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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 576/2023 avente ad oggetto: prestito obbligazionario promossa da:
C.F. , P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Filippo Lupo che la rappresentava Parte_2
e la difendeva per procura in atti;
e, dopo la dichiarazione di fallimento della e l'interruzione del procedimento, Parte_1
riassunta da
(C.F. , P.I. ), in persona del Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Curatore dott. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonio Colella che lo rappresenta CP_1
e difende unitamente all'Avv. Filippo Lupo per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gabriele Controparte_3
Piccinini che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 12 Con la costituzione di
(C.F. , P.I. ), in persona del già amministratore Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Barbiani che la rappresenta e la Parte_2
difende per procura in atti;
Udienza di rimessione della causa a decisione del 18.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL Parte_3 Parte_1
Riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 296/2023, pubblicata in data 04.04.2023, all'esito del procedimento di primo grado n. 1483/2020 R.G. celebrato dinanzi al Tribunale di Alessandria, G.I. dott.ssa Antonella Dragotto, notificata da controparte in data 07.04.2023 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, e per l'effetto, accogliere le seguenti domande:
Previa rimessione della causa in istruttoria, all'uopo ammettendo le istanze formulate in atto di citazione in appello;
In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare – ad effetti equivalenti – che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni spiegate in atti.
Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale, e salvo gravame, accertare e dichiarare la non debenza da parte della società della somma rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in atti e per Parte_1
quanto si verrà in seguito ad esporre.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo reso.
Con vittoria di spese ed onorario di avvocato di entrambi i gradi del giudizio
PER PARTE APPELLATA:
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare, dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio della in Controparte_4 proprio, in persona del già Amministratore sig. e, per l'effetto, rigettare Parte_2 integralmente ogni domanda da quest'ultima formulata, per i motivi di cui in atti;
pagina 2 di 12 in via principale, respingere integralmente l'appello e le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 296/2023, per i motivi indicati in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, condannare l'attrice a pagare alla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la somma di € 1.500.000,00, oltre interessi al tasso del 5% dal 1.1.2017 al saldo sulla somma capitale di € 1.000.000,00 e al tasso del 5,5% dalle singole sottoscrizioni al saldo sulla somma capitale di € 500.000,00, per i motivi indicati in atti;
sempre nel merito, al contempo e in ogni caso, previo accertamento del fatto che l'appellante ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare la stessa appellante al risarcimento del danno, in favore della convenuta appellata, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. nella somma che sarà liquidata e ritenuta equa dalla Corte.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
PER LA IN PERSONA DEL GIA' AMMINISTRATORE Parte_1 Parte_2
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, previa declaratoria di ammissibilità della costituzione in giudizio della società fallita in Parte_1 persona del già amministratore Sig. stante il disinteresse dichiarato dalla curatela Parte_2 fallimentare a mezzo del proprio legale Avv. Antonio Colella del Foro di Rimini a coltivare la difesa nel presente giudizio, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 296/2023 pubblicata in data 04.04.2023 all'esito del procedimento di primo grado n. 1483/2020 R.G. celebrato dinanzi al Tribunale di Alessandria, G.I. dott.ssa Antonella Dragotto, notificata da controparte in data 07.04.2023 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e per l'effetto accogliere le seguenti domande: previa rimessione della causa in istruttoria all'uopo ammettendo le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. riportate nell'atto di costituzione,
In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in atti.
pagina 3 di 12 Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda giudiziale, e salvo gravame, accertare e dichiarare la non debenza da parte della società della somma rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in atti. Parte_1
Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo reso.
Con vittoria di spese ed onorario di avvocato di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Alessandria ha emesso il decreto ingiuntivo n.215/2020 del 17.2.2020 nei confronti della per il credito vantato dalla - quale Parte_1 Controparte_2 intestataria di titoli obbligazionari nominativi dalla stessa sottoscritti, relativi al prestito obbligazionario emesso dalla - dell'importo di € 1.500.000,00 oltre agli interessi nella misura stabilita Parte_1 per il prestito obbligazionario dalla maturazione del credito al saldo, e oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto Parte_1 la revoca, eccependo la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Torino-sezione specializzata per le imprese e, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa avversaria e il proprio inadempimento, allegando l'esistenza di accordi intervenuti tra la e la volti Parte_1 CP_2
a procrastinare il pagamento degli interessi a date successive rispetto a quelle pattuite per iscritto.
La costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di Controparte_2 incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria e, nel merito, ha dedotto: di aver sottoscritto in più tranches, dal 2015 al 2018, il prestito obbligazionario fruttifero di interessi emesso dalla Mirabello s.p.a., per il complessivo importo di € 1.500.000, interamente versato;
che gli interessi avrebbero dovuto essere pagati in via posticipata con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno, ma erano stati rimborsati solo per l'anno 2016, mentre nulla era stato versato per gli anni 2017 e 2018; che non vi erano stati accordi volti a procrastinarne il pagamento;
che la obbligazionista aveva richiesto alla società CP_2 emittente il rimborso anticipato del capitale, a fronte della decadenza dal beneficio del termine della medesima, come stabilito nel Regolamento del prestito obbligazionario;
che nulla era stato pagato dalla società emittente. Ha quindi chiesto di rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n.296/2023 pubblicata il 4.4.2023, ha ritenuto infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando che:
-doveva essere confermata la competenza del Tribunale adito, perché la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa era esclusivamente configurabile in caso di controversia direttamente inerente ad una questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni pagina 4 di 12 sociali, mentre nel caso di specie si controverteva in tema di obbligazioni, meri titoli di credito, che conferivano all'investitore obbligazionista il diritto a ricevere alle scadenze predefinite il rimborso del capitale sottoscritto e una remunerazione a titolo di interesse, ma non comportavano come le azioni l'acquisto della qualità di socio della società;
-nel merito, la aveva provato di essere intestataria di titoli obbligazionari emessi dalla CP_2
per la complessiva somma di € 1.500.000,00, regolarmente pagata (docc. 1 e 2, certificati Parte_1 obbligazionari;
doc. 3, quietanze cumulative di pagamento;
doc. 4, delibera emissione prestito obbligazionario); e aveva allegato il grave inadempimento di controparte, sia in ordine alla corresponsione degli interessi convenuti in sede di sottoscrizione (come previsti dall'art. 4 del
Regolamento del prestito obbligazionario, doc. 5), sia in ordine alla restituzione del capitale, mai avvenuta;
detta restituzione, a fronte del mancato pagamento degli interessi alle scadenze, doveva essere anticipata se richiesto dell'obbligazionista ai sensi dell'art.
8.2 del Regolamento;
e nel caso di specie la ne aveva fatto richiesta con raccomandata 14.10.2019; CP_2
-la mancata corresponsione del dovuto alle scadenze pattuite costituiva, secondo le stesse previsioni regolamentari, un grave inadempimento dell'emittente, sanzionato con la risoluzione del prestito e il rimborso anticipato ed integrale delle obbligazioni, dietro richiesta dell'obbligazionista; in ogni caso, quand'anche nulla fosse stato previsto nel Regolamento, dovevano trovare applicazione le disposizioni generali in tema di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., oltre che le norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.; non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico, non avendo fornito alcuna prova Controparte_5 scritta dei pretesi accordi intervenuti con la controparte volti a procrastinare il pagamento degli interessi;
le prove orali dedotte dall'opponente erano del tutto inammissibili, in quanto volte a provare patti posteriori al contenuto di un documento contrattuale redatto per iscritto (art. 2722 c.c.) e non sussistendo i presupposti per la deroga al divieto di cui all'art. 2733 c.c. avuto riguardo al tipo di contratto in oggetto
(prestito obbligazionario di valore assai consistente).
Ha pertanto rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta.
Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone Parte_1 la riforma per i motivi di gravame di seguito illustrati.
La costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, Controparte_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 12 A seguito della dichiarazione di fallimento della (con sentenza n.58/2023 del 13.9.2023 Parte_1 del Tribunale di Rimini), all'udienza del 10.10.2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Con ricorso del 20.12.2023 la causa è stata riassunta dal in persona del Parte_3 curatore, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di appello precedentemente articolati dalla società in bonis e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La costituendosi nel procedimento riassunto, ha ribadito le precedenti difese. CP_2
In data 14.2.2025 si è costituita in giudizio la in persona del già amministratore Parte_1 Parte_2
, dichiarando di avere interesse a subentrare alla curatela fallimentare per tutelare i propri diritti
[...] patrimoniali, a fronte del disinteresse manifestato dalla curatela, richiamando la giurisprudenza di Cass. civ. 29462/2022; ha chiesto di dichiarare l'ammissibilità della costituzione in giudizio della società fallita e di riformare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate, corrispondenti a quelli di parte appellante.
Il Consigliere istruttore, rilevato che la decisione sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della fallita in proprio competeva al Collegio e ritenuta la causa matura per la decisione, con riserva di ogni questione al merito, ha concesso i termini dell'art. 352 c.p.c.; indi all'udienza del 18.11.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II. La costituzione in giudizio della fallita in proprio è inammissibile.
Premesso che il ha riassunto il giudizio interrotto ed è tuttora parte del Parte_3 medesimo - pur non avendo partecipato alle udienze successive alla riassunzione e non avendo depositato gli atti conclusivi - non sussistono i presupposti per la legittimazione suppletiva della società fallita.
Come statuito dalla Suprema Corte:
-“Qualora l'amministrazione fallimentare rimanga inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire a tutela dei suoi diritti patrimoniali, a patto che l'inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse e non anche quando consegua a una negativa valutazione circa la convenienza della controversia. La legittimazione suppletiva del fallito opera allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari e non quando si faccia questione dell'impugnativa di atti della procedura rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare” (Cass. civ. 29462/2022);
-“nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di pagina 6 di 12 svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l. fall. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame” (Cass. civ. 32634/2023).
La in persona del già amministratore dichiara di avere interesse a Parte_1 Parte_2 subentrare - quale appellante - alla curatela fallimentare per tutelare i propri diritti patrimoniali, affermando che sussiste il totale disinteresse della curatela, in quanto il legale del (a cui è Parte_3 stato chiesto se il intendeva, dopo avere riassunto il procedimento, coltivare il giudizio e Parte_3 svolgere attività per l'udienza fissata) ha comunicato che non avrebbe coltivato il giudizio;
e assume che, poiché in tale comunicazione non è stato precisato che sia stata svolta una valutazione negativa circa la convenienza della controversia, si deve presumere che l'inerzia della curatela sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentare ai sensi indicati dalla Cassazione.
La prospettazione non è condivisibile.
Nel caso di specie non si ravvisa il totale disinteresse degli organi della procedura fallimentare, la quale al contrario ha riassunto il giudizio interrotto, così attivandosi e dimostrando di interessarsi al rapporto oggetto di causa;
la stessa è peraltro tuttora parte (appellante) del procedimento.
Il fatto che successivamente alla riassunzione la procedura abbia scelto di non depositare le note scritte di udienza (e in seguito gli atti conclusivi), non implica il totale disinteresse;
è invece significativo di una valutazione di non convenienza nella prosecuzione del giudizio, che risulta evidente dal fatto che il curatore ha proposto l'ammissione del credito della al passivo Controparte_2 fallimentare e che tale credito è stato incluso nello stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice
Delegato; tale circostanza, non contestata dalla risulta accertata dalla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Bologna n.347/2024 pubblicata il 15.2.2024, pronunciata in causa tra Parte_1
e altri soggetti, prodotta ritualmente e tempestivamente
[...] Parte_3 CP_2 da parte appellata con la comparsa di costituzione nel procedimento riassunto (del 7.3.2024), prima difesa utile successiva alla pubblicazione della sentenza (documento sopravvenuto in corso di causa).
Precisamente la Corte d'Appello di Bologna, rigettando il reclamo proposto dalla Parte_1 avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo e avverso la contestuale sentenza dichiarativa del fallimento, trattando il secondo motivo di reclamo - secondo cui il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insolvente la , senza considerare che la contestazione Parte_1 dei crediti degli obbligazionisti toglieva all'inadempimento del debitore il significato dell'insolvenza e che il Tribunale non aveva esaminato il merito della pretesa creditoria degli obbligazionisti – ha accertato pagina 7 di 12 in primo luogo che “nel ricorso concordatario e nella relazione attestativa i crediti degli obbligazionisti sono stati considerati ed inseriti nel passivo chirografario: evenienza che ha consentito al tribunale di pervenire, del tutto legittimamente, in sede di pronuncia di fallimento ad una conclusione positiva…circa la sussistenza delle pretese creditorie” e, nel merito dei rilievi, che le contestazioni “trovano smentita
…nell'esito stesso della verifica del passivo del 25 gennaio 2024, nel quale gli obbligazionisti sono stati ammessi dal giudice delegato, su proposta del curatore, per i loro rispettivi crediti (salva l'esclusione di una parte degli interessi e delle spese dei monitori)”.
Non sussistono pertanto i presupposti per la legittimazione suppletiva della società fallita.
III. L'appello proposto è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo – “l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Alessandria ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di competenza per materia (funzionale e inderogabile) della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Torino” - la sentenza viene censurata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale delle Imprese di Torino, allegando che: l'oggetto della controversia è costituito dalla richiesta di restituzione del prestito obbligazionario emesso dalla e sottoscritto dalla Parte_1 CP_2 come rilevato dalla sentenza Cass. civ. 22149/2020, l'indagine finalizzata a verificare la sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del D.Lgs. 168/2003 e succ. mod., si deve fondare sul petitum sostanziale e sulla causa petendi dedotti in giudizio;
il prestito obbligazionario emesso da una società di capitali non è un semplice e generico rapporto avente ad oggetto un prestito, perché lo status di obbligazionista di società è intrinsecamente e sensibilmente differente da quello del puro e semplice mutuante di una somma di denaro;
la disciplina delle obbligazioni emesse dalle società di capitali è contenuta nel titolo V del libro V c.c., dedicato alle società; in particolare la sezione VII disciplina specificamente la materia agli artt. 2410-2420 ter;
ne discende che, per la specialità della disciplina positiva e per la collocazione sistematica della stessa, il rapporto tra gli obbligazionisti e la società deve essere qualificato come un rapporto in grado di incidere sulle vicende societarie;
pertanto la materia devoluta in giudizio, stante la sua diretta incidenza sui rapporti societari, è demandata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di imprese.
La appellata rileva l'infondatezza del motivo richiamando le argomentazioni svolte nella CP_2 sentenza impugnata, in accoglimento delle proprie tesi difensive.
pagina 8 di 12 Il motivo è infondato.
La presente controversia non è riconducibile a quelle per cui l'art. 3 D.Lgs. n.168/2003 e succ. mod. prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, in quanto relative “a rapporti societari” (comma 2, lett. a) o “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” (comma 2, lett. b) o perché con esse “presentano ragioni di connessione” (comma 3).
Come statuito dalla Suprema Corte, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. civ.
17689/2025, Cass. civ. 6125/2024, Cass. civ. 22149/2020).
Nel caso in esame l'oggetto della controversia è costituito dalla domanda della di restituzione CP_2 del prestito obbligazionario erogato per € 1.500.000,00 oltre agli interessi (a fronte della decadenza dal beneficio del termine della per non avere corrisposto gli interessi dovuti alle scadenze). Parte_1
Il petitum sostanziale e la causa petendi non hanno alcun legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali.
E' irrilevante, al fine qui in esame, il fatto che il codice civile preveda una disciplina relativa alle obbligazioni emesse dalle società di capitali negli artt. 2410 e ss. c.c., né peraltro costituiscono oggetto di causa prerogative dell'assemblea degli obbligazionisti.
La stessa allegazione di parte appellante secondo cui il rapporto tra obbligazionista e società è in grado di incidere sulle vicende societarie, è generica e non contiene alcun concreto riferimento all'oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo - “l'erroneità della sentenza nella parte in cui – previa negazione dell'ingresso ad istanze istruttorie – è stata ritenuta non provata l'esistenza di un accordo tra le parti, finalizzato a posticipare la restituzione del prestito obbligazionario” - la sentenza viene censurata nella parte in cui non ha ammesso le prove orali dedotte e ha ritenuto non provato un accordo tra le parti per posticipare il pagamento degli interessi, allegando che: il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento all'art. 2722 c.c., che si riferisce a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento la cui stipulazione sia stata anteriore o contemporanea, mentre nel caso in esame ha allegato che il patto sia stato Parte_1 successivo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario;
è quindi applicabile la disciplina dell'art. 2723
c.c. che consente la prova per testi se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali;
proprio pagina 9 di 12 la peculiarità delle parti contraenti, la natura oltremodo specifica del contratto ed altre circostanze, tra cui quella relativa ai rapporti particolarmente stretti tra l'allora Presidente del C.d.A. di e i Parte_1 vertici della avrebbero dovuto condurre il Giudice a consentire un approfondimento CP_2 istruttorio sul tema;
i capi di prova miravano infatti a provare la sussistenza di rapporti personali tra i rispettivi legali rappresentanti, la sussistenza di rapporti professionali tra gli stessi e la comune volontà di postergare il termine di restituzione del capitale sottoscritto in obbligazioni;
la decisione del Tribunale di non ammettere la prova orale è poi priva di motivazione.
La rileva l'infondatezza del motivo e richiama le argomentazioni svolte nella sentenza CP_2 impugnata in accoglimento delle proprie tesi difensive, evidenziando che le istanze istruttorie di controparte sono inammissibili ai sensi degli artt. 2722, 2723, 2724, 2725 c.c., e che le stesse sono anche inammissibili nella loro formulazione, trattandosi di capi generici e indeterminati.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che le parti hanno concordato per iscritto le date di pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario, il relativo tasso, il termine di scadenza del prestito obbligazionario per la restituzione del capitale (cfr. certificati obbligazionari nominali emessi dalla delibera di emissione Parte_1 del prestito obbligazionario, Regolamento del Prestito Obbligazionario, prodotti da parte appellata).
Parte appellante allega che tra le parti è stato raggiunto, successivamente alla sottoscrizione del prestito obbligazionario, un accordo per posticipare il pagamento degli interessi;
l'allegazione è generica, non essendo specificato in quale data sarebbe stato raggiunto l'accordo e quale ne sarebbe esattamente il contenuto.
L'allegazione non è supportata da alcuna prova scritta.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale dedotta all'asserito fine di dimostrare tale accordo.
La doglianza è priva di fondamento.
L'art. 2723 c.c., dettato per i patti posteriori alla formazione del documento, dispone che l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Il Tribunale correttamente ha ritenuto non sussistente tale presupposto, motivando la decisione avuto riguardo al tipo di contratto in oggetto, prestito obbligazionario di valore assai consistente.
pagina 10 di 12 Il motivo di appello non fornisce concreti elementi che possano far apparire verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Il riferimento a presunti rapporti personali o professionali tra le parti è del tutto generico, non essendo illustrate circostanze specifiche sul punto.
Al contrario, il notevole ammontare del prestito obbligazionario (€ 1.500.000,00) e la specifica disciplina prevista con il Regolamento del Prestito Obbligazionario in ordine a tassi e scadenze degli interessi dovuti, nonché la genericità dell'allegazione relativa agli accordi sopravvenuti, rendono del tutto inverosimile che siano stati raggiunti successivi accordi verbali che le parti non hanno sentito l'esigenza di far confluire in un contratto scritto.
La prova orale è pertanto inammissibile.
Ad abundantiam si rileva che i capi di prova dedotti sono irrilevanti (1, 2, 3, 9) e inammissibili in quanto generici e indeterminati (4, 7, 8), non essendo specificato in quale data l'accordo sarebbe stato raggiunto, quale soggetto avrebbe rappresentato la quali sarebbero stati esattamente i nuovi termini di CP_2 pagamento degli interessi e la loro entità.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese del presente giudizio d'appello sostenute dall'appellata sono poste a carico del CP_2
appellante, soccombente, e della in proprio, la cui costituzione è Parte_3 Parte_1 inammissibile.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 1.000.000,01 a 2.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 7.417,00 per fase di studio, € 4.313,00 per fase introduttiva, € 12.333,00 per fase decisionale, per totali € 24.063,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Non viene accolta la domanda dell'appellata di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c., non ravvisandosi i presupposti di legge per tale pronuncia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto dal in persona del curatore, avverso la sentenza Parte_3
n.296/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 4.4.2023, che per l'effetto conferma;
-dichiara inammissibile la costituzione della in persona del già amministratore Parte_1 Parte_2
, avvenuta in data 14.2.2025;
[...]
-condanna il e la in persona del già amministratore Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare le spese del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che
[...] liquida in € 24.063,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott. Bruno Gian Pio Conca Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 576/2023 avente ad oggetto: prestito obbligazionario promossa da:
C.F. , P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 tempore , elettivamente domiciliata presso l'Avv. Filippo Lupo che la rappresentava Parte_2
e la difendeva per procura in atti;
e, dopo la dichiarazione di fallimento della e l'interruzione del procedimento, Parte_1
riassunta da
(C.F. , P.I. ), in persona del Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2
Curatore dott. elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonio Colella che lo rappresenta CP_1
e difende unitamente all'Avv. Filippo Lupo per procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata presso l'Avv. Gabriele Controparte_3
Piccinini che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE APPELLATA
pagina 1 di 12 Con la costituzione di
(C.F. , P.I. ), in persona del già amministratore Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Stefano Barbiani che la rappresenta e la Parte_2
difende per procura in atti;
Udienza di rimessione della causa a decisione del 18.11.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL Parte_3 Parte_1
Riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 296/2023, pubblicata in data 04.04.2023, all'esito del procedimento di primo grado n. 1483/2020 R.G. celebrato dinanzi al Tribunale di Alessandria, G.I. dott.ssa Antonella Dragotto, notificata da controparte in data 07.04.2023 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, e per l'effetto, accogliere le seguenti domande:
Previa rimessione della causa in istruttoria, all'uopo ammettendo le istanze formulate in atto di citazione in appello;
In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare – ad effetti equivalenti – che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto per le ragioni spiegate in atti.
Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda pregiudiziale, e salvo gravame, accertare e dichiarare la non debenza da parte della società della somma rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in atti e per Parte_1
quanto si verrà in seguito ad esporre.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo reso.
Con vittoria di spese ed onorario di avvocato di entrambi i gradi del giudizio
PER PARTE APPELLATA:
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, in via preliminare, dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio della in Controparte_4 proprio, in persona del già Amministratore sig. e, per l'effetto, rigettare Parte_2 integralmente ogni domanda da quest'ultima formulata, per i motivi di cui in atti;
pagina 2 di 12 in via principale, respingere integralmente l'appello e le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate, in fatto e in diritto, e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di
Alessandria n. 296/2023, per i motivi indicati in atti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello avversario, condannare l'attrice a pagare alla in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, la somma di € 1.500.000,00, oltre interessi al tasso del 5% dal 1.1.2017 al saldo sulla somma capitale di € 1.000.000,00 e al tasso del 5,5% dalle singole sottoscrizioni al saldo sulla somma capitale di € 500.000,00, per i motivi indicati in atti;
sempre nel merito, al contempo e in ogni caso, previo accertamento del fatto che l'appellante ha agito in giudizio con mala fede o colpa grave, condannare la stessa appellante al risarcimento del danno, in favore della convenuta appellata, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. nella somma che sarà liquidata e ritenuta equa dalla Corte.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
PER LA IN PERSONA DEL GIA' AMMINISTRATORE Parte_1 Parte_2
:
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, previa declaratoria di ammissibilità della costituzione in giudizio della società fallita in Parte_1 persona del già amministratore Sig. stante il disinteresse dichiarato dalla curatela Parte_2 fallimentare a mezzo del proprio legale Avv. Antonio Colella del Foro di Rimini a coltivare la difesa nel presente giudizio, riformare integralmente la sentenza di primo grado n. 296/2023 pubblicata in data 04.04.2023 all'esito del procedimento di primo grado n. 1483/2020 R.G. celebrato dinanzi al Tribunale di Alessandria, G.I. dott.ssa Antonella Dragotto, notificata da controparte in data 07.04.2023 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione e per l'effetto accogliere le seguenti domande: previa rimessione della causa in istruttoria all'uopo ammettendo le istanze formulate nella seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. riportate nell'atto di costituzione,
In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria ad avere cognizione in merito alla controversia per cui è causa. Accertare e dichiarare ad effetti equivalenti che competente a conoscere della presente controversia è il Tribunale di Torino, sezione specializzata per le imprese.
Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in atti.
pagina 3 di 12 Nel merito, in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda giudiziale, e salvo gravame, accertare e dichiarare la non debenza da parte della società della somma rivendicata ex adverso in sede monitoria, per le ragioni esposte in atti. Parte_1
Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo reso.
Con vittoria di spese ed onorario di avvocato di entrambi i gradi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale di Alessandria ha emesso il decreto ingiuntivo n.215/2020 del 17.2.2020 nei confronti della per il credito vantato dalla - quale Parte_1 Controparte_2 intestataria di titoli obbligazionari nominativi dalla stessa sottoscritti, relativi al prestito obbligazionario emesso dalla - dell'importo di € 1.500.000,00 oltre agli interessi nella misura stabilita Parte_1 per il prestito obbligazionario dalla maturazione del credito al saldo, e oltre alle spese della procedura.
Con atto di citazione la ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, di cui ha chiesto Parte_1 la revoca, eccependo la competenza funzionale e inderogabile del Tribunale di Torino-sezione specializzata per le imprese e, nel merito, contestando la fondatezza della pretesa avversaria e il proprio inadempimento, allegando l'esistenza di accordi intervenuti tra la e la volti Parte_1 CP_2
a procrastinare il pagamento degli interessi a date successive rispetto a quelle pattuite per iscritto.
La costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'eccezione di Controparte_2 incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria e, nel merito, ha dedotto: di aver sottoscritto in più tranches, dal 2015 al 2018, il prestito obbligazionario fruttifero di interessi emesso dalla Mirabello s.p.a., per il complessivo importo di € 1.500.000, interamente versato;
che gli interessi avrebbero dovuto essere pagati in via posticipata con periodicità annuale al 31 dicembre di ogni anno, ma erano stati rimborsati solo per l'anno 2016, mentre nulla era stato versato per gli anni 2017 e 2018; che non vi erano stati accordi volti a procrastinarne il pagamento;
che la obbligazionista aveva richiesto alla società CP_2 emittente il rimborso anticipato del capitale, a fronte della decadenza dal beneficio del termine della medesima, come stabilito nel Regolamento del prestito obbligazionario;
che nulla era stato pagato dalla società emittente. Ha quindi chiesto di rigettare l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n.296/2023 pubblicata il 4.4.2023, ha ritenuto infondata l'opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando che:
-doveva essere confermata la competenza del Tribunale adito, perché la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa era esclusivamente configurabile in caso di controversia direttamente inerente ad una questione societaria e all'esercizio dei diritti scaturenti dalla titolarità di partecipazioni pagina 4 di 12 sociali, mentre nel caso di specie si controverteva in tema di obbligazioni, meri titoli di credito, che conferivano all'investitore obbligazionista il diritto a ricevere alle scadenze predefinite il rimborso del capitale sottoscritto e una remunerazione a titolo di interesse, ma non comportavano come le azioni l'acquisto della qualità di socio della società;
-nel merito, la aveva provato di essere intestataria di titoli obbligazionari emessi dalla CP_2
per la complessiva somma di € 1.500.000,00, regolarmente pagata (docc. 1 e 2, certificati Parte_1 obbligazionari;
doc. 3, quietanze cumulative di pagamento;
doc. 4, delibera emissione prestito obbligazionario); e aveva allegato il grave inadempimento di controparte, sia in ordine alla corresponsione degli interessi convenuti in sede di sottoscrizione (come previsti dall'art. 4 del
Regolamento del prestito obbligazionario, doc. 5), sia in ordine alla restituzione del capitale, mai avvenuta;
detta restituzione, a fronte del mancato pagamento degli interessi alle scadenze, doveva essere anticipata se richiesto dell'obbligazionista ai sensi dell'art.
8.2 del Regolamento;
e nel caso di specie la ne aveva fatto richiesta con raccomandata 14.10.2019; CP_2
-la mancata corresponsione del dovuto alle scadenze pattuite costituiva, secondo le stesse previsioni regolamentari, un grave inadempimento dell'emittente, sanzionato con la risoluzione del prestito e il rimborso anticipato ed integrale delle obbligazioni, dietro richiesta dell'obbligazionista; in ogni caso, quand'anche nulla fosse stato previsto nel Regolamento, dovevano trovare applicazione le disposizioni generali in tema di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., oltre che le norme generali di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.; non aveva assolto all'onere probatorio a suo carico, non avendo fornito alcuna prova Controparte_5 scritta dei pretesi accordi intervenuti con la controparte volti a procrastinare il pagamento degli interessi;
le prove orali dedotte dall'opponente erano del tutto inammissibili, in quanto volte a provare patti posteriori al contenuto di un documento contrattuale redatto per iscritto (art. 2722 c.c.) e non sussistendo i presupposti per la deroga al divieto di cui all'art. 2733 c.c. avuto riguardo al tipo di contratto in oggetto
(prestito obbligazionario di valore assai consistente).
Ha pertanto rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta.
Con atto di citazione in appello, la ha impugnato la sentenza del Tribunale, chiedendone Parte_1 la riforma per i motivi di gravame di seguito illustrati.
La costituendosi, ha eccepito l'infondatezza dell'appello, Controparte_2 chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
pagina 5 di 12 A seguito della dichiarazione di fallimento della (con sentenza n.58/2023 del 13.9.2023 Parte_1 del Tribunale di Rimini), all'udienza del 10.10.2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto.
Con ricorso del 20.12.2023 la causa è stata riassunta dal in persona del Parte_3 curatore, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di appello precedentemente articolati dalla società in bonis e ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La costituendosi nel procedimento riassunto, ha ribadito le precedenti difese. CP_2
In data 14.2.2025 si è costituita in giudizio la in persona del già amministratore Parte_1 Parte_2
, dichiarando di avere interesse a subentrare alla curatela fallimentare per tutelare i propri diritti
[...] patrimoniali, a fronte del disinteresse manifestato dalla curatela, richiamando la giurisprudenza di Cass. civ. 29462/2022; ha chiesto di dichiarare l'ammissibilità della costituzione in giudizio della società fallita e di riformare la sentenza di primo grado, formulando le conclusioni sopra riportate, corrispondenti a quelli di parte appellante.
Il Consigliere istruttore, rilevato che la decisione sull'ammissibilità della costituzione in giudizio della fallita in proprio competeva al Collegio e ritenuta la causa matura per la decisione, con riserva di ogni questione al merito, ha concesso i termini dell'art. 352 c.p.c.; indi all'udienza del 18.11.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
II. La costituzione in giudizio della fallita in proprio è inammissibile.
Premesso che il ha riassunto il giudizio interrotto ed è tuttora parte del Parte_3 medesimo - pur non avendo partecipato alle udienze successive alla riassunzione e non avendo depositato gli atti conclusivi - non sussistono i presupposti per la legittimazione suppletiva della società fallita.
Come statuito dalla Suprema Corte:
-“Qualora l'amministrazione fallimentare rimanga inerte, il fallito conserva in via eccezionale la legittimazione ad agire a tutela dei suoi diritti patrimoniali, a patto che l'inerzia del curatore sia determinata da un totale disinteresse e non anche quando consegua a una negativa valutazione circa la convenienza della controversia. La legittimazione suppletiva del fallito opera allorquando vengano in questione diritti patrimoniali del soggetto di cui si disinteressino gli organi fallimentari e non quando si faccia questione dell'impugnativa di atti della procedura rispetto ai quali è dato lo speciale rimedio del reclamo fallimentare” (Cass. civ. 29462/2022);
-“nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito la legittimazione processuale spetta al curatore, competendo al fallito una legittimazione di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale disinteresse degli organi fallimentari, non anche quando detti organi si siano attivati o abbiano ritenuto non conveniente intraprendere o proseguire la controversia;
pertanto, il fallito, ferma la possibilità di pagina 6 di 12 svolgere attività processuale nella forma dell'intervento ex art. 43, comma 2, l. fall. (circoscritto alle questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico e nei limiti dell'intervento adesivo dipendente), non ha diritto di impugnare la sentenza in maniera autonoma rispetto al curatore, non essendo in tal caso ravvisabile un disinteresse degli organi fallimentari, bensì una valutazione di opportunità circa la proposizione del gravame” (Cass. civ. 32634/2023).
La in persona del già amministratore dichiara di avere interesse a Parte_1 Parte_2 subentrare - quale appellante - alla curatela fallimentare per tutelare i propri diritti patrimoniali, affermando che sussiste il totale disinteresse della curatela, in quanto il legale del (a cui è Parte_3 stato chiesto se il intendeva, dopo avere riassunto il procedimento, coltivare il giudizio e Parte_3 svolgere attività per l'udienza fissata) ha comunicato che non avrebbe coltivato il giudizio;
e assume che, poiché in tale comunicazione non è stato precisato che sia stata svolta una valutazione negativa circa la convenienza della controversia, si deve presumere che l'inerzia della curatela sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentare ai sensi indicati dalla Cassazione.
La prospettazione non è condivisibile.
Nel caso di specie non si ravvisa il totale disinteresse degli organi della procedura fallimentare, la quale al contrario ha riassunto il giudizio interrotto, così attivandosi e dimostrando di interessarsi al rapporto oggetto di causa;
la stessa è peraltro tuttora parte (appellante) del procedimento.
Il fatto che successivamente alla riassunzione la procedura abbia scelto di non depositare le note scritte di udienza (e in seguito gli atti conclusivi), non implica il totale disinteresse;
è invece significativo di una valutazione di non convenienza nella prosecuzione del giudizio, che risulta evidente dal fatto che il curatore ha proposto l'ammissione del credito della al passivo Controparte_2 fallimentare e che tale credito è stato incluso nello stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice
Delegato; tale circostanza, non contestata dalla risulta accertata dalla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Bologna n.347/2024 pubblicata il 15.2.2024, pronunciata in causa tra Parte_1
e altri soggetti, prodotta ritualmente e tempestivamente
[...] Parte_3 CP_2 da parte appellata con la comparsa di costituzione nel procedimento riassunto (del 7.3.2024), prima difesa utile successiva alla pubblicazione della sentenza (documento sopravvenuto in corso di causa).
Precisamente la Corte d'Appello di Bologna, rigettando il reclamo proposto dalla Parte_1 avverso il decreto che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo e avverso la contestuale sentenza dichiarativa del fallimento, trattando il secondo motivo di reclamo - secondo cui il
Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto insolvente la , senza considerare che la contestazione Parte_1 dei crediti degli obbligazionisti toglieva all'inadempimento del debitore il significato dell'insolvenza e che il Tribunale non aveva esaminato il merito della pretesa creditoria degli obbligazionisti – ha accertato pagina 7 di 12 in primo luogo che “nel ricorso concordatario e nella relazione attestativa i crediti degli obbligazionisti sono stati considerati ed inseriti nel passivo chirografario: evenienza che ha consentito al tribunale di pervenire, del tutto legittimamente, in sede di pronuncia di fallimento ad una conclusione positiva…circa la sussistenza delle pretese creditorie” e, nel merito dei rilievi, che le contestazioni “trovano smentita
…nell'esito stesso della verifica del passivo del 25 gennaio 2024, nel quale gli obbligazionisti sono stati ammessi dal giudice delegato, su proposta del curatore, per i loro rispettivi crediti (salva l'esclusione di una parte degli interessi e delle spese dei monitori)”.
Non sussistono pertanto i presupposti per la legittimazione suppletiva della società fallita.
III. L'appello proposto è articolato in due motivi di gravame.
Con il primo motivo – “l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Alessandria ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di competenza per materia (funzionale e inderogabile) della sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Torino” - la sentenza viene censurata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Alessandria in favore del Tribunale delle Imprese di Torino, allegando che: l'oggetto della controversia è costituito dalla richiesta di restituzione del prestito obbligazionario emesso dalla e sottoscritto dalla Parte_1 CP_2 come rilevato dalla sentenza Cass. civ. 22149/2020, l'indagine finalizzata a verificare la sussumibilità della fattispecie concreta nell'alveo dell'art. 3, commi 2, lett. b), e 3, del D.Lgs. 168/2003 e succ. mod., si deve fondare sul petitum sostanziale e sulla causa petendi dedotti in giudizio;
il prestito obbligazionario emesso da una società di capitali non è un semplice e generico rapporto avente ad oggetto un prestito, perché lo status di obbligazionista di società è intrinsecamente e sensibilmente differente da quello del puro e semplice mutuante di una somma di denaro;
la disciplina delle obbligazioni emesse dalle società di capitali è contenuta nel titolo V del libro V c.c., dedicato alle società; in particolare la sezione VII disciplina specificamente la materia agli artt. 2410-2420 ter;
ne discende che, per la specialità della disciplina positiva e per la collocazione sistematica della stessa, il rapporto tra gli obbligazionisti e la società deve essere qualificato come un rapporto in grado di incidere sulle vicende societarie;
pertanto la materia devoluta in giudizio, stante la sua diretta incidenza sui rapporti societari, è demandata alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di imprese.
La appellata rileva l'infondatezza del motivo richiamando le argomentazioni svolte nella CP_2 sentenza impugnata, in accoglimento delle proprie tesi difensive.
pagina 8 di 12 Il motivo è infondato.
La presente controversia non è riconducibile a quelle per cui l'art. 3 D.Lgs. n.168/2003 e succ. mod. prevede la competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese, in quanto relative “a rapporti societari” (comma 2, lett. a) o “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” (comma 2, lett. b) o perché con esse “presentano ragioni di connessione” (comma 3).
Come statuito dalla Suprema Corte, detta competenza si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Cass. civ.
17689/2025, Cass. civ. 6125/2024, Cass. civ. 22149/2020).
Nel caso in esame l'oggetto della controversia è costituito dalla domanda della di restituzione CP_2 del prestito obbligazionario erogato per € 1.500.000,00 oltre agli interessi (a fronte della decadenza dal beneficio del termine della per non avere corrisposto gli interessi dovuti alle scadenze). Parte_1
Il petitum sostanziale e la causa petendi non hanno alcun legame diretto con i rapporti societari e le partecipazioni sociali.
E' irrilevante, al fine qui in esame, il fatto che il codice civile preveda una disciplina relativa alle obbligazioni emesse dalle società di capitali negli artt. 2410 e ss. c.c., né peraltro costituiscono oggetto di causa prerogative dell'assemblea degli obbligazionisti.
La stessa allegazione di parte appellante secondo cui il rapporto tra obbligazionista e società è in grado di incidere sulle vicende societarie, è generica e non contiene alcun concreto riferimento all'oggetto del presente giudizio.
Con il secondo motivo - “l'erroneità della sentenza nella parte in cui – previa negazione dell'ingresso ad istanze istruttorie – è stata ritenuta non provata l'esistenza di un accordo tra le parti, finalizzato a posticipare la restituzione del prestito obbligazionario” - la sentenza viene censurata nella parte in cui non ha ammesso le prove orali dedotte e ha ritenuto non provato un accordo tra le parti per posticipare il pagamento degli interessi, allegando che: il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento all'art. 2722 c.c., che si riferisce a patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento la cui stipulazione sia stata anteriore o contemporanea, mentre nel caso in esame ha allegato che il patto sia stato Parte_1 successivo alla sottoscrizione del prestito obbligazionario;
è quindi applicabile la disciplina dell'art. 2723
c.c. che consente la prova per testi se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali;
proprio pagina 9 di 12 la peculiarità delle parti contraenti, la natura oltremodo specifica del contratto ed altre circostanze, tra cui quella relativa ai rapporti particolarmente stretti tra l'allora Presidente del C.d.A. di e i Parte_1 vertici della avrebbero dovuto condurre il Giudice a consentire un approfondimento CP_2 istruttorio sul tema;
i capi di prova miravano infatti a provare la sussistenza di rapporti personali tra i rispettivi legali rappresentanti, la sussistenza di rapporti professionali tra gli stessi e la comune volontà di postergare il termine di restituzione del capitale sottoscritto in obbligazioni;
la decisione del Tribunale di non ammettere la prova orale è poi priva di motivazione.
La rileva l'infondatezza del motivo e richiama le argomentazioni svolte nella sentenza CP_2 impugnata in accoglimento delle proprie tesi difensive, evidenziando che le istanze istruttorie di controparte sono inammissibili ai sensi degli artt. 2722, 2723, 2724, 2725 c.c., e che le stesse sono anche inammissibili nella loro formulazione, trattandosi di capi generici e indeterminati.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che le parti hanno concordato per iscritto le date di pagamento degli interessi sul prestito obbligazionario, il relativo tasso, il termine di scadenza del prestito obbligazionario per la restituzione del capitale (cfr. certificati obbligazionari nominali emessi dalla delibera di emissione Parte_1 del prestito obbligazionario, Regolamento del Prestito Obbligazionario, prodotti da parte appellata).
Parte appellante allega che tra le parti è stato raggiunto, successivamente alla sottoscrizione del prestito obbligazionario, un accordo per posticipare il pagamento degli interessi;
l'allegazione è generica, non essendo specificato in quale data sarebbe stato raggiunto l'accordo e quale ne sarebbe esattamente il contenuto.
L'allegazione non è supportata da alcuna prova scritta.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia ammesso la prova orale dedotta all'asserito fine di dimostrare tale accordo.
La doglianza è priva di fondamento.
L'art. 2723 c.c., dettato per i patti posteriori alla formazione del documento, dispone che l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Il Tribunale correttamente ha ritenuto non sussistente tale presupposto, motivando la decisione avuto riguardo al tipo di contratto in oggetto, prestito obbligazionario di valore assai consistente.
pagina 10 di 12 Il motivo di appello non fornisce concreti elementi che possano far apparire verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Il riferimento a presunti rapporti personali o professionali tra le parti è del tutto generico, non essendo illustrate circostanze specifiche sul punto.
Al contrario, il notevole ammontare del prestito obbligazionario (€ 1.500.000,00) e la specifica disciplina prevista con il Regolamento del Prestito Obbligazionario in ordine a tassi e scadenze degli interessi dovuti, nonché la genericità dell'allegazione relativa agli accordi sopravvenuti, rendono del tutto inverosimile che siano stati raggiunti successivi accordi verbali che le parti non hanno sentito l'esigenza di far confluire in un contratto scritto.
La prova orale è pertanto inammissibile.
Ad abundantiam si rileva che i capi di prova dedotti sono irrilevanti (1, 2, 3, 9) e inammissibili in quanto generici e indeterminati (4, 7, 8), non essendo specificato in quale data l'accordo sarebbe stato raggiunto, quale soggetto avrebbe rappresentato la quali sarebbero stati esattamente i nuovi termini di CP_2 pagamento degli interessi e la loro entità.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
IV. Le spese del presente giudizio d'appello sostenute dall'appellata sono poste a carico del CP_2
appellante, soccombente, e della in proprio, la cui costituzione è Parte_3 Parte_1 inammissibile.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore di causa
(scaglione da € 1.000.000,01 a 2.000.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi: € 7.417,00 per fase di studio, € 4.313,00 per fase introduttiva, € 12.333,00 per fase decisionale, per totali € 24.063,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
Non viene accolta la domanda dell'appellata di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96, commi 1 e
3, c.p.c., non ravvisandosi i presupposti di legge per tale pronuncia.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello proposto dal in persona del curatore, avverso la sentenza Parte_3
n.296/2023 del Tribunale di Alessandria, pubblicata il 4.4.2023, che per l'effetto conferma;
-dichiara inammissibile la costituzione della in persona del già amministratore Parte_1 Parte_2
, avvenuta in data 14.2.2025;
[...]
-condanna il e la in persona del già amministratore Parte_3 Parte_1 Parte_2
, in solido tra loro, a pagare le spese del giudizio d'appello a favore di parte appellata, che
[...] liquida in € 24.063,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese in misura del 15% dei compensi,
CPA e IVA se dovuta.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_3 per la stessa impugnazione principale.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 21.11.2025 dalla Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Dott.ssa Gabriella Ratti
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