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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1289/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401553808 TASI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12849/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401553808 notificato il 6 novembre 2024 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento della somma di € 2.213,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA dovuta per gli anni 2018-2022 per l'utenza in Indirizzo_1
relativa agli immobili : 1) int. 8 censito al fg. dati catastali censito al fg. dati catastali 2 , censito al fg. dati catastali 3
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e ne eccepisce la nullità relativamente a quello contrassegnato con il sub 62 in quanto soppresso con costituzione del sub 529 (A2) e 530 (C1) ed a quello relativo all'interno 8 in quanto locato a terzi.
Per quanto riguarda la tassazione degli immobili indicati ai punti 2, 3 e 4, locati fino al 30.09.21, la ricorrente ne chiede la rideterminazione in quanto dovuta solo per il periodo dal 01.10.2021 al 14.06.2022, data di alienazione dell'immobile.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni di parte ricorrente, Roma Capitale, non costituitasi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico
FE CE
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1289/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00187 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401553808 TASI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12849/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401553808 notificato il 6 novembre 2024 con il quale Roma Capitale chiede il pagamento della somma di € 2.213,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA dovuta per gli anni 2018-2022 per l'utenza in Indirizzo_1
relativa agli immobili : 1) int. 8 censito al fg. dati catastali censito al fg. dati catastali 2 , censito al fg. dati catastali 3
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria e ne eccepisce la nullità relativamente a quello contrassegnato con il sub 62 in quanto soppresso con costituzione del sub 529 (A2) e 530 (C1) ed a quello relativo all'interno 8 in quanto locato a terzi.
Per quanto riguarda la tassazione degli immobili indicati ai punti 2, 3 e 4, locati fino al 30.09.21, la ricorrente ne chiede la rideterminazione in quanto dovuta solo per il periodo dal 01.10.2021 al 14.06.2022, data di alienazione dell'immobile.
Roma Capitale, regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ragioni del ricorrente appaiono fondate e meritevoli di essere accolte.
Infatti, a fronte delle eccezioni di parte ricorrente, Roma Capitale, non costituitasi in giudizio, nulla ha replicato e opposto a sostegno della propria pretesa.
Sul punto la Corte osserva che nel processo tributario, l'Ente impositore ha l'onere della prova di dimostrare in giudizio la validità e la fondatezza dell'avviso di accertamento, provando i fatti costitutivi della pretesa fiscale.
Solo se l'Ente assolve questo onere, fornendo prove circostanziate, spetterà poi al contribuente dimostrare fatti contrari.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 10.12.2025
Il Giudice monocratico
FE CE