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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4494 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. EN VI UF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 269/2020 R.G. proposto da
in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Dammicco, giusta procura in atti;
-appellante- contro
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pugliese, Controparte_1 giusta procura in atti;
-appellata- avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1225/2019, depositata dal Giudice di Pace di Bari in data 27.05.2019, nel giudizio iscritto al n. 11809/2015 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti dal deposito di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 30.12.2019, la ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di Bari, in parziale accoglimento della domanda di esatto adempimento presentata dalla predetta società nei confronti di aveva così provveduto: Controparte_1
1) accerta e dichiara la sussistenza dei vizi dell'immobile de quo;
2) accoglie la richiesta di riduzione del prezzo di appalto;
3) accerta e quantifica il credito dell'attore nella complessiva somma di € 2.598,59;
4) condanna il convenuto al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice , della somma di € Parte_1
2.598,59, a titolo di saldo del prezzo per i lavori eseguiti in appalto dalla Parte_1
5) compensa le spese tra le parti e pone al 50% a carico di ciascuna parte le spese della CTU.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito:
1) l'omessa e carente motivazione a supporto della statuizione e mancanza dell'iter logico osservato dal giudice ai fini del decidere;
2) l'omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di
ATP;
3) l'omessa motivazione in ordine alla compensazione delle spese;
ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare il diritto della società appellante a percepire dall'appellato il saldo per i lavori eseguiti in favore di quest'ultimo che, al netto delle risultanze della perizia eseguita in sede di ATP, ammonta ad € 3.074,48;
2) Condannare, per l'effetto, il convenuto al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 3.074,48;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, ponendo a carico di questa le spese
2 di CTU, di primo grado e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
24.03.2020, si è costituito eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo e manifestamente infondato e chiedendone, in via gradata, il rigetto con vittoria di spese e di competenze del giudizio e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal essendo CP_1 stato, secondo la sua prospettazione, l'appello notificato, oltre il termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che è incontestato ed emerge pacificamente dagli atti di causa, che la sentenza appellata è stata pubblicata il 27.05.2019 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato il 30.12.2019.
II.
5-Ciò posto, il ha eccepito che il gravame è CP_1 tardivo, essendo il termine per presentare appello scaduto il
27.12.2019.
II.
6-Tale assunto non può essere condiviso.
II.
7-Nel caso de quo, deve, in particolare, osservarsi che alla scadenza naturale del termine di sei mesi, verificatasi, assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza effettuata il 27.05.2019, in data 27.12.2019 devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione feriale dei termini processuali, previsti, in
3 via generale, dall'art. 1 della Legge 742/1969 dal 1° agosto al 31 agosto.
II.
8-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che al naturale termine di scadenza di sei mesi, calcolato in applicazione del criterio ex nominatione dierum, devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione del periodo feriale, da applicarsi, trattandosi di termine a giorni, il diverso criterio ex numeratione dierum.
II.
9-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
34715/2023 “Per il computo del termine annuale ex articolo 327 comma 1 del
Cpc (applicabile ratione temporis, trattandosi di processo iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), si osserva ex articolo 155 comma 2 Cpc il calendario comune. Ciò significa che il termine scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente al giorno in cui esso ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi in tale periodo. Trattandosi di un termine annuale, la sua durata si accresce sempre del numero di giorni di sospensione feriale dei termini (dell'anno di pubblicazione della sentenza) ex articolo 1 legge n. 742 del 1969”.
II.10-Nonché, nella giurisprudenza di merito, “Corte appello
Firenze sez. lav., 01/12/2021, n.837 Con riferimento al termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., a norma degli artt. 155, secondo comma,
c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum", non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.
II.11-Nel caso di specie, aggiungendo, pertanto, alla data del
4 27.11.2019 i trentuno giorni di sospensione feriale dei termini processuali, previsti dall'art. 1 della L. 742/1969, il termine per l'impugnazione risulta scaduto il 28.12.2019.
II.12-Considerato, tuttavia, che il 28.12.2019 è caduto nella giornata di sabato, tale termine ex art. 155, comma 5, c.p.c. è stato prorogato di diritto al lunedì successivo, ovverosia al 30.12.2019, data in cui l'atto di appello è stato pacificamente notificato.
III.
1-Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dall'appellato, ex art. 348 bis c.p.c., non apparendo il gravame, ad un primo e preliminare scrutinio, manifestamente infondato.
IV.
1-Superate le eccezioni preliminari, sollevate dal convenuto, nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
IV.
2-Alla valutazione del gravame, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda per cui è causa.
IV.
3-La ha agito nel precedente grado di Parte_1 giudizio chiedendo la condanna di al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, della somma di € 3.074,48, pari al saldo maturato, per le opere commissionatele da con contratto di Controparte_1 appalto, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere edili di completamento, relative all'immobile di proprietà del committente, sito in Valenzano alla via Casamassima n.54.
IV.
4-Occorre precisare che l'instaurazione del giudizio era stata preceduta da un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., presentato dalla in Parte_1 esito al quale il nominato CTU, ing. aveva Persona_1 accertato che l'appaltatrice aveva eseguito tutte le lavorazioni previste dal contratto, fatta eccezione per alcuni inadempimenti parziali, per rimediare ai quali il CTU aveva ritenuto che i costi da sostenere fossero pari ad € 674,11.
IV. nel costituirsi nel giudizio di primo Controparte_2 grado, dopo aver eccepito l'inadempimento della controparte della prestazione, aveva chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore
5 al pagamento, in proprio favore, della somma di € 4.100,00, pari ad i costi necessari per la rimozione dei vizi.
IV.
6-Ciò posto, l'appellante si duole della circostanza che il
Giudice di Pace, dopo essersi riservato per la decisione all'udienza del 26.06.2017, con ordinanza, emessa in data 14.09.2017, aveva rimesso la causa sul ruolo, disponendo una nuova CTU, sui medesimi quesiti, oggetto del procedimento di istruzione preventiva, senza, peraltro, esplicitare le ragioni, poste a base di tale provvedimento.
IV.
7-Il motivo di gravame è fondato.
IV.
8-Deve, innanzitutto, osservarsi che il primo giudice non ha illustrato né nell'ordinanza istruttoria del 14.09.2017 né nella sentenza impugnata le ragioni per le quali ha disposto la rinnovazione della consulenza, già espletata nel procedimento di istruzione preventiva, specificando, in particolare, quali lacune, incompletezze o incongruenze della consulenza tecnica di ufficio, svolta ante causam, giustificasse il rinnovo delle operazioni peritali.
IV.
9-Ciò posto, rimarcato che le due consulenze sono state espletate per rispondere ai medesimi quesiti, deve, in primo luogo, rilevarsi che entrambi gli elaborati peritali hanno accertato l'esistenza, sulle opere appaltate, dei medesimi vizi, costituiti, in particolare (vedasi pag. 56 dell'elaborato peritale a firma dell'ing. depositato nel procedimento di Persona_1 istruzione preventiva e pag. 6 dell'elaborato peritale, a firma del geom. ): CP_3
1) dal cavo per la trasmissione dei segnali televisivi, non avendo l'impresa appaltatrice effettuato il collegamento della dorsale principale al ripartitore di piano dell'impianto realizzato al piano terra;
2) dalla fornitura e posa in opera della valvola di zona, non essendo stata collegata al cronotermostato né alla linea elettrica;
3) dalla fugatura del rivestimento del pilastro, non essendo stata effettuata con il prodotto, indicato dal direttore dei lavori, senza, peraltro, che l'impresa appaltatrice
6 effettuasse la pulizia finale;
4) dal mancato completamento dell'impianto di riscaldamento;
5) dalla formazione di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche;
6) dalla realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna;
7) dalla fornitura in opere di pensiline autoportanti.
IV.10-I due elaborati peritali divergono, invece, esclusivamente con riferimento alla quantificazione dei costi necessari per la rimozione degli identici vizi riscontrati, quantificati dall'ing. in € 674,11 e dal geom. in € Per_1 CP_3
1.250,00.
IV.11-Ciò posto, rimarcato che il primo giudice non ha illustrato, nemmeno sommariamente, le ragioni per le quali ha disposto la rinnovazione della Consulenza, il Tribunale ritiene più attendibile, essendo più analiticamente ed esaustivamente motivata, la stima dei vizi, effettuati in sede di istruzione preventiva.
IV.12-Deve, in particolare, osservarsi che il geom. nel CP_3 quantificare in € 1.250,00 i costi necessari per la rimozione dei vizi, li ha valutati complessivamente a corpo, limitandosi laconicamente a riferire che gli stessi sono stati calcolati in base ai prezzi medi di mercato vigenti sulla piazza della provincia di
Bari nell'anno 2015, confrontati con il bollettino dell'Associazione
Ingegneri ed architetti di Puglia.
IV.13-A ciò si aggiunga, che in risposta alle osservazioni, presentate dal CTP della nelle quali si chiedeva di Parte_1 integrare la perizia inserendo i costi analitici e dettagliati delle singole voci, il geom. si è tautologicamente e testualmente CP_3 limitato a ribadire che “trattandosi di lavori di piccola entità i danni sono stati stimati a corpo e non per singole voci”.
IV.14-Nell'elaborato, depositato nel procedimento di istruzione preventiva, invece, deve evidenziarsi che l'ing. ha Per_1 descritto (vedasi tabella redatta a pagina 56) in maniera analitica costi necessari per l'eliminazione di ciascuno dei vizi riscontrati, specificando che gli stessi erano stati calcolati in applicazione
7 del Prezziario (Associazione Regionale Ingegneri e Architetti CP_4 di Puglia).
IV.15-Si rileva, infine, che a fronte di quanto accertato dall'ing. in sede di istruzione preventiva, il Per_1 CP_1 ha genericamente sostenuto che la quantificazione dei costi per la rimozione dei vizi, effettuata dal CTU, risulta “ridicola e risibile”, senza, tuttavia, né offrire una ricostruzione contabile alternativa, né illustrare in maniera specifica, per quale ragione fosse più attendibile la stima dei vizi, contenuta nella perizia a firma del geom. . CP_3
IV.16-Ha errato, pertanto, il giudice di prime cure sia nel disporre una nuova consulenza, nonostante quanto già accertato dall'ing. in sede di istruzione preventiva, sia nel Per_1 ritenere più attendibile, senza, peraltro, nemmeno illustrarne le ragioni in motivazione, la quantificazione dei costi, effettuata a corpo dal geom. , anziché quella più analitica e dettagliata, CP_3 contenuta nell'elaborato peritale, redatto nel procedimento di istruzione preventiva.
IV.16-In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere, pertanto, condannato Controparte_1 al pagamento, in favore dell'impresa della somma di € Parte_1
3.074,48 oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, pari al corrispettivo maturato, per le opere eseguito, già decurtato dei costi necessari per la rimozione dei vizi riscontrati, accertati dall'ing. in sede di istruzione Per_1 preventiva.
V.
1-Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda nuova, formulata per la prima volta ed in violazione dell'art. 345
c.p.c., dal nella comparsa di costituzione e di risposta, CP_1 depositata nel giudizio di appello, avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'appaltatrice alla consegna delle certificazioni delle attività impiantistiche svolte.
VI.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle del procedimento di istruzione preventiva seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
8 VI.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado e delle spese del procedimento di istruzione preventiva deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornato al D.M. 37/2018), vigente al momento della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione
o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 3.074,28.
VI.
2-La semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari di tutti i procedimenti che vengono liquidati in base ai seguenti prospetti.
A. SPESE PROCEDIMENTO ISTRUZIONE PREVENTIVA
Scaglione: fino a € 5.200,00 (D.M. n. 37 del 2018) FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO MEDIO Studio 200,00 -20% 160,00 Introduttiva 270,00 -20% 216,00 Istruttoria 335,00 -20% 268,50
9 TOTALE € 644,50
B. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 (D.M. n. 38 del 2018)
Parte_2
[...] Studio 225,00 -20% 180,00 Introduttiva 240,00 -20% 192,00 Trattazione 335,00 -20% 268,50 Decisoria 405,00 -20% 324,00 TOTALE € 964,50
C. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 (D.M. n. 147 del 2022)
Parte_2
[...] Studio 425,00 -20% 340,00 Introduttiva 425,00 -20% 340,00 Trattazione 851,00 -20% 680,80 Decisoria 851,00 -20% 680,80 TOTALE € 2.041,60
VI.
3-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, poste definitivamente a carico del le spese CP_1 di entrambe le CTU, svolte rispettivamente nel procedimento di istruzione preventiva e nel primo grado di giudizio.
VII.
1-Non sussistono, invece, i presupposti per condannare l'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, non ritenendosi che il nel resistere all'impugnazione abbia agito con dolo CP_1
o colpa grave, abusando del diritto di difesa e dei correlati strumenti processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1 atto di citazione notificato il 30.12.2019 nei confronti di
[...]
avverso la sentenza n. n. 1225/2019, depositata dal Giudice CP_1 di Pace di Bari in data 27.05.2019, nel giudizio iscritto al n.
10 11809/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in riforma della sentenza di primo grado:
B. ACCOGLIE la domanda di esatto adempimento, formulata dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
C. CONDANNA, per l'effetto, al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma di € 3.074,48, Parte_1 oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo;
D. DICHIARA INNAMMISSIBILE la domanda nuova, formulata da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta in appello, CP_1 depositata in data 24.03.2020, di condanna della Parte_1
alla consegna della certificazione delle attività
[...] impiantistiche svolte per violazione dell'art. 345, comma 1,
c.p.c.
E. CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali del procedimento di Parte_1 istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 375,00 per esborsi ed € 3.650,60, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
F. PONE le spese della CTU, espletata nel procedimento di istruzione preventiva iscritto al n. 3238/2015 e della CTU, svolta nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 11809/2015, definitivamente a carico di CONDANNANDO Controparte_1 quest'ultimo a rimborsare alla quanto dalla Parte_1 stessa versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 09.12.2025.
Il Giudice
EN VI UF
11
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del
Giudice, dott. EN VI UF, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. 269/2020 R.G. proposto da
in persona del rappresentante legale pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Dammicco, giusta procura in atti;
-appellante- contro
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Pugliese, Controparte_1 giusta procura in atti;
-appellata- avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1225/2019, depositata dal Giudice di Pace di Bari in data 27.05.2019, nel giudizio iscritto al n. 11809/2015 R.G.;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, depositate in relazione all'udienza del 26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti dal deposito di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.,
1 le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato in data 30.12.2019, la ha impugnato la sentenza, in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Giudice di Pace di Bari, in parziale accoglimento della domanda di esatto adempimento presentata dalla predetta società nei confronti di aveva così provveduto: Controparte_1
1) accerta e dichiara la sussistenza dei vizi dell'immobile de quo;
2) accoglie la richiesta di riduzione del prezzo di appalto;
3) accerta e quantifica il credito dell'attore nella complessiva somma di € 2.598,59;
4) condanna il convenuto al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice , della somma di € Parte_1
2.598,59, a titolo di saldo del prezzo per i lavori eseguiti in appalto dalla Parte_1
5) compensa le spese tra le parti e pone al 50% a carico di ciascuna parte le spese della CTU.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito:
1) l'omessa e carente motivazione a supporto della statuizione e mancanza dell'iter logico osservato dal giudice ai fini del decidere;
2) l'omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese di
ATP;
3) l'omessa motivazione in ordine alla compensazione delle spese;
ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) accertare il diritto della società appellante a percepire dall'appellato il saldo per i lavori eseguiti in favore di quest'ultimo che, al netto delle risultanze della perizia eseguita in sede di ATP, ammonta ad € 3.074,48;
2) Condannare, per l'effetto, il convenuto al Controparte_1 pagamento, in proprio favore, della somma di € 3.074,48;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, ponendo a carico di questa le spese
2 di CTU, di primo grado e del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
24.03.2020, si è costituito eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo e manifestamente infondato e chiedendone, in via gradata, il rigetto con vittoria di spese e di competenze del giudizio e condanna della controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del
26.06.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata dal essendo CP_1 stato, secondo la sua prospettazione, l'appello notificato, oltre il termine di sei mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c.
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Nel caso di specie, deve, innanzitutto, osservarsi che è incontestato ed emerge pacificamente dagli atti di causa, che la sentenza appellata è stata pubblicata il 27.05.2019 e che l'atto di citazione in appello è stato notificato il 30.12.2019.
II.
5-Ciò posto, il ha eccepito che il gravame è CP_1 tardivo, essendo il termine per presentare appello scaduto il
27.12.2019.
II.
6-Tale assunto non può essere condiviso.
II.
7-Nel caso de quo, deve, in particolare, osservarsi che alla scadenza naturale del termine di sei mesi, verificatasi, assumendo come dies a quo la data di pubblicazione della sentenza effettuata il 27.05.2019, in data 27.12.2019 devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione feriale dei termini processuali, previsti, in
3 via generale, dall'art. 1 della Legge 742/1969 dal 1° agosto al 31 agosto.
II.
8-Sotto questo profilo, si osserva, in particolare, che al naturale termine di scadenza di sei mesi, calcolato in applicazione del criterio ex nominatione dierum, devono aggiungersi i trentuno giorni di sospensione del periodo feriale, da applicarsi, trattandosi di termine a giorni, il diverso criterio ex numeratione dierum.
II.
9-Vedasi, nella giurisprudenza di legittimità, Cass.
34715/2023 “Per il computo del termine annuale ex articolo 327 comma 1 del
Cpc (applicabile ratione temporis, trattandosi di processo iniziato prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009), si osserva ex articolo 155 comma 2 Cpc il calendario comune. Ciò significa che il termine scade alla mezzanotte del giorno del mese corrispondente al giorno in cui esso ha cominciato a decorrere, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi in tale periodo. Trattandosi di un termine annuale, la sua durata si accresce sempre del numero di giorni di sospensione feriale dei termini (dell'anno di pubblicazione della sentenza) ex articolo 1 legge n. 742 del 1969”.
II.10-Nonché, nella giurisprudenza di merito, “Corte appello
Firenze sez. lav., 01/12/2021, n.837 Con riferimento al termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., a norma degli artt. 155, secondo comma,
c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum", non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.
II.11-Nel caso di specie, aggiungendo, pertanto, alla data del
4 27.11.2019 i trentuno giorni di sospensione feriale dei termini processuali, previsti dall'art. 1 della L. 742/1969, il termine per l'impugnazione risulta scaduto il 28.12.2019.
II.12-Considerato, tuttavia, che il 28.12.2019 è caduto nella giornata di sabato, tale termine ex art. 155, comma 5, c.p.c. è stato prorogato di diritto al lunedì successivo, ovverosia al 30.12.2019, data in cui l'atto di appello è stato pacificamente notificato.
III.
1-Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dall'appellato, ex art. 348 bis c.p.c., non apparendo il gravame, ad un primo e preliminare scrutinio, manifestamente infondato.
IV.
1-Superate le eccezioni preliminari, sollevate dal convenuto, nel merito l'appello, essendo fondato, deve essere accolto per le seguenti motivazioni.
IV.
2-Alla valutazione del gravame, giova anteporre una sintetica ricostruzione della vicenda per cui è causa.
IV.
3-La ha agito nel precedente grado di Parte_1 giudizio chiedendo la condanna di al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, della somma di € 3.074,48, pari al saldo maturato, per le opere commissionatele da con contratto di Controparte_1 appalto, avente ad oggetto l'esecuzione delle opere edili di completamento, relative all'immobile di proprietà del committente, sito in Valenzano alla via Casamassima n.54.
IV.
4-Occorre precisare che l'instaurazione del giudizio era stata preceduta da un ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c., presentato dalla in Parte_1 esito al quale il nominato CTU, ing. aveva Persona_1 accertato che l'appaltatrice aveva eseguito tutte le lavorazioni previste dal contratto, fatta eccezione per alcuni inadempimenti parziali, per rimediare ai quali il CTU aveva ritenuto che i costi da sostenere fossero pari ad € 674,11.
IV. nel costituirsi nel giudizio di primo Controparte_2 grado, dopo aver eccepito l'inadempimento della controparte della prestazione, aveva chiesto, in via principale, il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore
5 al pagamento, in proprio favore, della somma di € 4.100,00, pari ad i costi necessari per la rimozione dei vizi.
IV.
6-Ciò posto, l'appellante si duole della circostanza che il
Giudice di Pace, dopo essersi riservato per la decisione all'udienza del 26.06.2017, con ordinanza, emessa in data 14.09.2017, aveva rimesso la causa sul ruolo, disponendo una nuova CTU, sui medesimi quesiti, oggetto del procedimento di istruzione preventiva, senza, peraltro, esplicitare le ragioni, poste a base di tale provvedimento.
IV.
7-Il motivo di gravame è fondato.
IV.
8-Deve, innanzitutto, osservarsi che il primo giudice non ha illustrato né nell'ordinanza istruttoria del 14.09.2017 né nella sentenza impugnata le ragioni per le quali ha disposto la rinnovazione della consulenza, già espletata nel procedimento di istruzione preventiva, specificando, in particolare, quali lacune, incompletezze o incongruenze della consulenza tecnica di ufficio, svolta ante causam, giustificasse il rinnovo delle operazioni peritali.
IV.
9-Ciò posto, rimarcato che le due consulenze sono state espletate per rispondere ai medesimi quesiti, deve, in primo luogo, rilevarsi che entrambi gli elaborati peritali hanno accertato l'esistenza, sulle opere appaltate, dei medesimi vizi, costituiti, in particolare (vedasi pag. 56 dell'elaborato peritale a firma dell'ing. depositato nel procedimento di Persona_1 istruzione preventiva e pag. 6 dell'elaborato peritale, a firma del geom. ): CP_3
1) dal cavo per la trasmissione dei segnali televisivi, non avendo l'impresa appaltatrice effettuato il collegamento della dorsale principale al ripartitore di piano dell'impianto realizzato al piano terra;
2) dalla fornitura e posa in opera della valvola di zona, non essendo stata collegata al cronotermostato né alla linea elettrica;
3) dalla fugatura del rivestimento del pilastro, non essendo stata effettuata con il prodotto, indicato dal direttore dei lavori, senza, peraltro, che l'impresa appaltatrice
6 effettuasse la pulizia finale;
4) dal mancato completamento dell'impianto di riscaldamento;
5) dalla formazione di raccolta e di smaltimento delle acque meteoriche;
6) dalla realizzazione dell'impianto di illuminazione esterna;
7) dalla fornitura in opere di pensiline autoportanti.
IV.10-I due elaborati peritali divergono, invece, esclusivamente con riferimento alla quantificazione dei costi necessari per la rimozione degli identici vizi riscontrati, quantificati dall'ing. in € 674,11 e dal geom. in € Per_1 CP_3
1.250,00.
IV.11-Ciò posto, rimarcato che il primo giudice non ha illustrato, nemmeno sommariamente, le ragioni per le quali ha disposto la rinnovazione della Consulenza, il Tribunale ritiene più attendibile, essendo più analiticamente ed esaustivamente motivata, la stima dei vizi, effettuati in sede di istruzione preventiva.
IV.12-Deve, in particolare, osservarsi che il geom. nel CP_3 quantificare in € 1.250,00 i costi necessari per la rimozione dei vizi, li ha valutati complessivamente a corpo, limitandosi laconicamente a riferire che gli stessi sono stati calcolati in base ai prezzi medi di mercato vigenti sulla piazza della provincia di
Bari nell'anno 2015, confrontati con il bollettino dell'Associazione
Ingegneri ed architetti di Puglia.
IV.13-A ciò si aggiunga, che in risposta alle osservazioni, presentate dal CTP della nelle quali si chiedeva di Parte_1 integrare la perizia inserendo i costi analitici e dettagliati delle singole voci, il geom. si è tautologicamente e testualmente CP_3 limitato a ribadire che “trattandosi di lavori di piccola entità i danni sono stati stimati a corpo e non per singole voci”.
IV.14-Nell'elaborato, depositato nel procedimento di istruzione preventiva, invece, deve evidenziarsi che l'ing. ha Per_1 descritto (vedasi tabella redatta a pagina 56) in maniera analitica costi necessari per l'eliminazione di ciascuno dei vizi riscontrati, specificando che gli stessi erano stati calcolati in applicazione
7 del Prezziario (Associazione Regionale Ingegneri e Architetti CP_4 di Puglia).
IV.15-Si rileva, infine, che a fronte di quanto accertato dall'ing. in sede di istruzione preventiva, il Per_1 CP_1 ha genericamente sostenuto che la quantificazione dei costi per la rimozione dei vizi, effettuata dal CTU, risulta “ridicola e risibile”, senza, tuttavia, né offrire una ricostruzione contabile alternativa, né illustrare in maniera specifica, per quale ragione fosse più attendibile la stima dei vizi, contenuta nella perizia a firma del geom. . CP_3
IV.16-Ha errato, pertanto, il giudice di prime cure sia nel disporre una nuova consulenza, nonostante quanto già accertato dall'ing. in sede di istruzione preventiva, sia nel Per_1 ritenere più attendibile, senza, peraltro, nemmeno illustrarne le ragioni in motivazione, la quantificazione dei costi, effettuata a corpo dal geom. , anziché quella più analitica e dettagliata, CP_3 contenuta nell'elaborato peritale, redatto nel procedimento di istruzione preventiva.
IV.16-In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere, pertanto, condannato Controparte_1 al pagamento, in favore dell'impresa della somma di € Parte_1
3.074,48 oltre agli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo, pari al corrispettivo maturato, per le opere eseguito, già decurtato dei costi necessari per la rimozione dei vizi riscontrati, accertati dall'ing. in sede di istruzione Per_1 preventiva.
V.
1-Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la domanda nuova, formulata per la prima volta ed in violazione dell'art. 345
c.p.c., dal nella comparsa di costituzione e di risposta, CP_1 depositata nel giudizio di appello, avente ad oggetto la richiesta di condanna dell'appaltatrice alla consegna delle certificazioni delle attività impiantistiche svolte.
VI.
1-Le spese di entrambi i gradi di giudizio e di quelle del procedimento di istruzione preventiva seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
8 VI.
2-Alla liquidazione dei compensi del primo grado e delle spese del procedimento di istruzione preventiva deve procedersi secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornato al D.M. 37/2018), vigente al momento della decisione impugnata, mentre alla liquidazione dei compensi del gravame deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M.
10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione
o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore dell'impugnazione, pari ad € 3.074,28.
VI.
2-La semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari di tutti i procedimenti che vengono liquidati in base ai seguenti prospetti.
A. SPESE PROCEDIMENTO ISTRUZIONE PREVENTIVA
Scaglione: fino a € 5.200,00 (D.M. n. 37 del 2018) FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO MEDIO Studio 200,00 -20% 160,00 Introduttiva 270,00 -20% 216,00 Istruttoria 335,00 -20% 268,50
9 TOTALE € 644,50
B. SPESE GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 (D.M. n. 38 del 2018)
Parte_2
[...] Studio 225,00 -20% 180,00 Introduttiva 240,00 -20% 192,00 Trattazione 335,00 -20% 268,50 Decisoria 405,00 -20% 324,00 TOTALE € 964,50
C. SPESE GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Scaglione: da € 1.101,00 a € 5.200,00 (D.M. n. 147 del 2022)
Parte_2
[...] Studio 425,00 -20% 340,00 Introduttiva 425,00 -20% 340,00 Trattazione 851,00 -20% 680,80 Decisoria 851,00 -20% 680,80 TOTALE € 2.041,60
VI.
3-In applicazione del principio della soccombenza devono essere, infine, poste definitivamente a carico del le spese CP_1 di entrambe le CTU, svolte rispettivamente nel procedimento di istruzione preventiva e nel primo grado di giudizio.
VII.
1-Non sussistono, invece, i presupposti per condannare l'appellato ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a titolo di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, non ritenendosi che il nel resistere all'impugnazione abbia agito con dolo CP_1
o colpa grave, abusando del diritto di difesa e dei correlati strumenti processuali.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con Parte_1 atto di citazione notificato il 30.12.2019 nei confronti di
[...]
avverso la sentenza n. n. 1225/2019, depositata dal Giudice CP_1 di Pace di Bari in data 27.05.2019, nel giudizio iscritto al n.
10 11809/2015 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello; in riforma della sentenza di primo grado:
B. ACCOGLIE la domanda di esatto adempimento, formulata dalla
[...]
nei confronti di Parte_1 Controparte_1
C. CONDANNA, per l'effetto, al pagamento, in Controparte_1 favore della della somma di € 3.074,48, Parte_1 oltre agli interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino al soddisfo;
D. DICHIARA INNAMMISSIBILE la domanda nuova, formulata da
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta in appello, CP_1 depositata in data 24.03.2020, di condanna della Parte_1
alla consegna della certificazione delle attività
[...] impiantistiche svolte per violazione dell'art. 345, comma 1,
c.p.c.
E. CONDANNA al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
delle spese processuali del procedimento di Parte_1 istruzione preventiva e di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 375,00 per esborsi ed € 3.650,60, per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
F. PONE le spese della CTU, espletata nel procedimento di istruzione preventiva iscritto al n. 3238/2015 e della CTU, svolta nel giudizio di primo grado, iscritto al n. 11809/2015, definitivamente a carico di CONDANNANDO Controparte_1 quest'ultimo a rimborsare alla quanto dalla Parte_1 stessa versato a tale titolo.
Così deciso in Bari, addì 09.12.2025.
Il Giudice
EN VI UF
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