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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 06/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 74/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 74/2025 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
14.01.2025, congiuntamente da:
nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Monsummano RM (PT), Via Giovanni Spadolini n. 118, c.f.
C.F._1
e nato in [...] Parte_2
(Santo Domingo) in data 03.05.1982, residente in [...] int. 6, c.f.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Claudio Rosellini del foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NT RM (PT), Corso Matteotti n.
16, giuste procure in atti;
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.01.2025, e Parte_1 premettendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in NT RM (PT) in data 13.02.2019, precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data 16.02.2019). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto n. cronol. 1459/2022 del 06.05.2022, omologava la separazione consensuale dei ricorrenti.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per
l'iscrizione sul proprio passaporto della figlia minore, nonché per
l'espatrio con la stessa per motivi di vacanza;
b) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Monsummano
RM (PT), Via Giovanni Spadolini n. 118, ivi mantenendo la propria residenza anagrafica;
c) nulla disporsi in ordine alla casa coniugale sita in NT RM
(PT), Via Andrea Bacci n. 32 int. 6, che rimane nella esclusiva disponibilità del Sig. con tutti gli arredi e corredi;
Parte_2
d) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
e) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, previo Parte_2 accordo, anche solo telefonico, con la madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche-ricreative della minore, sia nei giorni infrasettimanali sia nei weekend. Solo a titolo indicativo ed
2 esemplificativo (non esausti-vo): il pomeriggio del mercoledì, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 20.30, nonché un fine settimana alternato, dalle ore 15 del sabato, o della domenica, fino alle 20.30. quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
f) durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà cinque Per_1 giorni consecutivi con il padre, alternando, negli anni, con i genitori il 24,
25 con l'uno e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con l'uno e il 01 gennaio con l'altro, anche pernottando presso il genitore non collocatario;
trascorrerà tre giorni consecutivi a Pasqua con il padre, includendo, ad an-ni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì successivo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre;
durante le vacanze estive, tra-scorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo;
g) il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento a favore della figlia, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 200,00= (duecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
h) le spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate se di importo superiore ad euro 200,00=, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
i) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando, altresì, reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.03.2025 per l'udienza fissata del
19.03.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni e preso atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NT
RM (PT) in data 13.02.2019, tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(PT) in data 08.02.1990 e nato in Parte_2
LI AN (Santo Domingo) in data 03.05.1982, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT
RM (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, P. 1, anno 2019);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 74/2025 V.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
14.01.2025, congiuntamente da:
nata a [...] in data [...], residente in Parte_1
Monsummano RM (PT), Via Giovanni Spadolini n. 118, c.f.
C.F._1
e nato in [...] Parte_2
(Santo Domingo) in data 03.05.1982, residente in [...] int. 6, c.f.
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._2
Claudio Rosellini del foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in NT RM (PT), Corso Matteotti n.
16, giuste procure in atti;
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 14.01.2025, e Parte_1 premettendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in NT RM (PT) in data 13.02.2019, precisavano che dall'unione era nata la figlia (in data 16.02.2019). Per_1
Il Tribunale di Pistoia, con decreto n. cronol. 1459/2022 del 06.05.2022, omologava la separazione consensuale dei ricorrenti.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
a) I coniugi si rilasciano sin da ora reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio del passaporto e di ogni altro documento equipollente, per
l'iscrizione sul proprio passaporto della figlia minore, nonché per
l'espatrio con la stessa per motivi di vacanza;
b) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre in Monsummano
RM (PT), Via Giovanni Spadolini n. 118, ivi mantenendo la propria residenza anagrafica;
c) nulla disporsi in ordine alla casa coniugale sita in NT RM
(PT), Via Andrea Bacci n. 32 int. 6, che rimane nella esclusiva disponibilità del Sig. con tutti gli arredi e corredi;
Parte_2
d) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
e) Il Sig. potrà tenere con sé la figlia quando vorrà, previo Parte_2 accordo, anche solo telefonico, con la madre, e compatibilmente con le esigenze scolastiche-ricreative della minore, sia nei giorni infrasettimanali sia nei weekend. Solo a titolo indicativo ed
2 esemplificativo (non esausti-vo): il pomeriggio del mercoledì, dall'uscita della scuola materna fino alle ore 20.30, nonché un fine settimana alternato, dalle ore 15 del sabato, o della domenica, fino alle 20.30. quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
f) durante le festività natalizie la figlia minore trascorrerà cinque Per_1 giorni consecutivi con il padre, alternando, negli anni, con i genitori il 24,
25 con l'uno e il 26 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con l'uno e il 01 gennaio con l'altro, anche pernottando presso il genitore non collocatario;
trascorrerà tre giorni consecutivi a Pasqua con il padre, includendo, ad an-ni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì successivo con l'altro, così come tutte le festività nazionali, quali il giorno dell'Epifania, il 25 aprile, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre;
durante le vacanze estive, tra-scorrerà con il padre 15 giorni consecutivi, da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo;
g) il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo al Parte_2 mantenimento a favore della figlia, entro il giorno 20 di ogni mese, la somma di Euro 200,00= (duecento/00), soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
h) le spese straordinarie relative alla figlia, previamente concordate se di importo superiore ad euro 200,00=, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
i) i ricorrenti dichiarano, oltre alle condizioni sopra previste, di aver definito, al di fuori del presente atto, ogni altra e diversa questione economica e patrimoniale e, pertanto, di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando, altresì, reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 13.03.2025 per l'udienza fissata del
19.03.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni e preso atto del parere espresso dal Pubblico
Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
3 Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in NT
RM (PT) in data 13.02.2019, tra i coniugi nata a [...] Parte_1
(PT) in data 08.02.1990 e nato in Parte_2
LI AN (Santo Domingo) in data 03.05.1982, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT
RM (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 5, P. 1, anno 2019);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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