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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/12/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Costanza Comunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1353/2024 promossa da:
C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Scalise ed elettivamente domiciliato in Prato, via M. Nistri n. 5, presso lo studio del difensore;
ATTORE contro
, C.F. , in persona del Commissario Controparte_1 P.IVA_2
Prefettizio p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cappa ed elettivamente domiciliato in Milano, in Piazzetta Guastalla n. 7, presso lo studio del difensore;
C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sarah Fontana ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via Villamagna n. 90/c, presso lo studio del difensore;
CONVENUTI
e nei confronti di
C.F. e P.I. Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Pinzauti ed elettivamente domiciliato in Prato, via del Ceppo Vecchio n. 5, presso lo studio del difensore;
ZA AT
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
Pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Voglia il Tribunale di Prato In via preliminare:
- ammettere nel giudizio di merito la relazione tecnica depositata all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 2720/17 Rg
Tribunale di Prato, di cui al doc.11;
- Ammettere le prove testimoniali capitolate con memoria ex art. 171 ter n. 2 e fissare udienza per l'escussione dei testi;
Nel merito
- Condannare il , nella persona del sindaco pro tempore e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna Controparte_2 secondo il grado di responsabilità accertato in via esclusiva o solidale, alla rimessa in pristino della fognatura pubblica e delle caditoie a servizio del
3-4, poste in via Padova e in Parte_1 [...]
; Parte_1
- Condannare il , nella persona del sindaco pro tempore, e Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuna Controparte_2 secondo il grado di responsabilità accertato in via esclusiva o solidale al risarcimento dei danni subiti nella misura di € 30.000,00 oltre accessori di legge, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, all'esito dell'espletanda istruttoria con eventuale ricorso a una Ctu per la valutazione dei danni in contraddittorio tra le parti;
- Con condanna al pagamento delle spese di lite”.
Per parte convenuta “in via preliminare: dichiarare Controparte_1 prescritto ex art. 2947 c.c. ogni diritto della parte attrice verso i convenuti;
nel merito, in via principale, respingere le domande svolte da parte attrice, perché infondate in fatto e diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. II comma.
In via subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertato in capo a l'obbligo di custodia e Controparte_2 manutenzione della condotta fognaria oggetto di causa, rigettare le domande dell'attore nei confronti del . Controparte_1
In via ulteriormente subordinata, nel denegato caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertato in capo a l'obbligo Controparte_2
Pagina 2 di 17 di custodia e manutenzione della condotta fognaria oggetto di causa, nonché
l'obbligo contrattuale della stessa a tenere indenne e Controparte_2 manlevato il , ed accertato altresì il concorso del fatto del Controparte_1 danneggiato nella causazione del danno, ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. primo comma, e limitare la condanna del alla sola quota di danno ad esso eventualmente Controparte_1 imputabile e in ogni caso condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, a tenere manlevato e indenne il da Controparte_1 qualsiasi importo che dovesse essere riconosciuto in favore dell'attore e quindi condannare a rifondere al gli importi che Controparte_2 Controparte_1 questo fosse condannato a pagare alla parte attrice.
Con vittoria di compensi professionali e spese.
In via istruttoria, nel caso in cui il giudice decidesse di rimettere il fascicolo in istruttoria, si richiamano le istanze formulate in atti, qui riportate”.
Per parte convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Prato Controparte_2
- in via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
- In ogni caso, dichiarare la pretesa avanzata nei confronti della CP_2 inammissibile e infondata, in quanto del tutto insussistente la prova di un
[...] nesso di causalità ex artt. 2043 e 2051 c.c.;
- Nella denegatissima e non creduta ipotesi di fondatezza e ammissibilità della domanda, dichiarare : tenuta a garantire Controparte_3 CP_2 economicamente indenne dagli effetti pregiudizievoli della sentenza consentendo, pertanto, il differimento dell'udienza;
- Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Per parte terza chiamata: “In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti azionati da nei Controparte_2 confronti di ex artt. 2934 – 2952 e segg. c.c. e, di Controparte_3 conseguenza, rigettare qualsivoglia domanda o pretesa dedotta nei confronti di
rendendo ogni conseguente provvedimento;
Nel merito, in Controparte_3
Tesi: respingere e rigettare tutte le domande dedotte dal Parte_1
Pagina 3 di 17 nei confronti di e, comunque ed in ogni Parte_1 Controparte_2 caso, anche a prescindere dall'esito delle domande attoree nei confronti di
respingere tutte le domande, anche di garanzia, dedotte da Controparte_2
e/o da qualsivoglia altra parte processuale avverso Controparte_2 [...]
poiché prescritte, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non CP_3 provate per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e deducendi in corso di causa;
Nel merito, in Ipotesi: in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dedotte dal Condominio ricorrente nei confronti di e di quelle, anche di garanzia, dedotte da Controparte_2 nei confronti di limitarne l'accoglimento Controparte_2 Controparte_3 nei limiti di operatività temporale e di garanzia e massimali previsti nelle polizze stipulate e richiamate in comparsa di costituzione e risposta dalla comparente, con detrazione degli scoperti e/o franchigie ivi pattuiti per ciascun sinistro, e comunque nei limiti della sola quota di coassicurazione, e con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale, ripartendo, infine, tra i soggetti ritenuti eventualmente responsabili e condannati le rispettive quote di corresponsabilità, sia ai fini del riparto e regresso ex art. 2055 c.c., sia in considerazione della limitazione della copertura assicurativa di alle sole somme Controparte_3 dovute in forza della quota di corresponsabilità concreta dell'assicurata, con esclusione del vincolo di solidarietà, rendendo ogni consequenziale provvedimento;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche di eventuali CTU e CTP.
nella denegata ipotesi di rimessione della causa sul ruolo, Controparte_3 insiste sin d'ora nelle contestazioni e opposizioni tutte formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. circa le richieste istruttorie avversarie.
Inoltre, solamente dopo che parte ricorrente abbia provato il fatto storico, i danni lamentati e soprattutto l'imputabilità degli stessi a e Controparte_2 quest'ultima l'operatività della polizza invocata, la comparente chiede ammettersi
CTU tecnica nei termini dedotti nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281duodecies c.p.c. ritualmente notificato, il Condominio di
Via Dell'Autostrada nn. 3-4, sito in Prato, ha convenuto in giudizio innanzi
Pagina 4 di 17 all'intestato Tribunale il e demandando Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento della loro responsabilità, in via esclusiva o solidale, in ragione della rovina della fognatura pubblica e dell'omessa manutenzione delle caditoie ivi insistenti a servizio dei propri condomini, con conseguente condanna dei convenuti alla rimessione in pristino della fognatura e delle caditoie suddette, oltre al risarcimento del danno per le opere elencate da un proprio tecnico di fiducia per la rimessione in pristino dei locali condominiali nella misura di €
30.000,00, oltre accessori di legge, ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria; col favore delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto: (1) che in occasione delle locali precipitazioni occorse nell'anno 2010, il
[...]
ha registrato la rovina della fognatura pubblica posta in Prato, Parte_1 via Padova, e della caditoia ivi insistente, che, non avendo più la capacità di ricevere le acque della fognatura condominiale né le acque meteoriche, causava frequenti e ripetuti allagamenti delle cantine condominiali, con ammaloramento delle superfici murarie;
(2) di essere venuto a conoscenza dei suddetti vizi solo nel mese di Luglio 2015, quando le problematiche registrate hanno comportato l'allagamento della pubblica via;
(3) che a tale episodio ha fatto seguito la necessità di ricorrere a ripetuti interventi di ditte specializzate nel drenaggio delle acque e nella pulizia dei locali da liquami fognari;
(4) che, ricevuta una richiesta di danni da parte di uno dei condomini che lamentava la sussistenza di percolazioni di acqua interessanti i locali di sua esclusiva pertinenza, ha formulato invito alla negoziazione assistita nei confronti del e di Controparte_1 al fine di ripristinare le condizioni di funzionamento della Controparte_2 fognatura pubblica di via Padova ed ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, procedura conclusasi con esito negativo;
(5) che, medio tempore, i locali del de quo ai piani interrati subivano ulteriori pregiudizi, così da Parte_1 rendersi necessaria l'installazione delle pompe di sollevamento per il drenaggio di acque maleodoranti;
(6) che, dato incarico ad un tecnico di effettuare una video ispezione della fognatura pubblica interessata dalle infiltrazioni, quest'ultimo ha evidenziato una situazione di degrado e rovina del pozzetto anzidetto, nonché
l'assenza di deflusso del condotto collegante il pozzetto alla pubblica fognatura e l'ostruzione della caditoia posta in prossimità del crocicchio viario tra via Padova
Pagina 5 di 17 e , da ricondurre presumibilmente alla rottura del condotto Parte_1 collegante il manufatto al vettore pubblico, con conseguente responsabilità dell'Ente comunale in qualità di soggetto manutentore di dette caditoie;
(7) che, pertanto, è stato instaurato innanzi all'intestato Tribunale un procedimento di consulenza tecnica preventiva (iscritto al n. Rg. 2720/2017), al fine di accertare e descrivere lo stato della rete fognaria nel tratto prospiciente via Padova, partendo dalla fossa biologica posta nel sedime del collegata con un condotto Parte_1 alla fognatura pubblica posta sulla via Padova, passando per un pozzetto allocato sotto il marciapiede della medesima sede stradale, nonché di accertare la responsabilità delle parti resistenti, ciascuna secondo le proprie competenze in materia di manutenzione della rete fognaria, del pozzetto e della caditoia anzidetta;
(8) che la situazione manifestata non si è ancora risolta, con ulteriore degrado dello stato dei luoghi, tale da costringere il ad installare un Parte_1 impianto di convoglio delle acque in un'altra fognatura, con dispendio di risorse e consumo di energia elettrica, essendo necessario un intervento manutentivo da parte del dal costo indicativo di € 31.000,00, Controparte_4
CP_ oltre accessori di legge;
(9) che l' e la società convenuti sono chiamati a rispondere dell'evento di danno arrecato a parte ricorrente ai sensi dell'art. 2051
c.c., in quanto il gestore della rete idrico-fognaria cittadina è tenuto per legge ad eseguire i lavori di riparazione straordinaria degli impianti di fognatura al fine di assicurarne il perfetto funzionamento (cfr. Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152
e, per quanto concerne cfr. art. 22 del regolamento del servizio idrico CP_2 integrato); (10) che, dunque, il e dovranno essere Controparte_1 CP_2 condannati, in solido ovvero in via esclusiva, alla rimessa in pristino della fognatura pubblica e delle caditoie a servizio del di Parte_1 [...]
3-4, poste in via Padova ed in , oltre al Parte_1 Parte_1 risarcimento dei danni, come quantificati nella relazione per la bonifica ed il risanamento delle pertinenze condominiali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 04/10/2024, si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità Controparte_2 del ricorso presentato dal Condominio ricorrente ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, avanzando contestuale chiamata in causa della
Pagina 6 di 17 compagnia assicurativa al fine di essere rilevata indenne Controparte_3 nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente;
con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno delle proprie eccezioni, la società convenuta ha dedotto: (1) in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c. in quanto richiede un'istruttoria complessa, non fondata su prova documentale né di pronta soluzione;
(2) l'inammissibilità della domanda per mancata instaurazione della procedura di negoziazione assistita obbligatoria che, nel caso di specie, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
(3) il difetto di legittimazione passiva della stessa in quanto l'Ente addetto alla gestione ed alla manutenzione delle fognature e delle caditoie stradali presenti sul tratto stradale è unicamente il nella sua qualità di proprietario;
(4) che, difatti, in Controparte_1 virtù della Convenzione di Affidamento del 20/12/2001 sottoscritta da AIT,
è l'Ente deputato alla gestione del servizio idrico integrato, con CP_2 precipuo riferimento ad acquedotti, fognature ed impianti di depurazione relativi al servizio di raccolta delle acque reflue domestiche ed industriali, di concerto con i singoli comuni firmatari della predetta Convenzione, tra cui il , Controparte_1
e ad essa non compete la gestione e la manutenzione ordinaria delle fognature bianche, né la periodica pulizia del sistema di raccolta delle acque meteoriche perché trattasi di operazioni non regolate dalla Convenzione, restando a carico del la pulizia dei rifiuti e dei detriti di vario genere e natura che si CP_1 accumulano su strade e griglie stradali;
(5) che, pertanto, non può CP_2 essere ritenuta custode di tombini e/o di ogni altro manufatto deputato alla captazione delle acque meteoriche che si riversano sul suolo pubblico, circostanza oggetto del pregiudizio lamentato da parte ricorrente, la quale dovrà rivalersi in via esclusiva nei confronti dell'Ente locale resistente, in qualità di proprietario delle fognature bianche e di manutentore delle medesime;
(6) che, in ogni caso, il ricorso ex adverso proposto è infondato in quanto parte ricorrente non ha dato prova degli elementi costitutivi del danno di cui ha chiesto il risarcimento ai sensi degli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c., né ha tenuto in debita considerazione la condotta colposa del per non aver provveduto a realizzare alcuna opera di Parte_1 risanamento dei locali interessati dall'evento dannoso, dovendo essere chiamato a risponderne ai sensi dell'art. 1227 c.c.; (7) che, inoltre, il danneggiato non ha
Pagina 7 di 17 fornito alcun elemento di certezza temporale o fattuale in ordine al presunto verificarsi dei danni di cui chiede il ristoro, limitandosi ad allegare del materiale fotografico da cui si intravede soltanto il marciapiede coperto da una piccola coltre di acqua;
(8) che si rende disponibile ad accollarsi i costi di CP_2 ripristino dello stato dei luoghi solo laddove sia dimostrato l'an della pretesa risarcitoria, ovvero che la causa dell'evento dannoso risieda nelle problematiche della tubazione della rete, mentre niente sarà chiamata a rimborsare per le spese di installazione di pompe di drenaggio o dell'impianto di convogliamento delle acque in altra fognatura, trattandosi di opere che il ha effettuato Parte_1 senza preventivo contraddittorio con le altre parti in causa;
(9) che, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda di parte ricorrente, la società convenuta dovrà essere rilevata indenne dalla propria compagnia assicurativa in forza della polizza assicurativa n. 350688323 con la stessa Controparte_3 stipulata.
Pertanto, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/10/2024, si è poi costituito in giudizio il chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da parte ricorrente ai sensi dell'art. 2947 c.c.; nel merito, in tesi, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 comma 2 c.c.,
e, in subordine, di essere rilevata indenne da in ipotesi di CP_2 accoglimento della domanda attorea;
con vittoria di spese e competenze di causa. CP_ A sostegno delle proprie eccezioni, l' convenuto ha dedotto: (1) che la custodia, la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema fognario sarebbero state, già dal 2010, affidate a in forza della Controparte_2
Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato (SII) e relativi disciplinari tecnici, essendo sin dal 2001-2002 la società affidataria del sistema idrico integrato per la zona del Medio Valdarno che ricomprende anche il
; (2) che la CTU espletata prima del presente giudizio ha Controparte_1 individuato varie problematiche riconducibili alle attività di manutenzione di quale “garante del buon funzionamento del sistema” in quanto CP_2
l'allacciamento condominiale nella fognatura non rispetta quanto indicato nel
Pagina 8 di 17 Regolamento di servizio idrico integrato 2017, il quale, all'art. 22, prevede che
“… l'allacciamento alla fognatura deve essere eseguito sulla testa del condotto fognario … Per gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati difformemente da quanto sopra riportato, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad installare idonei dispositivi antiriflusso. In tali casi di difformità il Gestore non risponderà dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura” e risulterebbe essere stata collegata al pozzetto anche una caditoia limitrofa tramite la realizzazione nel 2017 di un by-pass, ciò comportando un aggravio delle condizioni di smaltimento, perché confluirebbero nell'allaccio condominiale alla fognatura pubblica anche parte delle acque meteoriche;
(3) di non aver realizzato l'anzidetto by-pass di collegamento tra la caditoia ed il pozzetto, verosimilmente realizzato dal senza alcuna autorizzazione alla manomissione del Parte_1 suolo e del sottosuolo pubblico (cfr. doc. 9 allegato al ricorso introduttivo) e che i locali del non si sono allagati a causa del rigurgito fognario Parte_1 determinato dalle condizioni della fognatura pubblica;
(4) che, ad ogni modo, il
è rimasto inerte per oltre sei anni dalla data di deposito della CTU Parte_1 preventiva del 06/07/2018, avendo l'Ente messo in notifica il ricorso ivi oggetto di contestazione in data 17/07/2024, dovendo dunque essere dichiarata l'intervenuta prescrizione del diritto ex adverso fatto valere, ai sensi dell'art. 2947
c.c., considerata anche l'inesistenza di ulteriori fatti dannosi medio tempore verificatisi;
(5) che, ancorché il non abbia specificato la data di Parte_1 installazione dell'impianto di sollevamento dei liquami che eviterebbe i rigurgiti fognari, dalla documentazione si ricaverebbe l'anno 2017 e che dal 2018 in poi non vi sarebbero stati più episodi come quelli lamentati;
(6) che, in ogni caso, il non può essere ritenuto responsabile dei danni lamentati dal Controparte_1 ricorrente in quanto mancherebbe la prova del nesso causale, essendo Parte_1 il rigurgito fognario da ricondurre all'errato allacciamento condominiale alla fognatura pubblica, anche perché il CTU avrebbe accertato che lo scarico condominiale “si innesta nella tubazione stradale al di sotto della testa della tubazione comunale stessa”, mentre il regolamento del servizio idrico integrato prescrive che l'allacciamento della fognatura deve essere eseguito sulla testa del condotto fognario;
(7) che, in caso di allacciamento difforme, il titolare dello
Pagina 9 di 17 scarico, ossia il avrebbe dovuto installare tempestivamente idonei Parte_1 dispositivi anti-riflusso e che, non avendovi provveduto nei tempi idonei, i lamentati danni sono ex art. 1227 c.c. imputabili allo stesso ricorrente;
(8) che la domanda del risulta, altresì, infondata in punto di quantum debeatur Parte_1 non avendo prodotto idonea documentazione probatoria a sostegno della stessa e tenuto conto che la CTU preventiva non ha avuto come oggetto l'individuazione dei danni;
(9) che, inoltre, parte ricorrente non ha dettagliato nel ricorso le voci di danno delle quali chiede il risarcimento, producendo alla rinfusa preventivi, buoni di consegna e alcune fatture riferibili a disparati lavori e che non tutte le voci contenute nei documenti 2 e 9 del Condominio costituiscono danni risarcibili;
(10) che non risultano, in ogni caso, dovute le seguenti voci di danno in quanto non debitamente provate: a) gli importi esposti nei “buoni di consegna” dell'attività dell'idraulico b) l'importo di € 1.518,00 per l'abusivo taglio della CP_6 strada e l'abusivo allacciamento alla fogna da questi eseguito per conto del c) i progetti di fattura risalenti agli anni 2013-2014 per l'attività di Parte_1
Prato Ecologia;
d) l'importo di € 855,00 esposto in un progetto di notula del
21/03/2017 dell'ing. e l'importo di € 1.626,00 esposto nel progetto di Per_1 notula dell'avv. Scalise datato 13/3/2017; e) l'importo di € 31.000,00 per le opere necessarie per i ripristini, tenuto conto della pregressa vetustà dei locali;
(11) che, nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della domanda di parte ricorrente, CP_ l' convenuto dovrà essere rilevato indenne da in quanto Controparte_2 unico soggetto competente per la manutenzione dei manufatti – comprensiva della periodica pulizia della rete fognaria - che avrebbero provocato i danni lamentati dal Parte_1
A scioglimento della riserva assunta all'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 05/11/2024, il giudice, ritenuti non sussistenti i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c., ha disposto la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario e ha autorizzato la chiamata in causa del terzo nelle forme e nei termini di cui all'art. 163bis c.p.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/01/2025, si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta Controparte_3 prescrizione dei diritti azionati da nei confronti di CP_2 Controparte_3 ex artt. 2934 – 2952 e ss. c.c.; nel merito, in tesi, il rigetto della domanda
[...]
Pagina 10 di 17 attorea avanzata nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in CP_2 diritto nonché delle domande, anche di garanzia, dedotte da e/o Controparte_2 da qualsivoglia altra parte processuale avverso e, in Controparte_3 subordine, di limitare l'accoglimento delle domande nei limiti di operatività temporale e di garanzia e massimali previsti nelle polizze stipulate, con detrazione degli scoperti e/o franchigie ivi pattuiti per ciascun sinistro e comunque nei limiti della sola quota di coassicurazione, e con esclusione di qualsivoglia vincolo solidale, ripartendo, infine, tra i soggetti ritenuti eventualmente responsabili e condannati le rispettive quote di corresponsabilità; con vittoria di spese e competenze di causa.
A sostegno delle proprie eccezioni, la terza chiamata ha dedotto: (1) che l'estensione del contraddittorio nei confronti di da parte di Controparte_3 deve inquadrarsi nell'ambito della chiamata in garanzia cd. impropria, CP_2 senza che ciò comporti l'automatica diretta estensione anche delle domande del ricorrente e/o di altre parti nei confronti della medesima;
(2) che il diritto derivante dal contratto di assicurazione, azionato da è prescritto per CP_2 intervenuta decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c., in quanto la terza chiamata ha preso coscienza dell'evento di causa soltanto al momento della ricezione della notifica dell'atto di chiamata in causa per l'udienza del 24/01/2018 nell'ambito del procedimento ex art. 696bis c.p.c. e, dunque, tenuto conto che l'oggetto del giudizio fa riferimento a fatti occorsi nell'anno
2010, con richiesta del ricorrente già avanzata nei confronti di Parte_1 in data 08/09/2015, la denuncia di sinistro è intervenuta ben oltre i due CP_2 anni da tale ultima data, da cui comincia a decorrere il termine di cui all'art. 2952
c.c., senza che abbia mai prodotto in giudizio alcun atto interruttivo CP_2 della prescrizione;
(3) che le polizze assicurative susseguitesi tra la compagnia e la sua assicurata sono: a) la Polizza Generali n. 273675595, con CP_2 validità dal 31/12/2007 al 30/06/2012; b) la Polizza Generali n. 323669076 con validità dal 30/06/2012 al 30/06/2015; c) la Polizza Generali n. 350688323
(invocata da dal 30/06/2015 al 30/06/2016; (4) che la prima Controparte_2 polizza sub a) non potrebbe trovare applicazione in quanto prevedeva un massimale unico ed annuale di € 50.000.000,00 per sinistro ed una garanzia per i soli fatti accidentali, ipotesi che pare non ricorrere nel caso di specie in quanto i
Pagina 11 di 17 danni sono qui diretta conseguenza della volontaria inerzia o negligenza dell'assicurata; (5) che neppure la seconda polizza sub b) potrebbe trovare applicazione in quanto, all'art. 2, prevedeva espressamente l'esclusione di vincolo solidale tra i coassicuratori, per cui sarebbe legittimata ad escutere la CP_2 propria compagnia assicurativa per la sola propria quota di coassicurazione, e, all'art. 3, circoscriveva l'oggetto della garanzia per la responsabilità civile verso i terzi ai danni diretti e/o indiretti involontariamente cagionati a terzi e causa di morte, di lesioni corporali o di danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, operando tale polizza per la sola quota di corresponsabilità concretamente attribuibile a con esclusione di qualsiasi somma posta CP_2
a carico della chiamante in garanzia a mero titolo di solidarietà passiva;
(6) che, tanto premesso relativamente alla polizza sub b), con riferimento ai fatti oggetto di causa in relazione ai quali viene invocata la copertura assicurativa de qua, assumerebbe rilevanza l'art. 24, comma bb), della polizza che, circa i danni da spargimento d'acqua, fuoriuscite di acqua a dighe e condotti, precisa che la copertura assicurativa opera “esclusivamente nei casi conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture di proprietà o in gestione all'Assicurato " e, dunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Parte_1 dovrebbe escludersi l'operatività della garanzia predetta in quanto i danni oggetto di causa sarebbero riconducibili non ad una rottura accidentale delle condutture, bensì ad un'asserita mancata manutenzione delle condutture e/o delle caditoie;
(7) che la terza polizza sub c), l'unica invocata da è stata stipulata in CP_2 applicazione della medesima Convenzione n. 311/000000213, di cui assume rilievo, ai fini del caso di specie, l'art. 24, comma bb), che, circa i danni da spargimento d'acqua, fuoriuscite di acqua a dighe e condotti, precisa che la copertura assicurativa opera “esclusivamente nei casi conseguenti a rotture accidentali di impianti e/o condutture di proprietà o in gestione all'Assicurato" e, pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Condominio ricorrente, poiché come accertato dall'Ing. i danni oggetto di causa CP_7 non sono riconducibili ad una rottura accidentale delle condutture, non potrà comunque essere ritenuta operativa l'invocata garanzia, perché la fattispecie esorbiterebbe dalla copertura prestata in forza della polizza azionata;
(8) che, in ogni caso, la domanda risarcitoria avanzata da parte ricorrente ex artt. 2043 e 2051
Pagina 12 di 17 c.c. è infondata perché l'istante non è riuscito a dar prova del nesso eziologico sussistente e, dalla documentazione prodotta in giudizio dalle altre parti processuali, appare l'assenza di qualsiasi responsabilità di nella CP_2 causazione dei danni oggetto di causa e la loro riconducibilità al fatto del terzo, ossia del ovvero dello stesso Condominio;
(9) che, in forza della Controparte_1
Convenzione di Affidamento del 20/12/2001, non può essere Controparte_2 ritenuta custode di tombini e/o di ogni altro manufatto deputato alla captazione delle acque meteoriche che si riversano sul suolo pubblico in quanto è una mera esecutrice delle attività commissionatele dallo stesso che si sostanziano CP_1 in opere di manutenzione ordinaria dei pozzetti e dei fognoli insistenti sul suolo pubblico di proprietà comunale e, dunque, è evidente che la competenza e CP_ conseguente responsabilità in materia di acque meteoriche spetta solo all' resistente;
(10) che il diritto al risarcimento del danno ex adverso azionato appare prescritto, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto il Condominio è rimasto inerte per oltre sei anni (dal 06/07/2018, data di deposito della CTU preventiva) prima dell'introduzione del giudizio (17/07/2024, data di notifica del ricorso ex art. 281 duodecies c.p.c.) e, considerato che parte ricorrente asserisce che sarebbe addirittura dal 2010 che avverrebbero le percolazioni nelle parti condominiali, è inspiegabile la condotta del medesimo che avrebbe atteso la verificazione di un evento allagatorio importante (quello del 2015) prima di assumere iniziative;
(11) che, dall'esame delle risultanze della CTU espletata dall'Ing. emerge una CP_7 responsabilità dello stesso nella determinazione dei danni di causa ex Parte_1 art. 1227 c.c., con ricorrenza del caso fortuito in quanto, sulle modalità di allacciamento condominiale alla fognatura pubblica, ha rilevato che
“L'allacciamento condominiale nella fognatura di Via Padova probabilmente non rispetta quanto indicato nel "Regolamento del Servizio Idrico Integrato 2017, applicato da , il quale, all'Art. 22 - Generalità di allacciamento della CP_2
PARTE II SERVIZIO FOGNATURA E cita “…Per gli Parte_2 allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, realizzati difformemente da quanto sopra riportato, il titolare dello scarico dovrà provvedere ad installare idonei dispositivi antiriflusso. In tali casi di difformità il
Gestore non risponderà dei danni provocati da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura..."; (12) che unico responsabile dell'evento
Pagina 13 di 17 dannoso dovrebbe essere ritenuto il , con ricorrenza del fatto del Controparte_1 terzo e quindi del caso fortuito per quanto concerne la posizione di CP_2
(13) che la documentazione prodotta da parte ricorrente non è neppure idonea a provare l'an debeatur della pretesa risarcitoria ed anche la perizia di parte del
Geometra è priva di efficacia, in quanto ha valore di mero indizio, al pari Per_2 di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto.
Con ordinanza del 05/05/2025 emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza dell'8/04/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, ha fissato l'udienza del 12/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., disponendone la sostituzione col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
Con provvedimento del 12/11/2025, lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, il giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
All'esito del giudizio questo giudice ritiene la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto fatto valore dall'attore sollevata da parte convenuta
. Controparte_1
Ai sensi dell'art. 2947 c.c., difatti, il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Tale norma deve ritenersi applicabile qualora si invochi una responsabilità di natura extracontrattuale e quindi, anche per la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. come invocata da parte attrice.
Il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno da illecito decorre dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile all'esterno e comunque da quando si verifica la lesione effettiva e, non solo potenziale, nella sfera giuridica del danneggiato (cfr. ex multis, Cass. 3176/2016; Cass. 311/2003).
In dottrina e in giurisprudenza si è soliti distinguere tra illecito istantaneo ed illecito permanente facendo riferimento al rapporto tra il danno e il comportamento dell'agente.
Pagina 14 di 17 E quindi, mentre nel fatto illecito istantaneo tale comportamento è mero elemento genetico dell'evento dannoso e si esaurisce con il verificarsi di esso, nel fatto illecito permanente il comportamento, oltre a produrre l'evento dannoso, lo continua ad alimentare per tutto il tempo in cui questo perdura avendo così coesistenza dell'uno e dell'altro (cfr. Cass. 16009/2000).
Nell'ipotesi di illecito permanente la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Nel caso in esame questo giudice ritiene di non essere di fronte ad un illecito di natura permanente.
Al riguardo si osserva che parte attrice ha dedotto che nel 2010, in occasione delle locali precipitazioni, la caditoia e la fognatura pubblica posta in via Padova, da cui in condominio attoreo è servito, risultavano incapaci di assorbire l'acqua piovana con conseguente allagamento dei locali posti ai piani inferiori dell'edificio; che solo nel 2015 il è venuto a conoscenza del nesso causale tra i difetti Parte_1 della fognatura pubblica e i danni subiti;
che a causa del peggioramento delle condizioni del , si era reso necessario installare delle pompe aspiranti Parte_1 per il drenaggio di acque maleodoranti commissionando una video ispezione che ha aggravato i costi sostenuti;
che conseguentemente è stato necessario instaurare un procedimento per lo svolgimento di una consulenza tecnica preventiva al fine di addivenire una composizione bonaria conclusosi con il deposito della ctu nel
2018.
Dalla relazione tecnica prodotta da parte attrice con il proprio ricorso introduttivo
(doc. 12) si evince quanto segue: “dai sopralluoghi eseguiti al piano interrato del
è stato possibile rilevare che le parti dei corridoi e dei locali Parte_1 condominiali presentano dei diffusi segni di ammaloramento e distacco degli intonaci e delle pavimentazioni pur apparendo visibilmente asciutti. Quest'ultimo particolare conferma la circostanza riferita che gli ammaloramenti ed i distacchi degli intonaci e delle pavimentazioni siano conseguenza dei passati allagamenti subiti a causa dei rigurgiti della fognatura pubblica per evitare i quali il
ha fatto recentemente installare un impianto di sollevamento dei Parte_1
Pagina 15 di 17 liquami che attraverso una pompa e dei pozzettoni di raccolta convoglia i liquami in uscita dalle fosse biologiche, e le acque meteoriche che dovrebbero andare nell'allacciamento alla fognatura su via Padova, nell'allacciamento alla fognatura su via Milano che all'attualità non presenta criticità; il tutto con notevole spesa per l'installazione ed il mantenimento dell'impianto di sollevamento anche per i continui consumi di elettricità. (…). Per eliminare le cause dei rigurgiti della fognatura, per adesso temporaneamente scongiurati con la recente installazione del sistema di sollevamento e pompaggio da porta via su via Padova al porta via su via Milano con notevoli dispensi di energia elettrica ed ingombri di cassoni ecc. all'interno degli spazi condominiali (…).”.
E' proprio da tale relazione che emerge che i danni di cui si chiede il risarcimento non sono ancora sussistenti e si sono esauriti al momento dell'installazione dell'impianto di pompaggio, con la conseguenza che la condotta asseritamente illecita delle controparti si è del tutto esaurita a seguito di tale installazione.
Quest'ultima è stata installata prima ancora dell'instaurazione del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. come dedotto dall'attore nel proprio atto introduttivo.
Ne consegue che il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi prescritto essendo decorsi più di cinque anni dall'esaurimento della condotta asseritamente illecita dei convenuti.
Sebbene tale eccezione non sia stata sollevata dalla convenuta la CP_2 stessa opera anche nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2939 c.c., posto che la propria compagnia assicurativa, chiamata in giudizio, l'ha sollevata tempestivamente (cfr. Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 6139 del 07/03/2025 (Rv.
674200 - 01): “In materia di assicurazione della responsabilità civile (non obbligatoria), l'assicuratore dell'autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall'assicurato, è legittimato (avendovi "interesse" ai sensi dell'art. 2939
c.c.) a sollevare l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato che, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell'assicurato, quand'anche quest'ultimo l'abbia sollevata tardivamente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto estensibile, all'azienda ospedaliera convenuta, l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno sollevata solo dalla relativa compagnia assicuratrice).”.
Pagina 16 di 17 Tanto basta per respingere le domande attoree ritenendo assorbita ogni ulteriore eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successivamente modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase decisionale ai valori medi, fase istruttoria ai valori minimi).
Anche le spese sostenute dalla terza chiamata devono essere poste a carico di parte attrice avendo dato causa alla chiamata della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1. Accerta e dichiara che il diritto al risarcimento azionato da parte attrice è prescritto ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, per l'effetto, respinge le domande attoree;
2. Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti convenute e dalla parte terza chiamata che si liquidano, per ciascuna, in euro 6.713,00 per compensi, euro 518,00 per esborsi (soltanto nei confronti di ) oltre al 15% per rimborso forfettario, Controparte_1
IVA e CPA come per legge.
Prato, 5/12/2025
Il giudice
Costanza Comunale
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