Articolo 1 della Legge 10 luglio 1925, n. 2098
Versione
4 dicembre 1925
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 193 , riguardante la convenzione stipulata fra l'Amministrazione italiana delle poste e dei telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, l'attivazione ed il mantenimento del nuovo cavo telefonico del Sempione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Volpi - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 4 dicembre 1925