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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/11/2025, n. 2719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2719 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3893/2023 R.G. tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesca Napoli, Pierlucio Napoli e Ivano Leccisi come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che, con sentenza n. 830 del 16.03.2022 del Tribunale del Lavoro di Lecce, resa nel giudizio iscritto al n. 2361/2021 R.G., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di CP_ invalidità; che, con provvedimento TE08 del 23.07.2022, l aveva provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno cat. IOART n. 34523699, con decorrenza dal 01.03.2021, trattenendo sull'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi pari ad € 10.831,06 (da marzo 2021 sino a luglio 2022), una ritenuta fiscale pari ad € 1.506,06 per “Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” ed
€ 985,05 per “Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti”.
Ritenendo di dover subire una decurtazione inferiore a quella applicata, per le ragioni esposte in atti, chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto a beneficiare delle detrazioni previste dagli artt. 13 e 21 del
TUIR e la conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.387,00 (ovvero € 2.491,11 CP_1 decurtata della somma di € 104,00 quale imposta realmente dovuta a titolo di tassazione separata da marzo
2021 a luglio 2022), oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice CP_1
e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
E ciò perché la giurisprudenza di legittimità ha tracciato il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria facendo leva sulla sussistenza o meno di “un atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè di un atto proveniente dall'autorità fiscale.
In tal senso si è espressa Cass. S.U. n.26820 del 19.12.2009, secondo cui: “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione a conoscere della controversia tra sostituto d'imposta e sostituito avente ad oggetto la contestazione della legittimità della ritenuta alla fonte, operata dal secondo all'atto del pagamento del proprio debito, ogni qual volta manchi
“un atto qualificato”, rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale, poiché soltanto in tal caso la controversia ha ad oggetto direttamente il rapporto tributario”. In termini analoghi, cfr.
Cass., S.U. n.15031 del 26.06.2009, per cui “Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo
e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”.
Nella specie, la controversia ha ad oggetto la verifica circa la corretta applicazione, da parte di CP_1 quale sostituto d'imposta, delle detrazioni stabilite dall'art. 13 co. 3 T.U.I.R. Non viene in rilievo nessuno degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (atti impugnabili con ricorso davanti alle Commissioni tributarie), né la contestazione del ricorrente investe la sussistenza del potere impositivo di un organo della Amministrazione finanziaria. Trattasi allora di una questione di adempimento contrattuale, che implica la verifica circa la corretta attuazione del rapporto giuridico previdenziale da parte dell' CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 49, co. 2 T.U.I.R. “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”. Inoltre,
a norma dell'art.17, co. 1 lett. b) T.U.I.R. (Tassazione Separata), “1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”.
L'articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all'articolo
17, co. 1, lettera b): - “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui (...) sono percepiti” (comma 1); - “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (comma 3); - “l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono” (comma 4). Quanto alle detrazioni di cui al suindicato articolo 21, ai sensi dell'art.13, comma 3, lettera a) TUIR, la stessa è pari ad € 1.880 se il reddito complessivo non supera € 8.000,00 (nel caso di specie, l'importo annuo della pensione percepita era inferiore ad € 8.000,00).
Tale regime, invero, potrebbe essere escluso solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. per tutte Cass. civ. n.
10887/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), non invece nel caso di specie, atteso che gli arretrati sono stati tardivamente liquidati solo in conseguenza di un provvedimento giudiziale. CP_ Ebbene, nella fattispecie odierna si ritiene che l' fosse a conoscenza della sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni per poter beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione;
ed invero, il ricorrente nel corso degli anni 2021 e 2022 non ha svolto attività da lavoro dipendente in quanto titolare di impresa artigiana, come risulta dall'estratto contributivo (alleg. n.3 fascicolo ricorrente).
Nel provvedimento di liquidazione TE08 del 23.07.2022 emesso dall'ente, alla voce “Imponibilità fiscale” si legge testualmente: “L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto CP_ conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”. Tuttavia, come facilmente riscontrabile, l' ha tenuto conto delle medesime solo per i ratei successivi a luglio 2022. CP_ Alla luce della surrichiamata normativa, ne consegue che l' nella quantificazione degli arretrati pensionistici avrebbe dovuto decurtare dall'imposta lorda applicata la somma annua di € 1.880,00 a titolo di detrazione, con conseguente azzeramento dell'intero obbligo impositivo (v. in tal senso sentenze Corte
d'Appello di Lecce n. 898/2022, n.125/2024).
Risulta, pertanto, accertato il diritto della parte ricorrente, ex art. 21, comma 4 TUIR, alla rifusione delle CP_ somme trattenute dall' a titolo di Irpef sui ratei maturati da marzo 2021 a luglio 2022.
Per le ragioni che precedono, deve accertarsi che il ricorrente aveva diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità cat. IOART n. 34523699, soggetti a tassazione separata ex art. 13 T.U.I.R., per complessivi € 2.387,00 (ovvero € 2.491,11 decurtata della somma di € 104, quale imposta realmente dovuta a titolo di tassazione separata da marzo 2021 a luglio 2022); in accoglimento del ricorso,
l' va pertanto condannato a pagare al ricorrente l'importo sopra indicato, oltre interessi come per CP_1 legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accerta che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione della trattenuta IRPEF effettuata dall' in CP_1 sede di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IOART n. 34523699 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di € 2.387,00 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
Lecce, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 05.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.3893/2023 R.G. tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Francesca Napoli, Pierlucio Napoli e Ivano Leccisi come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.03.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che, con sentenza n. 830 del 16.03.2022 del Tribunale del Lavoro di Lecce, resa nel giudizio iscritto al n. 2361/2021 R.G., era stato riconosciuto in suo favore il requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di CP_ invalidità; che, con provvedimento TE08 del 23.07.2022, l aveva provveduto alla liquidazione dei ratei dell'assegno cat. IOART n. 34523699, con decorrenza dal 01.03.2021, trattenendo sull'importo complessivo dei ratei maturati e non riscossi pari ad € 10.831,06 (da marzo 2021 sino a luglio 2022), una ritenuta fiscale pari ad € 1.506,06 per “Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti anni precedenti” ed
€ 985,05 per “Trattenute IRPEF sugli arretrati imponibili corrisposti”.
Ritenendo di dover subire una decurtazione inferiore a quella applicata, per le ragioni esposte in atti, chiedeva, pertanto, accertarsi il proprio diritto a beneficiare delle detrazioni previste dagli artt. 13 e 21 del
TUIR e la conseguente condanna dell' alla restituzione della somma di € 2.387,00 (ovvero € 2.491,11 CP_1 decurtata della somma di € 104,00 quale imposta realmente dovuta a titolo di tassazione separata da marzo
2021 a luglio 2022), oltre interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice CP_1
e contestava, nel merito, la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza. * * *
Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente.
E ciò perché la giurisprudenza di legittimità ha tracciato il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria facendo leva sulla sussistenza o meno di “un atto qualificato” rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè di un atto proveniente dall'autorità fiscale.
In tal senso si è espressa Cass. S.U. n.26820 del 19.12.2009, secondo cui: “Spetta al giudice ordinario la giurisdizione a conoscere della controversia tra sostituto d'imposta e sostituito avente ad oggetto la contestazione della legittimità della ritenuta alla fonte, operata dal secondo all'atto del pagamento del proprio debito, ogni qual volta manchi
“un atto qualificato”, rientrante nella tipologia di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all'autorità fiscale, poiché soltanto in tal caso la controversia ha ad oggetto direttamente il rapporto tributario”. In termini analoghi, cfr.
Cass., S.U. n.15031 del 26.06.2009, per cui “Le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo
e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario”.
Nella specie, la controversia ha ad oggetto la verifica circa la corretta applicazione, da parte di CP_1 quale sostituto d'imposta, delle detrazioni stabilite dall'art. 13 co. 3 T.U.I.R. Non viene in rilievo nessuno degli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (atti impugnabili con ricorso davanti alle Commissioni tributarie), né la contestazione del ricorrente investe la sussistenza del potere impositivo di un organo della Amministrazione finanziaria. Trattasi allora di una questione di adempimento contrattuale, che implica la verifica circa la corretta attuazione del rapporto giuridico previdenziale da parte dell' CP_1
Nel merito, il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 49, co. 2 T.U.I.R. “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”. Inoltre,
a norma dell'art.17, co. 1 lett. b) T.U.I.R. (Tassazione Separata), “1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”.
L'articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all'articolo
17, co. 1, lettera b): - “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui (...) sono percepiti” (comma 1); - “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (comma 3); - “l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono” (comma 4). Quanto alle detrazioni di cui al suindicato articolo 21, ai sensi dell'art.13, comma 3, lettera a) TUIR, la stessa è pari ad € 1.880 se il reddito complessivo non supera € 8.000,00 (nel caso di specie, l'importo annuo della pensione percepita era inferiore ad € 8.000,00).
Tale regime, invero, potrebbe essere escluso solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. per tutte Cass. civ. n.
10887/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), non invece nel caso di specie, atteso che gli arretrati sono stati tardivamente liquidati solo in conseguenza di un provvedimento giudiziale. CP_ Ebbene, nella fattispecie odierna si ritiene che l' fosse a conoscenza della sussistenza, in capo al ricorrente, delle condizioni per poter beneficiare delle detrazioni per redditi da pensione;
ed invero, il ricorrente nel corso degli anni 2021 e 2022 non ha svolto attività da lavoro dipendente in quanto titolare di impresa artigiana, come risulta dall'estratto contributivo (alleg. n.3 fascicolo ricorrente).
Nel provvedimento di liquidazione TE08 del 23.07.2022 emesso dall'ente, alla voce “Imponibilità fiscale” si legge testualmente: “L'assegno è fiscalmente imponibile e per la determinazione dell'imposta netta dovuta si è tenuto CP_ conto: - delle detrazioni per redditi da pensione”. Tuttavia, come facilmente riscontrabile, l' ha tenuto conto delle medesime solo per i ratei successivi a luglio 2022. CP_ Alla luce della surrichiamata normativa, ne consegue che l' nella quantificazione degli arretrati pensionistici avrebbe dovuto decurtare dall'imposta lorda applicata la somma annua di € 1.880,00 a titolo di detrazione, con conseguente azzeramento dell'intero obbligo impositivo (v. in tal senso sentenze Corte
d'Appello di Lecce n. 898/2022, n.125/2024).
Risulta, pertanto, accertato il diritto della parte ricorrente, ex art. 21, comma 4 TUIR, alla rifusione delle CP_ somme trattenute dall' a titolo di Irpef sui ratei maturati da marzo 2021 a luglio 2022.
Per le ragioni che precedono, deve accertarsi che il ricorrente aveva diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati dell'assegno ordinario di invalidità cat. IOART n. 34523699, soggetti a tassazione separata ex art. 13 T.U.I.R., per complessivi € 2.387,00 (ovvero € 2.491,11 decurtata della somma di € 104, quale imposta realmente dovuta a titolo di tassazione separata da marzo 2021 a luglio 2022); in accoglimento del ricorso,
l' va pertanto condannato a pagare al ricorrente l'importo sopra indicato, oltre interessi come per CP_1 legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei procuratori CP_1 costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accerta che il ricorrente ha diritto alla rideterminazione della trattenuta IRPEF effettuata dall' in CP_1 sede di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità cat. IOART n. 34523699 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento di € 2.387,00 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del CP_1 credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.000,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
Lecce, 05.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)