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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa Monica GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 30 settembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2149 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Carotenuto, Parte_1 APPELLANTE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Velletri n. 830/2022 del 14.7.2022
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 10.12.2020, ha chiesto dichiararsi che Parte_1
“relativamente alla domanda di M.P. inerente l'ernia lombare [egli] ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 15% o quantomeno superiore al 06%, e per l'effetto, condannare l' alla CP_2 maggiore valutazione dell'indennizzo del danno biologico, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”, con vittoria di spese da distrarsi.
A sostegno della domanda ha dedotto: di aver presentato domanda di riconoscimento di un danno biologico conseguente alla patologia professionale sofferta (“ernia discale lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori”), asseritamente valutabile nella misura del 15%; che l' , CP_1 riconosciuta l'origine professionale della malattia, aveva tuttavia valutato nel 6% il danno biologico derivatone;
di aver proposto dunque opposizione ex art. 104, d.P.R. n. 1124/1965 avverso il predetto provvedimento chiedendo una rivalutazione del danno biologico, senza ottenere alcun riscontro;
che il provvedimento è ingiusto ed illegittimo in quanto, alla stregua della documentazione medica CP_1 prodotta, il danno biologico sofferto da esso ricorrente a causa della malattia di accertata origine professionale è pari al 15%.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
A tal fine ha ribadito la correttezza delle valutazioni operate in sede amministrativa ed evidenziato che contraddittoriamente il ricorrente insistesse per una valutazione del danno pari al
15%, pur a fronte della relazione medica – da lui stesso posta a sostegno della domanda – che valutava nel 12% il danno biologico derivante dalla patologia professionale;
ha inoltre eccepito una errata lettura ed applicazione della nosologia tabellare di legge.
Espletata la CTU medico-legale, con la sentenza impugnata il Tribunale di Velletri ha respinto il ricorso, evidenziando che il CTU, con valutazione immune da profili di censurabilità, aveva confermato la valutazione del 6% già operata in sede amministrativa dall' . CP_1
Avverso tale pronuncia, ha proposto appello il chiedendone la riforma integrale ed Parte_1 insistendo per il riconoscimento di un danno biologico del 12%, previo eventuale rinnovo della CTU medico-legale se ritenuto necessario dalla Corte.
A tal fine, ha dedotto che: il Tribunale avesse acriticamente aderito alle risultanze della CTU, benché lacunosa;
secondo una nuova relazione medica di parte a firma del dr. il CTU Persona_1 di primo grado non aveva valutato adeguatamente le mansioni espletate dal lavoratore, ed aveva pertanto determinato solo nel 6% il danno biologico, da valutarsi invece in misura superiore, essendo l'assistito affetto da “ - Ernia discale posteriore a livello L5-S1, presente sia in sede mediana che paramediana, che impronta il sacco durale ed i corrispettivi neuroforami;
- Protrusione discale a livello del disco intersomatico L4/L5 con parziale impegno del pavimento dei neuroforami”; che il
Tribunale lo avesse erroneamente condannato alla refusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU, benché egli avesse depositato in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' ha resistito, chiedendo dichiararsi parzialmente inammissibile l'appello, perché in CP_1 parte avente ad oggetto una patologia non dedotta in primo grado, né fatta oggetto di domanda amministrativa, con conseguente improponibilità della stessa domanda giudiziale;
per il resto, ha chiesto il rigetto del gravame, perché infondato, essendo risultati assenti – sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziale – “i disturbi trofico-sensitivi, che giustificherebbero un danno menomativo superiore al 6%”. La causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita all'udienza del
30.9.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione.
2. Ebbene, come eccepito dall' appellato, la domanda proposta in sede d'appello è CP_1 parzialmente inammissibile, oltre che improponibile.
Ed invero, dagli atti si evince che:
- la malattia oggetto della denuncia presentata all' (v. Mod. 5 SS bis del 5.10.2019, in CP_1 atti) è esclusivamente l'“ernia discale lombare con disturbi neurotrofici persistenti agli arti inferiori”;
- parimenti, nel provvedimento del 28.1.2020 viene menzionata la sola “ernia discale CP_1
L5-S1 a modico impegno funzionale”;
- lo stesso nel ricorso di primo grado, lamenta esclusivamente una “ernia discale Parte_1 lombare con disturbi neurotrofici agli arti inferiori”.
Non risulta pertanto che per la diversa patologia “Protrusione discale a livello del disco intersomatico L4/L5 con parziale impegno del pavimento dei neuroforami” sia mai stata presentata domanda amministrativa, né ancora domanda giudiziale nel giudizio di primo grado.
Né può rilevare sotto tale profilo che il CTU nominato dal giudice di prime cure abbia riscontrato che “il sig. è affetto da: ernia discale L5-S1 e protrusione discale L4-L5 a Parte_1 modesto impegno funzionale”, peraltro poi correttamente limitando la valutazione medico-legale alla sola ernia discale oggetto di giudizio.
Di tal ché nella presente sede d'appello la domanda risulta in parte qua inammissibile, oltre che improponibile, essendo stata proposta per la prima volta nel presente grado.
3. Venendo invece all'esame dell'ernia discale lombare oggetto del giudizio di primo grado e della denuncia , pare opportuno rammentare che il Tribunale ha condiviso – seppur con CP_1 motivazione succinta – le conclusioni del CTU nominato nel giudizio di primo grado, nel cui elaborato peritale si legge: “Il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento di malattia professionale all' , ed è stato riconosciuto dall'Istituto un danno biologico nella misura del 6%. CP_1
Ha presentato opposizione, al fine di ottenere una maggiore valutazione, ma questa non ha sortito alcun effetto. Ha quindi presentato ricorso giudiziario per ottenere una valutazione pari al 15%, o quantomeno superiore al 6%. Si precisa innanzitutto che nel certificato medico di parte la richiesta
è 12%. Leggendo l'esame obiettivo riportato nella relazione di visita dell' si ritiene che la CP_1 valutazione espressa sia corretta, vista la voce 213 delle tabelle: “Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Fino a 12”. Nel caso in esame infatti non sono stati riscontrati a suo tempo disturbi trofico-sensitivi, né questi sono presenti ora. Allo stato attuale la condizione clinica è sovrapponibile a quella rilevata dall' , e la valutazione espressa si ritiene CP_1 corretta”.
3.1. Sennonché, pur a fronte di tali motivazioni di rigetto della domanda nel giudizio di primo grado, l'odierno appellante, richiamando le risultanze di una nuova consulenza di parte a firma del dr. ha così motivato il gravame: Persona_1
“Preliminarmente si passa alla disamina di quelle che sono le mansioni tipiche espletate dal sig. le quali consistevano nei lavori tipici dei fabbri ed installatori di infissi [segue la Parte_1 disamina delle mansioni tipiche] … Nel caso di specie si rappresenta che il sig. , Parte_1 durante il proprio iter lavorativo oltre ad effettuare lavorazione di movimentazione di carichi, ha anche assunto posture incongrue. Pertanto si evidenzia in via del tutto preliminare che il CTU di I° grado, Dott. , sul cui giudizio medico-legale non mi trovo concorde, non ha valutato Persona_2 attentamente ed in maniera specifica le mansioni svolte dal sig. quelle che sono le attività Parte_1 quotidiane svolte ed i rischi cui è esposto. Difatti si significa che in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il medico valutatore ha l'onere di valutare con la massima attenzione le modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. L'anamnesi lavorativa raccolta dal Dott. , risulta tuttavia superficiale. Il CTU, infatti, ha elencato solo le Persona_2 mansioni, senza scendere nello specifico in quella che era la sua vera esposizione al rischio, valutando in pejus la menomazione accertata, già riconosciuta tecnopatia dall'Ente previdenziale.
Senza voler tediare il Giudicante, si rappresenta che le mansioni cui è stato esposto il sig. Parte_1 sono gravate quotidianamente dai seguenti rischi:- Movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci;
- Posture incongrue.
Volendo citare la teoria del rischio, si definisce il rischio specifico come quello legato esplicitamente alla mansione lavorativa del soggetto in esame. Se ne deduce che - in assenza di una valutazione adeguata delle mansioni lavorative di un soggetto - non è possibile in primis stabilire quale siano i rischi specifici (nella specie erano movimentazione manuale di carichi e posture incongrue) e di seguito procedere ad una corretta valutazione medico-legale del nesso tra tali rischi
e la patologia denunciata e successiva quantificazione. Pertanto si può affermare che l'elaborato d'
Ufficio è gravato da un errore metodologico che rende incondivisibili le conclusioni valutative. Si può presumere che la circostanza dell'incompleta ed inadeguata valutazione delle mansioni lavorative gravate da rischi specifici a cui il era quotidianamente esposto, abbia Parte_1 erroneamente inficiato il giudizio medico-legale conclusivo in merito alla quantificazione dei postumi. Pertanto, come poc'anzi argomentato, posto che la valutazione del consulente d'ufficio è basata integralmente su un'anamnesi lavorativa viziosamente raccolta, non è possibile condividere le conclusioni cui perviene il CTU … Orbene, tenuto conto di quanto discusso, nonché dei rilievi clinico-anamnestici della fattispecie e del tipo di lavoro svolto dall'assicurato, dobbiamo necessariamente divergere dalle conclusioni del CTU e concludere che l'infermità denunciata e già riconosciuta tecnopatia dall' , genera nel sig. una complessiva attività Controparte_3 Parte_1 psico-fisica dello stesso, determinata, in riferimento alle tabelle di cui al D.L. n° 38/2000 ( codice di riferimento 213 valutabile fino al 12%) un danno biologico in misura quantomeno CP_1 superiore al 6% (sei per cento), essendo affetto da:• Ernia discale posteriore a livello L5-S1, presente sia in sede mediana che paramediana, che impronta il sacco durale ed i corrispettivi neuroforami;
•
Protrusione discale a livello del disco intersomatico L4/L5 con parziale impegno del pavimento dei neuroforami”.
3.2. Ebbene, alla luce di tale motivo di impugnazione, non può il Collegio non rilevare, da un lato, che la domanda di accertamento di un danno biologico pari al 12% in luogo del 6% già riconosciuto, come spiegata in grado d'appello, non risulta supportata adeguatamente dal motivo di impugnazione e dalla relazione tecnica di parte, ove genericamente si accenna appena ad “un danno biologico in misura quantomeno superiore al 6% (sei per cento)”.
Dall'altro, appare evidente che il motivo di impugnazione non si confronta con le motivazioni per cui è stato riconosciuto il 6% sia in sede amministrativa che nel giudizio di primo grado.
Ed invero, l'atto d'appello fa derivare la presunta erronea valutazione del danno biologico da una erronea valutazione delle mansioni del lavoratore e dell'esposizione a rischio, che invece non sono stati affatto posti in dubbio né dall' in sede amministrativa, né dal CTU e dal giudice di CP_1 primo grado: tant'è che sia in sede amministrativa che in sede giudiziale è stata riconosciuta l'origine professionale della patologia, derivante evidentemente dalle mansioni espletate e dall'esposizione ad un rischio professionale.
Al contrario, l'appello non contesta invece le motivazioni per cui l' ed il CTU di primo CP_1 grado sono pervenuti alla valutazione del 6%: ovverosia la sussunzione della patologia nella voce n.
213 delle tabelle (“Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti. Fino a
12”), e la carenza – ora e allora – di “disturbi trofico-sensitivi” che invece, secondo la denuncia presentata all' e alla stregua delle allegazioni del giudizio di primo grado, interessavano in CP_1 modo persistente gli arti inferiori.
Di tal ché il motivo di impugnazione appare infondato, senza che risulti necessario rinnovare la CTU, rinnovo che del resto l'appellante aveva manifestato di rimettere al prudente apprezzamento di questa Corte (si legge in calce all'atto di appello: “In via istruttoria, ove l'On.le Corte adita dovesse ritenerlo necessario, si chiede disporsi CTU medico-legale”).
4. E' invece fondato il secondo motivo d'appello, considerato che nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata agli atti del giudizio di primo grado, il Tribunale ha condannato il alla refusione delle spese di lite in favore della controparte ed al pagamento delle spese di Parte_1
CTU.
Sul punto, la sentenza va riformata, con dichiarazione di irripetibilità delle spese di lite e condanna dell' al pagamento delle spese di CTU. CP_1
5. Stante l'accoglimento parziale dell'appello e, dunque, la reciproca soccombenza, le spese di lite del presente grado possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto:
1. dichiara irripetibili le spese di lite del primo grado e pone le spese della CTU di primo grado a carico dell' ; CP_1
2. compensa le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, lì 30.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia