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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/10/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3700/2024 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parte_1 C.F._1
Salvia, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
PO RA domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, premesso lo svolgimento di attività di muratore dall'01.08.1982 al 09.08.2019, affetto da patologia di “”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti””, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale, di seguito alla domanda per riconoscimento di malattia professionale decisa in data 10.8.2021 dall' , sussistendo il rapporto di causalità tra la malattia CP_1
e la patologia da cui risulta affetto, e che in sede di collegiale medica l' aveva riconosciuto un CP_1 danno biologico nella misura del 5% . a seguito di revisione, l' riconosceva l'aggravamento in CP_2 misura del 7%. Proposta l'opposizione L' non riscontrava quanto dedotto anche a seguito delle CP_1 ulteriori opposizioni e integrazioni mediche, per cui per il ricorrente residuava una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata da medico di parte complessivamente nella misura del 37%.
Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria adiva il Tribunale per sentire accertare e dichiarare che a causa della malattia, il ricorrente presenta sin dalla data della denunzia un grado di inabilità pari almeno al 37% e/o nella misura che risulterà dall'istruttoria e comunque non inferiore al 16% già riconosciuto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l ribadendo la non sussistenza di nesso causale e la legittimità delle valutazioni CP_1 effettuate, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
La causa è stata istruita mediante ctu , dott. che concludeva Persona_1
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, di entità medio grave è certamente invalidante in misura significativa, ma, con assoluta certezza, non ha carattere di ipoacusia professionale:
1. Per le caratteristiche pantonali,
2. per la sua notevole entità,
3. per la gravità dell' interessamento delle frequenze medio-gravi,
4. per la componente conduttiva legata a flogosi ricorse a sinistra,
5. per l'assenza della registrazione, in passato, di disordini uditivi sensoriali cocleariformi circoscritti o, prevalentemente interessanti, le alte frequenze.
Anche negli esami audiometrici del 3/11/20 e del 4/4/22 non rilevo segni di danno professionale. Il progressivo aggravamento pantonale della ipoacusia dopo cinque anni di non esposizione a rumore accerta una ipoacusia progressiva non correlabile a danno professionale.
Ritengo, certamente, inopportuna la richiesta di revisioni”
Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del ctu in quanto fondate su valutazioni scientifiche dopo accertamenti strumentali e correttamente esposte nell'elaborato depositato.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite sono irripetibili in considerazione della valida dichiarazione reddituale in atti, ai fini dell'esenzione;
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 19.12.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite irripetibili;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in p.l.r.p.t.. CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
CC, all'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3700/2024 R.G. vertente
fra
C.F. , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parte_1 C.F._1
Salvia, ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza via Marconi 219, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
p.iva in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
PO RA domiciliato in Potenza, alla Rampa Pascoli ang. Via Rossini snc.;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, premesso lo svolgimento di attività di muratore dall'01.08.1982 al 09.08.2019, affetto da patologia di “”Ipoacusia neurosensoriale bilaterale più accentuata sugli acuti””, adiva il Tribunale e domandava di accertare e dichiarare la malattia professionale, di seguito alla domanda per riconoscimento di malattia professionale decisa in data 10.8.2021 dall' , sussistendo il rapporto di causalità tra la malattia CP_1
e la patologia da cui risulta affetto, e che in sede di collegiale medica l' aveva riconosciuto un CP_1 danno biologico nella misura del 5% . a seguito di revisione, l' riconosceva l'aggravamento in CP_2 misura del 7%. Proposta l'opposizione L' non riscontrava quanto dedotto anche a seguito delle CP_1 ulteriori opposizioni e integrazioni mediche, per cui per il ricorrente residuava una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata da medico di parte complessivamente nella misura del 37%.
Pertanto, sulla base della documentazione sanitaria adiva il Tribunale per sentire accertare e dichiarare che a causa della malattia, il ricorrente presenta sin dalla data della denunzia un grado di inabilità pari almeno al 37% e/o nella misura che risulterà dall'istruttoria e comunque non inferiore al 16% già riconosciuto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l ribadendo la non sussistenza di nesso causale e la legittimità delle valutazioni CP_1 effettuate, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
La causa veniva istruita mediante CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle note scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
La causa è stata istruita mediante ctu , dott. che concludeva Persona_1
“ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale, di entità medio grave è certamente invalidante in misura significativa, ma, con assoluta certezza, non ha carattere di ipoacusia professionale:
1. Per le caratteristiche pantonali,
2. per la sua notevole entità,
3. per la gravità dell' interessamento delle frequenze medio-gravi,
4. per la componente conduttiva legata a flogosi ricorse a sinistra,
5. per l'assenza della registrazione, in passato, di disordini uditivi sensoriali cocleariformi circoscritti o, prevalentemente interessanti, le alte frequenze.
Anche negli esami audiometrici del 3/11/20 e del 4/4/22 non rilevo segni di danno professionale. Il progressivo aggravamento pantonale della ipoacusia dopo cinque anni di non esposizione a rumore accerta una ipoacusia progressiva non correlabile a danno professionale.
Ritengo, certamente, inopportuna la richiesta di revisioni”
Il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del ctu in quanto fondate su valutazioni scientifiche dopo accertamenti strumentali e correttamente esposte nell'elaborato depositato.
Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite sono irripetibili in considerazione della valida dichiarazione reddituale in atti, ai fini dell'esenzione;
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 19.12.2024, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) spese di lite irripetibili;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' in p.l.r.p.t.. CP_1
Potenza, 28 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio CC