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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/09/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2762/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FURNARI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: Controparte_1
), con il Patrocinio dell'Avv. PISTORINO FABIO P.IVA_1
(C.F.: ), con il Patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. MOZZI MARIO CONVENUTE OPPOSTE e contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PROFUMO Controparte_3 P.IVA_3
ALESSANDRO TERZA CHIAMATA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 10.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.c. avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10920249002439589000, notificatagli in data 19.07.2024 da per il pagamento della somma di Controparte_4
€ 34.274,99 (comprensiva di interessi di mora al 9.08.2024 e spese di notifica), relativamente a un credito vantato nei suoi confronti, quale fideiussore della fallita da Controparte_5
in Controparte_1 CP_6 forza della cartella esattoriale n. 10920200000244265001. L'opponente ha premesso:
- di avere prestato, in data 20.06.2013, unitamente a una fideiussione Parte_2 omnibus sino all'importo di € 50.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte da
[...] nei confronti di Controparte_5 Controparte_3
1 - che la Banca ha accordato a un finanziamento dell'importo di € Controparte_5
100.000,00;
- che il 23.03.2016 il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese ex L. 662/96 ha Contro concesso una garanzia sul detto finanziamento per la somma di € 30.000,00, prestata da
- che, stante l'insolvenza della debitrice principale, si è surrogata nelle ragioni della Contro
Banca per l'importo garantito ai sensi dell'art. 1203 c.c. Quindi, ha eccepito:
- la nullità della cartella esattoriale, apparentemente notificatagli il 20.02.2020, ma in realtà da lui mai ricevuta in quanto all'epoca dimorava all'estero, e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio;
- l'illegittimità della procedura di riscossione esattoriale attivata da stante la natura CP_4 privatistica del credito azionato;
- la nullità dell'art. 6 della fideiussione, che prevede la rinuncia del fideiussore a far valere la decadenza del creditore laddove non abbia agito nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto redatta conformemente al corrispondente articolo contenuto nello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, con conseguente reviviscenza di questo termine e Contro decadenza di per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione da parte della banca delle azioni giudiziarie nei confronti di Controparte_5
[...]
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella n. 10920200000244265001 asseritamente notificata il 25.02.2020, ricorrendo gravi e fondati motivi. Nel merito,
•in via principale, dichiarare l'inesigibilità del credito posto alla base della cartella n. 10920200000244265001 per omessa notifica e conseguente procedere all'annullamento della stessa e della seguente intimazione di pagamento n. 109 2024 90024395 89/000, notificata a mezzo pec il 19.07.2024;
•in subordine, dichiarare la nullità della cartella esattoriale cartella n. 10920200000244265001 e della relativa intimazione di pagamento n. 109 2024 90024395 89/000, in quanto emesse in assenza di valido titolo esecutivo ex art. 17 e 21 Dlgs 46/99
•in via subordinata, previo accertamento incidentale della nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. del 20.06.2013, in relazione alla clausola n. 6 per contrarietà alla Parte_1 normativa anticoncorrenziale, dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con la cartella n. 10920200000244265001. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Contestualmente, l'opponente ha chiesto la fissazione di apposita udienza per la discussione sull'istanza di sospensiva. Attivato il contraddittorio con le controparti sull'istanza, si è costituita la sola la CP_4 quale si è limitata a contestare la propria legittimazione a contraddire su tutto quanto avvenuto prima dell'iscrizione a ruolo e a contestare l'opposizione.
2 All'esito, con ordinanza 7.11.2025, il Tribunale ha accolto la richiesta del e ha Pt_1 disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento con la seguente motivazione:
“rilevato che la clausola n. 6 della fideiussione omnibus prestata da quest'ultimo (che prevede la rinuncia del garante al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.) riproduce la corrispondente clausola del modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05, per violazione della normativa antitrust;
osservato come:
- da un lato, trattandosi di fideiussione risalente al 2013, dunque a diversi anni dopo il provvedimento della Banca d'Italia, competa all'opponente dimostrare la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza anche nel periodo in cui ha prestato la garanzia;
- dall'altro lato, spetti al creditore procedente dimostrare l'interruzione del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; rilevato che:
- sotto il primo profilo, parte opponente ha prodotto alcuni modelli di fideiussioni omnibus provenienti da altri istituti bancari risalenti non al 2013 ma al quinquennio immediatamente precedente, dunque allo stato l'opposizione è assistita quantomeno da un fumus;
Contr
- sotto il secondo profilo, invece, la mancata costituzione di non consente di ritenere interrotto il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.; ritenuto pertanto che, salva la successiva trattazione, sussistano gravi motivi per accogliere l'istanza di sospensiva proposta dall'opponente”.
Contro
Successivamente si è costituita insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo di chiamare in causa al fine di essere da questa Controparte_3 manlevata da tutte le spese sostenute in dipendenza del presente giudizio (anche quelle legali, per l'ipotesi di condanna), oltre al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito e subendo e, in ogni caso, al rimborso di ogni altro onere sopportato a causa della condotta della Banca. Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima ha, Controparte_3 parimenti, contestato l'opposizione e insistito per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.09.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale si è riservato la decisione. Va evidenziato che, con la memoria n. 2), l'opponente ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione ex art. 46 D.P.R. n. 602 del 1973, essendo stata emessa dall' di Terni benché egli fosse (e sia tutt'ora) residente a [...]
Reggio Emilia.
2. E' fondata e assorbente la questione relativa alla nullità della cartella esattoriale n. 10920200000244265001, notificata all'odierno opponente in data 25.02.2020, in quanto emessa da un ente territorialmente incompetente. Si osserva:
- come detto, l'eccezione non è stata sollevata con l'atto di opposizione, ma solo nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., tuttavia essa non è tardiva in quanto, trattandosi di una questione di nullità che discende dall'insussistenza, in capo all'ente, del potere di emettere la cartella, essa sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del procedimento;
3 - detta questione è stata affrontata anche di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1668/25 – citata anche da parte opponente – la quale ha espresso il seguente principio (invero già consolidato nella giurisprudenza di legittimità): “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973”;
- vale la pena riportare la chiara motivazione della Corte di Cassazione sul punto: “4.1. L'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che "1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce". L'art. 24 a sua volta prevede che "1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica". L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede. Infine, l'art. 46 prevede che "1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella". La competenza territoriale del concessionario della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (Cass. 29/03/2017, n. 8049).
4.2. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, relativo ad un assetto della riscossione ancora organizzato su articolazioni territoriali limitate quale conseguenza della struttura delle correlate concessioni, gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. In questo senso, Cass. 04/05/2018, n. 10701 (in relazione a pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 eseguito in altra provincia), Cass. 17/11/2022, n. 33862, in tema di fermo;
Cass. 29/03/2017, n. 8049 in tema di preavviso di fermo;
Cass. 30/07/2019, n. 20458 in tema di riscossione di dazi e diritti doganali;
analogamente, Cass. 01/10/2014, n. 20669; ed in particolare Cass. 04/08/2017, n. 19577; in termini generali, Cass. 18/01/2024, n. 1950). Dette sentenze hanno altresì precisato che ciò vale anche per la cartella di pagamento, poiché il fatto che la cartella di pagamento "non (sia) ancora atto esecutivo" non esclude che, ai sensi delle generali previsioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale.
4.3. La competenza territoriale è determinata dal domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo;
ed in effetti l'art. 46 prevede espressamente che, se la cartella debba essere notificata in luogo esterno all'ambito di competenza territoriale del concessionario, questi possa (abbia quindi una mera facoltà) delegarne la notifica al concessionario competente per territorio, mentre per gli atti di riscossione propriamente detti debba per forza procedere con delega.
4 Del resto, si è sovente affermato che in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente (Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass.08/04/2016, n. 6856) e notificata agli eredi. Analogamente si è detto (Cass. 27/06/2022, n. 20611, relativa ad analogo contenzioso tra le medesime parti, e anche prima Cass. 23/03/2017, n. 7591 e Cass. 30/11/2012, n. 21405), che, nel caso di fusione di società per incorporazione, non viene meno l'imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell'incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l'inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa”;
- nel caso di specie, la cartella esattoriale n. 10920200000244265001 nei confronti di
è stata emessa, previa formazione del ruolo, dall' di Terni, Parte_1 CP_7 benché costui abbia pacificamente il domicilio fiscale a Reggio Emilia, ove risiede;
- la cartella è dunque nulla, in quanto formata da un agente della riscossione privo di competenza, e da ciò discende inevitabilmente la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10920249002439589000. L'opposizione va, pertanto, accolta per tale ragione, con assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni e domande svolte dalle parti.
3. In base al principio della soccombenza, le parti opposte vanno condannate, in solido, a pagare le spese di lite in favore dell'opponente, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Contro
Quanto al rapporto processuale fra e quest'ultima, Controparte_3 poiché estranea a ogni questione concernente la procedura di riscossione del credito garantito dal Fondo per le PMI, ha diritto al rimborso delle spese di lite, commisurate all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA la nullità della cartella esattoriale n. 10920200000244265001 e dell'intimazione di pagamento n. 10920249002439589000; CONDANNA le parti opposte, in solido, a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 545,00 per anticipazioni, € 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA Controparte_1
a pagare a e spese di lite, che liquida in € 3.850,00 per compensi, Controparte_3 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 12/09/2025
Il Giudice Francesca Malgoni
5
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. FURNARI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA ATTORE OPPONENTE contro (C.F.: Controparte_1
), con il Patrocinio dell'Avv. PISTORINO FABIO P.IVA_1
(C.F.: ), con il Patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'Avv. MOZZI MARIO CONVENUTE OPPOSTE e contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. PROFUMO Controparte_3 P.IVA_3
ALESSANDRO TERZA CHIAMATA
* Conclusioni delle parti All'udienza del 10.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.c. avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 10920249002439589000, notificatagli in data 19.07.2024 da per il pagamento della somma di Controparte_4
€ 34.274,99 (comprensiva di interessi di mora al 9.08.2024 e spese di notifica), relativamente a un credito vantato nei suoi confronti, quale fideiussore della fallita da Controparte_5
in Controparte_1 CP_6 forza della cartella esattoriale n. 10920200000244265001. L'opponente ha premesso:
- di avere prestato, in data 20.06.2013, unitamente a una fideiussione Parte_2 omnibus sino all'importo di € 50.000,00 a garanzia delle obbligazioni assunte da
[...] nei confronti di Controparte_5 Controparte_3
1 - che la Banca ha accordato a un finanziamento dell'importo di € Controparte_5
100.000,00;
- che il 23.03.2016 il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese ex L. 662/96 ha Contro concesso una garanzia sul detto finanziamento per la somma di € 30.000,00, prestata da
- che, stante l'insolvenza della debitrice principale, si è surrogata nelle ragioni della Contro
Banca per l'importo garantito ai sensi dell'art. 1203 c.c. Quindi, ha eccepito:
- la nullità della cartella esattoriale, apparentemente notificatagli il 20.02.2020, ma in realtà da lui mai ricevuta in quanto all'epoca dimorava all'estero, e la conseguente nullità dell'intimazione di pagamento oggetto di questo giudizio;
- l'illegittimità della procedura di riscossione esattoriale attivata da stante la natura CP_4 privatistica del credito azionato;
- la nullità dell'art. 6 della fideiussione, che prevede la rinuncia del fideiussore a far valere la decadenza del creditore laddove non abbia agito nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto redatta conformemente al corrispondente articolo contenuto nello schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per violazione della normativa antitrust, con conseguente reviviscenza di questo termine e Contro decadenza di per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione da parte della banca delle azioni giudiziarie nei confronti di Controparte_5
[...]
Sulla base di quanto sopra, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della cartella n. 10920200000244265001 asseritamente notificata il 25.02.2020, ricorrendo gravi e fondati motivi. Nel merito,
•in via principale, dichiarare l'inesigibilità del credito posto alla base della cartella n. 10920200000244265001 per omessa notifica e conseguente procedere all'annullamento della stessa e della seguente intimazione di pagamento n. 109 2024 90024395 89/000, notificata a mezzo pec il 19.07.2024;
•in subordine, dichiarare la nullità della cartella esattoriale cartella n. 10920200000244265001 e della relativa intimazione di pagamento n. 109 2024 90024395 89/000, in quanto emesse in assenza di valido titolo esecutivo ex art. 17 e 21 Dlgs 46/99
•in via subordinata, previo accertamento incidentale della nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dal sig. del 20.06.2013, in relazione alla clausola n. 6 per contrarietà alla Parte_1 normativa anticoncorrenziale, dichiarare l'intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto dichiarare l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con la cartella n. 10920200000244265001. Con vittoria di spese e competenze di causa”. Contestualmente, l'opponente ha chiesto la fissazione di apposita udienza per la discussione sull'istanza di sospensiva. Attivato il contraddittorio con le controparti sull'istanza, si è costituita la sola la CP_4 quale si è limitata a contestare la propria legittimazione a contraddire su tutto quanto avvenuto prima dell'iscrizione a ruolo e a contestare l'opposizione.
2 All'esito, con ordinanza 7.11.2025, il Tribunale ha accolto la richiesta del e ha Pt_1 disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento con la seguente motivazione:
“rilevato che la clausola n. 6 della fideiussione omnibus prestata da quest'ultimo (che prevede la rinuncia del garante al termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.) riproduce la corrispondente clausola del modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/05, per violazione della normativa antitrust;
osservato come:
- da un lato, trattandosi di fideiussione risalente al 2013, dunque a diversi anni dopo il provvedimento della Banca d'Italia, competa all'opponente dimostrare la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza anche nel periodo in cui ha prestato la garanzia;
- dall'altro lato, spetti al creditore procedente dimostrare l'interruzione del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.; rilevato che:
- sotto il primo profilo, parte opponente ha prodotto alcuni modelli di fideiussioni omnibus provenienti da altri istituti bancari risalenti non al 2013 ma al quinquennio immediatamente precedente, dunque allo stato l'opposizione è assistita quantomeno da un fumus;
Contr
- sotto il secondo profilo, invece, la mancata costituzione di non consente di ritenere interrotto il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c.; ritenuto pertanto che, salva la successiva trattazione, sussistano gravi motivi per accogliere l'istanza di sospensiva proposta dall'opponente”.
Contro
Successivamente si è costituita insistendo per il rigetto dell'opposizione e chiedendo di chiamare in causa al fine di essere da questa Controparte_3 manlevata da tutte le spese sostenute in dipendenza del presente giudizio (anche quelle legali, per l'ipotesi di condanna), oltre al risarcimento di ogni e qualsivoglia danno subito e subendo e, in ogni caso, al rimborso di ogni altro onere sopportato a causa della condotta della Banca. Autorizzata la chiamata in causa di quest'ultima ha, Controparte_3 parimenti, contestato l'opposizione e insistito per il suo rigetto. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza del 10.09.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Tribunale si è riservato la decisione. Va evidenziato che, con la memoria n. 2), l'opponente ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione ex art. 46 D.P.R. n. 602 del 1973, essendo stata emessa dall' di Terni benché egli fosse (e sia tutt'ora) residente a [...]
Reggio Emilia.
2. E' fondata e assorbente la questione relativa alla nullità della cartella esattoriale n. 10920200000244265001, notificata all'odierno opponente in data 25.02.2020, in quanto emessa da un ente territorialmente incompetente. Si osserva:
- come detto, l'eccezione non è stata sollevata con l'atto di opposizione, ma solo nella memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., tuttavia essa non è tardiva in quanto, trattandosi di una questione di nullità che discende dall'insussistenza, in capo all'ente, del potere di emettere la cartella, essa sarebbe stata rilevabile anche d'ufficio in ogni stato del procedimento;
3 - detta questione è stata affrontata anche di recente dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1668/25 – citata anche da parte opponente – la quale ha espresso il seguente principio (invero già consolidato nella giurisprudenza di legittimità): “In tema di assetto organizzativo territoriale per la riscossione dei tributi, la competenza per la notificazione della cartella di pagamento è attribuita, a pena di invalidità, soltanto all'agente della riscossione che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale, in applicazione delle generali previsioni degli art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973”;
- vale la pena riportare la chiara motivazione della Corte di Cassazione sul punto: “4.1. L'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che "1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce". L'art. 24 a sua volta prevede che "1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con il ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica". L'art. 25 prevede poi che il concessionario notifica la cartella al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede. Infine, l'art. 46 prevede che "1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella". La competenza territoriale del concessionario della riscossione si instaura quindi in virtù della correlazione tra l'ambito territoriale di operatività del concessionario ed il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo (Cass. 29/03/2017, n. 8049).
4.2. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, relativo ad un assetto della riscossione ancora organizzato su articolazioni territoriali limitate quale conseguenza della struttura delle correlate concessioni, gli atti della riscossione posti in essere da un agente della riscossione operante al di fuori del suo ambito territoriale sono affetti da invalidità. In questo senso, Cass. 04/05/2018, n. 10701 (in relazione a pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 eseguito in altra provincia), Cass. 17/11/2022, n. 33862, in tema di fermo;
Cass. 29/03/2017, n. 8049 in tema di preavviso di fermo;
Cass. 30/07/2019, n. 20458 in tema di riscossione di dazi e diritti doganali;
analogamente, Cass. 01/10/2014, n. 20669; ed in particolare Cass. 04/08/2017, n. 19577; in termini generali, Cass. 18/01/2024, n. 1950). Dette sentenze hanno altresì precisato che ciò vale anche per la cartella di pagamento, poiché il fatto che la cartella di pagamento "non (sia) ancora atto esecutivo" non esclude che, ai sensi delle generali previsioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1, e art. 24, comma 1, essa possa essere legittimamente emanata soltanto dal concessionario che opera nell'ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale.
4.3. La competenza territoriale è determinata dal domicilio fiscale del debitore iscritto a ruolo;
ed in effetti l'art. 46 prevede espressamente che, se la cartella debba essere notificata in luogo esterno all'ambito di competenza territoriale del concessionario, questi possa (abbia quindi una mera facoltà) delegarne la notifica al concessionario competente per territorio, mentre per gli atti di riscossione propriamente detti debba per forza procedere con delega.
4 Del resto, si è sovente affermato che in tema di riscossione dei tributi, nel caso in cui l'ufficio delle entrate proceda nei confronti degli eredi, la formazione del ruolo, disciplinata dall'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, va operata al nome del contribuente (Cass. 09/01/2014, n. 228; Cass.08/04/2016, n. 6856) e notificata agli eredi. Analogamente si è detto (Cass. 27/06/2022, n. 20611, relativa ad analogo contenzioso tra le medesime parti, e anche prima Cass. 23/03/2017, n. 7591 e Cass. 30/11/2012, n. 21405), che, nel caso di fusione di società per incorporazione, non viene meno l'imputazione alla società incorporata dei redditi realizzati fino alla data dell'incorporazione stessa, con la conseguenza che è legittima l'inclusione della società stessa nel ruolo, in relazione alla frazione di esercizio anteriore alla sua estinzione, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'emissione della cartella esattoriale a suo nome, ferma restando la legittimazione passiva della società incorporante, subentrata a titolo universale nei rapporti sostanziali e processuali alla società estinta, in ordine alla notificazione della cartella stessa”;
- nel caso di specie, la cartella esattoriale n. 10920200000244265001 nei confronti di
è stata emessa, previa formazione del ruolo, dall' di Terni, Parte_1 CP_7 benché costui abbia pacificamente il domicilio fiscale a Reggio Emilia, ove risiede;
- la cartella è dunque nulla, in quanto formata da un agente della riscossione privo di competenza, e da ciò discende inevitabilmente la nullità dell'intimazione di pagamento n. 10920249002439589000. L'opposizione va, pertanto, accolta per tale ragione, con assorbimento di tutte le ulteriori eccezioni e domande svolte dalle parti.
3. In base al principio della soccombenza, le parti opposte vanno condannate, in solido, a pagare le spese di lite in favore dell'opponente, secondo la liquidazione effettuata in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
Contro
Quanto al rapporto processuale fra e quest'ultima, Controparte_3 poiché estranea a ogni questione concernente la procedura di riscossione del credito garantito dal Fondo per le PMI, ha diritto al rimborso delle spese di lite, commisurate all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA la nullità della cartella esattoriale n. 10920200000244265001 e dell'intimazione di pagamento n. 10920249002439589000; CONDANNA le parti opposte, in solido, a pagare all'opponente le spese di lite, che liquida in € 545,00 per anticipazioni, € 4.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge;
CONDANNA Controparte_1
a pagare a e spese di lite, che liquida in € 3.850,00 per compensi, Controparte_3 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 12/09/2025
Il Giudice Francesca Malgoni
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