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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3911 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2013 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Maria Moscogiuri e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Vito Giuseppe Galati n. 16 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Stramaccia e dall'avv. Lorenzo Calvani e domiciliata presso lo studio dei difensori in Firenze viale Spartaco Lavagnini n. 13 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6360/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. AL , premesso che il Tribunale di Roma con sentenza n. Parte_1
9750/2015 aveva ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di agenzia con la di nel periodo 01/01/2010 - 20/02/2014, nonché CP_1 Controparte_1 qualificato il rapporto medesimo come di procacciamento di affari, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento delle proprie spettanze anche sulla base del rapporto contrattuale di procacciamento di affari accertato incidentalmente e in via definitiva dal giudice del lavoro, ha agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertarsi e dichiararsi che il rapporto contrattuale di procacciamento di affari, già accertato con sentenza n° 9750/2015 di Codesto Tribunale del Lavoro, tra il ricorrente e la resistente e avente ad oggetto la promozione e la vendita di mobili per la zona di Roma e del Lazio, si è svolto dal 01/01/2010 al 20/02/2014 con le caratteristiche di cui in premessa;
2) accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto tra il ricorrente e la resistente per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1453, 1454, 1455, 1749 c.c.; 3) condannarsi per l'effetto la resistente al pagamento delle somme costituite dalle differenze sulle provvigioni maturate dal ricorrente dal 1/1/2010 al 20/2/2014, sulle provvigioni non riscosse per lo stesso periodo e al risarcimento dei danni conseguiti all'inadempimento dedotto, per un totale dovuto pari ad euro 121.239,22, ovvero ad altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) in via alternativa e subordinata, accertarsi e dichiararsi che la resistente si è ingiustamente e indebitamente avvantaggiata dal punto di vista economico dell'attività dal ricorrente profusa per la conclusione degli affari a favore della nel periodo dal 1/1/2010 al 20/2/2014, determinandosi a carico di essa CP_1 resistente, per effetto di quanto sopra, un arricchimento della medesima delle somme che, invece, avrebbe dovuto conferire al ricorrente. 5) per l'effetto, condannarsi la resistente al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c. e pari alle somme dovute al ricorrente e non versate dalla resistente, o comunque da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa;
6) Il tutto, al netto dei contributi previdenziali così come stabiliti per legge e con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 7) condannarsi in via subordinata ed equitativa la resistente al pagamento di quella altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per tutti i titoli dedotti, sempre accertato l'indebito arricchimento della resistente in danno del ricorrente. 8) condannarsi la resistente al pagamento delle spese onorari e competenze del presente giudizio”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dei procuratori antistatari della resistente di € 7700,00 oltre iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società convenuta, rilevando come la qualificazione del rapporto in termini di procacciamento fosse stata già oggetto del giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n. 9750/2015, passata in giudicato, che aveva respinto il ricorso.
1.3. Con riguardo alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Tribunale, posto che l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare
2 del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione tipica, ne ha dedotto che “Nella fattispecie l'azione tipica era già stata proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_2
l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda principale per ritenuto pregresso giudicato, della statuizione di inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società all'epoca convenuta.
4.1. Osserva la Corte, in particolare, che la parte appellante muove da un presupposto non condivisibile, ossia che la sentenza n. 9750/2015 debba essere qualificata unicamente come sentenza di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza tra le parti del rapporto di agenzia nel periodo 2000/2014 e delle differenze retributive ad esso riconducibili;
parimenti, non è corretto affermare che “la diversa qualificazione giuridica dei fatti operata nel pregresso giudizio ha costituito esclusivamente una premessa logica della decisione di rigetto nel merito”.
4.2. La lettura della richiamata pronuncia consente, difatti, di affermare che, in quel giudizio, aveva agito nei confronti della società appellata al Parte_1 fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria di sussistenza tra le parti dal 01/01/2000 al 20/02/2014 di un rapporto di agenzia;
b) l'accertamento e la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della società, con conseguente condanna al risarcimento del danno ovvero, in alternativa, al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c.; c) la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute sulle provvigioni maturate nell'indicato periodo e delle indennità di risoluzione del rapporto.
4.3. A fronte di tali domande, il Tribunale non si è limitato ad escludere la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti: piuttosto, ha esaminato tutte le domande proposte con l'originario ricorso, anche nel merito ed anche alla luce della qualificazione del rapporto come di procacciamento di affari.
4.4. Ed infatti, si legge nella sentenza n. 9750/2015 che:
- è fondata l'eccezione della società di cessazione del primo rapporto di agenzia stipulato in data 01/07/2000, poiché, pur non rinvenendosi in atti prova scritta di dimissioni o di risoluzione del rapporto, la circostanza della cessazione è dedotta dallo stesso ricorrente, il quale afferma altresì di avere già percepito FIRR e indennità suppletiva di clientela in seguito a tale cessazione;
3 - non appaiono compiutamente allegate le circostanze relative all'esistenza di un ulteriore rapporto di agenzia o alla prosecuzione di quello precedente, atteso che le uniche allegazioni contenute in ricorso riguardano modalità che sono compatibili sia con un rapporto di agenzia, sia con un rapporto di procacciamento d'affari;
- altresì fondata è l'eccezione di prescrizione, in quanto, ai sensi dell'art. 1751, comma 5, c.c., è previsto che “l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i suoi diritti”, mentre nel caso di specie manca un tale documento e, pertanto, devono considerarsi prescritti i diritti derivanti dal rapporto esauritosi in data 31/12/2009;
- quanto al rapporto asseritamente intrattenuto nel periodo successivo, mancando qualsiasi deduzione e qualsiasi prova della esistenza di un rapporto di agenzia, deve ritenersi fondata l'eccezione di parte resistente circa l'esistenza di un semplice rapporto di procacciamento di affari, cui si applicano, come affermato dalla Suprema Corte, in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono, come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (Cass. Sentenza n. 13629 del 24/06/2005);
- dunque, nulla è dovuto a tale titolo per il periodo successivo al 31/12/2009, mentre, quanto alle provvigioni, il diritto si prescrive in cinque anni e altrettanto vale, in via analogica, per il procacciatore d'affari (v. Cass. 11024/2007): il primo atto interruttivo deve ritenersi effettuato con la notifica del ricorso, che, mancante in atti, può ragionevolmente presumersi che sia stato notificato almeno 30 giorni prima dell'udienza del 27/04/2015), mentre per ciò che concerne la raccomandata in data 19/03/2014 manca la prova dell'avvenuto ricevimento e non ci sono altri atti interruttivi, con la conseguenza che devono ritenersi prescritte le somme maturate prima del 27/04/2010;
- nulla, comunque, è dovuto al ricorrente, non avendo egli fornito alcuna prova circa i termini dell'accordo intercorso tra le parti dopo il 31/12/2009: egli fa riferimento alla provvigione del 10% sulle vendite ma non prova in alcun modo l'esistenza di un accordo contrattuale in tal senso, né fornisce alcuna prova di avere promosso gli affari che avrebbero determinato il diritto al pagamento delle provvigioni indicate genericamente come “non riscosse” per gli anni 2010, 2012, 2013, e quantificate in € 7.420,00 per il 2014;
- difatti, “In tema di contratto di Agenzia - ed, analogicamente, in tema di rapporto di procacciamento di affari - l'esecuzione regolare dello affare o la sua inesecuzione per causa imputabile al preponente deve essere provata dall'agente, o dal procacciatore, che li allega al fine di ottenere la provvigione” (Cass. n. 8640 del 06/09/1997): in atti si rinvengono fatture e richieste di pagamento, oltre che prospetti redatti dallo stesso ricorrente, ma non ci sono allegazioni precise in ricorso né vi sono prove documentali
4 puntuali della esistenza di un diritto al pagamento delle somme così come quantificate dal ricorrente;
- non appare dovuto il risarcimento per violazione dell'esclusiva, in quanto manca la prova di una pattuizione in tal senso;
né appare dovuto il risarcimento per perdita di chances di guadagno, in quanto non è stata allegata alcuna puntuale circostanza di fatto sulla quale effettuare la prova testimoniale al fine di ricostruire l'esistenza di nesso causale tra il comportamento attribuito alla resistente e l'asserita perdita di guadagni.
4.5. In sintesi, il giudice della sentenza n. 2750/2015, passata in giudicato, ha espressamente statuito che, anche con riguardo al rapporto di procacciamento di affari configurabile come intervenuto tra le parti dal 01/01/2000, nessuna differenza retributiva era da ritenersi dovuto a in quanto: i) tutto Parte_1 quanto dovuto con riferimento al rapporto esauritosi in data 31/12/2009 era da ritenersi prescritto;
ii) le somme maturate a titolo di provvigioni nel periodo successivo comunque dovevano ritenersi prescritte per il periodo antecedente al 27/04/2010; iii) nulla a titolo di provvigioni era dovuto al ricorrente, non avendo egli fornito alcuna prova in ordine sia all'accordo contrattuale intercorso tra le parti sia all'aver promosso gli affari che avrebbero determinato il diritto al pagamento delle provvigioni per gli anni 2010, 2012, 2013 e 2014, difettando “prove documentali puntuali della esistenza di un diritto al pagamento delle somme così come quantificate dal ricorrente”.
4.6. Il Tribunale aveva altresì escluso espressamente, anche all'esito della diversa qualificazione giuridica del rapporto, il risarcimento per violazione dell'accordo di esclusiva, mancando la prova di una pattuizione in tal senso, ed il risarcimento per perdita di chances di guadagno.
4.7. In definitiva, tutte le domande che nel presente giudizio sono state proposte da
(indennità legate alla risoluzione del contratto, differenze su Parte_1 provvigioni maturate e/o non riscosse, risarcimento del danno professionale per mancato rispetto dell'accordo di esclusiva, danno da perdita di chances di guadagno) sono state tutte esaminate nel contesto della sentenza n. 9750/2015 del Tribunale di Roma, ed essendo tale pronuncia ormai passata in giudicato, trattasi di statuizioni insuscettibili di essere ulteriormente poste in discussione, né di essere oggetto di un secondo (identico) giudizio.
4.8. Ciò si afferma, tra l'altro, in quanto, pur avendo in origine l'odierno appellante agito unicamente per l'accertamento del rapporto di agenzia, in ogni caso il giudice con quella pronuncia ha effettuato anche sulle domande oggetto del presente giudizio appropriate valutazioni: in dettaglio, non vi è stato un mero accertamento di fatti storici bensì una effettiva e specifica verifica di spettanza delle somme richieste anche con riferimento al rapporto di procacciamento di affari, verifica sfociata in capi autonomi della sentenza che hanno risolto - come sopra riportato - questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007 conforme Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 19/03/2014).
5 5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, che censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda proposta ex art. 2041 c.c.
5.1. Sul punto specifico il primo giudice ha affermato che: a) l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito;
b) il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica;
c) nel caso di specie l'azione tipica era già stata proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato.
5.2. Trattasi di argomentazioni che non risultano scalfite dalle censure poste dal gravame, atteso che la sentenza n. 9750/2015, diversamente rispetto a quanto prospettato con l'atto di appello, ha rigettato le domande proposte sia in quanto non è stata provata l'esistenza del rapporto di agenzia, sia - e soprattutto - perché non sono state ritenute dimostrate come dovute differenze retributive a titolo di provvigioni, anche nell'ambito del rapporto di procacciamento di affari.
5.3. Da ciò conseguenza correttezza dell'affermazione del primo giudice, secondo cui l'azione tipica - volta ad ottenere quanto asseritamente dovuto per l'attività lavorativa svolta in favore della società appellata - era già stata proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato.
5.4. A ciò deve aggiungersi un ulteriore rilievo: l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. non è preclusa dal giudicato di rigetto intervenuto su un'azione tipica unicamente in ipotesi di carenza del titolo giustificativo, ma non anche allorquando l'azione tipica è stata rigettata - come nel caso che occupa - per prescrizione del diritto azionato o anche per carenza di prova del pregiudizio subito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
5.5. D'altro canto, la domanda di condanna della società appellata al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c., da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa, era stata proposta - con riferimento invero all'inadempimento contrattuale della società medesima - già nel giudizio R.G. n. 23631/2014, conclusosi con la sentenza n. 9750/2015, passata in giudicato. 6. Destituito di fondamento, infine, è il terzo motivo di appello, che lamenta una eccessiva quantificazione delle spese di lite di primo grado ad opera del Tribunale.
6.1. Il primo giudice ha condannato al pagamento in favore Parte_1 della controparte delle spese di lite quantificate nella somma di € 7.700,00, somma che parte appellante ritiene incongrua ed eccessiva, sia in quanto la fase istruttoria era totalmente mancata, sia in quanto avrebbe dovuto applicarsi la riduzione di cui all'art. 4, comma 9, D.M. 55/2014, avendo la gravata sentenza esaminato unicamente questioni di rito.
6.2. Osserva la Corte che, essendo il valore della causa individuabile nell'importo totale oggetto della domanda, pari ad € 121.239,22, lo scaglione applicabile nel caso di specie è quello da € 52.001 a € 260.000, con riferimento al quale il D.M. n. 147/2022 prevede 6 i seguenti importi minimi: € 2.382,00 per studio, € 851,00 per introduttiva, € 1.339,00 per istruttoria/trattazione (fase che va riconosciuta avendo il Tribunale chiesto alle parti il deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 9750/2015, atto depositato dalla società convenuta) ed € 2.127,00 per decisionale, per un totale di € 6.699,00.
6.3. Ne deriva, pertanto, che, considerata la complessità della causa, l'importo di €
7.700,00, di poco superiore ai minimi, debba ritenersi congruo ed adeguato, non potendo trovare applicazione la riduzione invocata dall'appellante: difatti, la norma di cui all'art. 4, comma 9, cit., statuisce che “
9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento”, con evidente riferibilità della riduzione in argomento unicamente al compenso dovuto dalla parte soccombente al proprio difensore.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8.1. Mentre non è stata fornita alcuna adeguata allegazione in ordine al danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., non ritiene la Corte di accogliere la richiesta, avanzata dalla società appellata, di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
8.2. Dunque, la condanna ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave dell'appellante, che, nel caso di specie, non risulta, non apparendo la proposta impugnazione prima facie pretestuosa e/o palesemente infondata e/o inammissibile. 7 9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2013 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Maria Moscogiuri e domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma via Vito Giuseppe Galati n. 16 Appellante
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Andrea Stramaccia e dall'avv. Lorenzo Calvani e domiciliata presso lo studio dei difensori in Firenze viale Spartaco Lavagnini n. 13 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6360/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 19/06/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 20/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. AL , premesso che il Tribunale di Roma con sentenza n. Parte_1
9750/2015 aveva ritenuto non provata la sussistenza di un rapporto di agenzia con la di nel periodo 01/01/2010 - 20/02/2014, nonché CP_1 Controparte_1 qualificato il rapporto medesimo come di procacciamento di affari, e dedotto di non aver ottenuto il pagamento delle proprie spettanze anche sulla base del rapporto contrattuale di procacciamento di affari accertato incidentalmente e in via definitiva dal giudice del lavoro, ha agito in giudizio contro la predetta società rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertarsi e dichiararsi che il rapporto contrattuale di procacciamento di affari, già accertato con sentenza n° 9750/2015 di Codesto Tribunale del Lavoro, tra il ricorrente e la resistente e avente ad oggetto la promozione e la vendita di mobili per la zona di Roma e del Lazio, si è svolto dal 01/01/2010 al 20/02/2014 con le caratteristiche di cui in premessa;
2) accertarsi e dichiararsi la risoluzione del contratto tra il ricorrente e la resistente per grave inadempimento di quest'ultima, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1218, 1453, 1454, 1455, 1749 c.c.; 3) condannarsi per l'effetto la resistente al pagamento delle somme costituite dalle differenze sulle provvigioni maturate dal ricorrente dal 1/1/2010 al 20/2/2014, sulle provvigioni non riscosse per lo stesso periodo e al risarcimento dei danni conseguiti all'inadempimento dedotto, per un totale dovuto pari ad euro 121.239,22, ovvero ad altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4) in via alternativa e subordinata, accertarsi e dichiararsi che la resistente si è ingiustamente e indebitamente avvantaggiata dal punto di vista economico dell'attività dal ricorrente profusa per la conclusione degli affari a favore della nel periodo dal 1/1/2010 al 20/2/2014, determinandosi a carico di essa CP_1 resistente, per effetto di quanto sopra, un arricchimento della medesima delle somme che, invece, avrebbe dovuto conferire al ricorrente. 5) per l'effetto, condannarsi la resistente al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c. e pari alle somme dovute al ricorrente e non versate dalla resistente, o comunque da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa;
6) Il tutto, al netto dei contributi previdenziali così come stabiliti per legge e con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 7) condannarsi in via subordinata ed equitativa la resistente al pagamento di quella altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per tutti i titoli dedotti, sempre accertato l'indebito arricchimento della resistente in danno del ricorrente. 8) condannarsi la resistente al pagamento delle spese onorari e competenze del presente giudizio”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Roma ha Controparte_1 così statuito: “respinge il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dei procuratori antistatari della resistente di € 7700,00 oltre iva e cpa”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società convenuta, rilevando come la qualificazione del rapporto in termini di procacciamento fosse stata già oggetto del giudizio conclusosi con sentenza del Tribunale di Roma n. 9750/2015, passata in giudicato, che aveva respinto il ricorso.
1.3. Con riguardo alla domanda subordinata ex art. 2041 c.c., il Tribunale, posto che l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare
2 del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione tipica, ne ha dedotto che “Nella fattispecie l'azione tipica era già stata proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato”. 2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_2
l'erroneità della statuizione di rigetto della domanda principale per ritenuto pregresso giudicato, della statuizione di inammissibilità della domanda subordinata ex art. 2041 c.c. e della statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al Controparte_1 gravame e chiedendone il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondato il primo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di giudicato sollevata dalla società all'epoca convenuta.
4.1. Osserva la Corte, in particolare, che la parte appellante muove da un presupposto non condivisibile, ossia che la sentenza n. 9750/2015 debba essere qualificata unicamente come sentenza di rigetto della domanda di accertamento della sussistenza tra le parti del rapporto di agenzia nel periodo 2000/2014 e delle differenze retributive ad esso riconducibili;
parimenti, non è corretto affermare che “la diversa qualificazione giuridica dei fatti operata nel pregresso giudizio ha costituito esclusivamente una premessa logica della decisione di rigetto nel merito”.
4.2. La lettura della richiamata pronuncia consente, difatti, di affermare che, in quel giudizio, aveva agito nei confronti della società appellata al Parte_1 fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria di sussistenza tra le parti dal 01/01/2000 al 20/02/2014 di un rapporto di agenzia;
b) l'accertamento e la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento della società, con conseguente condanna al risarcimento del danno ovvero, in alternativa, al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c.; c) la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive dovute sulle provvigioni maturate nell'indicato periodo e delle indennità di risoluzione del rapporto.
4.3. A fronte di tali domande, il Tribunale non si è limitato ad escludere la sussistenza di un rapporto di agenzia tra le parti: piuttosto, ha esaminato tutte le domande proposte con l'originario ricorso, anche nel merito ed anche alla luce della qualificazione del rapporto come di procacciamento di affari.
4.4. Ed infatti, si legge nella sentenza n. 9750/2015 che:
- è fondata l'eccezione della società di cessazione del primo rapporto di agenzia stipulato in data 01/07/2000, poiché, pur non rinvenendosi in atti prova scritta di dimissioni o di risoluzione del rapporto, la circostanza della cessazione è dedotta dallo stesso ricorrente, il quale afferma altresì di avere già percepito FIRR e indennità suppletiva di clientela in seguito a tale cessazione;
3 - non appaiono compiutamente allegate le circostanze relative all'esistenza di un ulteriore rapporto di agenzia o alla prosecuzione di quello precedente, atteso che le uniche allegazioni contenute in ricorso riguardano modalità che sono compatibili sia con un rapporto di agenzia, sia con un rapporto di procacciamento d'affari;
- altresì fondata è l'eccezione di prescrizione, in quanto, ai sensi dell'art. 1751, comma 5, c.c., è previsto che “l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se, nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto, omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i suoi diritti”, mentre nel caso di specie manca un tale documento e, pertanto, devono considerarsi prescritti i diritti derivanti dal rapporto esauritosi in data 31/12/2009;
- quanto al rapporto asseritamente intrattenuto nel periodo successivo, mancando qualsiasi deduzione e qualsiasi prova della esistenza di un rapporto di agenzia, deve ritenersi fondata l'eccezione di parte resistente circa l'esistenza di un semplice rapporto di procacciamento di affari, cui si applicano, come affermato dalla Suprema Corte, in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto, e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono, come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto (Cass. Sentenza n. 13629 del 24/06/2005);
- dunque, nulla è dovuto a tale titolo per il periodo successivo al 31/12/2009, mentre, quanto alle provvigioni, il diritto si prescrive in cinque anni e altrettanto vale, in via analogica, per il procacciatore d'affari (v. Cass. 11024/2007): il primo atto interruttivo deve ritenersi effettuato con la notifica del ricorso, che, mancante in atti, può ragionevolmente presumersi che sia stato notificato almeno 30 giorni prima dell'udienza del 27/04/2015), mentre per ciò che concerne la raccomandata in data 19/03/2014 manca la prova dell'avvenuto ricevimento e non ci sono altri atti interruttivi, con la conseguenza che devono ritenersi prescritte le somme maturate prima del 27/04/2010;
- nulla, comunque, è dovuto al ricorrente, non avendo egli fornito alcuna prova circa i termini dell'accordo intercorso tra le parti dopo il 31/12/2009: egli fa riferimento alla provvigione del 10% sulle vendite ma non prova in alcun modo l'esistenza di un accordo contrattuale in tal senso, né fornisce alcuna prova di avere promosso gli affari che avrebbero determinato il diritto al pagamento delle provvigioni indicate genericamente come “non riscosse” per gli anni 2010, 2012, 2013, e quantificate in € 7.420,00 per il 2014;
- difatti, “In tema di contratto di Agenzia - ed, analogicamente, in tema di rapporto di procacciamento di affari - l'esecuzione regolare dello affare o la sua inesecuzione per causa imputabile al preponente deve essere provata dall'agente, o dal procacciatore, che li allega al fine di ottenere la provvigione” (Cass. n. 8640 del 06/09/1997): in atti si rinvengono fatture e richieste di pagamento, oltre che prospetti redatti dallo stesso ricorrente, ma non ci sono allegazioni precise in ricorso né vi sono prove documentali
4 puntuali della esistenza di un diritto al pagamento delle somme così come quantificate dal ricorrente;
- non appare dovuto il risarcimento per violazione dell'esclusiva, in quanto manca la prova di una pattuizione in tal senso;
né appare dovuto il risarcimento per perdita di chances di guadagno, in quanto non è stata allegata alcuna puntuale circostanza di fatto sulla quale effettuare la prova testimoniale al fine di ricostruire l'esistenza di nesso causale tra il comportamento attribuito alla resistente e l'asserita perdita di guadagni.
4.5. In sintesi, il giudice della sentenza n. 2750/2015, passata in giudicato, ha espressamente statuito che, anche con riguardo al rapporto di procacciamento di affari configurabile come intervenuto tra le parti dal 01/01/2000, nessuna differenza retributiva era da ritenersi dovuto a in quanto: i) tutto Parte_1 quanto dovuto con riferimento al rapporto esauritosi in data 31/12/2009 era da ritenersi prescritto;
ii) le somme maturate a titolo di provvigioni nel periodo successivo comunque dovevano ritenersi prescritte per il periodo antecedente al 27/04/2010; iii) nulla a titolo di provvigioni era dovuto al ricorrente, non avendo egli fornito alcuna prova in ordine sia all'accordo contrattuale intercorso tra le parti sia all'aver promosso gli affari che avrebbero determinato il diritto al pagamento delle provvigioni per gli anni 2010, 2012, 2013 e 2014, difettando “prove documentali puntuali della esistenza di un diritto al pagamento delle somme così come quantificate dal ricorrente”.
4.6. Il Tribunale aveva altresì escluso espressamente, anche all'esito della diversa qualificazione giuridica del rapporto, il risarcimento per violazione dell'accordo di esclusiva, mancando la prova di una pattuizione in tal senso, ed il risarcimento per perdita di chances di guadagno.
4.7. In definitiva, tutte le domande che nel presente giudizio sono state proposte da
(indennità legate alla risoluzione del contratto, differenze su Parte_1 provvigioni maturate e/o non riscosse, risarcimento del danno professionale per mancato rispetto dell'accordo di esclusiva, danno da perdita di chances di guadagno) sono state tutte esaminate nel contesto della sentenza n. 9750/2015 del Tribunale di Roma, ed essendo tale pronuncia ormai passata in giudicato, trattasi di statuizioni insuscettibili di essere ulteriormente poste in discussione, né di essere oggetto di un secondo (identico) giudizio.
4.8. Ciò si afferma, tra l'altro, in quanto, pur avendo in origine l'odierno appellante agito unicamente per l'accertamento del rapporto di agenzia, in ogni caso il giudice con quella pronuncia ha effettuato anche sulle domande oggetto del presente giudizio appropriate valutazioni: in dettaglio, non vi è stato un mero accertamento di fatti storici bensì una effettiva e specifica verifica di spettanza delle somme richieste anche con riferimento al rapporto di procacciamento di affari, verifica sfociata in capi autonomi della sentenza che hanno risolto - come sopra riportato - questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17935 del 23/08/2007 conforme Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 19/03/2014).
5 5. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, che censura la gravata sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda proposta ex art. 2041 c.c.
5.1. Sul punto specifico il primo giudice ha affermato che: a) l'azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di un diverso soggetto, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito;
b) il presupposto per proporre l'azione di ingiustificato arricchimento è la mancanza di una azione tipica;
c) nel caso di specie l'azione tipica era già stata proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato.
5.2. Trattasi di argomentazioni che non risultano scalfite dalle censure poste dal gravame, atteso che la sentenza n. 9750/2015, diversamente rispetto a quanto prospettato con l'atto di appello, ha rigettato le domande proposte sia in quanto non è stata provata l'esistenza del rapporto di agenzia, sia - e soprattutto - perché non sono state ritenute dimostrate come dovute differenze retributive a titolo di provvigioni, anche nell'ambito del rapporto di procacciamento di affari.
5.3. Da ciò conseguenza correttezza dell'affermazione del primo giudice, secondo cui l'azione tipica - volta ad ottenere quanto asseritamente dovuto per l'attività lavorativa svolta in favore della società appellata - era già stata proposta e rigettata con sentenza passata in giudicato.
5.4. A ciò deve aggiungersi un ulteriore rilievo: l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. non è preclusa dal giudicato di rigetto intervenuto su un'azione tipica unicamente in ipotesi di carenza del titolo giustificativo, ma non anche allorquando l'azione tipica è stata rigettata - come nel caso che occupa - per prescrizione del diritto azionato o anche per carenza di prova del pregiudizio subito (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 05/12/2023).
5.5. D'altro canto, la domanda di condanna della società appellata al pagamento di una indennità ex art. 2041 c.c., da determinarsi in corso di giudizio anche in via equitativa, era stata proposta - con riferimento invero all'inadempimento contrattuale della società medesima - già nel giudizio R.G. n. 23631/2014, conclusosi con la sentenza n. 9750/2015, passata in giudicato. 6. Destituito di fondamento, infine, è il terzo motivo di appello, che lamenta una eccessiva quantificazione delle spese di lite di primo grado ad opera del Tribunale.
6.1. Il primo giudice ha condannato al pagamento in favore Parte_1 della controparte delle spese di lite quantificate nella somma di € 7.700,00, somma che parte appellante ritiene incongrua ed eccessiva, sia in quanto la fase istruttoria era totalmente mancata, sia in quanto avrebbe dovuto applicarsi la riduzione di cui all'art. 4, comma 9, D.M. 55/2014, avendo la gravata sentenza esaminato unicamente questioni di rito.
6.2. Osserva la Corte che, essendo il valore della causa individuabile nell'importo totale oggetto della domanda, pari ad € 121.239,22, lo scaglione applicabile nel caso di specie è quello da € 52.001 a € 260.000, con riferimento al quale il D.M. n. 147/2022 prevede 6 i seguenti importi minimi: € 2.382,00 per studio, € 851,00 per introduttiva, € 1.339,00 per istruttoria/trattazione (fase che va riconosciuta avendo il Tribunale chiesto alle parti il deposito della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza n. 9750/2015, atto depositato dalla società convenuta) ed € 2.127,00 per decisionale, per un totale di € 6.699,00.
6.3. Ne deriva, pertanto, che, considerata la complessità della causa, l'importo di €
7.700,00, di poco superiore ai minimi, debba ritenersi congruo ed adeguato, non potendo trovare applicazione la riduzione invocata dall'appellante: difatti, la norma di cui all'art. 4, comma 9, cit., statuisce che “
9. Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento”, con evidente riferibilità della riduzione in argomento unicamente al compenso dovuto dalla parte soccombente al proprio difensore.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
8.1. Mentre non è stata fornita alcuna adeguata allegazione in ordine al danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., non ritiene la Corte di accogliere la richiesta, avanzata dalla società appellata, di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., atteso che, come affermato dalla Suprema Corte, “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018).
8.2. Dunque, la condanna ai sensi dell'art. 96, ultimo comma, c.p.c. presuppone l'accertamento della mala fede o della colpa grave dell'appellante, che, nel caso di specie, non risulta, non apparendo la proposta impugnazione prima facie pretestuosa e/o palesemente infondata e/o inammissibile. 7 9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore Parte_1 della società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 6.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 20/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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