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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione Lavoro e Previdenza
R.G.L. 952/ 2022 in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 952 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
nato a [...], l'[...], ivi residente a[...] difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 19, giusta procura in atti
Ricorrente
e
in persona del Direttore pro tempore con sede legale in Rieti, Viale Matteucci n. 6, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti
Resistente
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “ Piaccia al Tribunale del Lavoro adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, previo espletamento degli incombenti di rito accertare e dichiarare che a seguito ed a causa dell'attività di operario meccanico, svolta dal 1983 al 2021 il ricorrente ha contratto ed è affetto da “protusioni discali multiple lombari” di origine professionale, con un conseguente grado di invalidità permanente pari al 10% ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio
- Per l'effetto condannare l' di Rieti in persona del direttore pro tempore per la carica domiciliato presso la sede di Rieti in Viale Matteucci n. 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni del Testo Unico 1124/65 e dal Dlgs 23.02.2000 n. 38 nonché al pagamento degli arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, procedendo all'unificazione del danno biologico con quello già riconosciuto dall'istituto per la sofferta sindrome del tunnel carpale bilaterale 6%
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
1 CP_ Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l deducendo che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare le caratteristiche morbigene della lavorazione nonché le particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro che avevano determinato l'insorgenza della malattia insistendo per il rigetto integrale della domanda
La causa veniva istruita attraverso l'indagine orale e l'espletamento della c.t.u. ambientale a cura dell'Ing. nonché c.t.u. medico -legale a cura del Dott. Per_1 Per_2
Il ricorso è fondato.
Invero, all'esito della prova testimoniale espletata, sono state confermate le mansioni descritte in ricorso, con le relative modalità, oltre ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta quali movimenti continui e con un elevato grado di ripetitività nel corso della giornata lavorativa.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. ambientale redatta a cura dell'Ing. il quale ha affermato che “specialmente il periodo di apprendistato svolto in età giovanile ha Persona_3 impattato in maniera importante in termini di esposizione al sovraccarico biomeccanico del rachide, altresì si concorda sul fatto che il carico medio dei pesi movimentati possa ricadere nella fascia 10-12-Kg.”
A seguire è stata disposta c.t.u. medico – legale a cura del Dott. il quale in risposta al quesito posto Per_2 ha riferito “ che la malattia denunciata e da cui risulta essere affetto l'assicurato è in rapporto causale/ concausale con il rischio merso e che alla luce della documentazione sanitaria allegata e della obiettività clinica con limitazione funzionale complessiva per circa 1/3 si ritiene che il ricorrente è affetto da “ lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni e neuropatia periferica AAII in soggetto con multiple protusioni discali lombari.
Non si può quindi negare il nesso causale sulla base del del principio della concausa di lesione ma deve essere operata una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di
“concausa menomazione”
Il danno biologico permanente può quindi essere quantificato nella misura dell'8% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
Con ordinanza dell'Intestato Ufficio, in data 28.11.2025, veniva disposta integrazione della consulenza “al fine di procedere all'unificazione del danno biologico con quella già riconosciuta dall'Istituto per la sofferta sindrome del tunnel carpale bilaterale valutata con un danno biologico pari al 6%.”
Il c.t.u., pertanto, in ottemperanza alla sopra citata ordinanza, integrava la consulenza come segue “ nel caso in esame la valutazione complessiva delle menomazioni 6% e 8% coesistenti e policrone, applicando la formula di Balthazard, è pari al 13,52% che viene arrotondato al 14%”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle consulenze tecniche, alle quali si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici e per le quali le parti non hanno fatto pervenire al c.t.u. note critiche.
2 Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che “l'elenco delle malattie previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, come integrato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta” (cfr. Cass. 5 aprile 2018, n. 8416).
Ciò posto, deve ribadirsi, in tema di riparto dell'onere probatorio, che per le malattie non tabellate spetta al ricorrente l'onere di allegare e provare di aver svolto l'attività lavorativa, che l'attività lavorativa espone al rischio specifico e che vi è nesso causale con la malattia denunciata.
Inoltre, nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr.
Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente unificazione del danno biologico complessivamente pari al 8%, riconosciuto in questa sede, con quello pregresso quantificato in misura del 6% per un danno complessivo in misura del 14% e conseguente condanna dell al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u. ambientale e medico-legale, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità del 8% con decorrenza dall'epoca delle domande amministrative CP_ e, previa unificazione del predetto danno biologico con quello già riconosciuto dall' in favore del ricorrente in misura pari al 6%, quantifica il danno biologico nella misura complessiva del 14%;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
3 - condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. medica ed ambientale, liquidate con separati CP_1 provvedimenti.
Rieti, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
4
Sezione Lavoro e Previdenza
R.G.L. 952/ 2022 in persona del Giudice, dott. Paolo Mariotti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 952 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
nato a [...], l'[...], ivi residente a[...] difeso dall'Avv. Domenico Maria Orsini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rieti alla Via Sanizi n. 19, giusta procura in atti
Ricorrente
e
in persona del Direttore pro tempore con sede legale in Rieti, Viale Matteucci n. 6, rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, giusta procura in atti
Resistente
Fatto e Diritto
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. adiva l'Intestato Ufficio per ivi sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “ Piaccia al Tribunale del Lavoro adito, ogni contraria eccezione e domanda disattesa, previo espletamento degli incombenti di rito accertare e dichiarare che a seguito ed a causa dell'attività di operario meccanico, svolta dal 1983 al 2021 il ricorrente ha contratto ed è affetto da “protusioni discali multiple lombari” di origine professionale, con un conseguente grado di invalidità permanente pari al 10% ovvero pari alla misura maggiore o minore che verrà accertata nel corso del giudizio
- Per l'effetto condannare l' di Rieti in persona del direttore pro tempore per la carica domiciliato presso la sede di Rieti in Viale Matteucci n. 6/A all'erogazione in favore del ricorrente delle prestazioni del Testo Unico 1124/65 e dal Dlgs 23.02.2000 n. 38 nonché al pagamento degli arretrati dalla data della domanda con relativi interessi legali e rivalutazione monetaria, procedendo all'unificazione del danno biologico con quello già riconosciuto dall'istituto per la sofferta sindrome del tunnel carpale bilaterale 6%
- Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA CPA da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
1 CP_ Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l deducendo che gravava sul ricorrente l'onere di dimostrare le caratteristiche morbigene della lavorazione nonché le particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione del lavoro che avevano determinato l'insorgenza della malattia insistendo per il rigetto integrale della domanda
La causa veniva istruita attraverso l'indagine orale e l'espletamento della c.t.u. ambientale a cura dell'Ing. nonché c.t.u. medico -legale a cura del Dott. Per_1 Per_2
Il ricorso è fondato.
Invero, all'esito della prova testimoniale espletata, sono state confermate le mansioni descritte in ricorso, con le relative modalità, oltre ai relativi periodi di lavoro, con conseguente sussistenza dell'esposizione ai rischi tipici dell'attività svolta quali movimenti continui e con un elevato grado di ripetitività nel corso della giornata lavorativa.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. ambientale redatta a cura dell'Ing. il quale ha affermato che “specialmente il periodo di apprendistato svolto in età giovanile ha Persona_3 impattato in maniera importante in termini di esposizione al sovraccarico biomeccanico del rachide, altresì si concorda sul fatto che il carico medio dei pesi movimentati possa ricadere nella fascia 10-12-Kg.”
A seguire è stata disposta c.t.u. medico – legale a cura del Dott. il quale in risposta al quesito posto Per_2 ha riferito “ che la malattia denunciata e da cui risulta essere affetto l'assicurato è in rapporto causale/ concausale con il rischio merso e che alla luce della documentazione sanitaria allegata e della obiettività clinica con limitazione funzionale complessiva per circa 1/3 si ritiene che il ricorrente è affetto da “ lombosciatalgia cronica con frequenti riacutizzazioni e neuropatia periferica AAII in soggetto con multiple protusioni discali lombari.
Non si può quindi negare il nesso causale sulla base del del principio della concausa di lesione ma deve essere operata una “taratura” del grado di invalidità rispetto alle indicazioni tabellari sulla base del criterio di
“concausa menomazione”
Il danno biologico permanente può quindi essere quantificato nella misura dell'8% a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa”.
Con ordinanza dell'Intestato Ufficio, in data 28.11.2025, veniva disposta integrazione della consulenza “al fine di procedere all'unificazione del danno biologico con quella già riconosciuta dall'Istituto per la sofferta sindrome del tunnel carpale bilaterale valutata con un danno biologico pari al 6%.”
Il c.t.u., pertanto, in ottemperanza alla sopra citata ordinanza, integrava la consulenza come segue “ nel caso in esame la valutazione complessiva delle menomazioni 6% e 8% coesistenti e policrone, applicando la formula di Balthazard, è pari al 13,52% che viene arrotondato al 14%”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento delle consulenze tecniche, alle quali si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici e per le quali le parti non hanno fatto pervenire al c.t.u. note critiche.
2 Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare che “l'elenco delle malattie previsto dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 139, come integrato dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, non amplia il catalogo delle patologie tabellate ad eziologia professionale presunta” (cfr. Cass. 5 aprile 2018, n. 8416).
Ciò posto, deve ribadirsi, in tema di riparto dell'onere probatorio, che per le malattie non tabellate spetta al ricorrente l'onere di allegare e provare di aver svolto l'attività lavorativa, che l'attività lavorativa espone al rischio specifico e che vi è nesso causale con la malattia denunciata.
Inoltre, nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr.
Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso di specie, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata.
In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto con conseguente unificazione del danno biologico complessivamente pari al 8%, riconosciuto in questa sede, con quello pregresso quantificato in misura del 6% per un danno complessivo in misura del 14% e conseguente condanna dell al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle prestazioni previste dalla legge con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo.
Le spese di lite, come quelle di c.t.u. ambientale e medico-legale, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 2022.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità del 8% con decorrenza dall'epoca delle domande amministrative CP_ e, previa unificazione del predetto danno biologico con quello già riconosciuto dall' in favore del ricorrente in misura pari al 6%, quantifica il danno biologico nella misura complessiva del 14%;
- condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle prestazioni previste dalla legge, con CP_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
3 - condanna l al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso CP_1 forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. medica ed ambientale, liquidate con separati CP_1 provvedimenti.
Rieti, 22.12.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Mariotti
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