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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4641 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- , nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/07/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
B) La casa coniugale, sita in Sestu nella via Emilio Lussu n. 64, di proprietà esclusiva della ricorrente, rimarrà nella sua disponibilità con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti mentre il ricorrente abiterà in Cagliari nella via Euro n. 7 in immobile di sua proprietà esclusiva.
C) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con abitazione e Per_1 residenza principale presso la madre, mentre il padre terrà con sé il bambino il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina dopo in cui lo riaccompagnerà a scuola.
D) Il diritto di visita ordinario, secondo le modalità suddette, si considera flessibile e modificabile compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori ed in particolare del sig. in quanto lavoratore turnista. Parte_2
E) Le parti concordano che tutte le festività religiose e civili, le ricorrenze rilevanti (quali il compleanno del minore, dei genitori e di altri familiari stretti, ove d'interesse), nonché le vacanze scolastiche (inclusi Natale, Pasqua, ponti, festività nazionali e ferie estive), saranno suddivise tra i genitori secondo il
Pag. 2 di 3 principio dell'alternanza annuale, con modalità concordate tra le parti o, in difetto di accordo, come segue:
- Festività Natalizie: suddivise in due periodi (dal termine delle attività scolastiche fino al 26 dicembre incluso;
dal 27 dicembre fino alla ripresa scolastica), da alternarsi annualmente tra i genitori.
- Festività Pasquali: l'intero periodo delle vacanze pasquali sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni.
- Festa della Mamma / Festa del Papà: il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, ove possibile, anche se ciò comporti un'eccezione alla normale turnazione.
- Compleanno del minore: salvo diverso accordo tra le parti, sarà suddiviso equamente nella giornata tra i due genitori, ovvero trascorso alternativamente ogni anno con l'uno o con l'altro.
- Compleanni dei genitori: il minore potrà trascorrere con ciascun genitore il rispettivo compleanno, ove compatibile con la turnazione e l'interesse del minore.
- Altre festività (es. Capodanno, Epifania, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Halloween, Ognissanti, Immacolata Concezione, ecc.): saranno alternate annualmente tra i genitori, tenendo conto della consuetudine, delle esigenze del minore e delle festività già assegnate per bilanciare il tempo trascorso con ciascun genitore.
F) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
G) Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra le parti ove possibile.
H) L'autovettura Lancia Y targata ES275NP, intestata al sig. ma in uso Pt_2 esclusivo alla sig.ra verrà assegnata alla ricorrente ed i coniugi si Pt_1 impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà.
I) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4641 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- , nato a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio degli avv.ti Rachele Razzino e Carola Spano, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/07/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 Parte_2 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
B) La casa coniugale, sita in Sestu nella via Emilio Lussu n. 64, di proprietà esclusiva della ricorrente, rimarrà nella sua disponibilità con tutti i beni e gli arredi ivi contenuti mentre il ricorrente abiterà in Cagliari nella via Euro n. 7 in immobile di sua proprietà esclusiva.
C) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori con abitazione e Per_1 residenza principale presso la madre, mentre il padre terrà con sé il bambino il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina dopo in cui lo riaccompagnerà a scuola.
D) Il diritto di visita ordinario, secondo le modalità suddette, si considera flessibile e modificabile compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori ed in particolare del sig. in quanto lavoratore turnista. Parte_2
E) Le parti concordano che tutte le festività religiose e civili, le ricorrenze rilevanti (quali il compleanno del minore, dei genitori e di altri familiari stretti, ove d'interesse), nonché le vacanze scolastiche (inclusi Natale, Pasqua, ponti, festività nazionali e ferie estive), saranno suddivise tra i genitori secondo il
Pag. 2 di 3 principio dell'alternanza annuale, con modalità concordate tra le parti o, in difetto di accordo, come segue:
- Festività Natalizie: suddivise in due periodi (dal termine delle attività scolastiche fino al 26 dicembre incluso;
dal 27 dicembre fino alla ripresa scolastica), da alternarsi annualmente tra i genitori.
- Festività Pasquali: l'intero periodo delle vacanze pasquali sarà trascorso con uno dei genitori ad anni alterni.
- Festa della Mamma / Festa del Papà: il minore trascorrerà la giornata con il genitore festeggiato, ove possibile, anche se ciò comporti un'eccezione alla normale turnazione.
- Compleanno del minore: salvo diverso accordo tra le parti, sarà suddiviso equamente nella giornata tra i due genitori, ovvero trascorso alternativamente ogni anno con l'uno o con l'altro.
- Compleanni dei genitori: il minore potrà trascorrere con ciascun genitore il rispettivo compleanno, ove compatibile con la turnazione e l'interesse del minore.
- Altre festività (es. Capodanno, Epifania, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Halloween, Ognissanti, Immacolata Concezione, ecc.): saranno alternate annualmente tra i genitori, tenendo conto della consuetudine, delle esigenze del minore e delle festività già assegnate per bilanciare il tempo trascorso con ciascun genitore.
F) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
G) Le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo tra le parti ove possibile.
H) L'autovettura Lancia Y targata ES275NP, intestata al sig. ma in uso Pt_2 esclusivo alla sig.ra verrà assegnata alla ricorrente ed i coniugi si Pt_1 impegnano a formalizzare il passaggio di proprietà.
I) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per il figlio minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato) Pag. 3 di 3