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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5756 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai Magistrati dr. Giuseppe De Tullio Presidente dr. Massimo Sensale Consigliere dr. Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 748/2021 RG in materia di lesioni personali (appello avverso sentenza del
Tribunale di Nola 21.8.2020, n. 1213) vertente tra
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Francesco Parte_1 C.F._1
Vorraro, giusta procura in atti;
appellante
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv.to GI Tuccillo, giusta procura in atti;
appellata
Nonché
e Controparte_2 CP_3
appellati contumaci
CONCLUSIONI: come da note ex art.127-ter c.p.c. depositate dall'appellante, in data 19.5.2025 e da Unipol Sai spa in data 19.5.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio GI e Parte_1 CP_2
, nonché (già , ora Unipol Sai), rispettivamente
[...] Controparte_4 Controparte_5 nella qualità di conducente, proprietaria e compagnia assicuratrice per la rca del veicolo IA 00 tg.
BT647XB deducendo che:
-in data 2.8.2003, alle ore 20.00 circa, in località San Giuseppe Vesuviano (NA) SS 268, all'altezza del km 17+00, era alla guida della propria autovettura VW GOLF, tg. BA996XX insieme alla moglie in qualità di terza trasportata;
Persona_1
-nelle predette circostanze di tempo e di luogo, veniva frontalmente impattato da il CP_3 quale, mentre procedeva con direzione Ottaviano ad elevata velocità alla guida della IA 00, nell'effettuare una manovra di sorpasso, aveva invaso l'opposta corsia di marcia su cui viaggiava esso attore;
-egli aveva tentato invano di evitare l'impatto deviando sulla piazzola di sosta posta sul lato destro rispetto alla sua direzione di marcia;
-lo scontro era avvenuto nella corsia di marcia percorsa dalla Golf e, all'esito, i veicoli si erano arrestati proprio sulla piazzola di sosta;
-in conseguenza dell'impatto, aveva riportato gravi lesioni tradottesi in un periodo di inabilità temporanea (30 giorni ITT;
20 giorni ITP al 50%; 20 giorni ITP al 25%) e in postumi permanenti valutabili nella misura di almeno il 10%.
Dedotta l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro, l'attore aveva CP_3 chiesto il risarcimento delle seguenti voci di danno:
-danno biologico del 10%, €20.000,00;
-danno da invalidità temporanea assoluta, €3.390,00 (€113,00 al giorno per 30 giorni);
-danno da invalidità temporanea parziale, €1.130,00;
-danno morale, €8.173,34;
-spese mediche documentate, €67,18
-danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa futura e /o perdita di chances lavorative potenziali, nonché danno esistenziale per la compromissione nelle attività realizzatrici della persona da liquidarsi in via equitativa;
Per
-danno parentale per la perdita della nascitura , €150.000,00.
L'attore aveva, infine, dedotto che con sentenza n. 71/2005 del 15.3.2005 emessa, ex art. 444 c.p.p., il tribunale di Nola aveva applicato a la pena di mesi 10 di reclusione per il reato di CP_3 omicidio colposo in danno di terza trasportata sulla IA 00, deceduta nel sinistro. Persona_3 concludeva chiedendo di : “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Parte_1 conducente dell'autovettura tg. BT647XB nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
condannare per l'effetto i convenuti in solido tra loro, ciascuno per il proprio titolo, a versare al signor a titolo i risarcimento del danno biologico e morale, la somma di Parte_1
32.760,50; a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subiti la somma di €60.000,00; a titolo di risarcimento del danno cd. parentale una somma non inferiore ad
€150.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, contenendo la totalità delle domande nella somma di €260.00,00; condannare i convenuti in solido alla refusione di spese, diritti ed onorari del procedimento.”
Si costituiva in giudizio In via preliminare, la compagnia eccepiva la prescrizione Controparte_4 del diritto azionato, deducendo che il sinistro si era verificato in data 2.8.2003 e che l'attore non aveva prodotto in giudizio - ancorché richiamate in citazione - le raccomandate di messa in mora utili ad interrompere la prescrizione biennale. Sempre in via preliminare, la eccepiva CP_4
l'improponibilità della domanda per omesso richiamo e deposito dell'atto di costituzione in mora.
Nel merito, la compagnia contestava le allegazioni attoree deducendo che:
-con sentenza n. 1000/06 del 13.9.2006, l'attore era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per il delitto di cui agli artt. 113, 589 c.p. nonché al pagamento di una provvisionale di €10.000,00 in favore di ciascuna parte civile costituita, essendo stato accertato che al momento Parte_1 del sinistro, viaggiava ad una velocità di 100 km/h - a fronte del limite consentito di 40 km/h - e che, pertanto, doveva ritenersi responsabile dell'evento che poteva essere evitato, o poteva causare conseguenze meno gravi con una condotta di guida osservante delle prescrizioni;
-con sentenza n. 155/13, il tribunale di Torre Annunziata aveva condannato l'attore in solido con e la , in qualità di impresa designata alla gestione del F.G.V.S. Controparte_6 Controparte_7
(stante l'assenza di copertura assicurativa) al risarcimento, in favore di Parte_2 dei danni subiti in proporzione al proprio grado di corresponsabilità (accertato dal tribunale nella misura del 35%);
-pertanto, nulla poteva pretendere l'attore a titolo di risarcimento essendo stato egli stesso a procurare il danno o, comunque, avendovi concorso;
-in ogni caso, la pretesa era generica e infondata anche con riferimento al quantum. concludeva perciò, chiedendo di: “in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la CP_4 domanda improponibile;
nel merito dichiarare prescritto il diritto al risarcimento del danno sia per le lesioni personali sia per quello cd. parentale;
rigettare la domanda siccome inammissibile ed infondata, con vittoria di spese e competenze professionali.” Nonostante la ritualità della notifica, non si erano costituiti GI e , dei quali veniva Controparte_2 dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 1213/2020, il tribunale di Nola rigettava la domanda e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
In motivazione, il tribunale, rilevato ex officio che l'attore, ritirato il proprio fascicolo di parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, lo aveva ridepositato tardivamente e cioè oltre il termine perentorio di cui all'art.169, co. 2 cpc (ossia, al più tardi, entro il termine per il deposito della comparsa conclusionale), dichiarava di decidere il procedimento allo stato degli atti, prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo di parte.
Tanto premesso, il giudice rilevava di non potere esaminare la proponibilità della domanda, espressamente contestata dalla compagnia convenuta, stante l'impossibilità di valutare la documentazione prodotta dall'attore (in particolare, le missive di costituzione in mora richiamate dall'attore nei propri scritti difensivi).
Il tribunale rilevava, altresì, che alla luce della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'attore e della impossibilità di valutare la documentazione tardivamente prodotta, la domanda risultava priva di adeguato supporto probatorio e doveva, perciò, essere rigettata.
Il giudizio di appello. ha proposto appello. Parte_1
Avverso la pronuncia, l'appellante ha formulato plurime censure impugnandola, in particolare, nella parte in cui il giudice:
1) ha ritenuto di non poter esaminare i documenti contenuti nella produzione di parte attrice perché depositata tardivamente;
2) a fronte di specifica eccezione di parte convenuta, non ha dichiarato improponibile la domanda, bensì l'ha respinta nel merito;
3) non ha tenuto conto della documentazione comunque prodotta in giudizio da parte convenuta. ha, allora, spiegato le seguenti difese. Parte_1
Con riferimento alla pretesa tardività della restituzione del fascicolo di parte, ha dedotto che questo era stato tempestivamente depositato, dopo il suo precedente ritiro, unitamente alla memoria di replica e che, in ogni caso, l'art. 169, co. 2, c.p.c. non era concretamente applicabile ( potendo lo stesso applicarsi esclusivamente nell'ipotesi di discussione orale ai sensi dell'art. 281, co. 2 quinquies,
c.p.c.).
L'appellante ha precisato, inoltre, che, essendo stati i documenti contenuti nel fascicolo di parte tempestivamente prodotti in primo grado, il loro deposito nel giudizio di appello non costituiva introduzione di nuove prove documentali. Con riferimento alla proponibilità della domanda, l'appellante ha chiesto il rigetto della relativa eccezione in virtù della produzione in giudizio delle costituzioni in mora effettuate in osservanza delle prescrizioni dell'art. 149, d. lgs. 209/2005.
Quanto alla sollevata eccezione di prescrizione, l'appellante ne ha contestato la fondatezza poichè la prescrizione - sia che si applichi il termine biennale, sia che si applichi il termine più lungo - risultava regolarmente interrotta dalle plurime costituzioni in mora. L'appellante, infine, ha chiesto il rigetto della eccezione sollevata dalla convenuta compagnia relativamente alla presunta incapienza del massimale di polizza. ne ha dedotto, invero, la tardività - essendo la medesima stata Pt_1 proposta solo all'udienza di precisazione delle conclusioni - e, in ogni caso, l'infondatezza, con la possibilità di configurare, a carico della Unipol, un'ipotesi di mala gestio.
Venendo alla fondatezza della domanda risarcitoria, ha ribadito l'esclusiva Parte_1 responsabilità di nella verificazione del sinistro. CP_3
Al riguardo, ha dedotto che:
-il presunto concorso dell'istante non era stato dimostrato e la Corte di Appello di Napoli aveva errato nel confermare quanto stabilito dal tribunale di Torre Annunziata circa la ripartizione delle relative responsabilità (35% attribuito a e 65% a ), basandosi, peraltro, sulla c.t.u. espletata Pt_1 CP_3 nel procedimento penale, senza procedere ad autonomo accertamento tecnico;
-se era stato pacificamente dimostrato che aveva causato l'incidente con la propria improvvida CP_3 manovra di sorpasso e la conseguente invasione di corsia, diversamente non era stata raggiunta una prova altrettanto pacifica della velocità tenuta, al momento dello scontro, dalla Golf da lui condotta;
-l'ipotizzata velocità di 100 km/h si fondava su un assunto errato, ossia che la strumentazione della
Golf si fosse danneggiata nello scontro e che, perciò, la lancetta del contachilometri non si fosse azzerata;
-secondo quanto osservato dal proprio ctp , la velocità di 100 km/h segnata dal Per_4 contachilometri doveva, piuttosto, considerarsi il risultato di un più che plausibile corto circuito.;
-la circostanza per cui la velocità tenuta dalla Golf non era così elevata risultava, inoltre, dimostrata dal fatto che egli, nell'invano tentativo di evitare l'impatto era riuscìto a portarsi sulla piazzola di sosta (tale manovra di emergenza non sarebbe stata possibile ad una velocità di 100 km/h);
-comunque, come rilevato anche dal tribunale di Nola con la sentenza n. 1000/2006, non era certo che, tenendo una velocità di 40 km/h, esso conducente della Golf avrebbe potuto evitare l'impatto;
-in ogni caso, era eccessiva l'attribuzione del 35% di corresponsabilità.
Con riferimento al quantum del risarcimento, si è riportato all'atto introduttivo e Parte_1 alla relazione del c.t.p., dott. , impugnando le conclusioni del ctu. Ha reiterato, quindi, la Per_5 domanda di risarcimento del danno biologico, da quantificarsi nel 10% di postumi invalidanti, nonché quella morale per la perduta paternità, da liquidarsi in somma non inferiore a € 75.000,00 (ossia quanto riconosciuto, in separato giudizio, in favore della moglie per la perdita del Persona_1 feto). L'appellante ha concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura tg. BT 647 XB nella produzione dell'evento dannoso per cui è causa ovvero una responsabilità concorsuale;
dichiarare la domanda proponibile, procedibile e fondata e condannare in solido i convenuti a versare al signor a titolo di risarcimento del Parte_1 danno biologico e morale, la somma di € 32.760,50; a titolo del risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale la somma di € 60.000,00; a titolo di risarcimento del danno cd. parentale una somma non inferiore ad € 150.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'evento al soddisfo, contenendo la totalità delle domanda nella somma di € 260.000,00, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario per fattone anticipo;
in subordine, riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la domanda improponibile e/o improcedibile ai sensi del d.lgs. 209/2005, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario per fattone antıcipo.”
Si è costituita in giudizio che, nel contestare la fondatezza dell'avverso Controparte_8 gravame ha rilevato che:
-ritenendo inutilizzabile la documentazione contenuta nel fascicolo di parte, il giudice aveva correttamente fatto applicazione dell'art. 169, co. 2 c.p.c ;
-era corretta la statuizione di rigetto nel merito della domanda, considerato che, non potendo esaminare i documenti relativi alla proponibilità della domanda, il tribunale non avrebbe potuto dichiararne l'improponibilità;
-era fondata l'eccezione di prescrizione del diritto, dovendosi applicare il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947, co. 3 cpc (vista la possibilità di equiparare alla sentenza irrevocabile di condanna ivi menzionata anche la sentenza emessa ex art. 444 cpp);
-la domanda dell'appellante era inammissibile perché in violazione del divieto di bis in idem, tenuto conto che sul rapporto oggetto di controversia si era già formato un giudicato a seguito dei giudizi svoltisi innanzi ai tribunali di Nola e Torre Annunziata;
-nessuna mala gestio era configurabile in capo alla compagnia, considerato che l'appellante avrebbe dovuto proporre la propria domanda nei precedenti giudizi risarcitori già instaurati;
-in ogni caso, era stato accertato - con efficacia di giudicato da due sentenze penali divenute irrevocabili - che: i) la Golf guidata dall'appellante viaggiava ad una velocità di 100 km/h, a fronte di un limite di 40 km/h; ii) le conseguenze del sinistro sarebbero state meno gravi se l'appellante avesse osservato il limite di velocità massima consentito. Tanto considerato, ha concluso chiedendo di: “Rigettare l'appello, Controparte_1 perché inammissibile, improponibile, oltre che per essere intervenuta prescrizione del diritto ed infondato, confermando la sentenza pronunciata dal tribunale di Nola e condannando parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello. Nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, si chiede che venga attribuita una responsabilità maggiore nella causazione del sinistro allo e proporzionalmente ridotto il risarcimento, per le ragioni sopra indicate.” Pt_1
Ancorché ritualmente citati a seguito di integrazione del contraddittorio ad opera dell'attore, non si sono costituiti, invece, GI e . Ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
Depositate le note di cd. trattazione scritta, con ordinanza del 21.5.2025 la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato: ne consegue la riforma della sentenza ne termini Parte_1 di seguito indicati.
È superfluo, per carenza di interesse dell'appellante, l'esame del gravame nella parte in cui lo stesso ha censurato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto tardivo il deposito della produzione di parte unitamente alle memorie di replica e, quindi, di considerare inutilizzabile tutto quanto ivi contenuto. Il principio espresso dall'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte (Cass., n. 19327/2024).
Invero, indipendentemente dalla correttezza o meno della statuizione del tribunale, a questa Corte non è precluso l'esame del fascicolo di parte nuovamente depositato da nel presente Parte_1 grado di giudizio. È stato dimostrato che, in primo grado, la produzione del detto fascicolo era avvenuto nel pieno rispetto delle preclusioni probatorie (v. deposito telematico del 07.02.2022, con il quale era stato prodotto il foliario contenente indice degli atti e data del loro deposito, attestata regolarmente da timbro della cancelleria). Pertanto, la documentazione contenuta nel detto fascicolo, validamente acquisita al giudizio, non deve considerarsi come nuova ed è, perciò, utilizzabile (“La perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c.”,
Cass., n. 21571/2020).
La domanda di risarcimento proposta da è proponibile. Parte_1
Secondo l'art. 145, co. 1, Cod. Ass., ai fini di un valido esperimento dell'azione risarcitoria per i danni causati dalla circolazione di veicoli nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile, la stessa iniziativa giudiziaria deve essere preceduta da richiesta stragiudiziale indirizzata, sessanta giorni prima (o novanta, in caso di lesioni personali), dal danneggiato all'impresa di assicurazione. All'istanza stragiudiziale, poi, segue la formulazione, da parte della compagnia, di una congrua e motivata offerta di risarcimento al danneggiato (ovvero la comunicazione dei motivi per i quali non si ritiene di formulare un'offerta). Le modalità di invio della suddetta messa in mora, nonché
i suoi contenuti, sono stabiliti dall'art. 148 (e, per quello che qui rileva, dal suo comma 2) dello stesso
Codice. Ai sensi del richiamato art. 148, co. 2 “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.”
In primo grado, con deposito cartaceo del 15.10.2014 e, in secondo grado, con deposito telematico del 7.02.2022, erano stati prodotti in giudizio plurimi atti di costituzione in mora inviati da Pt_1 ad (poi oggi , di cui la prima risale
[...] Controparte_5 CP_4 CP_1 all'8.10.2003, tutti redatti in conformità delle prescrizioni sopra richiamate (considerato che la mancata allegazione di documentazione medica non comporta l'improponibilità della domanda, come precisato da Cass., n. 30091/2024 secondo cui: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la mancata allegazione, alla richiesta di risarcimento indirizzata alla compagnia assicuratrice, della documentazione clinica delle lesioni subite dal danneggiato non determina l'improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 c.ass., sia per interpretazione letterale e logico-sistematica del richiamo al successivo art. 148
C.Ass. - nel quale la suddetta documentazione non è contemplata - sia sotto il profilo della buona fede, non potendosi ritenere l'omissione in discorso di per sé idonea ad impedire all'assicuratore di formulare una congrua offerta risarcitoria”.
Il diritto al risarcimento del danno vantato da non è prescritto. Parte_1
In occasione dei depositi in giudizio già indicati, l'attore aveva prodotto atti di costituzione in mora, aventi effetto interruttivo della prescrizione, inviati a mezzo raccomandata a/r alla
[...]
e, poi, alla nelle seguenti date: 1) raccomandata a/r del 08.10.2003, CP_5 CP_4 ricevuta il 14.10.2003; 2) raccomandata a/r del 02.9.2005, ricevuta il 05.9.2005; 3) raccomandata a/r del del 09.5.2007, ricevuta l'11.5.2007; 4) raccomandata a/r del 31.10.2007, ricevuta il 15.11.2007;
5) raccomandata a/r del 22.10.2019, ricevuta il 26.10.2009; 6) raccomandata a/r del 29.01.2011, ricevuta il 02.02.2011.
È stato, altresì, prodotto verbale di incontro della procedura di mediazione tenutosi, ai sensi dell'art. 5, co. 1, d. Lgs. 28/2010, in data 11.06.2012. Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo.”
L'atto di citazione è stato notificato in data 26.9.2013.
Dati gli illustrati riferimenti cronologici, è evidente come l'istante, dal giorno del verificarsi del sinistro (2.8.2003), abbia validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione con cadenza, tra i menzionati atti interruttivi, inferiore al biennio. Ne discende che, a prescindere da quale sia il termine di prescrizione nel caso di specie applicabile tra quelli di cui all'art. 2947, commi 2 e 3 c.c. - la cui individuazione è, quindi, superflua - e pure facendo riferimento a quello meno favorevole di due anni dal verificarsi del sinistro, il diritto non si è estinto.
La domanda di risarcimento è fondata nei limiti di seguito esposti.
Va premesso che il compendio istruttorio offerto a questa Corte è composto, tra l'altro, dalle sentenze civili e penali pronunciate in precedenti giudizi nei confronti delle odierne parti processuali, nonché dalle prove raccolte in quegli stessi giudizi. Si fa riferimento, in particolare, a:
1) sentenza del tribunale penale di Nola, n. 1000/06, pubblicata il 13.9.2006 (R.G.N.R. n. 8738/03), pronunciata nei confronti di (confermata dalla Corte di Appello di Napoli, con Parte_1 sentenza - non integralmente depositata in atti - n. 6271/2009l, pubblicata il 27.10.2009); 2) consulenza tecnica cinematica redatta dal dott. su incarico del PM nel procedimento Per_6 penale n. 8738/2003, instaurato nei confronti di Parte_1
3) sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2724/2019, pubblicata il 20.5.2019, nel procedimento civile tra , Parte_2 Controparte_6 Parte_1 CP_3
, , e Controparte_2 Parte_3 CP_9 Controparte_7 Parte_4
(appello avverso la sentenza n. 155/2013 del tribunale di Torre Annunziata, Controparte_4 pubblicata il 14.2.2013, non integralmente depositata in atti);
La sentenza pronunciata nei confronti di , nell'ambito del procedimento penale RGNR CP_3
n 2738/2003, dal tribunale penale di Nola, ex art. 444 c.p.p., in data 15.03.2005, non è stata prodotta dalle parti ma soltanto richiamata negli atti difensivi.
Per nessuna di tali pronunce, le parti hanno depositato attestazione di passaggio in giudicato (“La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno”, così Cass., n.
36258/2023).
Ciò, tuttavia, non osta a che questa Corte utilizzi le dette pronunce e quanto accertato in quei giudizi come prove atipiche, liberamente valutabili. In questo senso si è più volte espressa la S.C., la quale ha recentemente affermato che: “Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e
652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche
- se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto)” (Cass., n. 9957/2025; cfr. anche Cass., n. 9507/2023, secondo cui “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito
e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio e Cass., n. 25067/2018, secondo cui: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base
a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova.
I medesimi principi in tema di valutazione delle prove raccolte in diversi giudizi devono applicarsi anche con riferimento alla consulenza tecnica redatta dal dott. su incarico del PM nel Per_6 giudizio penale n. 8738/2003 nei confronti di prodotta in giudizio dal medesimo Parte_1 appellante.
Venendo all'accertamento delle modalità di verificazione del fatto, è pacifico che, in data 2.8.2003, in San Giuseppe Vesuviano, sulla S.S.268, si è verificato il sinistro stradale oggetto di causa che ha visto coinvolte le autovetture IA 00 rispettivamente guidate, nell'occasione, da CP_10 Pt_1
e .
[...] CP_3
L'odierno appellante ha assunto che il sinistro de quo era stato causato in via esclusiva dalla condotta di guida negligente di , il quale, nel tentare una rischiosa e non consentita manovra di CP_3 sorpasso, aveva invaso l'opposta corsia di marcia sulla quale l'istante viaggiava con la moglie a bordo Cont della Golf, così provocando un violento impatto frontale tra i veicoli.
Con riferimento alla dinamica del sinistro per cui è causa, il consulente tecnico incaricato dal PM nel procedimento penale r.g.n.r. n. 8738/03 ha accertato le seguenti circostanze:
-l'incidente stradale si era verificato sulla SS 268 all'altezza del km. 17+00 (SS a scorrimento veloce ad unica carreggiata ad unica corsia per senso di marcia);
-esaminando il rapporto fotografico effettuato dalla P.G., si notavano frammenti di parti staccati nell'urto tra i due veicoli sparsi a cavallo tra la striscia gialla che delimitava la piazzola di sosta dalla semicarreggiata e si notava, altresì, che tali frammenti erano più corposi e ammassati lungo il guard- rail metallico sul lato destro della piazzola di sosta;
da ciò doveva desumersi che l'incidente si era verificato nella corsia di marcia dell'autovettura VW Golf;
-il tratto di S.S. 268 dove si era verificato il sinistro, per la segnaletica presente e per i lavori in corso che restringevano la carreggiata, doveva essere percorso a velocità prudenziale;
-dal lato percorso dalla IA 00, il limite di velocità massimo imposto dalla segnaletica verticale era di 60 km/h, mentre era di 40 km/h per il lato su cui viaggiava la direzione Napoli-Angri); CP_10
-l'autovettura IA 00 presentava urti sul lato anteriore destro e risultava inserita la 5° marcia (sicché doveva ritenersi che, al momento del sinistro, il conducente avesse inserito la 5° marcia);
-anche sull'autovettura WW Golf il cambio era bloccato con la leva orientata sulla 5° marcia;
-era presente una traccia di frenata che terminava nel punto in cui erano ammassati frammenti di vetro e plastica dei due veicoli coinvolti nell'incidente; tale traccia risultava obliqua dal lato destro verso il lato sinistro in ordine alla originaria direzione di marcia della IA 00 e penetrava oltre la corsia opposta, sfiorando la striscia gialla che delimitava la carreggiata dall'ampia piazzola di sosta;
-la lunghezza della traccia di frenata rinvenuta sull'opposta corsia di marcia della IA 00 (circa 20 metri) era da ritenersi compatibile, tenendo anche conto della 5° marcia, con una velocità non inferiore a 70-75 km/h (velocità che poteva essere anche maggiore, non potendo stabilirsi se l'energia cinetica - e quindi la velocità - della IA era stata azzerata del tutto dalla lunghezza della traccia di frenata, ovvero dall'impatto con la Golf);
-la velocità della IA 00 non era adeguata allo stato dei luoghi;
-la IA aveva invaso la corsia di marcia della Golf nel tentativo di un azzardato sorpasso di un veicolo che la precedeva a bassa velocità, ovvero per raggiungere l'ampia piazzola di sosta;
la IA aveva, quindi, attraversato obliquamente la carreggiata in un tratto di strada ove la striscia longitudinale della mezzeria era continua;
-la strumentazione di bordo della presentava il tachimetro con la lancetta bloccata su 100 CP_10 km/h, il contagiri bloccato su 2000 giri circa, il termostato su 90° gradi circa, la lancetta del carburante risulta bloccata sul valore di 1/2 circa. La strumentazione così come rinvenuta indicava che, nel momento in cui si era verificato il sinistro, la centralina elettronica si era bloccata, sicché i valori indicati dovevano ritenersi quelli impostati nel momento in cui si era verificato l'incidente;
-non essendo state rinvenute tracce di frenata riconducibili alla VW Golf, non era possibile stabilire se il conducente della vettura, viaggiando alla velocità consentita di 40 km/hm, poteva o meno evitare lo scontro con la IA 00 che aveva invaso la sua corsia di marcia;
-sulla base dei calcoli effettuati, i valori dell'energia cinetica sviluppata dalla a 100 km/h Pt_5 risultavano di oltre 80% in più rispetto all'energia che la stessa avrebbe sviluppato alla velocità di 40 km/h; pertanto, laddove l'auto avesse viaggiato a 40 km/h, nell'impatto si sarebbero avuti danni minori all'auto stessa e alla IA 00 (pur non potendo, comunque, escludere con certezze le ferite mortali ai passeggeri delle auto);
-la VW Golf viaggiava a velocità non adeguata alle condizioni di tempo e di luogo;
-la velocità di 100 km/h tenuta dalla Golf aveva sicuramente contribuito ad aumentare la violenza della collisione, pur non essendo possibile stabilire se, ad una velocità adeguata, l'incidente sarebbe stato comunque mortale.
La Corte ritiene di poter fondare il proprio convincimento su quanto osservato dal consulente tecnico del PM, considerato che tale perizia, priva di vizi motivazionali e di errori logici, risulta frutto di seria e approfondita valutazione critica dell'intera documentazione in atti, nonché di accurati rilievi personalmente effettuati dallo stesso consulente sullo stato dei luoghi e sulle vetture coinvolte nel sinistro. Del resto, la consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360
c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio (così
Cass., n. 30298/2023: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).
Pertanto, in virtù di quanto emerso dalla esperita consulenza tecnica, si osserva quanto segue.
È dimostrato che l'impatto fu causato dalla negligente condotta di guida di che, nel CP_3 tentare una non consentita e imprudente manovra di sorpasso, aveva invaso la corsia di marcia su cui viaggiava la VW Golf a bordo della quale vi erano e la moglie, . Parte_1 Persona_1
Tuttavia, ai sensi dell'art. 2054, co. 2, c.c., nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ove il giudice accerti la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, co. 2, c.c., ma è tenuto a verificare se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (ex multis, cfr. Cass., n. 33483/2024).
Ne discende che, pur accertata la grave infrazione del Codice della Strada posta in essere da CP_3
e l'efficienza causale della sua condotta di guida rispetto al verificarsi dell'incidente, occorre
[...] altresì procedere ad esaminare la condotta di guida in concreto tenuta da e la Parte_1 possibilità almeno teorica, da parte di quest'ultimo, di evitare la collisione (così Cass., n.
29927/2024).
È stato dimostrato che la WF Golf guidata da a fronte del limite massimo di Parte_1 velocità prescritto e segnalato di 40 km/h, viaggiava ad una velocità di 100 km/h. Come detto, a tale conclusione, il consulente tecnico è giunto esaminando i valori rilevabili dalla strumentazione della Par
Golf. Al riguardo, il perito ha precisato che: “la strumentazione così come è stata rinvenuta nella posizione su elencata (vedi fotografia allegata) indica che nel momento in cui si è verificato
l'incidente la centralina elettronica si è bloccata. Conseguentemente, detti valori sono da ritenersi quelli impostati nel momento in cui si è verificato l'incidente” (pag. 7 della consulenza tecnica). Le argomentazioni dell'appellante a sostegno della propria tesi (ossia la responsabilità esclusiva di
) si incentrano essenzialmente sulla presunta mancanza di prova della velocità tenuta CP_3 dalla (cfr. pag. 9 atto di appello). Ebbene, similmente a come già ritenuto dalla Corte di CP_11 appello di Napoli nella sentenza n. 2724/2019, l'ipotesi avanzata dall'appellante al fine di smentire le conclusioni del consulente tecnico è rimasta mera allegazione ipotetica, sfornita di prova. Agli atti, invero, non è stata prodotta alcuna consulenza tecnica di parte utile a corroborare tale prospettazione.
Peraltro, la spiegazione fornita dal consulente tecnico d'ufficio (cioè, il blocco della strumentazione sui valori impostati al momento dell'impatto), oltre ad essere ragionevole e credibile, trova conforto in due circostanze, ossia la violenza dell'impatto e l'impossibilità, per di portare a termine Pt_1 la manovra di emergenza di spostamento sulla piazzola di emergenza. È evidente che una velocità conforme al limite massimo consentito (cioè, entro i 40 km/h) avrebbe condotto a conseguenze diverse, sia in termini di forza della collisione, sia in termini di punto d'urto.
Ritenuto che la condotta di guida di non è stata corretta e rispettosa delle Parte_1 prescrizioni del Codice della Strada e della segnaletica presente sui luoghi e ritenuto provato, altresì, che simile condotta di guida ha contribuito al verificarsi dell'evento nelle modalità in cui esso ebbe concretamente a realizzarsi, il sinistro deve essere imputato, in concorso, a e a CP_3 Pt_1
[...]
Con riferimento alla graduazione delle relative responsabilità, per i motivi già esposti e tenuto conto della gravità delle violazioni rispettivamente poste in essere dai conducenti (sia del Codice della
Strada che delle normali regole di prudenza e diligenza), questa Corte reputa congruo attribuire il
65% della responsabilità a e il restante 35% a Invero, se da un lato CP_3 Parte_1
l'invasione di corsia di rappresentò la causa che originariamente creò la situazione di CP_3 pericolo, dall'altro lato, la negligente e imprudente condotta di guida di ne aumentò Parte_1 la portata dannosa.
Venendo al quantum del risarcimento, occorre, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione sollevata da relativamente all'incapienza del massimale di polizza. CP_1
In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio (Cass., n. 16899/2023).
Ai sensi dell'art. 167, co. 2, c.p.c., con la comparsa di costituzione e risposta, il convenuto deve proporre le eventuali eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. L'eccezione è tardiva, in quanto è stata sollevata per la prima volta all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.02.2020.
Con riferimento alla quantificazione dei danni risarcibili in favore di l'appellante Parte_1 ha chiesto il ristoro del danno biologico, temporaneo e permanente, come quantificato dal proprio consulente tecnico di parte, del danno morale nella misura di 1/4 del danno biologico, del danno morale sofferto a causa della perdita del feto e del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato dal giudice di primo grado di redigere perizia medico- legale, ha osservato quanto segue: “Dal rilievo dei dati anamnestici, dall'osservazione della documentazione sanitaria agli atti e dall'esame obiettivo del periziando, se ne deduce che il soggetto in causa, il signor , al momento dell'incidente, riportò lesioni personali post Parte_1 traumatiche. Lesioni che interessarono il braccio destro ed il ginocchio destro. In Ospedale fu diagnosticata una frattura pluriframmentaria scomposta di rotula destra. Ad oggi, considerando il lungo periodo trascorso dal momento dell'incidente, permane uno stato di sofferenza dell'arto interessato. Verosimilmente al momento dell'incidente vi fu sofferenza da attribuirsi all'urto subito.
Di certo vi fu temporanea menomazione psico-fisica della persona lesa per un periodo necessario alla guarigione clinica. Il danno alla salute residuo non compromette in nessun caso la capacità lavorativa del periziando né la limita (per l'attuale lavoro svolto). Facile stancabilità in caso di pratiche sportive…. Sono residuate lesioni personali con postumi da valutare, vedi conclusioni. Tali lesioni sono state visivamente, clinicamente e strumentalmente accertate. Tale incidente risulta essere compatibile con la perdita del feto della moglie ( ); la morte del piccolo feto Persona_1
è avvenuta per un distacco di placenta post-traumatico (così come si rileva dalla consulenza necroscopica eseguita dal dottor N. ). Il signor nell'incidente del CP_12 Parte_1
02/08/2003 riportò lesioni generalizzate al corpo ed in particolare al ginocchio destro. Verosimile è il nesso di causalità tra lesioni riportate e trauma subito. A seguito delle su citate lesioni vi fu danno alla salute (danno biologico) con conseguente inabilità della validità psico-fisica del soggetto.
Inabilità temporanea in modo assoluto (100%) I.T.T. per giorni 25 (venticinque). Inabilità temporanea parziale (50%) I.T.P. per giorni 15 (quindici). Inabilità temporanea parziale (25%)
I.T.P. per giorni 15 (quindicı). Sono residuati postumi permanenti invalidanti, quantizzabili, al 5%
(cinque per cento) del danno biologico permanente più 2% (due per cento) per danno futuro da artrosi precoce post-traumatica. (totale 7%). Lesione compatibile (quindi possibile) anche con il corretto utilizzo della cintura di sicurezza. Ci sono inoltre spese da riconoscere al periziando di euro
35,37 (trentacinque,37) per presenza di fatture. Per le lesioni riportate dal soggetto, la cui entità ha determinato una sofferenza sia fisica che psichica, va inoltre riconosciuto un danno morale quantificabile in misura percentuale non inferiore al 25% del danno biologico. Detti esiti permanenti non incidono sulle capacità lavorative del periziando e sono compatibili per una discreta vita di relazione” (pagg.
6-7 consulenza dott. ). Per_7
Per la liquidazione dei danni in favore dell'appellante, il Collegio ritiene di poter porre, a base del proprio convincimento, le risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio, la quale risulta priva di errori percettivi, diagnostici o di valutazione (i quali, in via esclusiva, potrebbero giustificare una censura al giudice di merito che ritenga di condividerne le conclusioni, cfr. Cass., n. 34395/2023).
Del resto, la decisione di questo Collegio si pone in linea col costante orientamento della Suprema
Corte, secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (Cass.,
n. 33742/ 2022; nello stesso senso, v. anche Cass., n. 11917/202, secondo cui: “Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente;
diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”).
Per la liquidazione del danno biologico (calcolato, quindi, quello permanente, nella misura del 7% e ricompreso, come tale, nell'ambito delle c.d. lesioni micropermanenti), stante il verificarsi del fatto in data 2.8.2003, deve procedersi ad una sua valutazione equitativa ex art. 2056 c.c. Invero, nella liquidazione del danno alla persona causato da sinistri stradali è inibito al giudice, per determinare il danno biologico lieve o da micropermanente, fare riferimento alle tabelle medico-legali approvate con d.m. 3 luglio 2003, quando il sinistro si sia verificato in data anteriore all'entrata in vigore del suddetto decreto, avvenuta l'11 settembre 2003. Il decreto, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla generale disciplina di cui all'art. 2056 cod. civ., non ha efficacia retroattiva, a meno che le parti non ne chiedano concordemente l'applicazione. In mancanza di tale accordo, il giudice del merito è tenuto a liquidare il risarcimento mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri a tal fine adottati. La natura equitativa della valutazione non esonera, però, il giudice dall'individuare degli standard di riferimento utili ad evitare eccessi di discrezionalità e arbitrio.
Sul punto, pare utile richiamare quanto recentemente affermato dalla Suprema Corte: “22. Osserva il
Collegio come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa. In breve, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 31546 del 06/12/2018, Rv. 667795 - 02). 22. Tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. 'pura', consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento.Ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento
e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del 'minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del
13/09/2018, Rv. 650596 -01). L'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n.
24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01). 23. Per rendere più concreto il senso dei principi sin qui rassegnati e consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere 'realmente' controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la
'liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale 'minimo comune' destinato a 'rimodulare' (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale. 24. Peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento. (…) 26. Una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato;
fattori a loro volta caratterizzati (necessariamente) da:
1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto)” (così, in motivazione, Cass., n. 28429/2023, pagg. 11 e 12).
Attesa la necessità, dunque, di rinvenire un parametro di natura monetaria cui fare riferimento per la liquidazione del danno di cui si discute, si ritiene di poter fare applicazione dei criteri previsti dalle
Tabelle dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di MI (ed. 2024) per il danno non patrimoniale da lesione permanente e temporanea all'integrità psico-fisica (“Nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di MI, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt.
1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono”, Cass.
n. 20895/2015).
Ed allora, alla luce dei criteri dettati dalle Tabelle di MI, si liquidano i seguenti importi.
A titolo di danno biologico permanente, si liquida, in favore di la somma di € Parte_1
8.320,00. A tale somma, la Corte perviene tenuto conto che: i) al momento della stabilizzazione dei postumi (all'esito dei cinquantacinque giorni di invalidità temporanea, totale e parziale, stimati dal ctu), il danneggiato aveva 26 anni;
ii) per un danno biologico permanente del 7% (nella sua sola componente dinamico-relazionale), le Tabelle di MI (versione del 2024), liquidano un importo di € 12.801,00; iii) l'importo deve essere ridotto del 35%, alla luce dell'accertato concorso di responsabilità di Parte_1
A titolo di danno biologico temporaneo, si liquida, in favore di la somma di € Parte_1
1.979,00. A tale importo la Corte perviene tenuto conto che: i) il ctu ha quantificato 25 giorni di ITT,
15 giorni di ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 25%; ii) per un giorno di inabilità temporanea assoluta
(nella sua sola componente dinamico-relazionale) le Tabelle di MI (versione del 2024) fissano un importo di € 84,00; iii) l'importo totale ottenuto (€3.045,00) deve essere ridotto del 35%, alla luce dell'accertato concorso di responsabilità di Parte_1
Deve, poi, essere riconosciuta, in favore di la somma di € 23,00 per spese mediche Parte_1 sostenute (€35,37 – come accertate e ritenute congrue dal ctu – meno il 35%).
Con riferimento al danno da sofferenza soggettiva interiore (c.d. danno morale) direttamente discendente dalle lesioni permanenti patite in seguito al sinistro, nulla è dovuto. Secondo il pacifico orientamento della S.C.: “sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Sez. 3, Ordinanza
n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 - 01); con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto - come rilevato dal giudice a quo nel caso di specie - a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo; pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte;
a tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale;
da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (così Cass., n. 6444/2023).
I postumi permanenti a danno di sono stati quantificati, dal c.t.u. incaricato, nella Parte_1 misura del 7%: secondo il richiamato insegnamento della Corte di legittimità, la modesta entità delle lesioni (c.d. lesione micropermanente) imponeva al danneggiato la deduzione particolarmente rigorosa e dettagliata delle circostanze che avevano a lui arrecato sofferenza psichica e, altresì, delle modalità in cui tale sofferenza psichica si era manifestata, così da evidenziare profili di pregiudizio diversi, ulteriori ed autonomi rispetto a quelli presuntivamente già ricompresi nel liquidato danno biologico. Ciò nonostante, l'appellante si è limitato a formulare sinteticamente e genericamente la richiesta risarcitoria, senza confortare la stessa con i necessari riferimenti specifici alle presunte modalità di estrinsecazione del danno e senza fornire elementi probatori utili (sul punto, anche la consulenza tecnica di parte non è decisiva, limitandosi il perito ad osservare che il danno morale è
“presente”, v. pag. 4 della consulenza). Si precisa, infine, che le richieste istruttorie di assunzione della prova testimoniale formulate in primo grado (e vertenti, tra le altre cose, sul preteso danno morale) non sono state reiterate nel presente grado di giudizio.
Con riferimento, infine, al danno patito da in conseguenza della perdita del feto da Parte_1 parte della moglie la domanda di risarcimento deve essere accolta. È, infatti, Persona_1 meritevole di risarcimento il pregiudizio non patrimoniale rappresentato dalla lesione del diritto a veder nascere “il frutto del concepimento” e quindi, in definitiva, alla lesione del bene interesse di rilievo costituzionale protetto dall'art. 30 Cost.
Premesso che lo stabile legame coniugale tra e non consente Parte_1 Persona_1 dubbi sul fatto che l'appellante fosse il padre del nascituro, osserva la Corte che il ristoro di detto pregiudizio ben può essere equitativamente determinato in misura inferiore rispetto ai parametri monetari previsti dalla c.d. Tabelle di MI, posto che esse prendono in considerazione il risarcimento di un legame genitoriale già instaurato e bruscamente interrotto (e quindi una maggior sofferenza dovuta all'aver concretamente vissuto con persona venuta a mancare), laddove nella specie detto legame genitoriale ancora non era esistente (“Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di MI, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale”, Cass., n. 22859/2020).
Ed allora, applicando i criteri dettati dalle Tabelle di MI (versione aggiornata al 2024) e il sistema a punti ivi definito, si giunge alla somma di € 398.922,00 determinata moltiplicando il valore punto
€3.911,00 per 102 punti (28 punti per l'età della vittima primaria;
24 punti per l'età della vittima secondaria;
16 punti per la presumibile convivenza;
14 punti per la presenza di un coniuge superstite
– la moglie, – del nucleo familiare primario;
20 punti per la presumibile intensità Persona_1 della relazione affettiva). Secondo la Tabella, il totale monetario non può di regola superare €
391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali che, tuttavia, nel caso di specie non ricorrono.
Dato il valore di di € 391.103,18, pare opportuno ridurre tale importo nella misura di ¼, considerato che, come detto, nel caso che ci occupa viene in rilievo la perdita del rapporto parentale non attuale, ma solo potenziale. Si giunge, così, all'importo di € 99.730,00, il quale deve essere ridotto del 35% in ragione dell'accertato concorso di responsabilità di nella causazione del sinistro. Parte_1
Pertanto, in favore di si liquida, a titolo di danno per la perdita del rapporto Parte_1 parentale potenziale, causato dalla nascita del feto morto, la somma di € 64.825,00.
In conclusione, , e in solido tra loro, sono CP_3 Controparte_2 Controparte_13 condannati al pagamento, in favore di della somma di € 75.547,00. Parte_1
Su tale somma (trattandosi di un debito di valore) vanno riconosciuti interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data del sinistro (2.8.2003) e rivalutato anno per anno (secondo gli indici
Istat) sino alla data della pubblicazione della presente sentenza, al fine di compensare il danneggiato del pregiudizio subito dalla perdita del guadagno che avrebbe potuto ragionevolmente lucrare, ove avesse avuto a disposizione tempestivamente la somma (Cass. SS.UU 1712/1995). Sulla somma così rivalutata decorreranno, poi, gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza (in cui l'obbligazione di valuta si converte in obbligazione di valore) sino al soddisfo.
Ogni altra censura e questione sollevate devono ritenersi assorbite.
In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla regolazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in forza dell'effetto espansivo interno della riforma
(art. 336 c.p.c.).
Per la regolazione delle spese deve farsi applicazione di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo della controversia.
Vista la totale soccombenza, le spese del doppio grado di giudizio, ex art. 91 c.p.c., devono essere integralmente sostenute da e Unipol Sai S.p.A., in solido tra loro. CP_3 Controparte_2
Per la liquidazione dei compensi deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore, dichiaratosi antistatario, dell'appellante vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché per le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base a parametri prossimi ai minimi per tutte le fasi di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse degli appellati stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi al Tribunale e innanzi la Corte d'Appello (tab. n. 2 e tab. n. 12), con riferimento allo scaglione da euro 52.000, 01 ad euro 260.000,00 in base al valore
(€75.547,00) della causa (valore così determinato in base al criterio del "disputatum").
Le spese di ctu sono definitivamente poste a carico di , e CP_3 Controparte_2 CP_1 in solido tra loro, secondo quando definito con decreto del tribunale di Nola del 15.9.2015. Nei rapporti interni, le spese sono così ripartite: 50% a carico di GI e;
50% a carico Controparte_2 di CP_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , e Parte_1 CP_3 Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza del tribunale di Nola n. 1213/2020, pubblicata il 21.8.2020, Controparte_1 così decide: a) dichiara la contumacia di e;
CP_3 Controparte_2
b) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiara tenuti e condanna , e , in solido tra loro, CP_3 Controparte_2 Controparte_1 al pagamento, in favore di di € 75.547,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1 patrimoniale, oltre interessi come in motivazione;
c) dichiara tenuti e condanna , e , in CP_3 Controparte_2 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento, in favore del difensore antistatario di delle Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge e, per il secondo grado, in € 7.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario di spese generali al 15% e accessori di legge;
d) pone definitivamente le spese di ctu a carico di , e CP_3 Controparte_2 [...]
, in solido tra loro. Controparte_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.11.2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa