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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Verolanuova (BS), presso lo studio degli Avv.ti Gianandrea Vesco e Fabiola Baronio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
c.f. ), entrambi elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliati a Orzinuovi (BS), presso lo studio dell'Avv. Luca Abele Magli, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
e contro
(c.f. ), Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
Per parte attrice e per parte convenuta costituita: “Le parti chiedono congiuntamente una sentenza parziale che dia atto della rinuncia parziale all'azione quanto alla domanda di scioglimento della comunione dei terreni identificati al NCT Comune di Villachiara al foglio 4, mappali 82, 84, 88, 116, 117, e al foglio 5, mappale 9, e che ordini la cancellazione parziale della trascrizione della domanda giudiziale relativa a tali beni, e precisano le conclusioni in questo senso, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c., chiedendo che poi la causa sia rimessa in istruttoria per chiamare a chiarimenti il C.T.U. sul progetto divisionale relativo ai fabbricati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Tribunale Parte_1
per rappresentare di essere comproprietario, insieme ai fratelli e Controparte_1
ciascuno per la quota di 1/3, degli immobili siti nel Comune di Controparte_2
Villachiara (BS), identificati presso il locale catasto, Sezione Urbana NCT, al Foglio 8,
Particella 64, Subalterno 3, Particella 620, Subalterno 1 (cascina), e alla Sezione CT,
Foglio 4, Mappali 82, 84, 88, 116 e 117, e al Foglio 5, Mappale 9 (terreni), precisando che tali immobili vengono utilizzati per l'attività agricola attualmente svolta dai due fratelli convenuti.
L'attore ha aggiunto che i tre fratelli sono comproprietari, unitamente agli altri due Pt_1
fratelli e ciascuno per la quota di 1/5, anche di Controparte_4 Controparte_3 un'autorimessa e dell'antistante area cortilizia identificate al catasto del Comune di
Villachiara, Sezione Urbana, al Foglio 8, Particella 401, Subalterno 1, graffato con il foglio 8, Particella 405, Subalterno 1.
L'attore ha chiesto, quindi, lo scioglimento delle comunioni suddette, allegandone i rispettivi titoli.
e si sono costituiti in giudizio per Controparte_1 Controparte_2
aderire alla domanda di divisione, ma non recependo le proposte divisionali formulare dall'attore, mentre e non si sono costituiti e ne è stata Controparte_3 Controparte_4 dichiarata la contumacia all'udienza del 10.11.2023.
La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il valore dei beni in comunione e ad elaborare un progetto divisionale e, all'udienza del 9.5.2025,
l'attore ha rinunciato ad una parte dell'azione, in particolare alla domanda di scioglimento della comunione sui terreni identificati al NCT Comune di Villachiara al foglio 4, mappali
82, 84, 88, 116, 117, e al foglio 5, mappale 9, e le parti costituite, le uniche comproprietarie dei beni ridetti, hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale al riguardo, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e chiedendo la successiva rimessione in istruttoria della causa per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. in ordine alla divisione dei soli fabbricati.
Il Giudice, quindi, ha trattenuto la causa in decisione in vista della pronuncia della sentenza parziale.
***
2 All'udienza del 9.5.2025 la parte attrice, in persona del suo difensore, Avv. Gianandrea
Vesco, ha rinunciato a parte dell'azione originaria, in particolare alla domanda di scioglimento della comunione esistente fra i fratelli Parte_1 Controparte_1
e sui terreni siti nel Comune di Villachiara (BS), ed
[...] Controparte_2
identificati presso il locale Catasto Terreni, al Foglio 4, Mappali 82, 84, 88, 116 e 117, e al
Foglio 5, Mappale 9.
Deve premettersi che la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore in virtù del semplice mandato ad litem a lui conferito dall'assistito, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate riconosciuta alla parte dall'art. 171-ter n. 1) c.p.c.: in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Ciò precisato, deve prendersi atto della suddetta rinuncia, con conseguente separazione della domanda di divisione dei terreni oggetto della stessa dalla presente causa, il cui oggetto risulterà così circoscritto alla sola divisione dei fabbricati in comunione.
Rispetto alla domanda oggetto di rinuncia deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. e disporsi la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, stante l'accordo sul punto, mentre, per la trattazione delle residue domande, la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando in ordine ad una parte della domanda originariamente formulata, così dispone:
1) PRENDE ATTO della rinuncia di parte attrice alla domanda di scioglimento della comunione esistente fra i fratelli e Parte_1 Controparte_1
sui terreni siti nel Comune di Villachiara (BS), Controparte_2
identificati presso il locale Catasto Terreni, al Foglio 4, Mappali 82, 84, 88, 116 e
117, e al Foglio 5, Mappale 9;
2) DISPONE la separazione della domanda di scioglimento della comunione sui terreni indicati al punto n. 1), attribuendole il n. R.G. 3574-1/2023;
3) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione parziale della trascrizione della domanda giudiziale limitatamente allo scioglimento della comunione sui terreni indicati al punto n. 1);
3 4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio separato iscritto al n. R.G. 3574-1/2023;
5) DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la trattazione della domanda il cui oggetto è stato ridotto in conseguenza della separazione di cui al punto n. 2).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Brescia, 15.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Claudia Gheri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Verolanuova (BS), presso lo studio degli Avv.ti Gianandrea Vesco e Fabiola Baronio, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
c.f. ), entrambi elettivamente Controparte_2 C.F._3 domiciliati a Orzinuovi (BS), presso lo studio dell'Avv. Luca Abele Magli, che li rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
e contro
(c.f. ), Controparte_3 C.F._4
(c.f. ) Controparte_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
Per parte attrice e per parte convenuta costituita: “Le parti chiedono congiuntamente una sentenza parziale che dia atto della rinuncia parziale all'azione quanto alla domanda di scioglimento della comunione dei terreni identificati al NCT Comune di Villachiara al foglio 4, mappali 82, 84, 88, 116, 117, e al foglio 5, mappale 9, e che ordini la cancellazione parziale della trascrizione della domanda giudiziale relativa a tali beni, e precisano le conclusioni in questo senso, rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c., chiedendo che poi la causa sia rimessa in istruttoria per chiamare a chiarimenti il C.T.U. sul progetto divisionale relativo ai fabbricati”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Tribunale Parte_1
per rappresentare di essere comproprietario, insieme ai fratelli e Controparte_1
ciascuno per la quota di 1/3, degli immobili siti nel Comune di Controparte_2
Villachiara (BS), identificati presso il locale catasto, Sezione Urbana NCT, al Foglio 8,
Particella 64, Subalterno 3, Particella 620, Subalterno 1 (cascina), e alla Sezione CT,
Foglio 4, Mappali 82, 84, 88, 116 e 117, e al Foglio 5, Mappale 9 (terreni), precisando che tali immobili vengono utilizzati per l'attività agricola attualmente svolta dai due fratelli convenuti.
L'attore ha aggiunto che i tre fratelli sono comproprietari, unitamente agli altri due Pt_1
fratelli e ciascuno per la quota di 1/5, anche di Controparte_4 Controparte_3 un'autorimessa e dell'antistante area cortilizia identificate al catasto del Comune di
Villachiara, Sezione Urbana, al Foglio 8, Particella 401, Subalterno 1, graffato con il foglio 8, Particella 405, Subalterno 1.
L'attore ha chiesto, quindi, lo scioglimento delle comunioni suddette, allegandone i rispettivi titoli.
e si sono costituiti in giudizio per Controparte_1 Controparte_2
aderire alla domanda di divisione, ma non recependo le proposte divisionali formulare dall'attore, mentre e non si sono costituiti e ne è stata Controparte_3 Controparte_4 dichiarata la contumacia all'udienza del 10.11.2023.
La causa è stata istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare il valore dei beni in comunione e ad elaborare un progetto divisionale e, all'udienza del 9.5.2025,
l'attore ha rinunciato ad una parte dell'azione, in particolare alla domanda di scioglimento della comunione sui terreni identificati al NCT Comune di Villachiara al foglio 4, mappali
82, 84, 88, 116, 117, e al foglio 5, mappale 9, e le parti costituite, le uniche comproprietarie dei beni ridetti, hanno chiesto pronunciarsi sentenza parziale al riguardo, rinunciando ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c., e chiedendo la successiva rimessione in istruttoria della causa per la chiamata a chiarimenti del C.T.U. in ordine alla divisione dei soli fabbricati.
Il Giudice, quindi, ha trattenuto la causa in decisione in vista della pronuncia della sentenza parziale.
***
2 All'udienza del 9.5.2025 la parte attrice, in persona del suo difensore, Avv. Gianandrea
Vesco, ha rinunciato a parte dell'azione originaria, in particolare alla domanda di scioglimento della comunione esistente fra i fratelli Parte_1 Controparte_1
e sui terreni siti nel Comune di Villachiara (BS), ed
[...] Controparte_2
identificati presso il locale Catasto Terreni, al Foglio 4, Mappali 82, 84, 88, 116 e 117, e al
Foglio 5, Mappale 9.
Deve premettersi che la rinuncia ad una parte dell'originaria domanda rientra fra i poteri del difensore in virtù del semplice mandato ad litem a lui conferito dall'assistito, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate riconosciuta alla parte dall'art. 171-ter n. 1) c.p.c.: in tal guisa il difensore esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato.
Ciò precisato, deve prendersi atto della suddetta rinuncia, con conseguente separazione della domanda di divisione dei terreni oggetto della stessa dalla presente causa, il cui oggetto risulterà così circoscritto alla sola divisione dei fabbricati in comunione.
Rispetto alla domanda oggetto di rinuncia deve ordinarsi la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c. e disporsi la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti, stante l'accordo sul punto, mentre, per la trattazione delle residue domande, la causa deve essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando in ordine ad una parte della domanda originariamente formulata, così dispone:
1) PRENDE ATTO della rinuncia di parte attrice alla domanda di scioglimento della comunione esistente fra i fratelli e Parte_1 Controparte_1
sui terreni siti nel Comune di Villachiara (BS), Controparte_2
identificati presso il locale Catasto Terreni, al Foglio 4, Mappali 82, 84, 88, 116 e
117, e al Foglio 5, Mappale 9;
2) DISPONE la separazione della domanda di scioglimento della comunione sui terreni indicati al punto n. 1), attribuendole il n. R.G. 3574-1/2023;
3) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione parziale della trascrizione della domanda giudiziale limitatamente allo scioglimento della comunione sui terreni indicati al punto n. 1);
3 4) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite del giudizio separato iscritto al n. R.G. 3574-1/2023;
5) DISPONE con separata ordinanza la prosecuzione del processo per la trattazione della domanda il cui oggetto è stato ridotto in conseguenza della separazione di cui al punto n. 2).
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Brescia, 15.6.2025
La Giudice
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 D.M. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.209
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