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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/09/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3530/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 28/11/2022 al n. 3530/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 352/2022, pubblicata in data 01/07/2022
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Stella Bozzi, elettivamente domiciliata presso la Filiale della società in Bari c/o cmp
Bari- Z.I. Modugno Viale De Blasio snc;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimo Macchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marsico Nuovo (PZ) alla via Vallicella n.
16.;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3530/2022 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 interponeva gravame avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Potenza n. 352/2022, pubblicata in data 01/07/2022, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda di aveva Controparte_1 condannato al rimborso del Buono Fruttifero Postale, a Parte_1 termine, sottoscritto in data 11/01/2001 e avente nn. 452.111, per l'importo di € 2.500,00, oltre interessi e spese di lite del primo grado di giudizio.
1.1 In estrema sintesi, la sentenza conclusiva del procedimento di prime cure veniva impugnata, nella presente sede, per: (a) violazione della normativa inerente alla prescrizione, trattandosi di Buoni a termine già prescritti;
(b) difetto di responsabilità ascrivibile a , essendosi i Buoni Pt_1 prescritti come previsto dalla legge ed essendo stati gli obblighi informativi espletati mediante la pubblicazione in G.U.
1.2. In virtù di quanto precede la società appellata concludeva chiedendo al
Tribunale di voler: riformare la sentenza n. 352/2022, rigettando la domanda di nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 condannando poi gli appellati sia al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, sia alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato da in esecuzione di tale sentenza. Parte_1
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, con comparsa del 20/02/2023,
l'appellato contestava le avverse prospettazioni e, in Controparte_1 particolare deduceva: a) l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di censura;
b) la sua infondatezza, risultando il Buono de quo emesso in assenza di indicazioni delle relative condizioni di rimborso, sostenendo, pertanto, che la prescrizione non poteva considerarsi decorsa.
In ragione di ciò, l'appellato ha concludeva chiedendo al Tribunale di voler: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, rigettare il gravame, poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Il tutto con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
3. Non necessitando di approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 16/05/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 3530/2022 R.G.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nella misura che ci si accinge a chiarire.
5. A tal fine, ragioni di ordine logico (prima che giuridico) impongono l'esame dell'eccezione con cui si è eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., eccezione che si palesa infondata sol che si consideri che l'appellante ha circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
sicché, nell'appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” (v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
6. Passando al merito della fattispecie occorre, preliminarmente, precisare come la domanda originariamente proposta, in primo grado, dall'odierno appellato è qualificabile quale domanda di esatto adempimento del rapporto negoziale istauratosi attraverso la sottoscrizione del buono, tanto desumendosi dal rilievo attoreo secondo cui detto buono
“non può considerarsi prescritto” e dalla consequenziale richiesta di liquidazione del relativo valore nominale (“a rimborsare all'attore”), nonché dalle conclusioni testualmente rese nell'atto di citazione di primo grado.
Tale precisazione si impone in quanto, nella comparsa conclusionale,
l'appellato agita una (diversa) domanda di risarcimento del danno il cui esame, tuttavia, è precluso nella presente sede, trattandosi di domanda evidentemente nuova, diversa e distinta da quella di rimborso del e CP_2 pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ad abundantiam, quand'anche si ritenesse effettivamente proposta, in via subordinata, anche la domanda di risarcimento del danno (ma tanto, lo si ribadisce, pare da escludersi, anche alla luce del tenore letterale degli scritti defensionali di primo grado), il relativo esame sarebbe precluso ai sensi dell'art. 346 c.p.c., posto che, avendo il primo giudice accolto la richiesta
3 Proc. n. 3530/2022 R.G.
di rimborso, la domanda risarcitoria avrebbe potuto (e dovuto) divenire oggetto di un appello incidentale condizionato (all'eventuale accoglimento del gravame principale), in mancanza dovendosi ritenere rinunciata ex art. 346 c.p.c.
7. Ciò chiarito, in punto di fatto è pacifico che la presente vertenza inerisca alla disciplina della prescrizione di un Buono fruttifero Postale a termine del valore nominale di € 2.500,00 emesso in data 11/01/2001 serie
AA1 n. 452111, sostenendo il risparmiatore (NT SE) di averne richiesto, “nel 2019”, il rimborso e di aver appreso solo in tale data, stante la mancata indicazione testuale sui buoni del termine di scadenza, della relativa prescrizione.
8. Orbene, risulta utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sub iudice, operare la premessa sistematica che segue.
8.1. I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal
“regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del Pt_1 risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
8.2. Per quanto concerne la presente controversia, è a dirsi che i “buoni della nuova serie "AA1" rappresentati da documento cartaceo” (analoghi a quelli di causa) scadono e possono “essere liquidati”, “in linea capitale e interessi”, “al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” (cfr. art. 18, co. 1, del D.M. del 19.12.2000).
4 Proc. n. 3530/2022 R.G.
La prescrizione del diritto al rimborso di tali titoli è disciplinata dall'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, il quale prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sul profilo informativo, l'art. 6 del citato D.M. dispone che “ Parte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni
[...] praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, dovendosi evidentemente intendere, per
“caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale.
Di sicuro interesse è, anche, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398, il quale statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice Civile”.
8.3. Se ne ricava, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e
2946 c.c. e 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, che il termine (decennale) di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
8.4. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico, rimanendo irrilevanti quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n.
9291; Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003,
n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di mero fatto, di azionare il proprio diritto non vale ad impedire il corso della prescrizione e che, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr.
5 Proc. n. 3530/2022 R.G.
Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass., Sez. I,
07/05/1996, n. 4235).
Quest'ultima condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito.
Il comportamento intenzionale del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione (ai sensi del n. 8 dell'art. 2941 c.c.) solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass.,
Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass., Sez. III, 09/01/1979, n. 125).
Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535; Cass., Sez. Lav.,
20/09/1977, n. 4030).
9. Poste le anzidette premesse di carattere giuridico, utili a delineare le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, e venendo al caso di specie, è documentalmente provato che l'odierno appellato, CP_1
in uno al cointestatario, , abbiano sottoscritto il
[...] Controparte_3
B.P.F. della serie “AA1”, della durata massima di sei anni dalla sottoscrizione (sul buono risulta, riportato sia la serie di apparenza sia, a tergo, i timbri che indica la data di emissione) il cui termine di prescrizione
è decennale e decorre dalla scadenza dei buoni stessi, come previsto dall'art. 8 del D.M. del Tesoro 19.12.2000 (cui fanno riferimento gli stessi
BFP oggetto di causa), il quale stabilisce che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Pacifica, nonché documentalmente provata, la sottoscrizione del buono avvenuta l'11.01.2001, la relativa validità risulta spirata il 12.01.2007, a far data dal quale decorre, a sua volta, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, ineludibilmente spirato nel 12.01.2017, in assenza di validi atti interruttivi.
6 Proc. n. 3530/2022 R.G.
9.1. Conseguentemente, si palesa legittimo il rifiuto al rimborso frapposto dalle convenute, poiché la relativa richiesta (avanzata dall'appellato Pt_1 nel 2019) è pervenuta, per le ragioni anzidette, a termine prescrizionale già maturato.
9.2. Nella fattispecie in esame, la mancanza di trasparenza imputata a
[...]
per non aver consegnato al NT, al momento della Parte_1 sottoscrizione dei buoni postali, il foglio informativo recante la sua scadenza, impedendo a quest'ultimo di venire a conoscenza del relativo termine prescrizionale, non è idonea ad influire sul decorso della prescrizione, tenuto conto che, pur configurandosi una astratta violazione dei doveri contrattuali imposti dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000 (che pone a carico di l'obbligo di Parte_1 consegnare ai sottoscrittori i fogli informativi contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi), difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941 c.c. n. 8.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, infatti, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr. Cass., Sez.
Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222; Cass.,
Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
Orbene, sul fronte del in oggetto era ben visibile la dicitura della Pt_2 serie “AA1” a cui il titolo apparteneva, nonché la dicitura “a termine”, sicché la mancata consegna del foglio informativo può avere, al più, reso maggiormente difficoltoso ai titolari del buono venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni stessi, trattandosi di un dato che, avuto riguardo alla normale diligenza esigibile dal creditore, poteva essere appreso chiedendo informazioni in merito presso un qualunque ufficio postale oppure effettuando una semplice ricerca a mezzo internet.
Non può, quindi, ritenersi che l'odierno appellato, Controparte_1 nonostante la mancata consegna del foglio informativo, fosse stato nella
7 Proc. n. 3530/2022 R.G.
oggettiva impossibilità di esercitare il loro diritto al rimborso (Cass., Sez.
II, 19/11/1985, n. 5682; Cass., Sez. III, 12/01/1973, n. 102).
Né poi, sotto ulteriore profilo, può ritenersi che la condotta dell'operatore di che ometta la consegna del F.I.A possa, ex se, integrare un Pt_1 comportamento fraudolento o essere ascritta a dolo dei dipendenti dell'intermediario dovendosi, al più, ricondursi a mera negligenza di questi ultimi, non risultando tuttavia le mere condotte negligenti o omissive sufficienti, come detto, a integrare il “doloso occultamento” di cui all'art. 2941, n. 8), c.c.
9.3. Alla luce di quanto complessivamente precede, pertanto, considerando l'oggettivo verificarsi del decorso del termine prescrizionale e il difetto di impedimenti rilevanti ex art. 2935 c.c., non venendo in rilievo a tal riguardo la lamentata condotta degli operatori di di mancata consegna Parte_1 dei documenti informativi e, in particolare, del FIA, è pacifica
“l'intervenuta prescrizione del diritto di parte convenuta appellata (attrice in primo grado) al rimborso dei buoni postali fruttiferi in questione” (da ultimo Trib. di Massa n.142/2025 del 13/03/2025) con consequenziale accoglimento del gravame spiegato da e riforma, per Parte_1
l'effetto, della sentenza di prime cure, risultando la richiesta liquidatoria proposta da definitivamente da rigettarsi per intervenuta Controparte_1 prescrizione ex artt. 18, co. 1, e 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000.
10. Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte da
[...]
in ragione della sentenza di prime cure (cfr. pag. 18 dell'atto di Pt_1 appello) - da considerarsi pacificamente ammissibile (v., da ultimo, Cass. civ., 14/03/2024, n.6788 e Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896) - , la stessa è insuscettibile di essere emessa in questa sede in difetto assoluto di qualsivoglia prova documentale dei versamenti effettivamente intervenuti.
11. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019), talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, considerata la non complessità delle questione trattate nonché la serialità delle stesse,
8 Proc. n. 3530/2022 R.G.
parametrati al decisum (scaglione sino da € 1.101 a ad € 5.200) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado di giudizio, perché non svolta. Da liquidarsi, poi, sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n.
147 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che “qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n.
19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n. 3530/2022 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta, per intervenuta prescrizione, la domanda di liquidazione del
[...]
del valore nominale di € 2.500,00 emesso il 11.01.2001 Controparte_4 serie AA1 n. 452111, proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda di restituzione proposta da;
Parte_1
3. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in € €
633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 174,00 per esborsi e € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
9 Proc. n. 3530/2022 R.G.
Potenza, lì 08/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
10
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi il 28/11/2022 al n. 3530/2022 R.G. avente ad oggetto: appello avverso alla sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 352/2022, pubblicata in data 01/07/2022
TRA
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Stella Bozzi, elettivamente domiciliata presso la Filiale della società in Bari c/o cmp
Bari- Z.I. Modugno Viale De Blasio snc;
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, in forza di procura in atti, dall'Avv. Massimo Macchia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Marsico Nuovo (PZ) alla via Vallicella n.
16.;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 16 maggio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, da intendersi in questa sede richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Proc. n. 3530/2022 R.G.
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, Parte_1 interponeva gravame avverso alla sentenza del Giudice di Pace di
[...]
Potenza n. 352/2022, pubblicata in data 01/07/2022, con la quale il primo giudice, in accoglimento della domanda di aveva Controparte_1 condannato al rimborso del Buono Fruttifero Postale, a Parte_1 termine, sottoscritto in data 11/01/2001 e avente nn. 452.111, per l'importo di € 2.500,00, oltre interessi e spese di lite del primo grado di giudizio.
1.1 In estrema sintesi, la sentenza conclusiva del procedimento di prime cure veniva impugnata, nella presente sede, per: (a) violazione della normativa inerente alla prescrizione, trattandosi di Buoni a termine già prescritti;
(b) difetto di responsabilità ascrivibile a , essendosi i Buoni Pt_1 prescritti come previsto dalla legge ed essendo stati gli obblighi informativi espletati mediante la pubblicazione in G.U.
1.2. In virtù di quanto precede la società appellata concludeva chiedendo al
Tribunale di voler: riformare la sentenza n. 352/2022, rigettando la domanda di nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 condannando poi gli appellati sia al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, sia alla restituzione di quanto già ottenuto e liquidato da in esecuzione di tale sentenza. Parte_1
2. Ritualmente costituitosi in giudizio, con comparsa del 20/02/2023,
l'appellato contestava le avverse prospettazioni e, in Controparte_1 particolare deduceva: a) l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di censura;
b) la sua infondatezza, risultando il Buono de quo emesso in assenza di indicazioni delle relative condizioni di rimborso, sostenendo, pertanto, che la prescrizione non poteva considerarsi decorsa.
In ragione di ciò, l'appellato ha concludeva chiedendo al Tribunale di voler: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello; nel merito, rigettare il gravame, poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Il tutto con condanna al pagamento di spese, diritti e onorari, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
3. Non necessitando di approfondimenti istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 16/05/2025 veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis.
2 Proc. n. 3530/2022 R.G.
4. Tanto premesso, si ritiene che l'appello sia fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nella misura che ci si accinge a chiarire.
5. A tal fine, ragioni di ordine logico (prima che giuridico) impongono l'esame dell'eccezione con cui si è eccepita l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., eccezione che si palesa infondata sol che si consideri che l'appellante ha circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, perimetrando il giudizio di gravame a specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice;
sicché, nell'appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” (v., in termini e da ultimo, Cass. civ.,
10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ., Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199).
6. Passando al merito della fattispecie occorre, preliminarmente, precisare come la domanda originariamente proposta, in primo grado, dall'odierno appellato è qualificabile quale domanda di esatto adempimento del rapporto negoziale istauratosi attraverso la sottoscrizione del buono, tanto desumendosi dal rilievo attoreo secondo cui detto buono
“non può considerarsi prescritto” e dalla consequenziale richiesta di liquidazione del relativo valore nominale (“a rimborsare all'attore”), nonché dalle conclusioni testualmente rese nell'atto di citazione di primo grado.
Tale precisazione si impone in quanto, nella comparsa conclusionale,
l'appellato agita una (diversa) domanda di risarcimento del danno il cui esame, tuttavia, è precluso nella presente sede, trattandosi di domanda evidentemente nuova, diversa e distinta da quella di rimborso del e CP_2 pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Ad abundantiam, quand'anche si ritenesse effettivamente proposta, in via subordinata, anche la domanda di risarcimento del danno (ma tanto, lo si ribadisce, pare da escludersi, anche alla luce del tenore letterale degli scritti defensionali di primo grado), il relativo esame sarebbe precluso ai sensi dell'art. 346 c.p.c., posto che, avendo il primo giudice accolto la richiesta
3 Proc. n. 3530/2022 R.G.
di rimborso, la domanda risarcitoria avrebbe potuto (e dovuto) divenire oggetto di un appello incidentale condizionato (all'eventuale accoglimento del gravame principale), in mancanza dovendosi ritenere rinunciata ex art. 346 c.p.c.
7. Ciò chiarito, in punto di fatto è pacifico che la presente vertenza inerisca alla disciplina della prescrizione di un Buono fruttifero Postale a termine del valore nominale di € 2.500,00 emesso in data 11/01/2001 serie
AA1 n. 452111, sostenendo il risparmiatore (NT SE) di averne richiesto, “nel 2019”, il rimborso e di aver appreso solo in tale data, stante la mancata indicazione testuale sui buoni del termine di scadenza, della relativa prescrizione.
8. Orbene, risulta utile, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie sub iudice, operare la premessa sistematica che segue.
8.1. I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal
“regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) in favore del Pt_1 risparmiatore che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato con l'applicazione del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi – dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
8.2. Per quanto concerne la presente controversia, è a dirsi che i “buoni della nuova serie "AA1" rappresentati da documento cartaceo” (analoghi a quelli di causa) scadono e possono “essere liquidati”, “in linea capitale e interessi”, “al termine del sesto anno successivo a quello di emissione” (cfr. art. 18, co. 1, del D.M. del 19.12.2000).
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La prescrizione del diritto al rimborso di tali titoli è disciplinata dall'art. 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, il quale prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Sul profilo informativo, l'art. 6 del citato D.M. dispone che “ Parte_1 espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni
[...] praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali”, dovendosi evidentemente intendere, per
“caratteristiche”, le modalità e condizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili e il relativo rendimento annuale.
Di sicuro interesse è, anche, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398, il quale statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice Civile”.
8.3. Se ne ricava, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e
2946 c.c. e 8 del D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, che il termine (decennale) di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
8.4. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'art. 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, quindi agli impedimenti di ordine giuridico, rimanendo irrilevanti quelli di mero fatto (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/1997, n.
9291; Cass., Sez. Lav. 07/01/1994, n. 94; conf.: Cass., Sez. III, 23/07/2003,
n. 11451 nonché Cass., Sez. III, 10/02/1995, n. 1490).
Ne consegue che l'impossibilità, di mero fatto, di azionare il proprio diritto non vale ad impedire il corso della prescrizione e che, in particolare, il comportamento reticente del debitore, così come l'ignoranza dell'esistenza del diritto - salvo che integri un doloso occultamento dell'esistenza del debito rilevante ai sensi dell'art. 2941 n. 8 cod. civ. - costituisce un mero impedimento di fatto che non impedisce il corso della prescrizione (cfr.
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Cass., Sez. I, 03/05/1999, n. 4389; in senso analogo, Cass., Sez. I,
07/05/1996, n. 4235).
Quest'ultima condotta opera quale causa di sospensione della prescrizione, finché il dolo non sia stato scoperto dal creditore.
Così, ai fini della sospensione della prescrizione di un diritto per occultamento doloso della esistenza della obbligazione da parte del debitore, è necessaria la sussistenza di un comportamento fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere al creditore la esistenza del debito.
Il comportamento intenzionale del debitore ha efficacia sospensiva della prescrizione (ai sensi del n. 8 dell'art. 2941 c.c.) solo se abbia ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Cass.,
Sez. III, 11/11/1998, n. 11348; Cass., Sez. III, 09/01/1979, n. 125).
Occorre, cioè, che l'attività ingannatrice e fraudolenta del debitore, inducendo il creditore in errore, gli precluda la possibilità di far valere il proprio diritto (Cass., Sez. Lav., 15/10/1980, n. 5535; Cass., Sez. Lav.,
20/09/1977, n. 4030).
9. Poste le anzidette premesse di carattere giuridico, utili a delineare le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, e venendo al caso di specie, è documentalmente provato che l'odierno appellato, CP_1
in uno al cointestatario, , abbiano sottoscritto il
[...] Controparte_3
B.P.F. della serie “AA1”, della durata massima di sei anni dalla sottoscrizione (sul buono risulta, riportato sia la serie di apparenza sia, a tergo, i timbri che indica la data di emissione) il cui termine di prescrizione
è decennale e decorre dalla scadenza dei buoni stessi, come previsto dall'art. 8 del D.M. del Tesoro 19.12.2000 (cui fanno riferimento gli stessi
BFP oggetto di causa), il quale stabilisce che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”.
Pacifica, nonché documentalmente provata, la sottoscrizione del buono avvenuta l'11.01.2001, la relativa validità risulta spirata il 12.01.2007, a far data dal quale decorre, a sua volta, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso, ineludibilmente spirato nel 12.01.2017, in assenza di validi atti interruttivi.
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9.1. Conseguentemente, si palesa legittimo il rifiuto al rimborso frapposto dalle convenute, poiché la relativa richiesta (avanzata dall'appellato Pt_1 nel 2019) è pervenuta, per le ragioni anzidette, a termine prescrizionale già maturato.
9.2. Nella fattispecie in esame, la mancanza di trasparenza imputata a
[...]
per non aver consegnato al NT, al momento della Parte_1 sottoscrizione dei buoni postali, il foglio informativo recante la sua scadenza, impedendo a quest'ultimo di venire a conoscenza del relativo termine prescrizionale, non è idonea ad influire sul decorso della prescrizione, tenuto conto che, pur configurandosi una astratta violazione dei doveri contrattuali imposti dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 6 del D.M. 18 dicembre 2000 (che pone a carico di l'obbligo di Parte_1 consegnare ai sottoscrittori i fogli informativi contenenti la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi), difetterebbero, comunque, le altre condizioni previste dall'art. 2941 c.c. n. 8.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, infatti, “la causa di sospensione della prescrizione di cui all'art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito” (cfr. Cass., Sez.
Lav., 05/12/2005, n. 26355; Cass., Sez. Lav., 23/01/2004, n. 1222; Cass.,
Sez. Lav., 24/10/1998, n. 10592; Cass., Sez. III, 28/09/1994, n. 7898).
Orbene, sul fronte del in oggetto era ben visibile la dicitura della Pt_2 serie “AA1” a cui il titolo apparteneva, nonché la dicitura “a termine”, sicché la mancata consegna del foglio informativo può avere, al più, reso maggiormente difficoltoso ai titolari del buono venire a conoscenza della data di scadenza dei buoni stessi, trattandosi di un dato che, avuto riguardo alla normale diligenza esigibile dal creditore, poteva essere appreso chiedendo informazioni in merito presso un qualunque ufficio postale oppure effettuando una semplice ricerca a mezzo internet.
Non può, quindi, ritenersi che l'odierno appellato, Controparte_1 nonostante la mancata consegna del foglio informativo, fosse stato nella
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oggettiva impossibilità di esercitare il loro diritto al rimborso (Cass., Sez.
II, 19/11/1985, n. 5682; Cass., Sez. III, 12/01/1973, n. 102).
Né poi, sotto ulteriore profilo, può ritenersi che la condotta dell'operatore di che ometta la consegna del F.I.A possa, ex se, integrare un Pt_1 comportamento fraudolento o essere ascritta a dolo dei dipendenti dell'intermediario dovendosi, al più, ricondursi a mera negligenza di questi ultimi, non risultando tuttavia le mere condotte negligenti o omissive sufficienti, come detto, a integrare il “doloso occultamento” di cui all'art. 2941, n. 8), c.c.
9.3. Alla luce di quanto complessivamente precede, pertanto, considerando l'oggettivo verificarsi del decorso del termine prescrizionale e il difetto di impedimenti rilevanti ex art. 2935 c.c., non venendo in rilievo a tal riguardo la lamentata condotta degli operatori di di mancata consegna Parte_1 dei documenti informativi e, in particolare, del FIA, è pacifica
“l'intervenuta prescrizione del diritto di parte convenuta appellata (attrice in primo grado) al rimborso dei buoni postali fruttiferi in questione” (da ultimo Trib. di Massa n.142/2025 del 13/03/2025) con consequenziale accoglimento del gravame spiegato da e riforma, per Parte_1
l'effetto, della sentenza di prime cure, risultando la richiesta liquidatoria proposta da definitivamente da rigettarsi per intervenuta Controparte_1 prescrizione ex artt. 18, co. 1, e 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000.
10. Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte da
[...]
in ragione della sentenza di prime cure (cfr. pag. 18 dell'atto di Pt_1 appello) - da considerarsi pacificamente ammissibile (v., da ultimo, Cass. civ., 14/03/2024, n.6788 e Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896) - , la stessa è insuscettibile di essere emessa in questa sede in difetto assoluto di qualsivoglia prova documentale dei versamenti effettivamente intervenuti.
11. Alla riforma della sentenza consegue il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle spese processuali (Cass. n. 27606/2019), talché le spese del doppio grado di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellati nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 55/14, considerata la non complessità delle questione trattate nonché la serialità delle stesse,
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parametrati al decisum (scaglione sino da € 1.101 a ad € 5.200) escludendo la fase di trattazione/istruttoria per il secondo grado di giudizio, perché non svolta. Da liquidarsi, poi, sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n.
147 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che “qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n.
19181 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel procedimento n. 3530/2022 R.G., uditi i procuratori delle parti, ogni istanza, eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione:
1. Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta, per intervenuta prescrizione, la domanda di liquidazione del
[...]
del valore nominale di € 2.500,00 emesso il 11.01.2001 Controparte_4 serie AA1 n. 452111, proposta in primo grado da;
Controparte_1
2. Rigetta la domanda di restituzione proposta da;
Parte_1
3. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore degli appellanti, che si liquidano, per il primo grado, in € €
633,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, e per il grado d'appello in € 174,00 per esborsi e € 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
9 Proc. n. 3530/2022 R.G.
Potenza, lì 08/09/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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