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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36213/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 36213/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA FRANCESO DE SANCTIS, 15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Parte_2
Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro la cartella di pagamento n. 097 2012 0216915660 000 relativa alla sanzione di euro 177,62 per violazioni del codice della strada, condannandola al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla concessionaria.
Ha censurato l'appellante la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l'opposizione, argomentando che – diversamente da quanto affermato nella pronuncia - in materia di riscossione di crediti mediante ruolo la S.C. aveva escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione.
Quindi del tutto correttamente essa appellante aveva citato in giudizio il solo concessionario, il quale avrebbe potuto chiamare in causa l'ente impositore.
Con il secondo motivo di gravame, la ha censurato la sentenza di prime cure per non Pt_2
avere esaminato l'eccezione preliminare di prescrizione del credito, che si era maturata stante la inesistenza della notifica della cartella, avvenuta presso indirizzo diverso da quello risultante dalla residenza dell'epoca.
Ha quindi concluso, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'ammissibilità della domanda, per l'accertamento della avvenuta prescrizione del credito, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 non si è costituita in appello, rimanendo contumace. Controparte_2
--------------------
Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile la domanda affermando che in caso di domanda volta a far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella per omessa notificazione ed anche per il maturarsi della prescrizione, la legittimazione passiva spetta al solo ente impositore, quale unico titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, sicché il ricorso andava respinto essendo stato citato nel caso di specie unicamente il concessionario della riscossione e non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt.
107 o 102 c.p.c.
Orbene, va detto che nel caso di specie, pur incentrando la ricorrente le proprie doglianze primariamente sulla questione della irrituale notifica della cartella di pagamento, è stata eccepito anche il difetto o la nullità dei “titoli esecutivi” sottesi e quindi dei verbali di accertamento sottostanti (cfr. ricorso, fol. 11).
Sul punto la giurisprudenza più recente afferma che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024).
Nel caso di specie la ricorrente ha evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione e non già l'ente titolare della pretesa sostanziale ( ), contravvenendo pertanto CP_3
alla situazione di litisconsorzio necessario tra i due.
Nondimeno, la pronuncia del giudice di prime cure (che avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ) va confermata (salvo il capo CP_3
sulle spese), sebbene con diversa motivazione, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire della Pt_2
Infatti l'opposizione è stata proposta in base ad un estratto di ruolo ed in difetto di minaccia concreta di esecuzione del titolo. 3 Occorre al riguardo rammentare che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, come già indicato, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante
4 interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello confermando la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della Pt_2
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP dott.ssa Silvia
Sarnataro 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 36213/2023 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI FONSO SIMONA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, VIA FRANCESO DE SANCTIS, 15 00195 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO contumace
1 OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
La sig.ra ha interposto appello avverso la sentenza con la quale il Parte_2
Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro la cartella di pagamento n. 097 2012 0216915660 000 relativa alla sanzione di euro 177,62 per violazioni del codice della strada, condannandola al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla concessionaria.
Ha censurato l'appellante la sentenza gravata nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile l'opposizione, argomentando che – diversamente da quanto affermato nella pronuncia - in materia di riscossione di crediti mediante ruolo la S.C. aveva escluso la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario del servizio di riscossione.
Quindi del tutto correttamente essa appellante aveva citato in giudizio il solo concessionario, il quale avrebbe potuto chiamare in causa l'ente impositore.
Con il secondo motivo di gravame, la ha censurato la sentenza di prime cure per non Pt_2
avere esaminato l'eccezione preliminare di prescrizione del credito, che si era maturata stante la inesistenza della notifica della cartella, avvenuta presso indirizzo diverso da quello risultante dalla residenza dell'epoca.
Ha quindi concluso, in riforma della sentenza impugnata, previo accertamento dell'ammissibilità della domanda, per l'accertamento della avvenuta prescrizione del credito, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio di entrambi i gradi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2 non si è costituita in appello, rimanendo contumace. Controparte_2
--------------------
Il giudice di pace ha dichiarato inammissibile la domanda affermando che in caso di domanda volta a far valere l'inesistenza del credito portato dalla cartella per omessa notificazione ed anche per il maturarsi della prescrizione, la legittimazione passiva spetta al solo ente impositore, quale unico titolare della posizione sostanziale dedotta in giudizio, sicché il ricorso andava respinto essendo stato citato nel caso di specie unicamente il concessionario della riscossione e non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt.
107 o 102 c.p.c.
Orbene, va detto che nel caso di specie, pur incentrando la ricorrente le proprie doglianze primariamente sulla questione della irrituale notifica della cartella di pagamento, è stata eccepito anche il difetto o la nullità dei “titoli esecutivi” sottesi e quindi dei verbali di accertamento sottostanti (cfr. ricorso, fol. 11).
Sul punto la giurisprudenza più recente afferma che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024).
Nel caso di specie la ricorrente ha evocato in giudizio solo il concessionario della riscossione e non già l'ente titolare della pretesa sostanziale ( ), contravvenendo pertanto CP_3
alla situazione di litisconsorzio necessario tra i due.
Nondimeno, la pronuncia del giudice di prime cure (che avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ) va confermata (salvo il capo CP_3
sulle spese), sebbene con diversa motivazione, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire della Pt_2
Infatti l'opposizione è stata proposta in base ad un estratto di ruolo ed in difetto di minaccia concreta di esecuzione del titolo. 3 Occorre al riguardo rammentare che l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 215/2021 ed entrato in vigore il 21.12.2021, ha modificato l'art. 12 del DPR. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), inserendo il comma 4 bis che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Giova ancora considerare che di recente la Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 26283/2022, ha statuito che in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Ora, come già indicato, nella fattispecie che viene in esame, la domanda di annullamento della cartella di pagamento non è scaturita dalla notifica di un atto che manifestasse la volontà della pubblica amministrazione di procedere in executivis (cartella, intimazione di pagamento, messa in mora), ma dalla consultazione dell'estratto di ruolo avvenuta mediante
4 interrogazione degli archivi della concessionaria, come esplicitamente dichiarato nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, alla luce della recente novella dell'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973, la sussistenza dell'interesse ad agire va scrutinata in base alle fattispecie tassative ivi indicate, ricorrendo ove sia dimostrato un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Ebbene, parte appellante non ha dimostrato di aver subìto o di poter subìre un tale pregiudizio, sicché l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di tale interesse.
I motivi del rigetto e la sopravvenienza della modifica normativa in corso di giudizio giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello confermando la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della Pt_2
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
Si dà atto che la sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP dott.ssa Silvia
Sarnataro 5