Sentenza breve 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 11/05/2026, n. 8591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8591 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13112 del 2025, proposto da
PI OS, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Antonio Cosenza, Stefano Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) Del provvedimento con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione con nota prot. N. 00040107 del 04/09/2025, comunicata in data 05/09/2025 così disponeva: “Per le motivazioni esposte in premessa, l'attestato formativo dell'istante, Dott. OS PI, nato il [...] a [...] - ITALIA, conseguito nell'ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione di insegnanti di sostegno”, rilasciato dall'Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 29/05/2024 con n. 347, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l'insegnamento su posto sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l'istanza n. 38760 acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 24326 del 06/06/2024, come citata in premessa, è rigettata.”.
b) Di ogni altro atto anche endoprocedimentale, presupposto, connesso e/o conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Marco UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania (“Formazione di insegnanti di sostegno”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 29 maggio 2024 con n. 347).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
In data 17 marzo 2026 parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 84 c.p.a., ha depositato atto di rinuncia rituale al ricorso, notificato nello stesso giorno all’amministrazione resistente a mezzo pec.
All’esito della camera di consiglio del 6 maggio 2026, previo avviso della possibile definizione immediata del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Atteso che risultano integrati i presupposti di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., al Collegio non resta che prendere atto della rinuncia al ricorso, così dichiarando l’estinzione dell’odierno giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER RE, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco UR, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Marco UR | ER RE |
IL SEGRETARIO