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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 30/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1001/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TE AN
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Lunari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1001 dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
OGGIANO STEFANO presso il cui studio è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
attore
CONTRO
(C.F. ) CP_1 C.F._1 convenuta contumace
OGGETTO: Divisione endoesecutiva
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.3.2025 qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che all'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, co. 2, L. n. 69/2009, per effetto del quale la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, co. 17, L.
n. 69/09. Pertanto, lo “svolgimento del processo” viene richiamato solo nei limiti di quanto necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione.
Con ordinanza ex art. 600 c.p.c. pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare r.g. n. 200124/2009 evocava in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Tempio NI , che nonostante la CP_1 ritualità delle notifiche, restava contumace.
All'udienza del 19.3.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., l'attrice chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere e la cancellazione della trascrizione della ordinanza di divisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Ordina al conservatore dei registri immobiliari di Tempio NI di provvedere alla cancellazione del dell'ordinanza pronunciata il 6.4.2022 nel proc. n. 200124/2009, presentata il 12.9.2022, contrassegnata dal reg. gen. n. 10192 e dal reg. part. n.7236, con esonero da agni responsabilità di cui all'art. 2884 c.c.
Tempio NI, 30/03/2025 Il Giudice
dott.ssa Federica Lunari
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