Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 980
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del fermo per bene strumentale all'attività d'impresa

    Il giudice ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, poiché il contribuente ha fornito prova della strumentalità del bene all'attività d'impresa, documentando la sua iscrizione nel registro dei beni ammortizzabili.

  • Altro
    Omessa notifica delle cartelle e prescrizione

    Il giudice non si è pronunciato su questo motivo in quanto ha accolto il ricorso per il motivo relativo alla strumentalità del bene.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 980
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 980
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo