17 dicembre 2025, come da conclusioni in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
Il primo, secondo, terzo e settimo motivo, tutti relativi al premio portafoglio possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
Il premio di portafoglio è un'erogazione aggiuntiva di fonte negoziale (art. 15 del contratto depositato) con caratteristiche “previdenziali, indennitarie e fidelizzanti”. Sostanzialmente si tratta di un'erogazione concessa dalla banca al promotore conseguente alla perdita di uno o più clienti.
Occorre tenere presente che il titolare del rapporto con il cliente è sempre la banca, che può pertanto decidere, variandole nel corso del tempo, le assegnazioni dei clienti ai singoli promotori. Al tempo stesso, il promotore si giova di un proficuo rapporto con i clienti assegnatigli, con cui ha tutto l'interesse a curare un rapporto che si consolidi nel tempo, posto che la sua remunerazione dipende
(almeno in parte) dagli ordini fatti dai clienti.
Il premio di portafoglio (v. allegato C al contratto) sopperisce alla perdita totale o parziale del pacchetto clienti, che si può verificare per risoluzione (salvo le ipotesi di giusta causa) del rapporto di lavoro ovvero per riassegnazione del pacchetto clienti. Quest'ultima è l'ipotesi odierna. , infatti, nel 2018 ha riassegnato il pacchetto clienti CP_1
Parte di n virtù della promozione dello stesso a “Group Manager”. Quest'ultimo ha dunque via via assunto un ruolo di maggior rilievo e con l'incremento delle funzioni di coordinamento la banca ha Parte deciso di riassegnare ad altro agente il suo pacchetto clienti. Le provvigioni “over”, che il anta proprio a partire dal luglio 2018, integrano la nuova fonte di reddito e sono dovute proprio per il nuovo ruolo (si tratta infatti di provvigioni indirette sui contratti gestiti dai promotori coordinati).
L'appellante chiede il riconoscimento del premio di portafoglio, nella misura da lui quantificata o comunque nella minor somma risultante, e pone una serie di questioni relative alle modalità (e tempistiche) dell'elargizione.
Tuttavia, tali aspetti debbono cedere il passo e non possono essere valutati per la dirimente considerazione che il premio in questione non è, in radice, dovuto.
Il contratto depositato (v. allegato C) contiene infatti la regolamentazione dettagliata del premio di portafoglio e prevede espressamente la ripetibilità nel caso di prestazioni a favore di società concorrenti, nei tre anni dal riconoscimento del premio ( punto c III). Il che è coerente con la natura fidelizzante del premio e spiega l'emissione dello stesso scaglionata su un periodo triennale.
Parte È pacifico e non contestato che il un mese dopo le dimissioni, iniziò a lavorare presso altra società concorrente (IW Bank s.p.a.). Per tale ragione, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il preteso premio non è in realtà dovuto, essendo passati meno di tre anni dal riconoscimento (2018) e la prestazione lavorativa presso società concorrente (2019).
Per tale ragione le altre questioni connesse alla sua quantificazione devono ritenersi assorbite.
Con il quarto, sesto e ottavo motivo l'appellante contesta il mancato riconoscimento della giusta causa nelle dimissioni, da cui derivano diverse pretese indennitarie ex art. 2119 c.c..
I motivi addotti a sostegno della giusta causa sono sostanzialmente tre: la gestione del cliente;
Per_3 le pressioni della banca finalizzate alla promozione di prodotti finanziari particolarmente rischiosi ma molto remunerativi per la società; il mancato riconoscimento integrale del premio di portafoglio.
Il concetto di giusta causa evocato dall'art. 2119 c.c. , come ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione si identifica con quel fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" è una nozione che la legge - allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza sociale, sia di criteri desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama (Cass. 18263/2024).
La gravità, dunque, deve concretizzarsi ed essere valutata in relazione alle caratteristiche del caso Parte concreto, e tali non appaiono quelle addotte dal
Innanzitutto, la gestione del cliente da parte della banca è stata conforme alle prassi in uso nel Per_3 settore dell'intermediazione finanziaria. Come accertato dall'istruttoria e come emerge dalla documentazione in atti, a seguito di lamentela da parte di un cliente di rilievo ( ) rispetto ad Per_3
Parte alcuni prodotti finanziari acquistati tramite l'intermediazione del la banca ha organizzato un Parte incontro (senza il sostanzialmente per non inimicarsi il cliente. In quella sede gli è stata prospettata una soluzione per il disinvestimento e gli è stato introdotto un nuovo agente.
Come chiarito anche dai testi, è prassi in caso di lamentele non far incontrare l'agente e il cliente ma limitare la dialettica con l'agente (e così è stato fatto) ad un audit interno, accogliendo (esternamente) le doglianze del cliente a prescindere dalla fondatezza delle stesse.
In particolare, il teste promotore dell'appellata, con funzioni di Area Manager ed all'epoca Per_1 ha riferito che “normalmente se un cliente chiede un cambio di promotore, la Parte_6
Direzione lo accorda e contestualmente al cambio informa il promotore uscente e provvede al pagamento dell'indennità di portafoglio”. Il teste ha inoltre escluso “che l'azienda per prassi organizzi incontri con il cliente ed il promotore uscente, a meno che non sia lo stesse cliente a richiedere un tale incontro”. Ha poi evidenziato che “qualora il cliente chieda il cambio di promotore segnalando errori dell'operato del promotore finanziario, normalmente la banca apre un audit nei confronti del Promotore, chiedendogli una relazione scritta sull'accaduto. Tale audit non influisce sulla scelta della banca di assegnare al cliente ad altro promotore, perché ripeto viene normalmente seguita la volontà del cliente;
influisce invece sul rapporto tra il promotore e la
Banca”.
Parte Quanto poi alle presunte pressioni subite dal si tratta di circostanze che trovano come unico Parte debole riscontro quanto rappresentato dal teste (neo-collega del ella successiva società), Tes_2 il quale avrebbe riferito di essersi dimesso anch'egli per non meglio precisate pressioni.
Parte A giudizio della Corte quanto allegato non è sufficiente. La posizione apicale del infatti, presuppone un elevato grado di autonomia (e quindi il potere di resistere alle pressioni) e si caratterizza per operare in un settore molto complesso e volatile in cui vi è una fisiologica commistione di interessi (non necessariamente deprecabile). Per tali ragioni, ad integrare la giusta causa servirebbe ben altro genere di “pressioni”, sia per intensità che contenuti, rispetto a quel poco che è stato allegato e su cui il teste ha riferito. Tes_2
Parte Infine, il premio di portafoglio, per cui effettivamente il i era da tempo lamentato, non può costituire, nella sua concreta dinamica, una giusta causa ex art. 2119 c.c.. Non si tratta, infatti, di un credito liquido arbitrariamente negato dal datore, ma di una prestazione ancora in fase di quantificazione (come erge dalle mail in atti) in relazione alle quali la banca non ha eretto un muro rispetto alle pretese dell'appellante ma ha aperto un dialogo (cfr. doc 19 mail di a Persona_1
Parte
. Tra l'altro la banca ha anche acconsentito alla richiesta del di Persona_5 mensilizzazione del premio (andrebbe di regola corrisposto in tre tranches, una per anno)
Parte Né si tratta, poi, come sostenuto dal della sua unica fonte di reddito posto che invece è stato Parte chiarito come, a seguito della promozione, il vrebbe avuto diritto alle c.d. “provvigioni over”, ossia provvigioni indirette sui compensi maturati dai promotori da lui coordinati.
Parte Pertanto, in assenza di una giusta causa, vengono meno le pretese indennitarie avanzate dal correttamente negate dal Tribunale.
Il quinto e nono motivo, entrambi relativi allo storno di una percentuale delle provvigioni maturate dal cliente Fondo Pensione Banca di Roma sono infondati.
Deduce l'appellante di aver riscontrato nei primi giorni di maggio 2019 a seguito di un controllo eseguito dal proprio commercialista, che, a decorrere dal settembre 2015, la Banca aveva sistematicamente trattenuto trimestralmente competenze non giustificate da alcun titolo e ragione per l'importo complessivo, relativo al periodo settembre 2015-giugno 2018, di Euro 224.090,96.
La società dal canto suo non contesta di aver trattenuto tali somme, deducendo piuttosto che tali Parte trattenute erano state concordate con il er l'acquisizione agevolata del cliente Fondo Pensione
Banca di Roma. Nel 2012, infatti, il Fondo Pensione per il personale della Banca di Roma manifestava la disponibilità ad una serie di ingenti investimenti ma solo in presenza di condizioni particolarmente vantaggiose ed estremamente privilegiate ad hoc fornite dalla Banca preponente per il soggetto investitore.
Parte Per poter concedere tali vantaggiose condizioni al soggetto investitore, la Banca ed il oltre al consulente si accordarono per derogare alle specifiche previsioni del contratto di agenzia Persona_6 relative alle provvigioni di management fee, di cui all'art. 13.1 contratto di agenzia e All. A. In forza Parte di tale accordo, il accettava dunque di vedersi decurtate le provvigioni di management fee maturate e maturande, in relazione all'investimento del Fondo Pensione Banca di Roma, dello 0,65% ovvero dell'importo rimborsato da Finanza & Futuro al Fondo e la Banca provvedeva, nel corso del rapporto di agenzia, ad effettuare periodicamente degli storni sulle provvigioni di management fee per il complessivo importo di euro 224.090,96 euro.
L'esistenza di tale accordo con il consulente risulta documentalmente (doc. 3 bis prodotto Persona_6 da parte appellata in primo grado).
Parte Dai cedolini paga del epositati sub doc. 4 della medesima produzione, emerge inoltre che la
Banca ha indicato tali trattenute con la dicitura “rettifiche manuali”.
Il teste , responsabile dell'ufficio provvigioni, ha confermato integralmente le allegazioni della Tes_3 convenuta relative all'esistenza di tale accordo ed all'applicazione delle trattenute mensili.
Anche il teste addetto all'ufficio Business Management della convenuta, pur non essendo a Tes_4
Parte conoscenza di uno specifico accordo con il ha confermato di aver constatato “che c'erano stati dei pagamenti dalla società al cliente Fondo Pensione Banca di Roma e contestualmente delle Parte trattenute sul cedolino del i importo corrispondente ai pagamenti dalla società al cliente Fondo
Pensione”.
Parte In tale contesto istruttorio, rilevato che il non poteva non essere a conoscenza dello storno provvigioni relativo al cliente Fondo Pensione Banca di Roma, in quanto puntualmente esposto nei cedolini provvigioni e che, allo stesso tempo, non risulta che l'appellante si sia mai lamentato di tali consistenti trattenute, deve ritenersi che l'accordo dedotto dalla convenuta sia intercorso non solo con Parte il (per come risulta documentalmente), ma anche con il Persona_6
Deve pertanto escludersi che tali pacifici storni provvigionali costituiscano inadempimento della banca, essendo piuttosto il frutto di uno specifico accordo fra le parti.
Infine, anche il decimo motivo è infondato.
L'appellante ha reiterato genericamente la doglianza sulle somme relative alle “percentuali over” omettendo di confrontarsi con il fatto che il Tribunale ha puntualmente rilevato che “la convenuta ha offerto prova dell'adempimento di tale obbligazione sia con riferimento alla mensilità di aprile che di maggio 2019 (doc. 5 della convenuta).”. Non avendo controdedotto alcunché rispetto alla prova documentale indicata dal Giudice anche l'ultimo motivo va rigettato.
In conclusione, l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro Parte_1
16.000,00 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
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*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.
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