TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3466/2015
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3466/2015 promossa da:
( ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, ( , tutti appresentati e difesi, come da mandato a Parte_3 C.F._3 margine dell'atto di citazione dall'avv. Giovanni Severino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via Turano n. 29
attori contro
( , con sede in BA (Sa), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. Giuseppe Mandarino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera inferiore alla Via G. Origlia, n° 01 convenuta
nel giudizio avente ad oggetto restituzione somme a seguito di recesso da contratto di assegnazione unità immobiliari di società cooperativa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio la , per ottenere la Parte_3 Controparte_1 restituzione delle restanti somme, versate pro capite, per l'assegnazione di unità immobiliari. Assumeva parte attrice di aver sottoscritto quota sociale della Controparte_1 per una somma complessiva di € 35.000,00 pro capite, per l'assegnazione dell'unità immobiliare indicata nel contratto preliminare.
pagina 1 di 6 Successivamente, le parti esercitavano il diritto di recesso a norma dell'art. 16 del contratto preliminare della , la quale tramite assegni bancari restituiva, Controparte_1 rispettivamente:
- la somma di € 20.000,00 al sig. che veniva accettata in acconto sul maggiore Parte_1 avere di € 15.000,00;
- la somma di € 20.000,00 alla sig.ra che veniva accettata in acconto sul Parte_2 maggiore avere di € 15.000,00
- e la somma di € 15.000,00 al sig. che veniva accettata in Parte_3 acconto sul maggiore avere di € 20.000,00.
In data 24/06/2014, gli attori formalmente richiedevano la restituzione delle rispettive somme rimanenti alla , richiesta inevasa. Controparte_1
In data 09.10.2015 si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
- la nullità dell'atto citazione per carenza di ius postulandi, ovvero violazione dell'art. 83 c.p.c. e connessa inesistenza della notificazione in proprio a mezzo pec, nonché violazione art. 149bis c.p.c. in combinato disposto legge 53/1994 e s.m.i.;
- la nullità dell'atto di citazione, ovvero, violazione dell'art. 164 c.p.c. in combinato disposto art. 163, co. 3, n.ri 3) e 6) c.p.c.,
- l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, con vittoria di spese.
Il Giudice in occasione della prima udienza del 29.10.2015 si riservava sulle eccezioni preliminari e sulla richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., assegnando alle parti termine di giorni 30 per note.
A scioglimento della riserva emetteva ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale statuiva:
“considerato che la documentazione in atti (contratti preliminari di assegnazione, con espressa disciplina delle ipotesi di recesso, domande di ammissione, ricevute di pagamento delle quote, richieste di recesso, quietanze relative alle somme restituite) offre idonea prova scritta del credito azionato dagli attori;
considerato altresì che sussistono gli estremi per assegnare alla presente ordinanza efficacia esecutiva, vista la documentazione in atti e la restituzione parziale delle quote da parte della convenuta;
P. Q. M.
letto l'art. 186 ter c.p.c. INGIUNGE alla cod. fisc. e numero di iscrizione nel registro delle Controparte_1 imprese di RN , corrente in BA (Sa), in persona del suo Presidente e l.r.p.t., di P.IVA_1 corrispondere a e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 50.000,00 – di cui € 15.000,00 a € 15.000,00 a Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 6 ed € 20.000,00 a – oltre ad € 1.000,00 per spese di lite, oltre al 15% per Pt_2 Parte_3 rimborso per spese forfettarie, nonché IVA e CPA come per legge e spese vive;
In mancanza di richieste istruttorie e stante il richiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Giudice rinviava la causa per tale incombente.
All'udienza del 20.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda del ricorrente verta in tema di restituzione somme a seguito di recesso da contratto di assegnazione unità immobiliari di società cooperativa.
La domanda di parte attrice risulta fondata e pertanto merita accoglimento.
COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO Preliminarmente, stante la duplicità dei rapporti interni alle società cooperative, uno di scambio avente ad oggetto il conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società e l'altro inerente la partecipazione all'organizzazione della vita sociale, si ritiene la competenza a decidere nel giudizio de quo, avendo, per l'effetto, la parte correttamente adito l'odierno Giudice. Sul punto si segnala la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. In particolare, nell'ambito delle cooperative edilizie, un tale rapporto economico - giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi tra società e socio prenotatario a seguito dell'attribuzione dell'unità immobiliare costruita, caratterizza l'attribuzione come atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, per cui riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26222 del 12/12/2014). Inoltre, al medesimo fine, si segnala anche la seguente pronuncia: “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione pagina 3 di 6 dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. 1, Sent. n. 13641 del 30/05/2013). Conseguentemente deve escludersi come, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, giacché la presente controversia non ha ad oggetto lo svolgimento del rapporto sociale e le prerogative, anche di tipo gestionale, afferenti alla partecipazione societaria stricto sensu intesa, ma, più semplicemente, una controversia iure privatorum che trova a sua genesi nel rapporto sinallagmatico, come dedotto in giudizio e per il quale è stata avanzata la domanda di restituzione somme su cui vi è contesa.
ET DI IU UL Parte attrice in occasione della prima udienza del 29.10.2015 esibiva e depositava originale dell'atto di citazione con mandato a margine a riprova del corretto rilascio della procura alle liti, come, peraltro, si evince anche dalla successiva telematizzazione del relativo atto processuale. D'altronde va altresì precisa come “la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. II, 3 giugno 2020, n. 10450). D'altronde l'art. 156 c.p.c. al terzo comma statuisce che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Sul punto, ad abundantiam e fermo restando quanto precedentemente chiarito in senso dirimente, si segnala la seguente pronuncia, a mente della quale “l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente;
tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - Ord. n. 11466 del 15/06/2020). Nel caso di specie, infatti:
- non può discorrersi di nullità;
- quand'anche vi fosse, è stato comunque raggiunto lo scopo della norma violata.
Sull'originale, infatti, è regolarmente presente la procura alle liti, posta a margine dell'atto e, peraltro, ove sono anche indicati i soggetti che la conferiscono, ovvero gli odierni attori, generalizzati nell'atto processuale (citazione) del quale la procura alle liti costituisce parte integrante. Conseguentemente, devono essere respinte le eccezioni di nullità invocate da parte convenuta. Per le medesime ragioni, peraltro, essendo l'atto di citazione completo in ogni suo contenuto, deve altresì respingersi la ulteriore eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto art. 163, co. 3, n.ri 3) e 6) c.p.c., afferente al suo contenuto.
pagina 4 di 6 Infatti, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha diffusamente preso posizione sui fatti dedotti dalla parte attrice sollevando eccezioni anche in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra questa e la parte convenuta.
MERITO Per quanto attiene, poi, al merito della pretesa dedotta in giudizio dagli attori, il credito risulta adeguatamente provato attraverso la documentazione prodotta e, dunque, la relativa domanda giudiziale deve ritenersi fondata. Parte attrice in particolare, ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale posto alla base della propria pretesa, tra l'altro nemmeno contestata da parte convenuta.
Ne consegue che l'ordinanza di ingiunzione deve essere confermata e che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 50.000,00 di cui:
- € 15.000,00 a Parte_1
- € 15.000,00 a Parte_2
- ed € 20.000,00 a , Parte_3 per tutti oltre interessi legali, trattandosi di debito di valuta, dalla data della domanda processuale e sino al soddisfo.
Va, infine, precisato come l'ordinanza ingiunzione, emessa nel corso del giudizio, resti assorbita dalla presente pronuncia sia con riferimento alla somma di cui è imposto il pagamento, sia con riguardo alle spese che sono liquidate tenendo conto anche della istanza proposta ed accolta nel corso del giudizio. Nel caso di specie, infatti, è stato stabilito come “La durata nel tempo e le sorti dell'Ordinanza “di ingiunzione” ex art. 186 ter c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono strettamente legate alla pronuncia della Sentenza definitiva. Com'è noto, infatti, siffatta Ordinanza “è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma” (cfr. art. 186 ter, 3° comma, c.p.c.); pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l'Ordinanza in questione è destinata ad essere sostituita ed assorbita dalla Sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena e, precisamente, nel caso di Sentenza di accoglimento, quest'ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall'art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l'efficacia esecutiva che eventualmente era già dell'Ordinanza” (ex plurimis, Tribunale di Torino, 24 Febbraio 2021. Est. Di Capua).
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. Le spese di giudizio – che seguono la soccombenza della convenuta nei confronti delle parti attrici – vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014 – come modificati dal DM n. 147/2022 – tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato, senza, tuttavia, computare l'attività istruttoria, non essendosi tenuta la prova costituenda. Le stesse, peraltro, in applicazione dell'art. 4 c. 2 del succitato decreto, saranno aumentate nella misura del 30% per ogni ulteriore parte oltre alla prima (e quindi, del 60%), giacché il pagina 5 di 6 procuratore ha difeso la posizione processuale di tre parti che, in disparte dell'analoghe questioni prospettate (per le quali, naturalmente, si procederà alla liquidazione di un unico compenso, ex plurimis, Cass. Civ. 29651/2018), hanno ciascuna formulato un petitum quantitativamente diverso, ancorché, poi, complessivamente riconducibile al quantum debeatur loro dovuto dalla convenuta.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parti attrici per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 22.08.2016, da ritenersi assorbita dal presente decisum,
- condanna la convenuta in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di € 50.000,00 di cui:
€ 15.000,00 a Parte_1
€ 15.000,00 a Parte_2
€ 20.000,00 a , Parte_3 per tutti, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
- condanna la convenuta in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t, alla corresponsione, in favore delle parti attrici come sopra generalizzate, delle spese di lite liquidate in € 9.296,00 per compensi, oltre spese vive, 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'Avv. GIOVANNI SEVERINO, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 17.03.2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3466/2015 promossa da:
( ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
, ( , tutti appresentati e difesi, come da mandato a Parte_3 C.F._3 margine dell'atto di citazione dall'avv. Giovanni Severino ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Pagani alla via Turano n. 29
attori contro
( , con sede in BA (Sa), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo Presidente e l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. Giuseppe Mandarino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Nocera inferiore alla Via G. Origlia, n° 01 convenuta
nel giudizio avente ad oggetto restituzione somme a seguito di recesso da contratto di assegnazione unità immobiliari di società cooperativa
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 [...]
convenivano in giudizio la , per ottenere la Parte_3 Controparte_1 restituzione delle restanti somme, versate pro capite, per l'assegnazione di unità immobiliari. Assumeva parte attrice di aver sottoscritto quota sociale della Controparte_1 per una somma complessiva di € 35.000,00 pro capite, per l'assegnazione dell'unità immobiliare indicata nel contratto preliminare.
pagina 1 di 6 Successivamente, le parti esercitavano il diritto di recesso a norma dell'art. 16 del contratto preliminare della , la quale tramite assegni bancari restituiva, Controparte_1 rispettivamente:
- la somma di € 20.000,00 al sig. che veniva accettata in acconto sul maggiore Parte_1 avere di € 15.000,00;
- la somma di € 20.000,00 alla sig.ra che veniva accettata in acconto sul Parte_2 maggiore avere di € 15.000,00
- e la somma di € 15.000,00 al sig. che veniva accettata in Parte_3 acconto sul maggiore avere di € 20.000,00.
In data 24/06/2014, gli attori formalmente richiedevano la restituzione delle rispettive somme rimanenti alla , richiesta inevasa. Controparte_1
In data 09.10.2015 si costituiva in giudizio la eccependo: Controparte_1
- la nullità dell'atto citazione per carenza di ius postulandi, ovvero violazione dell'art. 83 c.p.c. e connessa inesistenza della notificazione in proprio a mezzo pec, nonché violazione art. 149bis c.p.c. in combinato disposto legge 53/1994 e s.m.i.;
- la nullità dell'atto di citazione, ovvero, violazione dell'art. 164 c.p.c. in combinato disposto art. 163, co. 3, n.ri 3) e 6) c.p.c.,
- l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, con vittoria di spese.
Il Giudice in occasione della prima udienza del 29.10.2015 si riservava sulle eccezioni preliminari e sulla richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., assegnando alle parti termine di giorni 30 per note.
A scioglimento della riserva emetteva ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale statuiva:
“considerato che la documentazione in atti (contratti preliminari di assegnazione, con espressa disciplina delle ipotesi di recesso, domande di ammissione, ricevute di pagamento delle quote, richieste di recesso, quietanze relative alle somme restituite) offre idonea prova scritta del credito azionato dagli attori;
considerato altresì che sussistono gli estremi per assegnare alla presente ordinanza efficacia esecutiva, vista la documentazione in atti e la restituzione parziale delle quote da parte della convenuta;
P. Q. M.
letto l'art. 186 ter c.p.c. INGIUNGE alla cod. fisc. e numero di iscrizione nel registro delle Controparte_1 imprese di RN , corrente in BA (Sa), in persona del suo Presidente e l.r.p.t., di P.IVA_1 corrispondere a e la Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessiva somma di € 50.000,00 – di cui € 15.000,00 a € 15.000,00 a Parte_1 Pt_2
pagina 2 di 6 ed € 20.000,00 a – oltre ad € 1.000,00 per spese di lite, oltre al 15% per Pt_2 Parte_3 rimborso per spese forfettarie, nonché IVA e CPA come per legge e spese vive;
In mancanza di richieste istruttorie e stante il richiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, il Giudice rinviava la causa per tale incombente.
All'udienza del 20.11.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
∗ ∗ ∗
Va, in via del tutto preliminare, chiarito come la domanda del ricorrente verta in tema di restituzione somme a seguito di recesso da contratto di assegnazione unità immobiliari di società cooperativa.
La domanda di parte attrice risulta fondata e pertanto merita accoglimento.
COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO ADITO Preliminarmente, stante la duplicità dei rapporti interni alle società cooperative, uno di scambio avente ad oggetto il conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società e l'altro inerente la partecipazione all'organizzazione della vita sociale, si ritiene la competenza a decidere nel giudizio de quo, avendo, per l'effetto, la parte correttamente adito l'odierno Giudice. Sul punto si segnala la giurisprudenza della Corte di Cassazione:
“Il principio secondo il quale i rimedi generali dettati in tema di inadempimento contrattuale (risoluzione del contratto, "exceptio inadimpleti contractus" ecc.) non sono utilizzabili nel diverso ambito dei contratti societari (per essere questi ultimi caratterizzati non già dalla corrispettività delle prestazioni dei soci, bensì dalla comunione di scopo, sicché i rimedi invocabili sono quelli del recesso e dell'esclusione del socio) non si applica alle società cooperative, nelle quali il rapporto attinente al conseguimento dei servizi o dei beni prodotti dalla società ed aventi ad oggetto prestazioni di collaborazione o di scambio tra socio e società si palesa ulteriore rispetto a quello relativo alla partecipazione all'organizzazione della vita sociale ed è caratterizzato non dalla comunione di scopo, ma dalla contrapposizione tra quelle prestazioni e la retribuzione o il prezzo corrispettivo. In particolare, nell'ambito delle cooperative edilizie, un tale rapporto economico - giuridico, distinto da quello sociale, instaurandosi tra società e socio prenotatario a seguito dell'attribuzione dell'unità immobiliare costruita, caratterizza l'attribuzione come atto traslativo della proprietà a titolo oneroso, per cui riprendono vigore i rimedi generali volti a mantenere o ristabilire l'equilibrio sinallagmatico tra le prestazioni”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26222 del 12/12/2014). Inoltre, al medesimo fine, si segnala anche la seguente pronuncia: “In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione pagina 3 di 6 dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, sez. 1, Sent. n. 13641 del 30/05/2013). Conseguentemente deve escludersi come, nel caso di specie, ricorra un'ipotesi di competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, giacché la presente controversia non ha ad oggetto lo svolgimento del rapporto sociale e le prerogative, anche di tipo gestionale, afferenti alla partecipazione societaria stricto sensu intesa, ma, più semplicemente, una controversia iure privatorum che trova a sua genesi nel rapporto sinallagmatico, come dedotto in giudizio e per il quale è stata avanzata la domanda di restituzione somme su cui vi è contesa.
ET DI IU UL Parte attrice in occasione della prima udienza del 29.10.2015 esibiva e depositava originale dell'atto di citazione con mandato a margine a riprova del corretto rilascio della procura alle liti, come, peraltro, si evince anche dalla successiva telematizzazione del relativo atto processuale. D'altronde va altresì precisa come “la mancanza della sottoscrizione del difensore nella copia notificata della citazione non incide sulla validità di questa, ove detta sottoscrizione risulti nell'originale e la copia notificata fornisca alla controparte sufficienti elementi per acquisire la certezza della sua rituale provenienza da quel procuratore” (ex plurimis, Cass. Civ. sez. II, 3 giugno 2020, n. 10450). D'altronde l'art. 156 c.p.c. al terzo comma statuisce che “la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”. Sul punto, ad abundantiam e fermo restando quanto precedentemente chiarito in senso dirimente, si segnala la seguente pronuncia, a mente della quale “l'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa, è nulla e non inesistente;
tale nullità è sanata solo dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa”. (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 2 - Ord. n. 11466 del 15/06/2020). Nel caso di specie, infatti:
- non può discorrersi di nullità;
- quand'anche vi fosse, è stato comunque raggiunto lo scopo della norma violata.
Sull'originale, infatti, è regolarmente presente la procura alle liti, posta a margine dell'atto e, peraltro, ove sono anche indicati i soggetti che la conferiscono, ovvero gli odierni attori, generalizzati nell'atto processuale (citazione) del quale la procura alle liti costituisce parte integrante. Conseguentemente, devono essere respinte le eccezioni di nullità invocate da parte convenuta. Per le medesime ragioni, peraltro, essendo l'atto di citazione completo in ogni suo contenuto, deve altresì respingersi la ulteriore eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. in combinato disposto art. 163, co. 3, n.ri 3) e 6) c.p.c., afferente al suo contenuto.
pagina 4 di 6 Infatti, parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha diffusamente preso posizione sui fatti dedotti dalla parte attrice sollevando eccezioni anche in ordine alla natura del rapporto intercorrente tra questa e la parte convenuta.
MERITO Per quanto attiene, poi, al merito della pretesa dedotta in giudizio dagli attori, il credito risulta adeguatamente provato attraverso la documentazione prodotta e, dunque, la relativa domanda giudiziale deve ritenersi fondata. Parte attrice in particolare, ha offerto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale posto alla base della propria pretesa, tra l'altro nemmeno contestata da parte convenuta.
Ne consegue che l'ordinanza di ingiunzione deve essere confermata e che il convenuto deve essere condannato al pagamento della somma di € 50.000,00 di cui:
- € 15.000,00 a Parte_1
- € 15.000,00 a Parte_2
- ed € 20.000,00 a , Parte_3 per tutti oltre interessi legali, trattandosi di debito di valuta, dalla data della domanda processuale e sino al soddisfo.
Va, infine, precisato come l'ordinanza ingiunzione, emessa nel corso del giudizio, resti assorbita dalla presente pronuncia sia con riferimento alla somma di cui è imposto il pagamento, sia con riguardo alle spese che sono liquidate tenendo conto anche della istanza proposta ed accolta nel corso del giudizio. Nel caso di specie, infatti, è stato stabilito come “La durata nel tempo e le sorti dell'Ordinanza “di ingiunzione” ex art. 186 ter c.p.c. (a prescindere dalla sua ultrattività nel caso di estinzione del processo) sono strettamente legate alla pronuncia della Sentenza definitiva. Com'è noto, infatti, siffatta Ordinanza “è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma” (cfr. art. 186 ter, 3° comma, c.p.c.); pertanto, ove il processo pervenga alla sua meta naturale, l'Ordinanza in questione è destinata ad essere sostituita ed assorbita dalla Sentenza che definisce il giudizio a cognizione piena e, precisamente, nel caso di Sentenza di accoglimento, quest'ultima, in virtù della provvisoria esecutorietà conferitale dall'art. 282 c.p.c., è idonea a reggere l'efficacia esecutiva che eventualmente era già dell'Ordinanza” (ex plurimis, Tribunale di Torino, 24 Febbraio 2021. Est. Di Capua).
Ogni ulteriore questione resta assorbita in quanto sinora osservato. Le spese di giudizio – che seguono la soccombenza della convenuta nei confronti delle parti attrici – vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/2014 – come modificati dal DM n. 147/2022 – tenuto conto del valore della domanda, come dichiarato, senza, tuttavia, computare l'attività istruttoria, non essendosi tenuta la prova costituenda. Le stesse, peraltro, in applicazione dell'art. 4 c. 2 del succitato decreto, saranno aumentate nella misura del 30% per ogni ulteriore parte oltre alla prima (e quindi, del 60%), giacché il pagina 5 di 6 procuratore ha difeso la posizione processuale di tre parti che, in disparte dell'analoghe questioni prospettate (per le quali, naturalmente, si procederà alla liquidazione di un unico compenso, ex plurimis, Cass. Civ. 29651/2018), hanno ciascuna formulato un petitum quantitativamente diverso, ancorché, poi, complessivamente riconducibile al quantum debeatur loro dovuto dalla convenuta.
PQM
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda di parti attrici per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa conferma dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. emessa il 22.08.2016, da ritenersi assorbita dal presente decisum,
- condanna la convenuta in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di € 50.000,00 di cui:
€ 15.000,00 a Parte_1
€ 15.000,00 a Parte_2
€ 20.000,00 a , Parte_3 per tutti, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo.
- condanna la convenuta in persona del Controparte_2 legale rapp.te p.t, alla corresponsione, in favore delle parti attrici come sopra generalizzate, delle spese di lite liquidate in € 9.296,00 per compensi, oltre spese vive, 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come di legge, con attribuzione all'Avv. GIOVANNI SEVERINO, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 17.03.2025
Il Giudice
dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6