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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1860/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1860 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Adalberto Carpentieri
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Diego Di Napoli
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato il 2 febbraio 2023, esponeva: Parte_1
che era stata assunta in data 1° dicembre 2015 dalla Coliseum Salus s.r.l. (con inquadramento al Livello “D”
del CCNL AIOP) proseguendo poi il rapporto lavorativo dall'8 agosto 2019, senza soluzione di continuità, alle
CP_ dipendenze della (d'ora in avanti, ; Controparte_1
che era inquadrata nel livello professionale “E2” del CCNL AIOP RSA, con un contratto part time per 30 ore settimanali a tempo indeterminato e mansioni di “Terapista della riabilitazione”, svolgendo la propria attività
presso la RSA “Villa Tuscolana” in Roma alla Via Circonvallazione Tuscolana n. 16;
che aveva sempre svolto la propria attività lavorativa nell'orario 8.00 – 14.00, occupandosi mediamente di 11 – 13 pazienti dislocati nei vari piani della struttura, acquisendo le consegne infermieristiche dalle ore
08.00 alle ore 08.30 e trasferendo il primo paziente dalla stanza alla palestra dalle ore 08.30 alle ore 09.00
occupandosi alle ore 13.30 di aggiornare le cartelle dei pazienti trattati e concludendo la prestazione per le ore 14.00;
che, nel mese di luglio 2022, la S.O. aveva operato una modifica temporanea della distribuzione oraria dell'attività lavorativa, sostituendo due turni infrasettimanali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con un turno di pomeriggio dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e un sabato mattina dalle ore 08:00 alle ore 14:00 o dalle ore 13:00
alle 17:00;
che, tale modifica, su sua richiesta, era stata revocata;
CP_ che nel mese di agosto 2022 la aveva disposto una nuova modifica dell'orario di lavoro con decorrenza
4/8/2022 stabilendo un orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 17:30;
che, anche in tale occasione, la modifica, su sua richiesta era stata revocata, quantomeno sino al 23/08/2022,
allorquando l'azienda aveva avviato un procedimento disciplinare per insubordinazione nei confronti di un superiore;
che la S.O., successivamente, le aveva imposto nuovamente la modifica della distribuzione oraria della sua attività lavorativa, pretendendo l'osservanza della stessa distribuzione oraria precedentemente descritta nella nota del 02.08.2022, senza però ottenere alcun consenso espresso di essa ricorrente in apposito atto scritto, pretendendo un frazionamento dell'orario giornaliero, assegnandole il turno pomeridiano dalle ore
14:30 alle ore 17:30 implicante lo svolgimento di mansioni inferiori di supplenza all'anziano ricreative e ludiche anziché quelle di terapiste motorie proprie del suo ruolo e qualifica professionale;
che aveva due figli a carico;
che il provvedimento di modifica unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro era nullo e comunque illegittimo attesa la mancanza del suo consenso espresso e la sua formalizzazione in un apposito patto scritto,
con violazione delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro;
che l'art. 18, comma 6, del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro prevedeva la forma scritta ad substantiam dell'accordo che le parti raggiungono in merito alla modifica oraria, escludendo ogni altra forma.
2. Tanto esposto, chiedeva <<che l'ill.mo giudice del tribunale di roma, in funzione lavoro,
voglia dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di modifica della distribuzione oraria adottato dalla resistente con conferma delle modalità temporali della prestazione della ricorrente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, sabato e domenica esclusi ovvero in quelle diverse ritenute di giustizia e al risarcimento del danno subito a fronte della maggiore onerosità e penosità dell'attività lavorativa prestata nel diverso orario imposto illegittimamente dal datore di lavoro a tutt'oggi e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno tenendo conto delle responsabilità familiari della ricorrente e delle sue necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria>>.
Resisteva la S.O.
3. Con sentenza n. 6592/2024 del 5 giugno 2024 l'adito Tribunale, così statuiva: <di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente in favore della società convenuta dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì>>. 4. Affermava il primo giudice:
4.1 <<risulta documentalmente dal contratto di lavoro stipulato tra le parti (e tale circostanza peraltro non è
contestata) la previsione di un orario di lavoro di 30 ore settimanali, senza l'indicazione della fascia oraria>>;
<
della scarsa utilità della prestazione lavorativa secondo l'orario di lavoro inizialmente assegnato, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente che si occupa infatti di somministrare la terapia riabilitativa ai pazienti della clinica e che “i pazienti stessi sono impegnati per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.30 circa.
Proprio su tale aspetto è necessaria, però, una precisazione. La ricorrente, come ha specificamente segnalato
in ricorso, svolge la mansione di “terapista della riabilitazione”, omettendo quindi qualsiasi tipo di intervento
durante la somministrazione dei pasti. Si contesta quindi l'assunto avversario secondo cui, nell'orario dalle
12:00 alle 12:45, la lavoratrice somministri un trattamento di rieducazione al pasto di un paziente individuato
e assegnato quotidianamente dai preposti della poiché trattasi di mansione mai Controparte_1
affidata alla ricorrente. Con l'organizzazione oraria precedentemente applicata la lavoratrice giungeva in
struttura alle ore 08.00 ma, di fatto, trattava gli ospiti solo a partire dalle ore 09.40 (un'ora e quaranta minuti
dopo il suo ingresso) dovendoli poi liberare, per permettergli il pranzo, già alle ore 12.00, seppur la sua uscita
era prevista per le ore 14.00 (restando quindi per ulteriori 2 ore in assenza di attività)>>;
<
effettuare terapia riabilitativa nell'arco temporale (dalle 12 alle 13:30) e, quindi, dell'assenza di un'utile mansione da svolgere in tale periodo di tempo, tenuto conto che, contrariamente a quanto affermato dalla dipendente, appare del tutto irragionevole, oltre che inverosimile, l'eventualità che durante il periodo di tempo dedicato alla somministrazione dei pasti ai pazienti venga contemporaneamente prevista la possibilità
di effettuare trattamenti di fisioterapia. Appare, quindi, corretta, la determinazione della diversa distribuzione oraria della prestazione lavorativa a tempo parziale della ricorrente, dovendosi sottolineare, al riguardo, che la lavoratrice ha omesso di documentare quanto affermato in ricorso in ordine al fatto di essere madre di due figli e di avere la necessità di reperire altra occupazione lavorativa. Per tale ragione, in assenza di idonea prova in ordine alla situazione personale della ricorrente che non ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2697 c.c., appaiono indubbiamente prevalenti le esigenze organizzative del datore di lavoro>>;
<
ordine alle esigenze della lavoratrice (solamente affermate ma non provate) deve ritenersi corretta la determinazione dell'orario di lavoro articolato nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore le 9:30 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 17:30>>;
4.2 <<l'articolo 18 del c.c.n.l. richiamato dalla lavoratrice, che prevede la necessità di un accordo scritto per la modifica della distribuzione dell'orario di lavoro appare riferirsi esclusivamente all'ipotesi in cui nel contratto di lavoro la fascia oraria sia stata determinata mentre, nel caso in esame, in cui nel contratto di lavoro non è stata indicata alcuna fascia oraria, trova applicazione la diversa previsione normativa che assegna al giudice, su richiesta del lavoratore, la determinazione della fascia oraria di svolgimento delle mansioni. Tale evenienza, infatti, come detto, risulta disciplinata dal decreto legislativo 81/2015, che prevede il giudice determini la distribuzione dell'orario di lavoro, indicando la fascia oraria di riferimento>>;
4.3 <<risulta documentalmente dal contratto di lavoro stipulato tra le parti (e tale circostanza peraltro non è
> perché genericamente formulata.
5. Con ricorso dell'8 luglio 2024 la interponeva appello. Pt_1
La S.O. resisteva.
Le parti hanno definito transattivamente la controversia, come da verbale di conciliazione giudiziale in atti.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere anche anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6592/2024 Controparte_1
del 5 giugno 2024 così provvede in riforma di detta sentenza:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dalla con ricorso del 2 febbraio Pt_1
2023 anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio
Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
3) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1860 dell'anno 2024
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Adalberto Carpentieri
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Diego Di Napoli
- appellata -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato il 2 febbraio 2023, esponeva: Parte_1
che era stata assunta in data 1° dicembre 2015 dalla Coliseum Salus s.r.l. (con inquadramento al Livello “D”
del CCNL AIOP) proseguendo poi il rapporto lavorativo dall'8 agosto 2019, senza soluzione di continuità, alle
CP_ dipendenze della (d'ora in avanti, ; Controparte_1
che era inquadrata nel livello professionale “E2” del CCNL AIOP RSA, con un contratto part time per 30 ore settimanali a tempo indeterminato e mansioni di “Terapista della riabilitazione”, svolgendo la propria attività
presso la RSA “Villa Tuscolana” in Roma alla Via Circonvallazione Tuscolana n. 16;
che aveva sempre svolto la propria attività lavorativa nell'orario 8.00 – 14.00, occupandosi mediamente di 11 – 13 pazienti dislocati nei vari piani della struttura, acquisendo le consegne infermieristiche dalle ore
08.00 alle ore 08.30 e trasferendo il primo paziente dalla stanza alla palestra dalle ore 08.30 alle ore 09.00
occupandosi alle ore 13.30 di aggiornare le cartelle dei pazienti trattati e concludendo la prestazione per le ore 14.00;
che, nel mese di luglio 2022, la S.O. aveva operato una modifica temporanea della distribuzione oraria dell'attività lavorativa, sostituendo due turni infrasettimanali dalle ore 08:00 alle ore 14:00 con un turno di pomeriggio dalle ore 12:00 alle ore 18:00 e un sabato mattina dalle ore 08:00 alle ore 14:00 o dalle ore 13:00
alle 17:00;
che, tale modifica, su sua richiesta, era stata revocata;
CP_ che nel mese di agosto 2022 la aveva disposto una nuova modifica dell'orario di lavoro con decorrenza
4/8/2022 stabilendo un orario dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore
14:30 alle ore 17:30;
che, anche in tale occasione, la modifica, su sua richiesta era stata revocata, quantomeno sino al 23/08/2022,
allorquando l'azienda aveva avviato un procedimento disciplinare per insubordinazione nei confronti di un superiore;
che la S.O., successivamente, le aveva imposto nuovamente la modifica della distribuzione oraria della sua attività lavorativa, pretendendo l'osservanza della stessa distribuzione oraria precedentemente descritta nella nota del 02.08.2022, senza però ottenere alcun consenso espresso di essa ricorrente in apposito atto scritto, pretendendo un frazionamento dell'orario giornaliero, assegnandole il turno pomeridiano dalle ore
14:30 alle ore 17:30 implicante lo svolgimento di mansioni inferiori di supplenza all'anziano ricreative e ludiche anziché quelle di terapiste motorie proprie del suo ruolo e qualifica professionale;
che aveva due figli a carico;
che il provvedimento di modifica unilaterale della distribuzione dell'orario di lavoro era nullo e comunque illegittimo attesa la mancanza del suo consenso espresso e la sua formalizzazione in un apposito patto scritto,
con violazione delle previsioni di legge e della contrattazione collettiva che disciplina il rapporto di lavoro;
che l'art. 18, comma 6, del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro prevedeva la forma scritta ad substantiam dell'accordo che le parti raggiungono in merito alla modifica oraria, escludendo ogni altra forma.
2. Tanto esposto, chiedeva <<che l'ill.mo giudice del tribunale di roma, in funzione lavoro,
voglia dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di modifica della distribuzione oraria adottato dalla resistente con conferma delle modalità temporali della prestazione della ricorrente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00, sabato e domenica esclusi ovvero in quelle diverse ritenute di giustizia e al risarcimento del danno subito a fronte della maggiore onerosità e penosità dell'attività lavorativa prestata nel diverso orario imposto illegittimamente dal datore di lavoro a tutt'oggi e, per l'effetto, condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno tenendo conto delle responsabilità familiari della ricorrente e delle sue necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria>>.
Resisteva la S.O.
3. Con sentenza n. 6592/2024 del 5 giugno 2024 l'adito Tribunale, così statuiva: <
4.1 <<risulta documentalmente dal contratto di lavoro stipulato tra le parti (e tale circostanza peraltro non è
contestata) la previsione di un orario di lavoro di 30 ore settimanali, senza l'indicazione della fascia oraria>>;
<
della scarsa utilità della prestazione lavorativa secondo l'orario di lavoro inizialmente assegnato, tenuto conto delle mansioni svolte dalla ricorrente che si occupa infatti di somministrare la terapia riabilitativa ai pazienti della clinica e che “i pazienti stessi sono impegnati per il pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.30 circa.
Proprio su tale aspetto è necessaria, però, una precisazione. La ricorrente, come ha specificamente segnalato
in ricorso, svolge la mansione di “terapista della riabilitazione”, omettendo quindi qualsiasi tipo di intervento
durante la somministrazione dei pasti. Si contesta quindi l'assunto avversario secondo cui, nell'orario dalle
12:00 alle 12:45, la lavoratrice somministri un trattamento di rieducazione al pasto di un paziente individuato
e assegnato quotidianamente dai preposti della poiché trattasi di mansione mai Controparte_1
affidata alla ricorrente. Con l'organizzazione oraria precedentemente applicata la lavoratrice giungeva in
struttura alle ore 08.00 ma, di fatto, trattava gli ospiti solo a partire dalle ore 09.40 (un'ora e quaranta minuti
dopo il suo ingresso) dovendoli poi liberare, per permettergli il pranzo, già alle ore 12.00, seppur la sua uscita
era prevista per le ore 14.00 (restando quindi per ulteriori 2 ore in assenza di attività)>>;
<
effettuare terapia riabilitativa nell'arco temporale (dalle 12 alle 13:30) e, quindi, dell'assenza di un'utile mansione da svolgere in tale periodo di tempo, tenuto conto che, contrariamente a quanto affermato dalla dipendente, appare del tutto irragionevole, oltre che inverosimile, l'eventualità che durante il periodo di tempo dedicato alla somministrazione dei pasti ai pazienti venga contemporaneamente prevista la possibilità
di effettuare trattamenti di fisioterapia. Appare, quindi, corretta, la determinazione della diversa distribuzione oraria della prestazione lavorativa a tempo parziale della ricorrente, dovendosi sottolineare, al riguardo, che la lavoratrice ha omesso di documentare quanto affermato in ricorso in ordine al fatto di essere madre di due figli e di avere la necessità di reperire altra occupazione lavorativa. Per tale ragione, in assenza di idonea prova in ordine alla situazione personale della ricorrente che non ha ottemperato a quanto previsto dall'articolo 2697 c.c., appaiono indubbiamente prevalenti le esigenze organizzative del datore di lavoro>>;
<
ordine alle esigenze della lavoratrice (solamente affermate ma non provate) deve ritenersi corretta la determinazione dell'orario di lavoro articolato nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore le 9:30 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 17:30>>;
4.2 <<l'articolo 18 del c.c.n.l. richiamato dalla lavoratrice, che prevede la necessità di un accordo scritto per la modifica della distribuzione dell'orario di lavoro appare riferirsi esclusivamente all'ipotesi in cui nel contratto di lavoro la fascia oraria sia stata determinata mentre, nel caso in esame, in cui nel contratto di lavoro non è stata indicata alcuna fascia oraria, trova applicazione la diversa previsione normativa che assegna al giudice, su richiesta del lavoratore, la determinazione della fascia oraria di svolgimento delle mansioni. Tale evenienza, infatti, come detto, risulta disciplinata dal decreto legislativo 81/2015, che prevede il giudice determini la distribuzione dell'orario di lavoro, indicando la fascia oraria di riferimento>>;
4.3 <<risulta documentalmente dal contratto di lavoro stipulato tra le parti (e tale circostanza peraltro non è
> perché genericamente formulata.
5. Con ricorso dell'8 luglio 2024 la interponeva appello. Pt_1
La S.O. resisteva.
Le parti hanno definito transattivamente la controversia, come da verbale di conciliazione giudiziale in atti.
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere anche anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 8 luglio 2024, da nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 6592/2024 Controparte_1
del 5 giugno 2024 così provvede in riforma di detta sentenza:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata dalla con ricorso del 2 febbraio Pt_1
2023 anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio
Così deciso in Roma, in data 12 febbraio 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis