Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10293 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10293/2025REG.PROV.COLL.
N. 07820/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7820 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maria Rosa Suraci in Roma, piazza Martiri di Belfiore, n. 4;
contro
Comune di Terracina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terracina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. AN Di RL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È impugnata la sentenza che ha respinto il ricorso per l’annullamento del diniego di sanatoria prot. -OMISSIS-, con il quale il comune di Terracina denegava l’istanza di sanatoria edilizia proposta ex L. 326/2003, relativamente ad un prefabbricato ad uso residenziale, -OMISSIS-, -OMISSIS-. La suddetta istanza veniva denegata, in particolare, poiché: 1) le opere non risultavano ultimate entro il 31.03.2003, come si evinceva dal rapporto della Polizia Locale n.-OMISSIS- 2) le opere erano state realizzate in zona vincolata dopo la data di imposizione del vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 comma 1, lett a) del D.lgs n. 42/2004, non erano conformi alle norme urbanistiche e non ricadevano all’interno dei piani urbanistici attuativi.
2.- L’appello lamenta errores in judicando e violazione di legge (art. 32 legge n. 326/2003 - art. 3 L.R. Lazio n. 12/2004 – art. 146 D.lgs n. 42/2004) .
In particolare, la sentenza impugnata è erronea in quanto fondata su palesi errori fattuali e di giudizio. Il primo giudice si è limitato ad affermare che la ricorrente non ha adempiuto all’onere di dimostrare la datazione delle opere ai fini del presupposto temporale inerente il cd. “terzo” condono edilizio (31.03.2003), accogliendo acriticamente quanto affermato dal comune intimato.
Ripropone, inoltre, il motivo dell’assenza del vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett a) D.lgs. n. 42/2004 (300 metri dalla battigia), assorbito dal TAR.
3.- Ha resistito il comune appellato.
4.- Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive.
5.- Alla udienza straordinaria del 1° ottobre 2025, la causa è passata in decisione.
6.- L’appello è infondato.
7.- Parte ricorrente, a fondamento della tesi circa l’anteriorità della realizzazione dell’opera al 31.03.2003, adduce l’esistenza di plurimi elementi da cui sarebbero ritraibili, se non delle prove, quantomeno degli indizi plurimi e univoci circa tale fatto.
Secondo il collegio, invece, gli elementi addotti non hanno tale valore, poiché: a) l’ordine di sospensione lavori del 31.08.2000 fa riferimento ad opere diverse da quelle oggetto di condono, ossia alla realizzazione, in difformità dall’autorizzazione n-OMISSIS-, di “allargamento della recinzione…..n. 5 accessi carrabili al posto di due”, che nulla hanno a che vedere con la successiva futura realizzazione del prefabbricato di cui si discute; b) la documentazione fiscale consiste in una mera copia fotostatica di un ordine di Commissione -OMISSIS-), che, in quanto tale, non ne garantisce l’autenticità, poiché modificabile in qualsiasi momento e comunque privo di ogni riferimento al luogo dell’intervento, dunque irrilevante ai fini della decisione; 3) la invocata sentenza penale della Corte d’Appello di Roma riguardava esclusivamente il reato di lottizzazione abusiva, che, come noto, può essere anche soltanto “cartolare” (negoziale o giuridica), ossia essere integrata senza che siano state ancora realizzate opere edilizie che trasformino materialmente il territorio, ma con l'intento evidente di consentire la futura edificazione.
Decisivo, invece, ai fini della decisione, è il rapporto della polizia locale n. -OMISSIS-, richiamato nel provvedimento di diniego e avente fede privilegiata, ove si legge “… in riferimento alla lottizzazione abusiva già oggetto di precedenti rapporti di cui l’ultimo è il n. -OMISSIS- (n.d.r vedi Doc.5, anch’esso richiamato nel provvedimento di diniego), da sopralluogo effettuato in data 21.11.2003 è risultato che nella porzione di terreno risultante assegnata ai sig.ri -OMISSIS- lo stato dei luoghi era mutato ed erano state realizzate le seguenti opere…..prefabbricato in pannelli coibentanti di mt 6,00x5,80.. ……...prefabbricato in pannelli coibentanti di mt7,00x2,90…. Prefabbricato in pannelli coibentanti di mt7,00x2,90…. Si precisa che i tre fabbricati risultavano privi di qualsiasi allaccio…...le opere descritte risultano realizzate presumibilmente nella nottata precedente. ”.
Ciò significa che alla data del 9 ottobre 2003 (rapporto n. -OMISSIS-) le opere consistenti in prefabbricati di pannelli coibentanti non erano presenti sui luoghi, poiché soltanto al sopralluogo successivo del 21.11.2003 (rapporto n. -OMISSIS-) si dava atto del mutamento dello stato dei luoghi con la realizzazione di tali opere.
L’opera di che trattasi è stata quindi realizzata ben oltre il termine consentito del 31.03.2003, ai fini dell’applicazione della legge sul condono.
8.- Va di conseguenza assorbita la riproposta censura afferente alla sostenuta mancanza del vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett a) D.lgs. n. 42/2004, rimasta assorbita anche dinanzi al TAR.
9.- In conclusione, l’appello va respinto.
10.- Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla base della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna parte appellante a rifondere in favore del comune appellato le spese di lite, che si liquidano nella misura complessiva di euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante e altri soggetti nominati in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN Di RL, Presidente FF, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN Di RL |
IL SEGRETARIO