Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 57 del 2023, proposto da
Associazione Forum Ambientalista, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Herbert Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
IN ZA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Verini e Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Montereale, Ministero della Cultura- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo-Soprintendenza Archeologia, Stazione Ornitologica Abruzzese A.P.S., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) del giudizio favorevole n. 3795 (doc.n.1) espresso dal Comitato CCR-VIA Regione Abruzzo in data 6 dicembre 2022 recante proroga del parere V.I.A. n.2727 dell'1 dicembre 2016 (doc. n. 2) per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativo al progetto presentato dalla IT IN ZA;
2) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura, prot. n. DPN-2007-0027771 del 16 ottobre 2007 (doc. n. 3);
3) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, prot. n. DPN -2012-0006399 del 27 marzo 2012, a firma del Dott. Renato Grimaldi (doc. n. 4);
4) della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare-Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, prot. n. 0036298 dell'8 aprile 2021, a firma del Dott. Antonio Maturani (doc. n. 5);
5) della nota prot. n. 2376/1998 dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga;
6) della nota prot. n. 2021-0002192 del 3.3.2021 del Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga (doc. n. 6);
7) del parere favorevole nell'ambito del procedimento V.Inc.A. espresso dal Comune di Montereale con nota del 7 settembre 2016 prot. n. 6937 (doc. 7)
8) nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e di IN ZA S.r.l. e di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa AN LL RB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 6 febbraio 2023 e depositato il 17 febbraio 2023, la parte ricorrente ha impugnato, unitamente agli altri atti in epigrafe specificati, il giudizio del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale n. 3795 del 6 dicembre 2022 recante proroga del giudizio di VIA n. 2727 del giorno 1 dicembre 2016, relativo al progetto presentato dalla controinteressata IN ZA s.r.l.
1.1 Espone la ricorrente che, in data 11 febbraio 2016, la predetta Società IN ZA ha presentato domanda per la riapertura e l'ampliamento della cava originariamente autorizzata con concessione comunale n. 1213 del 7 giugno1996 e chiusa dopo il periodo di proroga concesso con atto del 22 marzo 2002.
In data 1 dicembre 2016, il preposto Comitato della Regione Abruzzo ha rilasciato il giudizio favorevole di VIA n. 2727/2016.
Il 17 marzo 2017 il Servizio Politica Energetica, Risorse Estrattive ha comunicato l’approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi, disponendo il rilascio dell’autorizzazione comunale con le prescrizioni impartite.
L'Associazione Forum Ambientalista ha impugnato gli atti autorizzatori davanti a questo TAR con ricorso RGn. 185/2021, accolto con sentenza n. 549/2021 riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.7978/2022 che ha dichiarato il gravame di primo grado irricevibile per tardiva impugnazione del giudizio di VIA.
In data 17 novembre 2022 la IT IN ZA ha presentato al Comitato regionale richiesta di proroga del giudizio di VIA n 2727/2022, accolta il 6 dicembre 2022 con l’atto quivi impugnato.
2. In data 27 febbraio 2023 si sono costituite in giudizio le Amministrazioni indicate in epigrafe con atto di stile, successivamente depositando documenti. In data 28 gennaio 2024 si è costituita in giudizio anche la controinteressata IN ZA s.r.l. depositando memoria formale e documenti.
3. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti e memorie ex art. 73, comma 1, c.p.a.
4. All’udienza del 17 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ I) Eccesso di potere, errata e carente istruttoria, irrazionalità ed illogicità, travisamento dei fatti. Violazione art. 24 del d.lgs.152/2006 e legge 241/1990 ”.
L’atto di proroga n. 3795/2022 non avrebbe tenuto conto delle osservazioni delle associazioni S.O.A. e PA riproponenti le criticità riguardanti il giudizio di VIA n. 2727/2016.
- “ II) Errata e carente istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità, travisamento dei fatti. Violazione art. 28 commi 6 e 7 del d.lgs.152/2006 ”.
Il Comitato regionale avrebbe male interpretato la pronuncia del Consiglio di Stato n. 549/2022, che non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle questioni sostanziali rilevanti ai fini della decisione sulla proroga impugnata, la quale sarebbe illegittima in quanto, reiterando i contenuti del parere VIA n. 2727/2016, sarebbe inficiata dagli stessi errori tecnici e procedurali.
- “ III) Violazione del dpr 357/1997, della direttiva 43/92/ce "habitat", delle linee guida nazionali sulla v.inc.a. e dell'art.10 del d.lgs.152/2006 ”.
Nel rilasciare la proroga il Comitato VIA non si sarebbe avveduto che il parere V.Inc.A. rilasciato dal Comune di Montereale il 7 settembre 2016 era scaduto per decorrenza del termine previsto dalle Linee Guida Nazionali.
- “ IV) Violazione dell'art.6 comma 2 della Convenzione di Aarhus - legge 18 marzo 2001 n.108 direttiva 2003/4/CE ”.
La Regione non avrebbe pubblicato nell'apposita sezione “ ultimi avvisi ” del sito WEB dedicato alla VIA il deposito della richiesta di proroga, avendo inserito la domanda della ditta esclusivamente in una delle opzioni del singolo procedimento (nella sezione “ atti di riattivazione ”), con la conseguenza della violazione del diritto alla partecipazione.
- “ V) Eccesso di potere, errata e carente istruttoria, carenza assoluta dei presupposti, travisamento, irrazionalità ed illogicità. Violazione art. 11 l.r. n. 54/1983 – Violazione artt. 23, 24 e 28 del d.lgs. n. 152/2006 ”.
L’autorizzazione comunale avrebbe assentito l’attività estrattiva sul presupposto che la cava fosse ancora esistente, senza considerare che tale esistenza dipendeva esclusivamente dal perdurante inadempimento dell’obbligo di eseguire il risanamento da parte della IT IN ZA.
- “ VI) Violazione art. 3, comma 1 lett. e) dell’allegato A del d.p.r. 5 giugno 1995 recante “istituzione dell'ente parco nazionale del gran sasso e monti della Laga” ”.
La proroga rilasciata dal Comitato VIA riguarderebbe una nuova attività estrattiva rientrante nel perimetro del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga istituito con il D.P.R. 5 giugno 1995. L’Area sarebbe inoltre inserita nella Rete “Natura 2000” e in particolare nella Zona di Protezione Speciale IT7110128, in base alla Direttiva 79/409/CEE. La proroga sarebbe pertanto illegittima per violazione dell'art. 3, comma 1, lett. e) dell’Allegato “A” al D.P.R. 5 giugno 1995, che vieta “ l'apertura e l'esercizio di cave...nonchè l'asportazione di minerali ” nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga.
- “ VII) Violazione art. 5, comma 1, lett. n) del d.m. 17.10.2007 – violazione della disposizione di cui all’allegato a, lett. o) della d.g.r. n. 451/2009 ”.
Poiché la cava, e in particolare la porzione destinata ad attività di “ampliamento” oggetto di proroga, ricadrebbe nella Zona di Protezione Speciale IT7110128, risulterebbero violati sia l’art. 5, comma 1, lett. n) del D.M. 17 ottobre 2007, che la D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009 recante “ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Recepimento ”.
- “ VIII) Violazione P.R.G, N.T.A., e Piano regionale paesistico, omessa e carente istruttoria, assoluta carenza e insussistenza dei presupposti ”.
Il progetto sarebbe in contrasto con la vigente normativa di pianificazione di livello comunale e regionale. Il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso nonostante le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. consentano solo in via transitoria la prosecuzione di cave già operanti e non l'apertura di nuove cave. Il P.R.G., peraltro, subordinerebbe la concessione di nuove autorizzazioni ad una specifica perizia idrogeologica, che, nel caso di specie, non sarebbe stata acquisita in atti.
- “ IX) Violazione dell'art. 6 della direttiva 43/92/cee "habitat" - violazione dell'art. 5 del d.p.r.357/1997 valutazione di incidenza - valutazione appropriata ”.
La proroga impugnata sarebbe viziata anche in quanto il Comitato VIA avrebbe dovuto rilevare come la V.Inc.A. fosse stata rilasciata da soggetto non qualificato sia in base alla normativa comunitaria e nazionale che in base alla stessa disciplina regionale.
- “ X) Violazione della legge 241/1990 - tardività della richiesta di proroga. violazione dell’art. 1 d.l. n. 221/2021 e dall’art. 103, comma 2, del d.l. 17/03/2020, n. 18. Violazione degli artt. 25 e 26 d.lgs. n. 152/2006 ”.
La IT IN ZA avrebbe presentato la richiesta di proroga del parere VIA n. 2727 del 1 dicembre 2016 oltre i cinque anni previsti dall’art. 26 del D.lgs. n. 152/2006, quale modificato dal D.lgs. n. 4/2008.
6. Nella relazione depositata agli atti di causa, la Regione Abruzzo ha sottolineato l’infondatezza dei motivi di ricorso.
6.1 La controinteressata ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e carenza di interesse in capo all’Associazione Forum Ambientalista ricorrente, in quanto il progetto contestato perseguirebbe finalità di risanamento e recupero ambientale incompatibili con la prospettazione di un danno ambientale.
In secondo luogo, la parte controinteressata ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità parziale del ricorso, in quanto la quasi totalità delle censure proposte non attingerebbe a vizi propri e autonomi del giudizio di proroga n. 3795/2022 e riproporrebbe unicamente vizi che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti avverso il giudizio VIA n. 2727/2016, la cui impugnazione è tuttavia stata già definitivamente giudicata tardiva dal Consiglio di Stato con sentenza n. 7978/2022.
Il giudizio di proroga n. 3795/2022 non conterrebbe alcuna nuova valutazione di merito sulla compatibilità ambientale del progetto e risulterebbe espressamente collegato alle risultanze dell’“ istruttoria allegata al giudizio n. 2727 dell’1.12.2016 ” che “ prevedeva che l’attività estrattiva venisse svolta in 12 anni ”.
Si tratterebbe, quindi, dell’esercizio di un’attività meramente ricognitiva e non costitutiva concretizzantesi non nel rilascio di un nuovo atto amministrativo, ma in una semplice modificazione del termine di durata del rapporto già costituito, senza riesame delle valutazioni espresse nell’atto originario e con la sola verifica della sussistenza dei presupposti per il prolungamento.
Le censure sollevate dall’Associazione ricorrente, relative al merito della Valutazione di Impatto Ambientale, alla localizzazione della cava, alla competenza per la V.Inc.A., alle presunte violazioni della normativa sul Parco e sulla ZPS, al contrasto con gli strumenti urbanistici, atterrebbero unicamente al contenuto sostanziale del giudizio VIA n. 2727/2016, già definitivamente consolidato e non più aggredibile.
7. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene quanto segue.
7.1 L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire e carenza di interesse in capo all’Associazione Forum Ambientalista ricorrente, formulata dalla IT controinteressata, non risulta fondata in quanto la predetta Associazione risulta essere stata riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi della Legge n. 349 del 1986 e la materia del contendere è di natura ambientale.
7.2 Quanto sopra preliminarmente posto, il Collegio rileva che parte ricorrente ha impugnato la proroga del parere VIA n. 2727 del 2016, gravato (quest’ultimo) tardivamente con altro e precedente ricorso dichiarato irricevibile (a cagione dell’intempestività della notifica) dal Consiglio di Stato.
Tutti i motivi (quelli di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) con cui si ripropongono le censure relative a presunti vizi dell’originario parere debbono pertanto essere ritenuti inammissibili (come fondatamente eccepito dalla parte controinteressata).
L’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, ha previsto la possibilità di prorogare il termine di efficacia del provvedimento di VIA su istanza del proponente.
L’Amministrazione, in fase di proroga, deve verificare l’assenza di mutamenti nel contesto ambientale e nella struttura del progetto e il provvedimento di proroga non può contenere prescrizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle dell’atto originario, salvo che intervengano sopravvenienze fattuali di rilievo.
Nel caso di specie, l’atto di proroga risulta essersi limitato:
- a verificare la tempestività della relativa istanza rispetto al termine di efficacia quinquennale, tenuto conto delle sospensioni dovute al contenzioso e alla normativa emergenziale;
- a prendere atto delle conseguenze della sentenza del Consiglio di Stato n. 7978/2022 in ordine alla intervenuta inoppugnabilità del giudizio VIA n. 2727/2016;
- ad estendere il termine di efficacia dell’atto originario, la cui valutazione tecnico-ambientale è rimasta immutata.
7.3 Come sopra chiarita l’inammissibilità dei motivi di impugnazione rubricati ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 del ricorso, il Collegio può procedere alla delibazione degli unici due motivi con i quali parte ricorrente censura vizi propri dell’atto di proroga, ossia il quarto e il decimo.
7.4 Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente si duole del fatto che non sarebbe stata data adeguata pubblicità al deposito della richiesta di proroga con conseguente violazione delle garanzie partecipative.
7.4.1 La doglianza è priva di pregio.
Il procedimento di proroga, limitato alla verifica della persistenza dei presupposti dell’atto originario, non comporta l’obbligo di una partecipazione nelle stesse forme previste per la procedura valutativa integrale.
Il contraddittorio risulta comunque essere stato garantito nel procedimento (si vedano, in particolare, il doc. n. 20 depositato dalla parte ricorrente e il doc. n. 51 depositato dalla parte controinteressata).
7.5 Con il decimo motivo di diritto, parte ricorrente afferma che il precedente giudizio di VIA era ormai scaduto quando la proroga è stata chiesta.
7.5.1 Anche tale doglianza risulta infondata.
Alla luce delle argomentazioni svolte dalla Regione e dalla controinteressata, la richiesta di proroga risulta tempestiva alla luce del fatto che il termine quinquennale di efficacia della VIA ha subito sia la sospensione dovuta alla pendenza del contenzioso giudiziale, sia quella derivante dalla normativa emergenziale Covid-19: in base all’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, “ Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate ”.
Conseguentemente, la domanda di proroga presentata il 17 novembre 2022 risulta pienamente tempestiva.
8. Conclusivamente, previamente ribadita l’inammissibilità dei motivi di impugnazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e delibati il quarto e il decimo motivo, il ricorso deve essere rigettato in quanto tali motivi risultano infondati.
9. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
NL Di Vita, Presidente
AN LL RB, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AN LL RB | NL Di Vita |
IL SEGRETARIO