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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2489/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO PP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1749/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401487102 per gli anni 2018-2023, notificatogli il 07/11/2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 43 e due occupanti fino al 08/03/2022 (data del decesso della madre) e un occupante dal 09/03/2022, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 1.062,59, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di € 553,92, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 1.624,00.
Il ricorrente deduce:
1) la prescrizione dei tributi per l'anno 2018 e per il periodo 01/01/2019-30/06/2019 per decorso del termine quinquennale;
2) la mancanza del presupposto dei tributi, atteso che l'immobile oggetto di accertamento non era abitato ma era libero, sicché non poteva produrre rifiuti dal 01/01/2018. Il ricorrente deduce che la presenza nell'immobile dell'utenza per l'energia elettrica comporta una mera presunzione iuris tantum di idoneità all'uso e, quindi, di attitudine a generare rifiuti, che può essere vinta dal contribuente fornendo la prova contraria.
Per tali ragioni, il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'impugnato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e di disporre il rimborso della somma di € 1.255,00 da lui cautelativamente pagata.
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
Nel caso di omessa dichiarazione, il comune ha il potere di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione. Poiché tale termine scade il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo tributario e, quindi, per l'obbligo tributario relativo al
2018, il 30 giugno 2019, ne consegue che Roma Capitale poteva esercitare il proprio potere di accertamento entro il 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione). Poiché l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato al ricorrente il 07/11/2024, ne consegue che Roma Capitale ha rispettato i termini di legge, tanto più per il semestre
01/01/2019-30/06/2019.
Il secondo motivo non è fondato.
Il comma 642 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che: «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».
La legge stabilisce pertanto una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, che può essere superata solo dalla prova contraria da parte del possessore o detentore, la quale va fornita o nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione e deve, comunque, essere assistita da debiti riscontri, documentali o altro.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova contraria, essendosi a provare, con un certificato del 05/01/2025, di risiedere in Indirizzo_2, e di essere titolare di un'utenza TARI per tale immobile, oltre che di un'utenza TARI per il proprio studio sito sempre in Indirizzo_2, documentazione che non è però idonea a provare che l'immobile di Indirizzo_1, sia improduttivo di rifiuti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione di Roma Capitale.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NICASTRO PP, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 166/2025 depositato il 04/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401487102 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1749/2026 depositato il
16/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omessa dichiarazione n. 112401487102 per gli anni 2018-2023, notificatogli il 07/11/2024, con il quale Roma Capitale ha accertato l'omessa dichiarazione ai fini della TARI e della TEFA con riguardo all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1, della superficie di mq. 43 e due occupanti fino al 08/03/2022 (data del decesso della madre) e un occupante dal 09/03/2022, determinando un'imposta dovuta e non versata di € 1.062,59, importo comprensivo degli interessi, oltre alla sanzione di € 553,92, per un importo complessivo, comprensivo di spese di notifica, di € 1.624,00.
Il ricorrente deduce:
1) la prescrizione dei tributi per l'anno 2018 e per il periodo 01/01/2019-30/06/2019 per decorso del termine quinquennale;
2) la mancanza del presupposto dei tributi, atteso che l'immobile oggetto di accertamento non era abitato ma era libero, sicché non poteva produrre rifiuti dal 01/01/2018. Il ricorrente deduce che la presenza nell'immobile dell'utenza per l'energia elettrica comporta una mera presunzione iuris tantum di idoneità all'uso e, quindi, di attitudine a generare rifiuti, che può essere vinta dal contribuente fornendo la prova contraria.
Per tali ragioni, il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'impugnato avviso di accertamento esecutivo d'ufficio e di disporre il rimborso della somma di € 1.255,00 da lui cautelativamente pagata.
Roma Capitale non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo non è fondato.
Nel caso di omessa dichiarazione, il comune ha il potere di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione. Poiché tale termine scade il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sorge l'obbligo tributario e, quindi, per l'obbligo tributario relativo al
2018, il 30 giugno 2019, ne consegue che Roma Capitale poteva esercitare il proprio potere di accertamento entro il 31 dicembre 2024 (quinto anno successivo alla scadenza del termine per la dichiarazione). Poiché l'avviso di accertamento impugnato è stato notificato al ricorrente il 07/11/2024, ne consegue che Roma Capitale ha rispettato i termini di legge, tanto più per il semestre
01/01/2019-30/06/2019.
Il secondo motivo non è fondato.
Il comma 642 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce che: «La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».
La legge stabilisce pertanto una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti, che può essere superata solo dalla prova contraria da parte del possessore o detentore, la quale va fornita o nella denuncia originaria o nella denuncia di variazione e deve, comunque, essere assistita da debiti riscontri, documentali o altro.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito tale prova contraria, essendosi a provare, con un certificato del 05/01/2025, di risiedere in Indirizzo_2, e di essere titolare di un'utenza TARI per tale immobile, oltre che di un'utenza TARI per il proprio studio sito sempre in Indirizzo_2, documentazione che non è però idonea a provare che l'immobile di Indirizzo_1, sia improduttivo di rifiuti.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione di Roma Capitale.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO. NULLA PER LE SPESE.