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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/11/2025, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c e scambio di note, all'odierna udienza , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1307\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. A. Morisco, presso il cui studio elett.nte domicilia Parte_1
alla via Fontana 4 Ottaviano
E
I.N.P.S. , in persona del legale rappr.te p.t. , rappr.to e difeso dall'avv. A. Oliva.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. C. Meo- CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8\3\23 l'istante ha impugnato l'avviso di addebito n.
37120220021748280000, notificato il 27\1\23 e relativo al mancato versamento di contributi
I.V.S. nella gestione commercianti per il periodo 1\21 – 9\21.
Ha sostenuto il ricorrente che nulla era dovuto all' , in ragione della detta causale, in CP_2
quanto in data 19\12\13 la società di cui lo stesso era socio, la CDAC di OR P. & C., era posta in liquidazione ed egli era stato nominato liquidatore e che pertanto da tale data non aveva svolto alcuna attività all'interno della riferita società.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente ha allegato visura storica della competente
C.C.I.A.A., nonché documentazione attestante l'avvenuto licenziamento, per cessazione attività, dei dipendenti al 31\12\23, azzeramento delle scorte di magazzino, questo nel 2018 e dichiarazioni dei redditi dal 2013 al 2021 con mancata indicazione di redditi prevenienti da detta società ; in più il ricorrente ha dedotto che dall' 1\3\21 era titolare di pensione di vecchiaia.
A fronte di tali contestazioni l' ha allegato il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 mentre l' Inps ha controdedotto che la carica di liquidatore non faceva veni meno, di per sé sola, l'obbligo d'iscrizione e quello correlato di contribuzione.
Previo avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note la stessa è stata decisa.
Dalla documentazione allegata alla produzione dell' istante s'evince la fondatezza della pretesa di annullamento, essendo venuto meno il presupposto stesso per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, nel cui solco s'innestano plurime pronunce della stessa Corte di legittimità e di quelle di merito,in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi.
Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia
l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n.
3928/2015).
Nel caso che ci riguarda, il ricorrente , per come innanzi detto, ha depositato in giudizio idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività avvenuta in data antecedente al periodo contestato dall' Inps.
Al contrario, l' non ha fornito alcun elemento a fondamento della propria pretesa CP_2 creditoria.
Deve infatti premettersi che, affinchè l' Inps possa procedere all'iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti ed alla riscossione dei relativi contributi, è necessario che ricorrano gli specifici requisiti, fissati dall'art. 29 c. 1 l. 160\75, come modificato dall'art. 1 c. 202 e 203 della l. 662\96.
Trattasi, in particolare, della sussistenza, congiunta, dei seguenti requisiti : a) titolarità o gestione in proprio di imprese che siano organizzate e\o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
b) partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazione e\o iscrizione in albi, registri e ruoli.
La S.C. si è ripetutamente pronunciata sul punto ribadendo sempre il medesimo principio di diritto e cioè che : “ In forza dell'art. 1 c. 203 della l. 662\96, che ha modificato l'art. 29 della l.
160\75 e l'art. 3 della l. 45\86, la qualità di socio ( nella specie addirittura accomandatario ndr
) non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione separata degli esercenti attività commerciale, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza “ ( SS.UU. 3240\10 – Cass. sent. 3145\13 – 3835\16 -
5210\17 – 4812\17 ).
Or'è che in virtù del principio secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto ( nel caso di specie alla riscossione delle somme dovute per contribuzione) grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere ( con la notifica dell'avviso di addebito) , ancorchè sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo ( come quello in esame) , era preciso onere dell' fornire la prova dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione CP_2
nella gestione commercianti
Ebbene, l' Inps nulla ha allegato, e men che meno provato, circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente della ricorrente nell'ambito dell'oggetto sociale.
Tali prove, documentali, sarebbero potute essere : dichiarazioni iva , registrazione di atti negoziali, versamenti della società quale sostituto d'imposta, contratti di locazione, impiego di personale e quant'altro.
Tutto ciò difetta nel caso di specie, ragion per cui l'opposizione deve ritenersi fondata.
La circostanza, in ultimo, allegata dal resistente in merito all'inoltro di domanda d'indennità
Covid da parte del ricorrente e della percezione delle relative somme per i mesi di marzo ed aprile 2020 nulla incide sulla prospettazione testè enunciata. Sarà eventualmente compito dell'
Istituto attivarsi per il recupero se dovuto. All'accoglimento della domanda consegue la statuizione sulle spese, che, valutata la natura documentale del giudizio, il suo valore e l'assenza di attività istruttoria, vengono poste a carico del soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie la domanda ed annulla l'avviso di addebito impugnato
- condanna l' Inps al pagamento delle spese e competenze di lite, che vengono liquidate in complessivi € 650,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 18\11\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c e scambio di note, all'odierna udienza , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1307\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. A. Morisco, presso il cui studio elett.nte domicilia Parte_1
alla via Fontana 4 Ottaviano
E
I.N.P.S. , in persona del legale rappr.te p.t. , rappr.to e difeso dall'avv. A. Oliva.
Nonché
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. C. Meo- CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8\3\23 l'istante ha impugnato l'avviso di addebito n.
37120220021748280000, notificato il 27\1\23 e relativo al mancato versamento di contributi
I.V.S. nella gestione commercianti per il periodo 1\21 – 9\21.
Ha sostenuto il ricorrente che nulla era dovuto all' , in ragione della detta causale, in CP_2
quanto in data 19\12\13 la società di cui lo stesso era socio, la CDAC di OR P. & C., era posta in liquidazione ed egli era stato nominato liquidatore e che pertanto da tale data non aveva svolto alcuna attività all'interno della riferita società.
A sostegno delle proprie richieste parte ricorrente ha allegato visura storica della competente
C.C.I.A.A., nonché documentazione attestante l'avvenuto licenziamento, per cessazione attività, dei dipendenti al 31\12\23, azzeramento delle scorte di magazzino, questo nel 2018 e dichiarazioni dei redditi dal 2013 al 2021 con mancata indicazione di redditi prevenienti da detta società ; in più il ricorrente ha dedotto che dall' 1\3\21 era titolare di pensione di vecchiaia.
A fronte di tali contestazioni l' ha allegato il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1 mentre l' Inps ha controdedotto che la carica di liquidatore non faceva veni meno, di per sé sola, l'obbligo d'iscrizione e quello correlato di contribuzione.
Previo avviso di trattazione scritta della causa e deposito di note la stessa è stata decisa.
Dalla documentazione allegata alla produzione dell' istante s'evince la fondatezza della pretesa di annullamento, essendo venuto meno il presupposto stesso per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Sul punto, particolarmente rilevante è la sentenza n. 8651 del 12.04.2010 della Corte di
Cassazione, sez. Lavoro, nel cui solco s'innestano plurime pronunce della stessa Corte di legittimità e di quelle di merito,in base alla quale la cessazione dell'attività comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i contributi.
Con tale pronuncia, la Corte ha affermato che in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma. Tuttavia
l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria.
A tale orientamento hanno aderito diversi Tribunali nel decidere casi analoghi a quello de quo (Trib. di Catania, sez. Lavoro, sent. n. 1220/2011, sent. n. 3856/2012, sent. n.
3928/2015).
Nel caso che ci riguarda, il ricorrente , per come innanzi detto, ha depositato in giudizio idonea documentazione comprovante la cessazione dell'attività avvenuta in data antecedente al periodo contestato dall' Inps.
Al contrario, l' non ha fornito alcun elemento a fondamento della propria pretesa CP_2 creditoria.
Deve infatti premettersi che, affinchè l' Inps possa procedere all'iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti ed alla riscossione dei relativi contributi, è necessario che ricorrano gli specifici requisiti, fissati dall'art. 29 c. 1 l. 160\75, come modificato dall'art. 1 c. 202 e 203 della l. 662\96.
Trattasi, in particolare, della sussistenza, congiunta, dei seguenti requisiti : a) titolarità o gestione in proprio di imprese che siano organizzate e\o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
b) partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazione e\o iscrizione in albi, registri e ruoli.
La S.C. si è ripetutamente pronunciata sul punto ribadendo sempre il medesimo principio di diritto e cioè che : “ In forza dell'art. 1 c. 203 della l. 662\96, che ha modificato l'art. 29 della l.
160\75 e l'art. 3 della l. 45\86, la qualità di socio ( nella specie addirittura accomandatario ndr
) non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione separata degli esercenti attività commerciale, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza “ ( SS.UU. 3240\10 – Cass. sent. 3145\13 – 3835\16 -
5210\17 – 4812\17 ).
Or'è che in virtù del principio secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto ( nel caso di specie alla riscossione delle somme dovute per contribuzione) grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere ( con la notifica dell'avviso di addebito) , ancorchè sia convenuto in un giudizio di accertamento negativo ( come quello in esame) , era preciso onere dell' fornire la prova dell'obbligo del ricorrente all'iscrizione CP_2
nella gestione commercianti
Ebbene, l' Inps nulla ha allegato, e men che meno provato, circa l'effettivo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente della ricorrente nell'ambito dell'oggetto sociale.
Tali prove, documentali, sarebbero potute essere : dichiarazioni iva , registrazione di atti negoziali, versamenti della società quale sostituto d'imposta, contratti di locazione, impiego di personale e quant'altro.
Tutto ciò difetta nel caso di specie, ragion per cui l'opposizione deve ritenersi fondata.
La circostanza, in ultimo, allegata dal resistente in merito all'inoltro di domanda d'indennità
Covid da parte del ricorrente e della percezione delle relative somme per i mesi di marzo ed aprile 2020 nulla incide sulla prospettazione testè enunciata. Sarà eventualmente compito dell'
Istituto attivarsi per il recupero se dovuto. All'accoglimento della domanda consegue la statuizione sulle spese, che, valutata la natura documentale del giudizio, il suo valore e l'assenza di attività istruttoria, vengono poste a carico del soccombente e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie la domanda ed annulla l'avviso di addebito impugnato
- condanna l' Inps al pagamento delle spese e competenze di lite, che vengono liquidate in complessivi € 650,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
Così deciso in Nola, 18\11\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano