Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 334
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia un atto automatizzato, escluso dall'obbligo di contraddittorio preventivo secondo l'art. 6-bis, comma 2, della L. n. 212/2000 e il D.M. 24 aprile 2024. L'atto non introduce una pretesa impositiva autonoma ma avvia la riscossione di una pretesa già definita con efficacia di giudicato.

  • Rigettato
    Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE

    La Corte ha ritenuto che il sistema normativo sul contraddittorio procedimentale, anche per i tributi armonizzati, sia coerente con i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, rigettando implicitamente la necessità del rinvio.

  • Rigettato
    Efficacia del giudicato penale di assoluzione

    La Corte ha rigettato il motivo ritenendo che l'art. 21-bis sia applicabile solo a giudizi pendenti sul merito della pretesa tributaria e non a giudizi sull'intimazione di pagamento. Inoltre, il giudizio tributario era già passato in giudicato prima dell'entrata in vigore della norma. Viene anche evidenziato un difetto di prova circa la formula di assoluzione penale per l'annualità 2007.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 334
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 334
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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