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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 980/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5733/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Canolo - Municipio 89040 Canolo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500007442000 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad AdER e al Comune di Canolo Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe indicato emesso in relazione a due cartelle.
A sostegno del ricorso ha eccepito la illegittimità del fermo in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività di impresa da essa svolta e comunque l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione.
Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Occorre osservare che il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce un misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili
(o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Orbene, nel caso in esame il contribuente ha documentato l'iscrizione del bene nel registro beni ammortizzabili, ciò che appare sufficiente a dimostrare la strumentalità dello stesso all'attività di impresa.
Essendo la strumentalità del mezzo emersa solo in sede processuale, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
27.01.2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
DRAGO TIZIANA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5733/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Canolo - Municipio 89040 Canolo RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09480202500007442000 IMU a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ad AdER e al Comune di Canolo Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo in epigrafe indicato emesso in relazione a due cartelle.
A sostegno del ricorso ha eccepito la illegittimità del fermo in quanto avente ad oggetto un bene strumentale all'attività di impresa da essa svolta e comunque l'omessa notifica delle cartelle e la prescrizione.
Si sono costituiti i resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 27.01.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Occorre osservare che il fermo amministrativo di beni mobili registrati costituisce un misura cautelare, disciplinata dall'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, che prevede che: "decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1 ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza".
Il contribuente, nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, può, tuttavia, fornire all'Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo), oggetto di futuro provvedimento di fermo, è strumentale all'attività di impresa o professionale esercitata.
Il concetto di strumentalità del bene all'attività professionale o d'impresa esercitata dal contribuente non risulta specificato dal legislatore. Tuttavia, la giurisprudenza di merito sul punto, ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione, tra il bene ed il suo utilizzatore, nell'espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili
(o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Orbene, nel caso in esame il contribuente ha documentato l'iscrizione del bene nel registro beni ammortizzabili, ciò che appare sufficiente a dimostrare la strumentalità dello stesso all'attività di impresa.
Essendo la strumentalità del mezzo emersa solo in sede processuale, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Reggio Calabria – Sez. VI – in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso;
compensa le spese. Reggio Calabria,
27.01.2026