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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente rel. dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 24 aprile 2025 nella causa civile in grado di appello n. 280/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in L'Aquila, Via Paganica, n. 66 rappr. e dif. dagli Avv.ti Alberto Villante e Cesidio Gualtieri giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Via Monte Cagno, n. 11 rappr. e dif. dall'Avv.to Marco Castellani giusta procura in atti
APPELLATO ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO
dichiara improcedibile l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1983,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Il Presidente (dr. Fabrizio Riga)
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LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA SEZIONE LAVORO
composta da dr. Fabrizio RIGA - Presidente rel. dr.ssa Anna Maria TRACANNA - Consigliere dr.ssa Emanuela VITELLO - Consigliere
all'udienza di discussione del 24 aprile 2025 nella causa civile in grado di appello n. 280/23 R.G.
TRA ; Parte_1 elett.te domicil.ta in L'Aquila, Via Paganica, n. 66 rappr. e dif. dagli Avv.ti Alberto Villante e Cesidio Gualtieri giusta procura in atti APPELLANTE E
Controparte_1 elett.te domicil.to in L'Aquila, Via Monte Cagno, n. 11 rappr. e dif. dall'Avv.to Marco Castellani giusta procura in atti
APPELLATO ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO
dichiara improcedibile l'appello;
condanna l'appellante alla rifusione, in favore di controparte, delle spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 1983,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e Cpa come per legge;
dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012. Il Presidente (dr. Fabrizio Riga)
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