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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 22/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARESE Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliato in Parma, piazzale Santafiora, n. 7, presso il difensore avv.
VARESE SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in ragione dei giustificati motivi indicati in premesse: - revocare/modificare il provvedimento assunto dal Tribunale di Parma con il Decreto emesso inter partes all'esito del giudizio n. 1707/2020 R.G.V.G., nella camera di consiglio del 18.01.2023, nella parte in cui imponeva al ricorrente di corrispondere a la somma mensile di € 300,00 quale Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia minore e collocava la minore presso Persona_1
l'abitazione della madre;
3 - disporre la collocazione della predetta minore presso l'abitazione del padre, il quale provvederà direttamente al mantenimento della stessa;
conseguentemente disporre che, dalla data del deposito del presente ricorso, nulla più sia dovuto alla Sig.ra dal Controparte_1 pagina 1 di 3 ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
difettandone integralmente ogni presupposto di fatto e di diritto;
- disporre che incontri Per_1 liberamente la madre, secondo una calendarizzazione stabilita dall'Ente affidatario, tenuto conto dell'interesse della minore. CONDANNARE la convenuta al pagamento di spese e competenze di lite in caso di ingiustificata opposizione. In via istruttoria, riservata ogni ulteriore deduzione, produzione, allegazione ed istanza anche istruttoria occorrenda all'esito delle avverse difese, si chiede fin d'ora: - che sia sentita la figlia minore a conferma della determinazione della stessa di Persona_1
vivere con il padre;
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, salvo altri: 1) Vero che a far data dal mese di maggio 2024 la minore si è trasferita a vivere presso l'abitazione del Persona_1
padre, in Solignano - PR-, via Carducci n. 9; 2) Vero che dal mese di maggio 2024 Parte_1
la minore ha incontrato la madre soltanto tre giorni nel mese di giugno 2024; 3) Persona_1
Vero che è il Sig. che provvede al pagamento di tutte le spese relative alla figlia Parte_1 minore 4) Vero che, in più di un'occasione, dal maggio 2024, le ha riferito di Per_1 Per_1 voler restare a vivere nell'abitazione del padre. Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1 [...]
(residente in [...], Str. Notari n. 14, c.a.p. 43044) e (residente in Tes_2 Testimone_3
Collecchio -PR-, via E. Berlinguer n. 4, c.a.p. 43044), salvo altri”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 ha adito il Tribunale di Parma allegando Parte_1 che: aveva avuto una relazione con;
dall'unione erano nate due figlie, in data Controparte_1 Tes_1
1.7.2005, e il 28.1.2009; con decreto del 18.1.2023 il Tribunale di Parma aveva disposto Per_1
l'affidamento di ai Servizi Sociali, nonché il suo collocamento in via prevalente presso la Per_1
madre, prevedendo altresì un contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dopo pochi mesi dalla pronuncia del decreto si Per_1
era trasferita a vivere presso di lui. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, in modifica al precedente decreto, volesse disporre il collocamento prevalente di presso la casa Per_1
paterna, prevedendo altresì che la minore potesse incontrare liberamente la madre, nonché revocando il contributo paterno per il mantenimento indiretto della minore.
All'udienza del 26.11.2024, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della convenuta. Alla successiva udienza del 17.12.2024 si è proceduto all'ascolto della minore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
Le domande del ricorrente devono trovare accoglimento, alla luce di quanto dichiarato dalla minore in sede di ascolto. Ed infatti, sentita all'udienza del 17.12.2024, ha dichiarato di aver deciso di Per_1 pagina 2 di 3 andare a vivere dal padre, dopo che la madre aveva lasciato la casa familiare e si era trasferita con il nuovo compagno nei pressi di Berceto. Ha altresì aggiunto di vedere la madre con costanza, secondo tempi tra loro liberamente concordati e ha espresso soddisfazione per la nuova organizzazione familiare.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore, che ormai ha 16 anni di età, deve quindi essere accolta l'istanza paterna a che sia modificato il collocamento di Del pari, deve prevedersi che la Per_1
minore veda la madre secondo tempi tra loro liberamente concordati. Inoltre, non vi è più ragione per mantenere la contribuzione paterna al mantenimento indiretto della minore, stante la modifica del collocamento della ragazza. Pertanto, a far data dalla domanda, deve essere revocato il contributo paterno al mantenimento di Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia Per_1
per i periodi di spettanza e i genitori si suddivideranno unicamente le spese straordinarie nella misura del 50%.
Stante l'integrale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano nella misura di euro 2.905,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile, detratto il compenso per la fase istruttoria e decisoria, stante il mancato deposito di memorie e scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2423/2024, introdotta da
[...]
nei confronti di in modifica al decreto di questo Tribunale, pubblicato in Parte_1 Controparte_1 data 18.1.2023, all'esito del giudizio con R.G. n. 1707/2020, così provvede:
1) Dispone che sia collocata in via prevalente presso il padre;
Persona_1
2) Dispone che la minore veda liberamente la madre, secondo tempi tra loro concordati;
3) Revoca, a far data dalla domanda, il contributo paterno al mantenimento indiretto della minore;
4) Dispone che ogni genitore provveda al mantenimento diretto della minore per i tempi di spettanza, confermando la sola suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la minore tra i genitori;
5) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 2.905,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 21.1.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Giudice Relatore dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2423/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VARESE Parte_1 C.F._1
SIMONA, elettivamente domiciliato in Parma, piazzale Santafiora, n. 7, presso il difensore avv.
VARESE SIMONA
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Parma
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in ragione dei giustificati motivi indicati in premesse: - revocare/modificare il provvedimento assunto dal Tribunale di Parma con il Decreto emesso inter partes all'esito del giudizio n. 1707/2020 R.G.V.G., nella camera di consiglio del 18.01.2023, nella parte in cui imponeva al ricorrente di corrispondere a la somma mensile di € 300,00 quale Parte_1 Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia minore e collocava la minore presso Persona_1
l'abitazione della madre;
3 - disporre la collocazione della predetta minore presso l'abitazione del padre, il quale provvederà direttamente al mantenimento della stessa;
conseguentemente disporre che, dalla data del deposito del presente ricorso, nulla più sia dovuto alla Sig.ra dal Controparte_1 pagina 1 di 3 ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Parte_1 Per_1
difettandone integralmente ogni presupposto di fatto e di diritto;
- disporre che incontri Per_1 liberamente la madre, secondo una calendarizzazione stabilita dall'Ente affidatario, tenuto conto dell'interesse della minore. CONDANNARE la convenuta al pagamento di spese e competenze di lite in caso di ingiustificata opposizione. In via istruttoria, riservata ogni ulteriore deduzione, produzione, allegazione ed istanza anche istruttoria occorrenda all'esito delle avverse difese, si chiede fin d'ora: - che sia sentita la figlia minore a conferma della determinazione della stessa di Persona_1
vivere con il padre;
- ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, salvo altri: 1) Vero che a far data dal mese di maggio 2024 la minore si è trasferita a vivere presso l'abitazione del Persona_1
padre, in Solignano - PR-, via Carducci n. 9; 2) Vero che dal mese di maggio 2024 Parte_1
la minore ha incontrato la madre soltanto tre giorni nel mese di giugno 2024; 3) Persona_1
Vero che è il Sig. che provvede al pagamento di tutte le spese relative alla figlia Parte_1 minore 4) Vero che, in più di un'occasione, dal maggio 2024, le ha riferito di Per_1 Per_1 voler restare a vivere nell'abitazione del padre. Si indicano a testi i Sigg.ri Testimone_1 [...]
(residente in [...], Str. Notari n. 14, c.a.p. 43044) e (residente in Tes_2 Testimone_3
Collecchio -PR-, via E. Berlinguer n. 4, c.a.p. 43044), salvo altri”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 ha adito il Tribunale di Parma allegando Parte_1 che: aveva avuto una relazione con;
dall'unione erano nate due figlie, in data Controparte_1 Tes_1
1.7.2005, e il 28.1.2009; con decreto del 18.1.2023 il Tribunale di Parma aveva disposto Per_1
l'affidamento di ai Servizi Sociali, nonché il suo collocamento in via prevalente presso la Per_1
madre, prevedendo altresì un contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di euro
300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
dopo pochi mesi dalla pronuncia del decreto si Per_1
era trasferita a vivere presso di lui. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale, in modifica al precedente decreto, volesse disporre il collocamento prevalente di presso la casa Per_1
paterna, prevedendo altresì che la minore potesse incontrare liberamente la madre, nonché revocando il contributo paterno per il mantenimento indiretto della minore.
All'udienza del 26.11.2024, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della convenuta. Alla successiva udienza del 17.12.2024 si è proceduto all'ascolto della minore e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*** ***
Le domande del ricorrente devono trovare accoglimento, alla luce di quanto dichiarato dalla minore in sede di ascolto. Ed infatti, sentita all'udienza del 17.12.2024, ha dichiarato di aver deciso di Per_1 pagina 2 di 3 andare a vivere dal padre, dopo che la madre aveva lasciato la casa familiare e si era trasferita con il nuovo compagno nei pressi di Berceto. Ha altresì aggiunto di vedere la madre con costanza, secondo tempi tra loro liberamente concordati e ha espresso soddisfazione per la nuova organizzazione familiare.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore, che ormai ha 16 anni di età, deve quindi essere accolta l'istanza paterna a che sia modificato il collocamento di Del pari, deve prevedersi che la Per_1
minore veda la madre secondo tempi tra loro liberamente concordati. Inoltre, non vi è più ragione per mantenere la contribuzione paterna al mantenimento indiretto della minore, stante la modifica del collocamento della ragazza. Pertanto, a far data dalla domanda, deve essere revocato il contributo paterno al mantenimento di Ogni genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia Per_1
per i periodi di spettanza e i genitori si suddivideranno unicamente le spese straordinarie nella misura del 50%.
Stante l'integrale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, la convenuta deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano nella misura di euro 2.905,00, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14 per le cause di valore indeterminabile, detratto il compenso per la fase istruttoria e decisoria, stante il mancato deposito di memorie e scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2423/2024, introdotta da
[...]
nei confronti di in modifica al decreto di questo Tribunale, pubblicato in Parte_1 Controparte_1 data 18.1.2023, all'esito del giudizio con R.G. n. 1707/2020, così provvede:
1) Dispone che sia collocata in via prevalente presso il padre;
Persona_1
2) Dispone che la minore veda liberamente la madre, secondo tempi tra loro concordati;
3) Revoca, a far data dalla domanda, il contributo paterno al mantenimento indiretto della minore;
4) Dispone che ogni genitore provveda al mantenimento diretto della minore per i tempi di spettanza, confermando la sola suddivisione al 50% delle spese straordinarie per la minore tra i genitori;
5) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 2.905,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del 21.1.2025
La Giudice Rel. est. Il Presidente dott.ssa Angela Casalini dott. Simone Medioli Devoto
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