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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/01/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11536/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11536/2023 promossa da:
AVV. QUATTROCCHI PIERVINCENZO, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 da se stesso
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
AT PI proponeva opposizione ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi del 14.09.2023, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 1069/2023, con cui era stata liquidato l'importo di € 921,50 oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, per l'attività difensiva svolta in favore di
[...] quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Il ricorrente riferiva di aver svolto attività difensiva nell'interesse di ( ammesso Controparte_2 al patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del 24.6.2022) nel procedimento ex art. 696 bis cpc (Rg.
n. 5311/2022) e, successivamente nel relativo giudizio di merito ex art. 445 bis VI comma cpc (Rg. n.
1069/2023), sempre previa ammissione della parte assistita al patrocinio a spese dello Stato, giusta istanza del 27.01.2023; eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato, poichè il Giudice aveva liquidato solo la fase istruttoria del giudizio di opposizione, omettendo di riconoscere i compensi dovuti per le il giudizio di ATP e per le ulteriori fasi di quello di merito.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto opposto e liquidarsi il compenso indicato nella istanza di liquidazione depositata in seno al giudizio di ATP ed in quella depositata in seno al giudizio di opposizione.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e, pertanto, va dichiarato contumace. Controparte_1
pagina 1 di 3 La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
Orbene, occorre considerare che dall'analisi dei documenti depositati in atti emerge che Controparte_2 risulta essere stato ammesso al beneficio al Patrocinio a Spese dell'Erario per entrambi i giudizi
[...] di cui sopra ed, in particolare, con delibera del 5.07.2022 per il procedimento Rg. n. 5311/2022 e con delibera del 7.02.2023 per il procedimento Rg. n. 1069/2023; l'attività riferita dal ricorrente, inoltre, sia nel procedimento ex art. 696 bis cpc, che nel successivo giudizio di merito ex art. 445 bis VI comma cpc, risulta documentalmente dimostrata dagli allegati depositati unitamente al ricorso introduttivo.
L'opposizione appare dunque fondata, poiché in effetti il provvedimento impugnato ha liquidato i compensi dovuti per la sola fase istruttoria del giudizio di merito iscritto al Rg n. 1069/23, senza nulla liquidare per le ulteriori fasi del detto giudizio e per il procedimento di accertamento tecnico;
tenuto conto della rituale ammissione della parte assistita al gratuito patrocinio e dello svolgimento di attività professionale, parte ricorrente ha senz'altro diritto a riscuotere i compensi maturati.
In ordine al procedimento di istruzione preventiva, trova applicazione la tabella n.9 allegata al DM n.
55/2014, II scaglione per le cause da Euro 5.200,01 a 26.000, sì che, tenuto conto del carattere seriale dei detti procedimenti, caratterizzati da scarsa complessità allegatoria e difensiva, nonché della genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, i compensi di cui alla tabella n. 9 , scaglione II considerato, vanno ridotti in ragione del 50% ottenendosi l'importo di € 1170,00, che va poi ridotto in ragione del 50% ex TU spese giustizia trattandosi di gratuito patrocinio.
In ordine al procedimento di merito, occorre tener conto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13
c.p.c. dal momento che la domanda ha ad oggetto una prestazione assistenziale che, a mente di
Cassazione Civile - Sez. Unite - Sentenza 21 maggio 2015 , n. 10455, ha natura alimentare in quanto rivolta a garantire mezzi necessari di sostentamento a fronte di una situazione di bisogno e differisce dai rapporti strictu sensu previdenziali che presuppongono un rapporto assicurativo;
va fatto riferimento a quanto previsto dallo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 a 26.000 della tabella n. 4 allegata al DM n. 55/2014 e, riducendo i compensi ivi previsti in ragione del 50% per le fasi introduttiva, di studio e decisoria nonché in ragione del 70% per quella istruttoria in considerazione della serialità della controversia e dell'assenza di elementi di criticità e/o difficoltà della specifica fattispecie trattata ( non allegati né provati), si ottiene la somma di € 2364,2; tale importo va poi ulteriormente ridotto in ragione del 50% ex TU spese giustizia trattandosi di gratuito patrocinio e, pertanto, all'attore spetta la somma di € 1182,1. Il ricorrente ha pertanto diritto al complessivo importo di € 1767,1 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 Dm n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
- Accoglie la domanda ed annulla il decreto opposto;
- liquida in favore dell'avv. AT PI l'importo di € 1767,1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; pagina 2 di 3 - condanna il in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 852,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 14.1.2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 11536/2023 promossa da:
AVV. QUATTROCCHI PIERVINCENZO, (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._1 da se stesso
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
RESISTENTE contumace
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
AT PI proponeva opposizione ex art. 281 - decies c.p.c. avverso il decreto di liquidazione dei compensi del 14.09.2023, emesso dal Tribunale di Catania – Sezione Lavoro nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 1069/2023, con cui era stata liquidato l'importo di € 921,50 oltre spese forfettarie al 15%, Iva e Cpa, per l'attività difensiva svolta in favore di
[...] quale parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. CP_2
Il ricorrente riferiva di aver svolto attività difensiva nell'interesse di ( ammesso Controparte_2 al patrocinio a spese dello Stato giusta istanza del 24.6.2022) nel procedimento ex art. 696 bis cpc (Rg.
n. 5311/2022) e, successivamente nel relativo giudizio di merito ex art. 445 bis VI comma cpc (Rg. n.
1069/2023), sempre previa ammissione della parte assistita al patrocinio a spese dello Stato, giusta istanza del 27.01.2023; eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato, poichè il Giudice aveva liquidato solo la fase istruttoria del giudizio di opposizione, omettendo di riconoscere i compensi dovuti per le il giudizio di ATP e per le ulteriori fasi di quello di merito.
Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto opposto e liquidarsi il compenso indicato nella istanza di liquidazione depositata in seno al giudizio di ATP ed in quella depositata in seno al giudizio di opposizione.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e, pertanto, va dichiarato contumace. Controparte_1
pagina 1 di 3 La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
Orbene, occorre considerare che dall'analisi dei documenti depositati in atti emerge che Controparte_2 risulta essere stato ammesso al beneficio al Patrocinio a Spese dell'Erario per entrambi i giudizi
[...] di cui sopra ed, in particolare, con delibera del 5.07.2022 per il procedimento Rg. n. 5311/2022 e con delibera del 7.02.2023 per il procedimento Rg. n. 1069/2023; l'attività riferita dal ricorrente, inoltre, sia nel procedimento ex art. 696 bis cpc, che nel successivo giudizio di merito ex art. 445 bis VI comma cpc, risulta documentalmente dimostrata dagli allegati depositati unitamente al ricorso introduttivo.
L'opposizione appare dunque fondata, poiché in effetti il provvedimento impugnato ha liquidato i compensi dovuti per la sola fase istruttoria del giudizio di merito iscritto al Rg n. 1069/23, senza nulla liquidare per le ulteriori fasi del detto giudizio e per il procedimento di accertamento tecnico;
tenuto conto della rituale ammissione della parte assistita al gratuito patrocinio e dello svolgimento di attività professionale, parte ricorrente ha senz'altro diritto a riscuotere i compensi maturati.
In ordine al procedimento di istruzione preventiva, trova applicazione la tabella n.9 allegata al DM n.
55/2014, II scaglione per le cause da Euro 5.200,01 a 26.000, sì che, tenuto conto del carattere seriale dei detti procedimenti, caratterizzati da scarsa complessità allegatoria e difensiva, nonché della genericità delle allegazioni del ricorso introduttivo, i compensi di cui alla tabella n. 9 , scaglione II considerato, vanno ridotti in ragione del 50% ottenendosi l'importo di € 1170,00, che va poi ridotto in ragione del 50% ex TU spese giustizia trattandosi di gratuito patrocinio.
In ordine al procedimento di merito, occorre tener conto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13
c.p.c. dal momento che la domanda ha ad oggetto una prestazione assistenziale che, a mente di
Cassazione Civile - Sez. Unite - Sentenza 21 maggio 2015 , n. 10455, ha natura alimentare in quanto rivolta a garantire mezzi necessari di sostentamento a fronte di una situazione di bisogno e differisce dai rapporti strictu sensu previdenziali che presuppongono un rapporto assicurativo;
va fatto riferimento a quanto previsto dallo scaglione compreso tra Euro 5.201,00 a 26.000 della tabella n. 4 allegata al DM n. 55/2014 e, riducendo i compensi ivi previsti in ragione del 50% per le fasi introduttiva, di studio e decisoria nonché in ragione del 70% per quella istruttoria in considerazione della serialità della controversia e dell'assenza di elementi di criticità e/o difficoltà della specifica fattispecie trattata ( non allegati né provati), si ottiene la somma di € 2364,2; tale importo va poi ulteriormente ridotto in ragione del 50% ex TU spese giustizia trattandosi di gratuito patrocinio e, pertanto, all'attore spetta la somma di € 1182,1. Il ricorrente ha pertanto diritto al complessivo importo di € 1767,1 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dai compensi minimi del II scaglione della tabella n. 2 Dm n. 55/2014 senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
- Accoglie la domanda ed annulla il decreto opposto;
- liquida in favore dell'avv. AT PI l'importo di € 1767,1 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, ponendone il pagamento a carico dell'Erario; pagina 2 di 3 - condanna il in persona del legale rappresentante pt al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 852,00 per compensi ed euro 125,00 per esborsi oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 14.1.2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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