TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 22 (c.f. ); , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
e residente in [...] (c.f. ; C.F._2 CP_2
nato a [...] il 252.12.1981 e residente in [...]
[...]
(c.f. ); nata a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2
residente in [...] (c.f. ); C.F._4 Parte_3
, nato OR (CB) il 02.02.1965 e residente in [...]
[...]
(c.f. ); nata a [...] al Volturno (IS) il 08.08.1963 C.F._5 Controparte_3
e residente in [...] (c.f. ); C.F._6
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Maggio n. 124 (c.f. ); nata a [...] il C.F._7 Parte_5
16.07.1965 e residente in [...] (c.f. ); C.F._8
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Colle dell'Orso n. 21 (c.f. ); , nato a C.F._9 Parte_7
MP l'8.06.1972 e residente in [...] (c.f.
); nata a [...] il [...] e residente in C.F._10 Parte_8
JA (CB) alla Via Vittorio Veneto n. 74 (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._11 pagina 1 di 16 difesi dall'Avv. Mario Mariano del Foro di MP (c.f. e C.F._12 dall'Avv. Marisa Biasella del Foro di MP (c.f. ), elettivamente C.F._13 domiciliati presso lo studio dell'avv. BIASELLA in MP al Corso F. Bucci n. 58/A
RICORRENTI
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di MP, domiciliato ope legis in MP, Via Insorti
d'Ungheria n. 74;
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplenti e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, hanno sostenuto l'illegittima esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto. CP_4
Il resistente si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito CP_4 relativamente agli scolastici 2016/2017 – 2017/2018, in virtù dell'art. 2948, comma 1, n. 4)
c.c. e, dunque, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito connesso con l'attribuzione della Carta docente, il cui termine iniziale è da individuarsi nel momento in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato
(Cass. civ. sez. lavoro, sent., n. 29961/2023). L'Amministrazione resistente, preso atto delle indicazioni resa dalla S.C., non si opponeva all'emissione della carta docente in favore dei ricorrenti per i soli anni in cui abbiano prestato effettivo servizio in favore degli istituti scolastici, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
**********
1.Nel merito, si segnala quanto di seguito.
In termini generali, la domanda va accolta alla luce del pronunciamento della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in pagina 2 di 16 favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al
30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_4
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Di conseguenza, quanto allo specifico aspetto della prescrizione, sollevata in questa sede dal resistente, si rileva che l'azione per l'adempimento in forma specifica si prescrive ex CP_4
art. 2948 n.4 c.c. in 5 anni ed inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
pagina 3 di 16 cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se successivo, dalla data in cui il sistema telematico ammetteva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Si ricorda che l'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che “ I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ciò posto, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era quindi il 30 novembre 2016 (o dal conferimento dell'incarico se successivo), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Andranno quindi analizzate le singole posizioni dei docenti per valutare: se siano integrati i presupposti per concedere il beneficio richiesto;
nonché per verificare se -per alcuna delle annualità in relazione alle quali è stato richiesto il beneficio- sia maturato il termine prescrizionale quinquennale, verificando, caso per caso, se vi siano atti interruttivi della prescrizione;
si segnala che la valutazione della spettanza del beneficio è effettuata rispetto alle annualità indicate ed allegate in sede di ricorso introduttivo (pertanto, la più recente annualità -allegata e valutata- è quella 2023/2024).
2.Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare, in relazione ad ogni specifica posizione processuale, come: al momento della presente pronuncia risulta entrata in ruolo e assunta con Parte_1
contratto a tempo indeterminato allegato;
-per gli anni scolastici: 2017/18, 2019/20, 2020/21 risultano supplenze fino al 30.6 ovvero al
31.8, come da contratti in atti e stato matricolare;
-in data 17.10.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pagina 4 di 16 pertanto, per l'a.s. 2017/2018 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal
1.09.2017 (ossia dal conferimento dell'incarico); per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Nell'anno scolastico 2017/2018 parte ricorrente otteneva l'incarico dal 1.09.2017 e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che risultava già spirato al momento della notifica della diffida (17.10.2022).
Ad opposte conclusioni si perviene in relazione al credito relativo agli anni successivi, vista la data dell'inoltro della diffida seguita dalla introduzione del presente giudizio.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, come sopra specificato, ad eccezione dell'annualità per la quale è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4 provvedervi in conformità; va escluso il diritto per l'annualità 2017/2018 perché prescritto.
al momento della presente pronuncia risulta assunta quale Controparte_1 supplente con contratto a tempo determinato (depositato) per l'anno 2024/2025;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto pagina 5 di 16 mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia risulta transitato in ruolo e Controparte_2
assunto con contratto a tempo indeterminato;
-per gli anni scolastici: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
-in data 15.06.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pertanto, per l'a.s. 2016/2017 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto era il 30 novembre 2016 e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Di conseguenza, nell'anno scolastico 2016/2017, computando i 5 anni a decorrere dal
30.11.2016 (ma anche computando il termine dal conferimento dell'incarico in data
7.11.2016), il termine di prescrizione risultava spirato al momento della notifica della lettera raccomandata A/R del 15.06.2022; ad opposte conclusioni si perviene in relazione al credito relativo all'anno scolastico 2017/2018, in cui parte ricorrente otteneva l'incarico dal 2 ottobre
2017, con conseguente interruzione del termine con la raccomandata indicata e, poi, con la notifica del ricorso.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto pagina 6 di 16 mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato, escluso quello per cui è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4 provvedervi in conformità; va escluso il diritto per l'annualità 2016/2017 perché prescritto.
al momento della presente pronuncia risulta assunta quale supplente Parte_2 con contratto a tempo determinato (depositato) per l'anno 2024/2025;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 risultano supplenze fino al 30.6 o al 31.08, come da contratti in atti e stato matricolare;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia risulta transitato in ruolo e Parte_3
assunto con contratto a tempo indeterminato;
Si ricorda, in termini generali, che il beneficio è invocabile solo per gli anni scolastici dal
2015/16, attesa la entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio a decorrere dall'a.s.2015/16;
pagina 7 di 16 -per gli anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
-in data 10.12.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pertanto, per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) risulta spirata la prescrizione quinquennale, valutata la data della stipula del contratto (15.01.2016 per l'anno
2015/2016; 24.10.2016 per l'anno 2016/2017; 6.10.2017 per l'anno 2017/2018), pure volendo considerare, per l'anno 2016/2017, la decorrenza ancorata alla data del 30 novembre 2016, ossia alla data in cui il sistema telematico ammetteva per quell'anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Pertanto, computando i 5 anni come decorrenti dalle indicate date, il termine di prescrizione risultava spirato al momento della notifica della lettera raccomandata A/R del 10.12.2022;
Ad opposte conclusioni si perviene in relazione ai crediti per le annualità successive, valutata la decorrenza dalla data del conferimento dell'incarico, con conseguente interruzione del termine con la raccomandata indicata e, poi, con la notifica del ricorso.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato, ad eccezione delle annualità per le quali è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità; va escluso il diritto per le annualità 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 perché prescritto.
pagina 8 di 16 -DI : al momento della presente pronuncia risulta transitata in ruolo e CP_3
assunta con contratto a tempo indeterminato;
-per l'anno scolastico: 2018/2019: risultano supplenze brevi, che si sono tuttavia susseguite dal 7.10.2018 all'11.06.2019, con brevissime interruzioni (festività natalizie, fine settimana), tutte espletate presso lo stesso Istituto scolastico;
le indicate supplenze brevi, per 24 ore settimanali, sono equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione)in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_9
-per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 21/2022 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
-DI PIETRO ERMINIA: al momento della presente pronuncia è inserita nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2024-2026, come da ultimo documentato;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23 risultano supplenze fino al 30.6;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le pagina 9 di 16 medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia risulta assunta quale Parte_5
supplente con contratto a tempo determinato, come si evince dallo stato matricolare in atti;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23 risultano supplenze fino al 30.6 come da contratti in atti;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia è inserito nelle Graduatorie Parte_6
Provinciali per le Supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2024-2026, come da ultimo documentato;
-per l'anno scolastico 2020/2021 risultano supplenze brevi che si sono susseguite dal
22.10.2020 al 4.08.2021 presso lo stesso Istituto;
pagina 10 di 16 -per l'anno scolastico 2021/2022 risultano supplenze brevi che si sono susseguite dal
7.09.2021 al 24.06.2022 presso lo stesso Istituto;
le indicate supplenze brevi, tutte per 24 ore settimanali, sono equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione)in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_9
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
RO SQ: attualmente in servizio, per l'anno scolastico 2024/2025, con contratto a tempo determinato dal 04.09.2024 al 31.08.2025, come da stato matricolare da ultimo depositato;
-per gli anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2023/24 risultano supplenze fino al 30.6 ovvero al
31.8, come da contratti in atti;
-non risultano comprovati atti interruttivi della prescrizione antecedenti all'introduzione del presente giudizio con notifica del ricorso introduttivo nel giugno 2024; pertanto, per l'a.s. 2018/2019 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal
28.11.2018 (ossia dal conferimento dell'incarico) e, quindi, il termine quinquennale di prescrizione risultava già spirato al momento della notifica dell'atto introduttivo (giugno 2024).
pagina 11 di 16 Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, come sopra specificato, ad eccezione dell'annualità per la quale è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4 provvedervi in conformità; va escluso il diritto per l'annualità 2018/2019 perché prescritto.
al momento della presente pronuncia risulta entrata in ruolo e assunta con Parte_8
contratto a tempo indeterminato allegato;
-per l'anno scolastico 2017/2018: risulta supplenza fino al 30.6, come da contratto in atti;
-in data 22.06.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pertanto, per l'a.s. 2017/2018 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal
12.09.2017 (ossia dal conferimento dell'incarico) e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente interruzione del termine con la raccomandata indicata del 22.06.2022 e, poi, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, come sopra specificato, ad eccezione dell'annualità per la quale è maturata la prescrizione.
pagina 12 di 16 Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
3.Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del resistente (dato che il CP_4
credito richiesto è stato sostanzialmente riconosciuto, ad eccezione di poche annualità per le quali è maturata la prescrizione, eccepita dal ); le spese sono parametrate al CP_4
decisum e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di MP, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e conseguentemente condanna il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_4 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Controparte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_4 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio CP_2 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la pagina 13 di 16 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_4 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_3 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2010/21 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Controparte_3 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_4 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_4 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli pagina 14 di 16 anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_5 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_6 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condanna il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_4 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_7 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2023/24 (CONTROLLA SE DEPOSITANO CONTRATTO)e conseguentemente condanna il alla Controparte_4
corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 15 di 16 11) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio economico Parte_8 di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2017/2018 e conseguentemente condanna il Controparte_4
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito
[...] sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12) Dichiara prescritto il diritto per le residue annualità richieste, come specificamente indicato in parte motiva per le singole posizioni dei ricorrenti;
13) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_4
ricorrente, liquidate in complessivi euro 118,50 per esborsi, in euro 5.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
MP, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 26.02.2025, svolta con modalità
cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 22 (c.f. ); , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
e residente in [...] (c.f. ; C.F._2 CP_2
nato a [...] il 252.12.1981 e residente in [...]
[...]
(c.f. ); nata a [...] il [...] e C.F._3 Parte_2
residente in [...] (c.f. ); C.F._4 Parte_3
, nato OR (CB) il 02.02.1965 e residente in [...]
[...]
(c.f. ); nata a [...] al Volturno (IS) il 08.08.1963 C.F._5 Controparte_3
e residente in [...] (c.f. ); C.F._6
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Maggio n. 124 (c.f. ); nata a [...] il C.F._7 Parte_5
16.07.1965 e residente in [...] (c.f. ); C.F._8
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Colle dell'Orso n. 21 (c.f. ); , nato a C.F._9 Parte_7
MP l'8.06.1972 e residente in [...] (c.f.
); nata a [...] il [...] e residente in C.F._10 Parte_8
JA (CB) alla Via Vittorio Veneto n. 74 (c.f. ), tutti rappresentati e C.F._11 pagina 1 di 16 difesi dall'Avv. Mario Mariano del Foro di MP (c.f. e C.F._12 dall'Avv. Marisa Biasella del Foro di MP (c.f. ), elettivamente C.F._13 domiciliati presso lo studio dell'avv. BIASELLA in MP al Corso F. Bucci n. 58/A
RICORRENTI
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_4
Distrettuale dello Stato di MP, domiciliato ope legis in MP, Via Insorti
d'Ungheria n. 74;
RESISTENTE
Oggetto: carta elettronica del docente
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli odierni ricorrenti, allegando di aver prestato servizio con plurimi contratti a tempo determinato in qualità di supplenti e di non aver beneficiato della c.d. Carta elettronica del docente, introdotta dalla L. n. 107/2015 e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, hanno sostenuto l'illegittima esclusione dai destinatari del beneficio in quanto docente a tempo determinato, chiedendo pertanto accertarsi il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui di cui alla predetta Carta elettronica, con conseguente condanna del convenuto. CP_4
Il resistente si costituiva eccependo l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito CP_4 relativamente agli scolastici 2016/2017 – 2017/2018, in virtù dell'art. 2948, comma 1, n. 4)
c.c. e, dunque, dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito connesso con l'attribuzione della Carta docente, il cui termine iniziale è da individuarsi nel momento in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia dalla data della stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato
(Cass. civ. sez. lavoro, sent., n. 29961/2023). L'Amministrazione resistente, preso atto delle indicazioni resa dalla S.C., non si opponeva all'emissione della carta docente in favore dei ricorrenti per i soli anni in cui abbiano prestato effettivo servizio in favore degli istituti scolastici, nei limiti dell'eccepita prescrizione quinquennale.
**********
1.Nel merito, si segnala quanto di seguito.
In termini generali, la domanda va accolta alla luce del pronunciamento della S.C. (sentenza n.29961/23 del 27.10.23) in relazione alla questione del riconoscimento della carta docente in pagina 2 di 16 favore dei supplenti (cd. precari) che hanno svolto servizio in relazione alle supplenze fino al
30.6 ovvero al 31.8.
Tale pronuncia ha affermato che:
-l'art.1 comma 121 della legge n.107/15 attributiva del beneficio della carta elettronica docente deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui ne limita il riconoscimento ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2);
-ai predetti docenti il beneficio spetta in misura piena;
-trattasi di un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento;
-la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che "la Carta non è più fruibile" e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente;
-il diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, ma l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo;
-l'accredito non ha natura retributiva a fini fiscali;
-il beneficio (già) maturato può essere richiesto dal supplente fino a quando resta iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze con azione di adempimento in forma specifica per un importo pari al valore che spettava (mentre nel caso di cancellazione resta solo il diritto al risarcimento del danno);
-non rileva la presentazione, a suo tempo, della domanda al;
CP_4
-la prescrizione è quinquennale quanto all'azione di adempimento specifico con decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio), decennale quella del risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio.
Di conseguenza, quanto allo specifico aspetto della prescrizione, sollevata in questa sede dal resistente, si rileva che l'azione per l'adempimento in forma specifica si prescrive ex CP_4
art. 2948 n.4 c.c. in 5 anni ed inizia a decorrere dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
pagina 3 di 16 cioè, per i casi di cui all'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se successivo, dalla data in cui il sistema telematico ammetteva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Si ricorda che l'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 prevede che “ I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. 3. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno”.
Ciò posto, il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto in relazione al bonus previsto per l'a.s. 2016/2017 era quindi il 30 novembre 2016 (o dal conferimento dell'incarico se successivo), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Andranno quindi analizzate le singole posizioni dei docenti per valutare: se siano integrati i presupposti per concedere il beneficio richiesto;
nonché per verificare se -per alcuna delle annualità in relazione alle quali è stato richiesto il beneficio- sia maturato il termine prescrizionale quinquennale, verificando, caso per caso, se vi siano atti interruttivi della prescrizione;
si segnala che la valutazione della spettanza del beneficio è effettuata rispetto alle annualità indicate ed allegate in sede di ricorso introduttivo (pertanto, la più recente annualità -allegata e valutata- è quella 2023/2024).
2.Applicando i predetti principi alla fattispecie in esame si può rilevare, in relazione ad ogni specifica posizione processuale, come: al momento della presente pronuncia risulta entrata in ruolo e assunta con Parte_1
contratto a tempo indeterminato allegato;
-per gli anni scolastici: 2017/18, 2019/20, 2020/21 risultano supplenze fino al 30.6 ovvero al
31.8, come da contratti in atti e stato matricolare;
-in data 17.10.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pagina 4 di 16 pertanto, per l'a.s. 2017/2018 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal
1.09.2017 (ossia dal conferimento dell'incarico); per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Nell'anno scolastico 2017/2018 parte ricorrente otteneva l'incarico dal 1.09.2017 e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, che risultava già spirato al momento della notifica della diffida (17.10.2022).
Ad opposte conclusioni si perviene in relazione al credito relativo agli anni successivi, vista la data dell'inoltro della diffida seguita dalla introduzione del presente giudizio.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, come sopra specificato, ad eccezione dell'annualità per la quale è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4 provvedervi in conformità; va escluso il diritto per l'annualità 2017/2018 perché prescritto.
al momento della presente pronuncia risulta assunta quale Controparte_1 supplente con contratto a tempo determinato (depositato) per l'anno 2024/2025;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto pagina 5 di 16 mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia risulta transitato in ruolo e Controparte_2
assunto con contratto a tempo indeterminato;
-per gli anni scolastici: 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
-in data 15.06.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pertanto, per l'a.s. 2016/2017 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto era il 30 novembre 2016 e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale;
per gli anni scolastici successivi il diritto poteva essere esercitato dal 1° settembre (o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva), e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale.
Di conseguenza, nell'anno scolastico 2016/2017, computando i 5 anni a decorrere dal
30.11.2016 (ma anche computando il termine dal conferimento dell'incarico in data
7.11.2016), il termine di prescrizione risultava spirato al momento della notifica della lettera raccomandata A/R del 15.06.2022; ad opposte conclusioni si perviene in relazione al credito relativo all'anno scolastico 2017/2018, in cui parte ricorrente otteneva l'incarico dal 2 ottobre
2017, con conseguente interruzione del termine con la raccomandata indicata e, poi, con la notifica del ricorso.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto pagina 6 di 16 mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato, escluso quello per cui è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4 provvedervi in conformità; va escluso il diritto per l'annualità 2016/2017 perché prescritto.
al momento della presente pronuncia risulta assunta quale supplente Parte_2 con contratto a tempo determinato (depositato) per l'anno 2024/2025;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 risultano supplenze fino al 30.6 o al 31.08, come da contratti in atti e stato matricolare;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia risulta transitato in ruolo e Parte_3
assunto con contratto a tempo indeterminato;
Si ricorda, in termini generali, che il beneficio è invocabile solo per gli anni scolastici dal
2015/16, attesa la entrata in vigore della legge istitutiva del beneficio a decorrere dall'a.s.2015/16;
pagina 7 di 16 -per gli anni scolastici: 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
-in data 10.12.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pertanto, per gli a.s. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) risulta spirata la prescrizione quinquennale, valutata la data della stipula del contratto (15.01.2016 per l'anno
2015/2016; 24.10.2016 per l'anno 2016/2017; 6.10.2017 per l'anno 2017/2018), pure volendo considerare, per l'anno 2016/2017, la decorrenza ancorata alla data del 30 novembre 2016, ossia alla data in cui il sistema telematico ammetteva per quell'anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Pertanto, computando i 5 anni come decorrenti dalle indicate date, il termine di prescrizione risultava spirato al momento della notifica della lettera raccomandata A/R del 10.12.2022;
Ad opposte conclusioni si perviene in relazione ai crediti per le annualità successive, valutata la decorrenza dalla data del conferimento dell'incarico, con conseguente interruzione del termine con la raccomandata indicata e, poi, con la notifica del ricorso.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato, ad eccezione delle annualità per le quali è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità; va escluso il diritto per le annualità 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 perché prescritto.
pagina 8 di 16 -DI : al momento della presente pronuncia risulta transitata in ruolo e CP_3
assunta con contratto a tempo indeterminato;
-per l'anno scolastico: 2018/2019: risultano supplenze brevi, che si sono tuttavia susseguite dal 7.10.2018 all'11.06.2019, con brevissime interruzioni (festività natalizie, fine settimana), tutte espletate presso lo stesso Istituto scolastico;
le indicate supplenze brevi, per 24 ore settimanali, sono equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione)in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_9
-per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 21/2022 risultano supplenze fino al 30.6, come da contratti in atti e stato matricolare;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
-DI PIETRO ERMINIA: al momento della presente pronuncia è inserita nelle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2024-2026, come da ultimo documentato;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23 risultano supplenze fino al 30.6;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le pagina 9 di 16 medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia risulta assunta quale Parte_5
supplente con contratto a tempo determinato, come si evince dallo stato matricolare in atti;
-per gli anni scolastici: 2020/21, 2021/22, 2022/23 risultano supplenze fino al 30.6 come da contratti in atti;
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
al momento della presente pronuncia è inserito nelle Graduatorie Parte_6
Provinciali per le Supplenze (GPS) valevoli per il biennio 2024-2026, come da ultimo documentato;
-per l'anno scolastico 2020/2021 risultano supplenze brevi che si sono susseguite dal
22.10.2020 al 4.08.2021 presso lo stesso Istituto;
pagina 10 di 16 -per l'anno scolastico 2021/2022 risultano supplenze brevi che si sono susseguite dal
7.09.2021 al 24.06.2022 presso lo stesso Istituto;
le indicate supplenze brevi, tutte per 24 ore settimanali, sono equiparabili alle precedenti sotto il profilo evidenziato dalla pronuncia della SC citata (punto 5.3 della motivazione)in ordine alla ratio del beneficio che si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” per fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e secondo il principio di non discriminazione adottato a parametro di giudizio dagli Parte_9
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato come sopra indicato.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
RO SQ: attualmente in servizio, per l'anno scolastico 2024/2025, con contratto a tempo determinato dal 04.09.2024 al 31.08.2025, come da stato matricolare da ultimo depositato;
-per gli anni scolastici: 2018/19, 2019/20, 2023/24 risultano supplenze fino al 30.6 ovvero al
31.8, come da contratti in atti;
-non risultano comprovati atti interruttivi della prescrizione antecedenti all'introduzione del presente giudizio con notifica del ricorso introduttivo nel giugno 2024; pertanto, per l'a.s. 2018/2019 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal
28.11.2018 (ossia dal conferimento dell'incarico) e, quindi, il termine quinquennale di prescrizione risultava già spirato al momento della notifica dell'atto introduttivo (giugno 2024).
pagina 11 di 16 Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, come sopra specificato, ad eccezione dell'annualità per la quale è maturata la prescrizione.
Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4 provvedervi in conformità; va escluso il diritto per l'annualità 2018/2019 perché prescritto.
al momento della presente pronuncia risulta entrata in ruolo e assunta con Parte_8
contratto a tempo indeterminato allegato;
-per l'anno scolastico 2017/2018: risulta supplenza fino al 30.6, come da contratto in atti;
-in data 22.06.2022 ha inoltrato al Ministero lettera raccomandata A/R, versata in atti, interruttiva del termine prescrizionale;
nel giugno 2024 risulta notificato a parte resistente il ricorso introduttivo;
pertanto, per l'a.s. 2017/2018 (in base a quanto sopra già accennato in termini generali nella parte in cui si tratta della prescrizione) il termine quinquennale di prescrizione decorreva dal
12.09.2017 (ossia dal conferimento dell'incarico) e da quel giorno iniziava a decorrere il termine di prescrizione quinquennale, con conseguente interruzione del termine con la raccomandata indicata del 22.06.2022 e, poi, con la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Va di conseguenza dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, vale a dire con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e pertanto mediante accreditamento sulla Carta elettronica del Docente della somma di € 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, come sopra specificato, ad eccezione dell'annualità per la quale è maturata la prescrizione.
pagina 12 di 16 Nella specie, tenuto conto dei contratti a termine di cui alla documentazione in atti, alla parte ricorrente va quindi riconosciuto il diritto al rilascio della Carta del Docente ed all'accreditamento sulla stessa della somma complessiva di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del convenuto a CP_4
provvedervi in conformità.
3.Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del resistente (dato che il CP_4
credito richiesto è stato sostanzialmente riconosciuto, ad eccezione di poche annualità per le quali è maturata la prescrizione, eccepita dal ); le spese sono parametrate al CP_4
decisum e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di MP, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e conseguentemente condanna il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_4 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Controparte_1 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_4 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio CP_2 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la pagina 13 di 16 formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_4 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
4) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_2 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
5) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_3 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2010/21 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
6) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Controparte_3 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte Controparte_4 ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di €
2.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
7) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_4 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli pagina 14 di 16 anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
8) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_5 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condanna il alla corresponsione alla parte ricorrente, Controparte_4 mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
9) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_6 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e conseguentemente condanna il
[...]
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante Controparte_4 accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
10) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio Parte_7 economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2023/24 (CONTROLLA SE DEPOSITANO CONTRATTO)e conseguentemente condanna il alla Controparte_4
corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
pagina 15 di 16 11) Accerta e dichiara il diritto di: ad usufruire del beneficio economico Parte_8 di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2017/2018 e conseguentemente condanna il Controparte_4
alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito
[...] sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
12) Dichiara prescritto il diritto per le residue annualità richieste, come specificamente indicato in parte motiva per le singole posizioni dei ricorrenti;
13) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_4
ricorrente, liquidate in complessivi euro 118,50 per esborsi, in euro 5.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali nella misura del 15%, con distrazione.
MP, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 16 di 16