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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/12/2025, n. 1970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1970 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1027/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1027/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CARLI Parte_1 C.F._1
LORENZO
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. P.IVA_1
LO LE
OPPOSTA
OGGETTO
Bancari.
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.12.2025.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso, nei Controparte_1 confronti di e , obbligati in solido, decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_2
101/2025 di pagamento della somma di euro 18.204,52, oltre accessori, in ragione dell'inadempimento dell'obbligazione relativa al «prestito auto DBF/5/3092 –
00002742475» concesso da Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo:
− l'inesistenza del diritto di credito per espressa dichiarazione confessoria di resa anche per conto di e Parte_2 Controparte_1 trasmessa a mezzo p.e.c. in data 06.05.2024,
− la nullità e/o l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. in relazione all'art. 1325, n. 1, c.c.,
− la nullità e/o l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.,
− la nullità parziale del contratto per l'omessa pattuizione degli interessi,
− la nullità e/o l'inefficacia del contratto di cessione di un credito inesistente tra e Parte_2 Controparte_1
− la mancata dimostrazione della cessione dell'asserito credito nei confronti di
Parte_1
L'opponente ha poi concluso chiedendo al Tribunale di «revocare e/o dichiarare nullo
e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in esposizione, che nulla deve l'attore alla Parte_1 società - condannare al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_1 danni nei confronti del predetto ex art. 96 c.p.c. c.1 o in ipotesi al pagamento Parte_1 in favore di di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. c.3; - con vittoria di spese e compensi professionali».
pagina 2 di 5 Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. depositato in data 29.07.2025, la scrivente ha dichiarato la contumacia di la quale, sebbene ritualmente citata, Controparte_1 non si era costituita in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.11.2025, si è poi costituita in giudizio dichiarando di «rinunciare al Decreto ingiuntivo n. Controparte_1
101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2120/2024) e di rinunciare agli atti del giudizio de quo».
Parte opposta ha poi concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare «con provvedimento antecedente alla data di udienza di prima comparizione delle parti, fissata ex art. 183 c.p.c. per il 26.11.2025, […] la cessazione della materia del contendere, previa revoca del
Decreto Ingiuntivo n. 101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria
(R.G. 2120/2024)».
Con memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., parte opponente ha dichiarato di «di accettare la rinuncia di al Decreto ingiuntivo n. 101/2025 del 19.2.2025 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2120/2024) e la rinuncia agli atti del giudizio» e «di aderire alla richiesta avanzata da controparte al Tribunale, relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con provvedimento antecedente alla data di udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 26.11.2025, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria - R.G. 2120/2024, con integrale compensazione delle spese tra le parti».
Con decreto del 20.11.2025, la scrivente ha rigettato tale richiesta, evidenziando che non era possibile emettere tale provvedimento fuori udienza e prima che fosse celebrata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e ha disposto che l'udienza del 10.12.2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.12.2025, l'opponente ha nuovamente rappresentato di accettare «la rinuncia di controparte al Decreto ingiuntivo del
19.2.2025 n. 101/2025 del Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2120/2024) e […] l'espressa
pagina 3 di 5 rinuncia agli atti del giudizio formulata da e di aderire «alla Controparte_1 richiesta avanzata dalla parte rinunciante ( relativa alla Controparte_1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa revoca da parte del
Tribunale del Decreto Ingiuntivo n. 101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria - R.G. 2120/2024»; ha inoltre evidenziato che «in merito alla liquidazione delle spese, nonostante la rinuncia agli atti e la rinuncia al decreto ingiuntivo siano state effettuate da controparte, chiede ugualmente l'integrale compensazione delle spese tra le parti».
Parte opposta non ha invece depositato le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio assegnato.
Con ordinanza del 15.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto le parti hanno richiesto una siffatta pronuncia dopo aver precisato che
[...] intendeva rinunciare al decreto ingiuntivo n. 101/2025 e l'opponente Controparte_1 aderiva a tale rinuncia.
E' dunque certamente intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria azionata da con il ricorso monitorio e, Controparte_1
pagina 4 di 5 conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 101/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.02.2025.
In ragione dell'esito della controversia, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, anche in considerazione dell'espressa richiesta in tal senso dell'opponente, il quale, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, ha precisato che «nonostante la rinuncia agli atti e la rinuncia al decreto ingiuntivo siano state effettuate da controparte, chiede ugualmente l'integrale compensazione delle spese tra le parti».
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria azionata da con il ricorso monitorio, Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 101/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.02.2025,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1027/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CARLI Parte_1 C.F._1
LORENZO
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (P. Controparte_1
IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. P.IVA_1
LO LE
OPPOSTA
OGGETTO
Bancari.
CONCLUSIONI
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.12.2025.
pagina 1 di 5 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Su ricorso di il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso, nei Controparte_1 confronti di e , obbligati in solido, decreto ingiuntivo n. Parte_1 CP_2
101/2025 di pagamento della somma di euro 18.204,52, oltre accessori, in ragione dell'inadempimento dell'obbligazione relativa al «prestito auto DBF/5/3092 –
00002742475» concesso da Parte_2
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso tale decreto ingiuntivo, eccependo:
− l'inesistenza del diritto di credito per espressa dichiarazione confessoria di resa anche per conto di e Parte_2 Controparte_1 trasmessa a mezzo p.e.c. in data 06.05.2024,
− la nullità e/o l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. in relazione all'art. 1325, n. 1, c.c.,
− la nullità e/o l'inefficacia del contratto ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.,
− la nullità parziale del contratto per l'omessa pattuizione degli interessi,
− la nullità e/o l'inefficacia del contratto di cessione di un credito inesistente tra e Parte_2 Controparte_1
− la mancata dimostrazione della cessione dell'asserito credito nei confronti di
Parte_1
L'opponente ha poi concluso chiedendo al Tribunale di «revocare e/o dichiarare nullo
e/o inefficace e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in esposizione, che nulla deve l'attore alla Parte_1 società - condannare al risarcimento dei Controparte_1 Controparte_1 danni nei confronti del predetto ex art. 96 c.p.c. c.1 o in ipotesi al pagamento Parte_1 in favore di di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 Parte_1
c.p.c. c.3; - con vittoria di spese e compensi professionali».
pagina 2 di 5 Con decreto ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c. depositato in data 29.07.2025, la scrivente ha dichiarato la contumacia di la quale, sebbene ritualmente citata, Controparte_1 non si era costituita in giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 06.11.2025, si è poi costituita in giudizio dichiarando di «rinunciare al Decreto ingiuntivo n. Controparte_1
101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2120/2024) e di rinunciare agli atti del giudizio de quo».
Parte opposta ha poi concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare «con provvedimento antecedente alla data di udienza di prima comparizione delle parti, fissata ex art. 183 c.p.c. per il 26.11.2025, […] la cessazione della materia del contendere, previa revoca del
Decreto Ingiuntivo n. 101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria
(R.G. 2120/2024)».
Con memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., parte opponente ha dichiarato di «di accettare la rinuncia di al Decreto ingiuntivo n. 101/2025 del 19.2.2025 Controparte_1 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2120/2024) e la rinuncia agli atti del giudizio» e «di aderire alla richiesta avanzata da controparte al Tribunale, relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere con provvedimento antecedente alla data di udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 26.11.2025, previa revoca del Decreto Ingiuntivo opposto n. 101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria - R.G. 2120/2024, con integrale compensazione delle spese tra le parti».
Con decreto del 20.11.2025, la scrivente ha rigettato tale richiesta, evidenziando che non era possibile emettere tale provvedimento fuori udienza e prima che fosse celebrata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., e ha disposto che l'udienza del 10.12.2025 fosse sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 09.12.2025, l'opponente ha nuovamente rappresentato di accettare «la rinuncia di controparte al Decreto ingiuntivo del
19.2.2025 n. 101/2025 del Tribunale di Reggio Calabria (R.G. 2120/2024) e […] l'espressa
pagina 3 di 5 rinuncia agli atti del giudizio formulata da e di aderire «alla Controparte_1 richiesta avanzata dalla parte rinunciante ( relativa alla Controparte_1 dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa revoca da parte del
Tribunale del Decreto Ingiuntivo n. 101/2025 del 19.2.2025 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria - R.G. 2120/2024»; ha inoltre evidenziato che «in merito alla liquidazione delle spese, nonostante la rinuncia agli atti e la rinuncia al decreto ingiuntivo siano state effettuate da controparte, chiede ugualmente l'integrale compensazione delle spese tra le parti».
Parte opposta non ha invece depositato le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel termine perentorio assegnato.
Con ordinanza del 15.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti e abbia quindi fatto venire meno, oggettivamente, l'interesse ad agire e a contraddire, con conseguente inutilità di una pronuncia del Giudice sull'oggetto della controversia (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14775/2004).
Nel caso in esame, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto le parti hanno richiesto una siffatta pronuncia dopo aver precisato che
[...] intendeva rinunciare al decreto ingiuntivo n. 101/2025 e l'opponente Controparte_1 aderiva a tale rinuncia.
E' dunque certamente intervenuto un mutamento della situazione di fatto inizialmente portata alla cognizione del Giudice tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti e idoneo a far venire meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta.
Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria azionata da con il ricorso monitorio e, Controparte_1
pagina 4 di 5 conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 101/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.02.2025.
In ragione dell'esito della controversia, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, anche in considerazione dell'espressa richiesta in tal senso dell'opponente, il quale, nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate, ha precisato che «nonostante la rinuncia agli atti e la rinuncia al decreto ingiuntivo siano state effettuate da controparte, chiede ugualmente l'integrale compensazione delle spese tra le parti».
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa creditoria azionata da con il ricorso monitorio, Controparte_1
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 101/2025 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 19.02.2025,
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
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