Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella
persona della dott.ssa Silvana D. Ferrentino, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa iscritta al n.5043 /2023 RGAL
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. GRECO Parte 1
ALESSANDRA
ricorrente
[
]
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. UCCI
FRANCESCO
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ricorso depositato in data 15.12.2023 e ritualmente Con
notificato, il ricorrente in ha proposto epigrafe opposizione l'intimazione di pagamento n. avversO
0001283975000, presuntivamente notificato il 28.7.2022 ed emesso per l'omesso pagamento di contributi IVS per l'anno
2020.
Il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di addebito e nel merito ha contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione commercianti. Si costitutiva tempestivamente 1'INPS, contestando la
fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Si costituiva 1' eccependo Controparte 2 dell'opposizione per l'inammissibilità violazione dell'art. 617 cpc e il proprio difetto di legittimazione.
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base degli atti, sostituita l'udienza di discussione con il deposito telematico di note di trattazione scritta, lette le note depositate, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico una volta
scaduto il termine ex art. 127 ter c.p.c..
Relativamente alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici, va Osservato come trattasi di vizio formale che doveva essere fatto valere nel termine di 20
e per i qualigiorni dalla notifica dell'intimazione l'opposizione è tardiva.
Ed invero l'intimazione risulta notificata il 7.11.2023
mentre il ricorso è stato depositato il 15.12.2023 oltre il termine di 20 giorni.
L'INPS costituendosi ha provato l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di addebito non impugnato nei termini di legge e ciò ha reso incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale.
Ed invero la giurisprudenza (Cass. Cass. n. 8931/2011) ha osservato che: "In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, comma 5,
d.lgs. n.46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa in tal senso, perché diretto a rendere indicazione contributivo dell'ente incontrovertibile il credito previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità
costituzionale per contrasto con l'art. 24 cost., poiché
rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di
impugnazione (v. Corte cost., ord. n.111 del 2007), né per contrasto con gli art.76 e 77, comma 1, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo la
previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso.
Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura
pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore”. Il ricorso va dunque rigettato e parte ricorrente va
condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 1000,00 per ciascuna delle part costituite con distrazione ove richiesta.
Cosenza, 14.2.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D. Ferrentino