TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 318
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Eccesso di potere, errata e carente istruttoria, irrazionalità ed illogicità, travisamento dei fatti. Violazione art. 24 del d.lgs.152/2006 e legge 241/1990

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Errata e carente istruttoria, contraddittorietà, irrazionalità ed illogicità, travisamento dei fatti. Violazione art. 28 commi 6 e 7 del d.lgs.152/2006

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Violazione del dpr 357/1997, della direttiva 43/92/ce "habitat", delle linee guida nazionali sulla v.inc.a. e dell'art.10 del d.lgs.152/2006

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Eccesso di potere, errata e carente istruttoria, carenza assoluta dei presupposti, travisamento, irrazionalità ed illogicità. Violazione art. 11 l.r. n. 54/1983 – Violazione artt. 23, 24 e 28 del d.lgs. n. 152/2006

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Violazione art. 3, comma 1 lett. e) dell’allegato A del d.p.r. 5 giugno 1995

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Violazione art. 5, comma 1, lett. n) del d.m. 17.10.2007 – violazione della disposizione di cui all’allegato a, lett. o) della d.g.r. n. 451/2009

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Violazione P.R.G, N.T.A., e Piano regionale paesistico, omessa e carente istruttoria, assoluta carenza e insussistenza dei presupposti

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art.6 della direttiva 43/92/cee "habitat" - violazione dell'art. 5 del d.p.r.357/1997 valutazione di incidenza - valutazione appropriata

    Tale motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tale nota è stata ritenuta inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tale nota è stata ritenuta inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tale nota è stata ritenuta inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tale nota è stata ritenuta inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tale nota è stata ritenuta inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tale parere è stato ritenuto inammissibile in quanto ripropone censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Inammissibile
    Vizi propri dell'atto di proroga

    Tali atti sono stati ritenuti inammissibili in quanto ripropongono censure relative al giudizio VIA originario, la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva dal Consiglio di Stato.

  • Rigettato
    Pubblicità della richiesta di proroga

    Il procedimento di proroga, limitato alla verifica della persistenza dei presupposti dell'atto originario, non comporta l'obbligo di una partecipazione nelle stesse forme previste per la procedura valutativa integrale. Il contraddittorio risulta comunque essere stato garantito nel procedimento.

  • Rigettato
    Violazione legge 241/1990, art. 1 d.l. n. 221/2021 e art. 103, comma 2, del d.l. 17/03/2020, n. 18. Violazione artt. 25 e 26 d.lgs. n. 152/2006

    La richiesta di proroga risulta tempestiva alla luce del fatto che il termine quinquennale di efficacia della VIA ha subito sia la sospensione dovuta alla pendenza del contenzioso giudiziale, sia quella derivante dalla normativa emergenziale Covid-19.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 318
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 318
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo