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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 21/03/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA In Nome del Popolo Italiano
Proc. N. 186/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA, avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 28/02/2025, hanno esposto che: il giorno 23.9.2000, in Roma, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 907, Serie A, Anno 2000; dall'unione matrimoniale il 22.6.2005 è nato il figlio oggi non Persona_1
economicamente autosufficiente e convivente con i genitori.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) Presso la casa familiare continueranno a vivere e risiedere stabilmente la sig.ra e il comune figlio , mentre il sig. vi resterà per il tempo Pt_1 Per_1 Parte_2
necessario a trovare una idonea sistemazione ove dovrà poi trasferire la propria residenza e stabile dimora;
3) Attesa la maggiore età del comune figlio , lo stesso potrà autodeterminarsi Per_1
senza necessità di regolamentazione dei rapporti di tipo personale coi genitori, obbligati invece al relativo mantenimento siccome non ancora autosufficiente economicamente;
4) Il sig. verserà un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento ordinario del figlio che, pur maggiorenne, non è Per_1
economicamente autosufficiente e frequenta ancora la scuola superiore, di talché non può ancora impegnarsi nella produzione di un proprio reddito;
le relative spese di carattere straordinario saranno condivise dalle parti nella misura del 50 % ciascuna;
5) I coniugi non avanzano alcuna vicendevole pretesa economica e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6) Il conto corrente intestato ad entrambi i coniugi e acceso presso la Bper con n.
00505543, con saldo di € 0,55 al 18.2.25 (all.to 4), è stato già chiuso dalle parti, con conseguente accensione di un nuovo e diverso cc del solo sig. Parte_2
presso il medesimo istituto di credito con n. 4404141 (all.to 5), mentre la sig.ra non ha invece allo stato provveduto a dotarsi di un proprio conto corrente;
Pt_1
7) La sig.ra è titolare in via esclusiva di una vettura e di un ciclomotore, Pt_1
mentre il sig. è proprietario di un motociclo (all.ti 6 e 7): ciascuno di Parte_2 questi beni registrati resterà nella esclusiva disponibilità del relativo proprietario, in uno a tutti i relativi costi, oneri e obbligazioni.
8) le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco
Proc. N. 186/2025 R.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Pierfilippo Mazzagreco Presidente rel. dr.ssa Alessandra De Marco Giudice dr.ssa Francesca Pinacchio Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento promosso da:
e , entrambi rappresentati e Parte_1 Parte_2
difesi dall'avv. SCIUBA MAURIZIA LINA, avente ad oggetto: Separazione consensuale dei coniugi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso depositato in data 28/02/2025, hanno esposto che: il giorno 23.9.2000, in Roma, hanno contratto matrimonio con rito concordatario, trascritto nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune – Atti di Matrimonio Parte
II, n. 907, Serie A, Anno 2000; dall'unione matrimoniale il 22.6.2005 è nato il figlio oggi non Persona_1
economicamente autosufficiente e convivente con i genitori.
Hanno dunque domandato che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta e, non essendovi volontà di riconciliarsi, hanno chiesto che fosse omologata la separazione personale alle condizioni congiuntamente specificate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il Collegio ritiene che, stante le ragioni indicate nel ricorso e la manifestata volontà di non riconciliarsi, le condizioni concordate possano essere integralmente recepite, essendo conformi a legge e rispondenti agli interessi morali e materiali della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione consensuale dei coniugi:
[...]
Parte_3
i quali si atterranno alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto;
2) Presso la casa familiare continueranno a vivere e risiedere stabilmente la sig.ra e il comune figlio , mentre il sig. vi resterà per il tempo Pt_1 Per_1 Parte_2
necessario a trovare una idonea sistemazione ove dovrà poi trasferire la propria residenza e stabile dimora;
3) Attesa la maggiore età del comune figlio , lo stesso potrà autodeterminarsi Per_1
senza necessità di regolamentazione dei rapporti di tipo personale coi genitori, obbligati invece al relativo mantenimento siccome non ancora autosufficiente economicamente;
4) Il sig. verserà un assegno mensile di € 250,00 a titolo di contributo al Parte_2
mantenimento ordinario del figlio che, pur maggiorenne, non è Per_1
economicamente autosufficiente e frequenta ancora la scuola superiore, di talché non può ancora impegnarsi nella produzione di un proprio reddito;
le relative spese di carattere straordinario saranno condivise dalle parti nella misura del 50 % ciascuna;
5) I coniugi non avanzano alcuna vicendevole pretesa economica e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
6) Il conto corrente intestato ad entrambi i coniugi e acceso presso la Bper con n.
00505543, con saldo di € 0,55 al 18.2.25 (all.to 4), è stato già chiuso dalle parti, con conseguente accensione di un nuovo e diverso cc del solo sig. Parte_2
presso il medesimo istituto di credito con n. 4404141 (all.to 5), mentre la sig.ra non ha invece allo stato provveduto a dotarsi di un proprio conto corrente;
Pt_1
7) La sig.ra è titolare in via esclusiva di una vettura e di un ciclomotore, Pt_1
mentre il sig. è proprietario di un motociclo (all.ti 6 e 7): ciascuno di Parte_2 questi beni registrati resterà nella esclusiva disponibilità del relativo proprietario, in uno a tutti i relativi costi, oneri e obbligazioni.
8) le parti si prestano reciprocamente il consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e documenti di identità validi per l'espatrio.
Così deciso in Sulmona, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente Est.
Dr. Pierfilippo Mazzagreco