Ordinanza 30 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
N.3109/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL PRESIDENTE DI SEZIONE DELEGATO
Letti gli atti del procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. indicato in epigrafe, promosso da
[...]
nei confronti della e sciogliendo la riserva assunta Parte_1 Controparte_1 all'udienza del 04/03/2025;
SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART.696 C.P.C.
rilevato che - in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo Ufficio in numerose precedenti pronunce aventi il medesimo thema decidendum - ai fini dell'esperibilità di tale procedimento, avente natura cautelare, deve sussistere non soltanto il requisito del fumus boni iuris ma anche il periculum in mora, ossia l'urgenza dell'assunzione della prova, cioè il rischio di dispersione della prova nell'intervallo di tempo occorrente per proporre l'azione di merito davanti al giudice competente, con la conseguenza che ove parte ricorrente non fornisca alcun serio elemento di urgenza, tale da far ragionevolmente ritenere la sussistenza del suddetto rischio, il ricorso per accertamento tecnico preventivo va respinto;
-rilevato, infatti, che la ratio dell'accertamento tecnico preventivo disciplinato dall'art.696 c.p.c., è la sussistenza di un'urgenza concreta di far verificare “ante causam” una determinata situazione, in chiara correlazione con un'esigenza di tipo cautelare che è resa evidente dall'incipit della norma, laddove utilizza la locuzione “chi ha urgenza di far verificare... ”; si è in presenza, dunque, di un mezzo processuale tipico del regime probatorio che è preordinato, attesa la sua valenza conservativa, all'anticipazione del momento di acquisizione della prova e, quindi, è intimamente connesso a quel giudizio di merito nel quale, invece, in via ordinaria avrebbe dovuto trovare espletamento la prova stessa: con la precisazione introdotta (" ...prima del giudizio... ") il codificatore non ha inteso meramente determinare il momento temporale dell'acquisizione della prova, ma ne ha caratterizzato la teleologia, preordinando l'utilizzo dello strumento probatorio ad un procedimento giurisdizionale che sia quanto meno probabile, in ragione della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda ex art.696 c.p.c.;
SULL'AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO EX ART.696 BIS C.P.C.:
-rammentato, in premessa, e peraltro in linea con l'indirizzo ormai seguito da questo Ufficio in numerose procedenti analoghe pronunce, che:
a) l'istituto della consulenza tecnica preventiva previsto dall'art.696 bis c.p.c. non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed eventualmente di anticipazione istruttoria, e prescinde pertanto dai presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
infatti, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto, di natura empirica, ma di evidente validità, per cui la conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti
b) la consulenza tecnica preventiva è ammessa dal giudice sulla base della valutazione ex ante che le parti si concilieranno senza altre questioni controverse se non quelle che deriverebbero da una consulenza tecnica d'ufficio;
c) la formula dell'art.696 bis c.p.c. -secondo cui la consulenza è ammessa “ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”- deve essere intesa nel senso che detta procedura risulta ammissibile ove l'assegnazione dell'incarico peritale sia idoneo a risolvere la controversia sull'an e sul quantum, e ciò sia possibile in quanto gli accertamenti abbiano un elevato grado di fattualità, dunque anche nell'ipotesi in cui siano in contestazione profili ulteriori, oltre alla mera quantificazione del dovuto, laddove gli aspetti tecnici appaiano preponderanti ai fini della definizione bonaria della controversia tanto sull'accertamento della sussistenza del credito, quanto sulla sua quantificazione;
d) il ricorso ex art.696 bis c.p.c., proprio per le finalità conciliative proprie dell'istituto, configura profili di opportunità e di economia processuale in merito alla situazione dedotta in giudizio, per cui al consulente può domandarsi di accertare se le causali dedotte siano riconducibili alla parte resistente, in quale misura e tutti i danni cagionati al ricorrente sotto ogni profilo, di cui sia tenuto a rispondere il resistente;
e) la consulenza tecnica preventiva di cui all'art.696 bis c.p.c. è, in definitiva, uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela;
stante la predetta funzione deflattivo-conciliativa dell'istituto non sono consentite interpretazioni eccessivamente restrittive e valutazioni formalistiche, salvo il caso in cui la possibilità conciliativa sia totalmente da escludersi come quando vi sia una contestazione radicale del rapporto da cui trarrebbe origine il credito da accertare;
in tali casi, infatti, mancherebbe qualsivoglia punto di partenza per l'ipotesi di conciliazione e la consulenza preventiva rischierebbe di essere meramente esplorativa, volta alla precostituzione di un mezzo di prova al di fuori del requisito del periculum e non già ad evitare il giudizio di merito;
f) costituisce principio pacifico nella giurisprudenza che la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. (introdotto con la legge n.80/2005) può trovare accoglimento se finalizzata alla composizione della lite, secondo la rubrica del citato articolo, talché suo presupposto è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando -con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante- altre questioni controverse, di talchè si rivela inammissibile la richiesta di detta consulenza laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto;
h) il ricorso ex art.696 bis c.p.c. è invece inammissibile allorquando la decisione della causa implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse ovvero l'accertamento di fatti che esulino dall'ambito delle indagini di natura tecnica o ancora quando non è idoneo a chiudere la controversia insorta tra le parti senza ricorrere al giudizio a cognizione piena e non abbia dunque la potenzialità di esaurire tutti gli aspetti della controversia ai fini della conciliazione della causa;
CONCLUSIONI
ritenuto che nella vicenda processuale in esame - avente ad oggetto l'accertamento dell'invalidità permanente e temporanea del sig. derivata dall'incidente verificatosi in Parte_1 data 21/03/2023 intorno alle ore 15.00, allorquando veniva investito dall'autovettura Kia Sportage, targata DD818XS, assicurata con la compagnia a mezzo polizza n. Controparte_1
406747207, condotta dal sig. - sulla scorta dell'inequivoco tenore della Controparte_2 documentazione versata in atti, è possibile evincere che i tempi tecnici legati all'introduzione del giudizio ordinario ed all'espletamento dell'attività istruttoria non rischiano di compromettere l'accertamento della entità delle lesioni subite e del conseguente grado di invalidità permanente e temporanea;
considerato, pertanto, che non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di accertamento preventivo ex art-696 c.p.c., che risulta palesemente inammissibile per mancanza di periculum in mora;
osservato, di contro, che il ricorso ex art.696 bis c.p.c. si appalesa ammissibile, perché la decisione della controversia insorta non implica la soluzione di questioni giuridiche complesse, ovvero l'accertamento di fatti che esulano dall'ambito delle indagini di natura tecnica, bensì è incentrata essenzialmente sull'accertamento tecnico che dovrà verificare essenzialmente la sussistenza dei danni lamentati dalla ricorrente e la compatibilità degli stessi con la dinamica dell'incidente come indicata in ricorso;
ritenuto, al riguardo, che non osta all'ammissione dell'accertamento tecnico la circostanza che parte resistente abbia contestato anche l'an della pretesa, in ragione del fatto che la liquidazione ed il versamento a favore del ricorrente della somma di € 8.053,00 a titolo di risarcimento per il danno biologico, quantificato nella misura del 6%, e della somma di € 3.600,00 a titolo di risarcimento per l'invalidità temporanea e per le spese mediche sostenute, è un comportamento chiaramente ed univocamente indicativo della disponibilità della compagnia di assicurazioni ad evitare il contenzioso giudiziale;
considerato, pertanto, sussistenti i presupposti per la composizione della lite all'esito dell'accertamento tecnico richiesto, in ragione del fatto che lo strumento utilizzato è rispondente alle finalità (nei termini sopra chiariti) cui è ispirato l'istituto codicistico, essendo idoneo a verificare anche la compatibilità delle lesioni lamentate dal ricorrente con la dinamica dell'incidente e quindi ad attenuare tra le parti il contrasto sulla sussistenza dell'an.
P.Q.M.
Dispone accertamento tecnico preventivo per le causali di cui in premessa, affinché - esaminati gli atti e i documenti esibiti dalle parti, eseguito ogni accertamento tecnico, strumentale e specialistico considerato necessario o utile ovvero opportuno ai fini dell'indagine, sentite le parti e i loro consulenti – svolga le attività e risponda ai quesiti sottoindicati: a) esegua l'anamnesi e l'esame obiettivo del periziando;
b) accerti e descriva (anche mediante idonea documentazione fotografica) la tipologia, natura ed entità delle lesioni sul medesimo riscontrate visivamente o mediante esami clinici strumentali (e non anche quelle risultanti da mere dichiarazioni o da semplici comportamenti del periziando stesso);
c) verifichi con rigore, avvalendosi dei criteri propri della medicina legale (criterio cronologico o dell'idoneità lesiva;
criterio topografico;
criterio dell'adeguatezza ed efficienza qualitativa e quantitativa;
criterio della possibilità scientifica;
criterio di esclusione di altre cause, criterio di continuità fenomenica) se dette lesioni, in assenza d'altro tipo di lesioni accertate e non meramente riferite, siano o no compatibili con la dinamica del sinistro descritta dal ricorrente;
d) indichi la natura e l'entità di eventuali patologie preesistenti ai fatti per cui è causa, indicando inoltre se siano coesistenti o concorrenti;
Ove l'esito dell'accertamento di cui ai punti b), c) e d) sia positivo:
1. dica se, dalle lesioni delle quali abbia accertato la suddetta compatibilità, sia derivato un periodo di inabilità temporanea (parziale e/o totale) della persona lesa specificando, d'entrambe, la durata;
2. riferisca se, all'esito delle stesse lesioni, siano residuati postumi comportanti un'invalidità permanente del soggetto sottoposto a perizia, indicando il grado percentuale di tale invalidità e precisandone i criteri di determinazione in relazione all'eventuale coesistenza di una pluralità di postumi;
3. specifichi - qualora abbia accertato un danno biologico - il grado percentuale del danno anatomo-funzionale in senso stretto ed il grado percentuale dell'eventuale incidenza della lesione accertata sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendentemente dalla capacità di produrre reddito;
4. evidenzi, in questo caso, se sussistano specifiche incidenze di sofferenza psico--fisica
(indicandone, se sì, il grado nella scala crescente di intensità “assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima”) e/o rilevanti incidenze dinamico--relazionali personali, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato;
5. descriva gli eventuali precedenti morbosi o traumatici concorrenti, rilevanti e incidenti sul decorso e l'evoluzione dei suddetti esiti, precisando la percentuale di danno permanente ascrivibile alla patologia preesistente e la percentuale di danno permane riferibile alle lesioni subite nell'incidente in questione ed indicando se lo stato di salute del danneggiato sia suscettibile, con certezza, probabilità o mera possibilità, di aggravamento, di miglioramento ovvero di restitutio ad integrum;
6. verifichi se i postumi permanenti abbiano incidenza sulla capacità lavorativa generica;
7. verifichi la congruità delle spese mediche sostenute e documentate dal danneggiato nonché
l'entità e il costo di quelle eventuali ancora da sostenere, se necessarie;
Nomina CTU la dott.ssa ( , con Persona_1 Email_1 domicilio professionale in Reggio Calabria Via Spirito Santo Prolungamento Sant Anna 5, alla quale conferisce l'incarico di rispondere ai quesiti suindicati.
Ai fini dell'espletamento dell'incarico:
- autorizza il nominato CTU a prestare giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale, da depositare nel fascicolo telematico, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- dispone che le operazioni peritali abbiano inizio entro il 15/05/2025 con onere del consulente di darne congruo preavviso alle parti a mezzo di comunicazione scritta;
- autorizza le parti a nominare i propri consulenti entro la data di inizio delle operazioni indicata dal consulente;
- assegna i seguenti termini:
al CTU termine di 90 giorni dall'inizio delle operazioni peritali per trasmettere la relazione alle parti costituite;
alle parti termine di 30 giorni dalla scadenza del predetto termine – o, se successiva, dalla ricezione della relazione – per trasmettere al CTU le eventuali osservazioni;
al CTU ulteriore termine di 30 giorni dalla scadenza del predetto termine per depositare in Cancelleria la propria relazione definitiva unitamente alle osservazioni delle parti e ad una sintetica valutazione delle stesse;
- assegna al consulente un acconto di € 200,00 che pone a carico di parte ricorrente e lo autorizza, ove necessario, all'uso del mezzo proprio.
Avvisa il consulente che il mancato deposito della relazione nel termine indicato, senza alcuna richiesta di proroga, congruamente motivata ed autorizzata, comporterà l'invio degli atti al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente dell'Ordine
Professionale di appartenenza (cfr. art.19 disp. att. c.p.c.) e determinerà la decurtazione dell'onorario spettante.
Avvisa, altresì, il consulente che saranno liquidate solo le spese sostenute che siano corredate da idonea documentazione.
Invita il consulente tecnico d'ufficio a depositare le eventuali dichiarazioni di astensione e/o ricusazione di cui all'art-192 c.p.c., nonché la dichiarazione di rinuncia all'incarico per eventuali altri impedimenti entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Si comunichi alle parti e al consulente tecnico d'ufficio nominato.
Così deciso in Reggio Calabria lì 30/03/2025
Il Presidente di Sezione delegato
Liborio Fazzi