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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5118 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Luca, alla Via Chiesa, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mammoliti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Ciaccio, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Genovese che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano conclusioni conformi chiedendo
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 1 di 6 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 14 dicembre 2023, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in IA (CZ) in data 5 luglio 2003, CP_1
Per_ in costanza del quale erano nate figlie: nata l'[...] e Giada, in data
08 settembre 2006– deduceva che il rapporto coniugale era “andato via via deteriorandosi, al punto da portare i coniugi alla separazione personale intervenuta il 22/09/2020 per mezzo della procedura di negoziazione assistita”.
Premesso, altresì, che i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
“Le parti, congiuntamente pongono fine al loro rapporto coniugale mediante la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
- l'istante è propenso a concordare l'affido condiviso della figlia , ancora Per_2
minorenne, con collocazione prevalente della medesima con la madre, presso
l'abitazione coniugale, sita in IA (CZ) alla Via Martiri Di Melissa n. 18;
- la responsabilità genitoriale dovrà essere a carico di entrambi i genitori con
l'impegno di mantenerla, educarla e istruirla;
- la responsabilità genitoriale, sulla predetta minore, potrà essere esercitata disgiuntamente, per le decisioni di sola amministrazione ordinaria nel tempo in cui la medesima sarà presso ciascuno genitore, fintanto che non raggiunga la maggiore età; - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo riterrà opportuno previo semplice comunicazione, anche solamente telefonica, alla madre, oltre che per due fine settimana al mese dalle ore 18:00 di venerdì e sino alle ore
18:00 della domenica.
- Per quanto riguarda i periodi di vacanza natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta secondo le esigenze della minore, nel pieno rispetto dei desideri di quest'ultima, ed in caso di disaccordo la minore trascorrerà con il padre e la madre ad anni alterni il Natale ed il Capodanno, alternando i periodi
24-30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio ed i periodi Giovedì Santo – Sabato
Santo e Domenica di Pasqua – martedì successivo.
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 2 di 6 - Durante il periodo estivo il padre potrà avere con sé la figlia per due settimane consecutive da concordare con la madre. Ed in caso di disaccordo quindici giorni di vacanze estive consecutive nel mese di agosto, alternando annualmente i periodi
1 – 15 agosto e 16 – 31 agosto. Il tutto sempre nel pieno rispetto degli interessi della minore.
- Diverse ed eccezionali modalità di pernottamento della minore nei periodi di pertinenza del padre andranno preventivamente concordate con la madre;
analogamente, diverse ed eccezionali modalità di pernottamento della figlia minore fuori dall'abitazione della madre andranno preventivamente concordate con il papà.
- Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute e al mantenimento della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero, ect.) verrà presa in accordo tra i genitori.
- A titolo di mantenimento delle figlie, a causa delle particolari condizioni economiche del padre, lavoratore assunto con contratto part time, quest'ultimo si obbliga a corrispondere l'importo complessivo di euro 200,00 mensili da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT. Resta inteso che, il IG. Commisso, laddove dovessero cambiare gli aspetti economici, s'impegna fin d'ora ad aumentare il suindicato importo, adeguandolo alle esigenze delle figlie;
saranno, invece, ripartite al 50% tutte le spese straordinarie comprese quelle scolastiche, ludiche e mediche, eventuali;
- Relativamente agli assegni familiari/assegno unico previsti per i figli dalla vigente normativa in tema di ammortizzatori sociali, il sig. Commisso, accetta che a percepirlo sia la madre, IG . CP_1
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, riguardo all'educazione, all'istruzione e al mantenimento delle figlie, tutto dovrà essere concordato di volta in volta, in modo congiunto e ripartito economicamente secondo accordi da stabilire preventivamente.
- In merito a1l'assegno di mantenimento, il sig. , manifesta Parte_1
l'espressa rinunzia e auspica la rinuncia da parte della IG . CP_1
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 3 di 6 - La casa coniugale sita in IA (CZ) alla Via Martiri Di Melissa n. 18, rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra , essendone, peraltro unica proprietaria, CP_1
congiuntamente alla figlia . Per_2
- Il ricorrente dona il consenso al rilascio dei passaporti e della carta di identità valida anche per l'espatrio personale e per la figlia minore.
- Il sig. Commisso dichiara di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno e compatibilmente al reddito percepito, nell'interesse della figlia”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante CP_1
comparsa di costituzione e risposta con la quale manifestava la propria adesione alle condizioni indicate da parte ricorrente e dichiarava espressamente di voler rinunciare alla corresponsione in suo favore dell'assegno divorzile.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 10 aprile 2024, in cui interrogate liberamente le parti, queste confermavano la volontà di volersi divorziare alle condizioni indicate in ricorso, il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione, disponeva il mutamento del rito, da giudiziale in congiunto e rinviava la causa all'udienza del 12 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando alle parti termine per il deposito del piano genitoriale,
L'udienza predetta veniva, tuttavia, differita in ragione della sospensione delle udienze civili ordinarie dal 10 al 14 giugno 2024 disposta dal Presidente del
Tribunale con decreto n. 10 prot. n. 1647 del 24 maggio 2024 per consentire lo svolgimento degli incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei memb ri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative.
1.3. All'esito dell'udienza del 16 ottobre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 12 novembre 2024.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva – ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda di divorzio – che la stessa debba essere qualificata come scioglimento del matrimonio civile: benché, infatti, l'odierno ricorrente proponga
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 4 di 6 domanda di cessazione degli effetti civili, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, essendo questo stato iscritto nel
Registro degli atti dello Stato civile del Comune di IA alla Parte I.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio promossa da , alla quale ha pienamente aderito parte resistente Parte_1
– sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa il
Collegio può agevolmente evincere la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando l'accordo raggiunto dai coniugi mediante procedura di negoziazione assistita, è stato autorizzato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro in data 22 settembre 2020.
Può ritenersi, dunque, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini di legge, senza che nelle more sia intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione o ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il fallimento del tentativo di riconciliazione, nonché la comune volontà di voler divorziare manifestata da entrambi i coniugi, rendono palese come sia venuta meno tra quesit ogni forma di affectio coniugalis.
3.1. Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'omologazione delle condizioni di divorzio indicate in ricorso, alle quali la resistente ha dichiarato espressamente di aderire, atteso che le condizioni concordate appaiono congrue, adeguate, non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Il Tribunale prende, altresì, della rinuncia manifestata da parte resistente al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile;
3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 5 di 6 4. Alla luce della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, nonché degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5118 del R.G.A.C. dell'anno
2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e , con l'intervento necessaria del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in IA (CZ) il 5 luglio
2003 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei Registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di IA (CZ) Anno 2003, Atto n. 5, Parte I, Serie;
2. omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
3. prende atto della rinuncia di parte resistente all'assegno divorzile;
4. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
30 dicembre 2024.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5118 del RGAC dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Luca, alla Via Chiesa, n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Mammoliti che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Ciaccio, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Genovese che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note scritte di trattazione depositate per l'udienza del 16 ottobre 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano conclusioni conformi chiedendo
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 1 di 6 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 14 dicembre 2023, - premesso di Parte_1
aver contratto matrimonio con in IA (CZ) in data 5 luglio 2003, CP_1
Per_ in costanza del quale erano nate figlie: nata l'[...] e Giada, in data
08 settembre 2006– deduceva che il rapporto coniugale era “andato via via deteriorandosi, al punto da portare i coniugi alla separazione personale intervenuta il 22/09/2020 per mezzo della procedura di negoziazione assistita”.
Premesso, altresì, che i coniugi non si erano più riconciliati, chiedeva pronunciarsi sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
“Le parti, congiuntamente pongono fine al loro rapporto coniugale mediante la cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
- l'istante è propenso a concordare l'affido condiviso della figlia , ancora Per_2
minorenne, con collocazione prevalente della medesima con la madre, presso
l'abitazione coniugale, sita in IA (CZ) alla Via Martiri Di Melissa n. 18;
- la responsabilità genitoriale dovrà essere a carico di entrambi i genitori con
l'impegno di mantenerla, educarla e istruirla;
- la responsabilità genitoriale, sulla predetta minore, potrà essere esercitata disgiuntamente, per le decisioni di sola amministrazione ordinaria nel tempo in cui la medesima sarà presso ciascuno genitore, fintanto che non raggiunga la maggiore età; - il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo riterrà opportuno previo semplice comunicazione, anche solamente telefonica, alla madre, oltre che per due fine settimana al mese dalle ore 18:00 di venerdì e sino alle ore
18:00 della domenica.
- Per quanto riguarda i periodi di vacanza natalizie e pasquali i genitori si accorderanno di volta in volta secondo le esigenze della minore, nel pieno rispetto dei desideri di quest'ultima, ed in caso di disaccordo la minore trascorrerà con il padre e la madre ad anni alterni il Natale ed il Capodanno, alternando i periodi
24-30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio ed i periodi Giovedì Santo – Sabato
Santo e Domenica di Pasqua – martedì successivo.
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 2 di 6 - Durante il periodo estivo il padre potrà avere con sé la figlia per due settimane consecutive da concordare con la madre. Ed in caso di disaccordo quindici giorni di vacanze estive consecutive nel mese di agosto, alternando annualmente i periodi
1 – 15 agosto e 16 – 31 agosto. Il tutto sempre nel pieno rispetto degli interessi della minore.
- Diverse ed eccezionali modalità di pernottamento della minore nei periodi di pertinenza del padre andranno preventivamente concordate con la madre;
analogamente, diverse ed eccezionali modalità di pernottamento della figlia minore fuori dall'abitazione della madre andranno preventivamente concordate con il papà.
- Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla salute e al mantenimento della figlia (scuola, cure, sport, tempo libero, ect.) verrà presa in accordo tra i genitori.
- A titolo di mantenimento delle figlie, a causa delle particolari condizioni economiche del padre, lavoratore assunto con contratto part time, quest'ultimo si obbliga a corrispondere l'importo complessivo di euro 200,00 mensili da aggiornarsi secondo gli indici ISTAT. Resta inteso che, il IG. Commisso, laddove dovessero cambiare gli aspetti economici, s'impegna fin d'ora ad aumentare il suindicato importo, adeguandolo alle esigenze delle figlie;
saranno, invece, ripartite al 50% tutte le spese straordinarie comprese quelle scolastiche, ludiche e mediche, eventuali;
- Relativamente agli assegni familiari/assegno unico previsti per i figli dalla vigente normativa in tema di ammortizzatori sociali, il sig. Commisso, accetta che a percepirlo sia la madre, IG . CP_1
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, riguardo all'educazione, all'istruzione e al mantenimento delle figlie, tutto dovrà essere concordato di volta in volta, in modo congiunto e ripartito economicamente secondo accordi da stabilire preventivamente.
- In merito a1l'assegno di mantenimento, il sig. , manifesta Parte_1
l'espressa rinunzia e auspica la rinuncia da parte della IG . CP_1
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 3 di 6 - La casa coniugale sita in IA (CZ) alla Via Martiri Di Melissa n. 18, rimarrà in uso esclusivo alla IG.ra , essendone, peraltro unica proprietaria, CP_1
congiuntamente alla figlia . Per_2
- Il ricorrente dona il consenso al rilascio dei passaporti e della carta di identità valida anche per l'espatrio personale e per la figlia minore.
- Il sig. Commisso dichiara di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno e compatibilmente al reddito percepito, nell'interesse della figlia”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante CP_1
comparsa di costituzione e risposta con la quale manifestava la propria adesione alle condizioni indicate da parte ricorrente e dichiarava espressamente di voler rinunciare alla corresponsione in suo favore dell'assegno divorzile.
1.2. Fallito il tentativo di conciliazione esperito all'udienza del 10 aprile 2024, in cui interrogate liberamente le parti, queste confermavano la volontà di volersi divorziare alle condizioni indicate in ricorso, il Giudice delegato confermava le vigenti condizioni della separazione, disponeva il mutamento del rito, da giudiziale in congiunto e rinviava la causa all'udienza del 12 giugno 2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione, assegnando alle parti termine per il deposito del piano genitoriale,
L'udienza predetta veniva, tuttavia, differita in ragione della sospensione delle udienze civili ordinarie dal 10 al 14 giugno 2024 disposta dal Presidente del
Tribunale con decreto n. 10 prot. n. 1647 del 24 maggio 2024 per consentire lo svolgimento degli incombenti relativi alle consultazioni per le elezioni dei memb ri del Parlamento Europeo e le consultazioni amministrative.
1.3. All'esito dell'udienza del 16 ottobre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la causa era rimessa al
Collegio per la decisione, giusto provvedimento del 12 novembre 2024.
2. Preliminarmente, il Collegio rileva – ai fini della corretta qualificazione giuridica della domanda di divorzio – che la stessa debba essere qualificata come scioglimento del matrimonio civile: benché, infatti, l'odierno ricorrente proponga
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 4 di 6 domanda di cessazione degli effetti civili, dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato al ricorso introduttivo si evince inequivocabilmente che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, essendo questo stato iscritto nel
Registro degli atti dello Stato civile del Comune di IA alla Parte I.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda di scioglimento del matrimonio promossa da , alla quale ha pienamente aderito parte resistente Parte_1
– sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero, dalle deduzioni, dalle allegazioni delle parti e dagli atti di causa il
Collegio può agevolmente evincere la decorrenza dei termini previsti dall'art. 3 L.
898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente sin da quando l'accordo raggiunto dai coniugi mediante procedura di negoziazione assistita, è stato autorizzato dal Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di
Catanzaro in data 22 settembre 2020.
Può ritenersi, dunque, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo ampiamente decorsi i termini di legge, senza che nelle more sia intervenuta tra i coniugi alcuna riconciliazione o ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, il fallimento del tentativo di riconciliazione, nonché la comune volontà di voler divorziare manifestata da entrambi i coniugi, rendono palese come sia venuta meno tra quesit ogni forma di affectio coniugalis.
3.1. Quanto alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per l'omologazione delle condizioni di divorzio indicate in ricorso, alle quali la resistente ha dichiarato espressamente di aderire, atteso che le condizioni concordate appaiono congrue, adeguate, non contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, sicché nessun ulteriore intervento giudiziale si rende necessario sul punto.
Il Tribunale prende, altresì, della rinuncia manifestata da parte resistente al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile;
3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 5 di 6 4. Alla luce della condotta conciliativa registratasi in corso di causa, nonché degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistono evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5118 del R.G.A.C. dell'anno
2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e , con l'intervento necessaria del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in IA (CZ) il 5 luglio
2003 da , nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei Registri dello
[...]
Stato Civile del Comune di IA (CZ) Anno 2003, Atto n. 5, Parte I, Serie;
2. omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo, riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente trascritte;
3. prende atto della rinuncia di parte resistente all'assegno divorzile;
4. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
30 dicembre 2024.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5118/2023 - Pagina 6 di 6