Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/03/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla scritta del 28/03/2025 ha pronunciatoudienza in trattazione la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 7991/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti PELUSO VINCENZO e PELUSOParte 1
FRANCESCO;
RICORRENTE
contro
:
Controparte 1
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
depositato il 19.06.2024, la parte ricorrente in epigrafe Con ricorso premesso di aver sottoscritto una serie di contratti a termine indicata con il ministero convenuto come personale docente nel periodo tra il 2021 e il 2024; di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali;
lamentando la disparità di trattamento con di docenti di ruolo per il mancato riconoscimento del diritto alla c.d. carta docenti per violazione della disciplina comunitaria invocata ed affermandone il diritto alla luce della giurisprudenza della CGUE, di merito e di legittimità richiamata adiva l'intestato Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni "1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124,
della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o
il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui, tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e conseguentemente condannare il Controparte_1 al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei
docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui,
tramite la "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del
107/2015, per l'anno personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
scolastico 2021/2022, 2023/2024 condannare il Controparte 1 a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per l'importo di € 1.000,00 о di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
C.C.;
in persona del 1.r.p.t., al 3) Condannare il Controparte 1 presente giudizio e spese spese, diritti ed onorari del pagamento di generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Francesco LU quali anticipatari anche delleAvv.ti Vincenzo Peluso e
spese". Pur regolarmente evocato in giudizio, non si costituiva il ministero resistente, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e
giurisprudenziale di riferimento.
Si Osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
"Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la
formazione del ruolo docente di delle istituzioni scolastiche di ogni La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ordine e grado. ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di
qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il Controparte_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni per l'ingresso а musei, mostre ed eventi teatrali e cinematografiche, culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le
attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
che sostituisce il In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016
ha ribadito, all'art. 3, che i soli precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di
ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale stata poi recentemente oggetto di esame anche da
parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con 1'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In
particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il
divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i
lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai
lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai
docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della
"La clausola 4, carta per l'aggiornamento e la formazione del docente:
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
1999, ..., deve essere interpretata nel senso che essa osta a una marzo normativa personale nazionale che riserva al solo docente a tempo e non al personale docente a indeterminato del Controparte_1 tempo determinato di tale CP 1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di docenti e di sostenere la formazione continua dei valorizzarne le elettronica che può esserecompetenze professionali, mediante una carta utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea master universitari inerenti al profilo professionale, per о a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza." La Corte ha
aggiunto che "spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro,
le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione
collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è
obbligatoria, permanente e strutturale. l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni Va osservato, infatti, che legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) fondamentale deldiritto-doveresancisce, che "L'aggiornamento è un
personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica".
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che "la
partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate О promosse dalle singole scuole О dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato "Formazione in Servizio", sancisce che
"1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle
risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e
opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si
realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con
discipline coerenti con le nuove classi di con profili concorso e considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali,
verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca
all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...)". Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo personale docente in servizio. Eriferimento al l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio
scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo о a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal "ruolo", inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
In applicazione dei suddetti principi, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste ai docenti non di ruolo, è del tutto arbitraria l'esclusione di parte ricorrente dal beneficio de quo, sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In materia è altresì intervenuto il Consiglio di Stato che con sentenza n.
1842 del 16.3.2022, annullando il DPCM 23.9.2015, ha affermato che un sistema di formazione differenziato per docenti di ruolo e docenti precari
"collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le e dargli pari chances rispetto agli attività volte alla loro formazione altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la
differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema
scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo, a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la
qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre
parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, quale è tuttavia la programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio
per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del
servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti".
Pertanto, anche il Consiglio di Stato rimarca che "il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso".
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente
pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, 1. n. 107
del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, 1. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della 1. n. 124 del 1999, senza
che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al CP 1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza О transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della 1. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1,
comma 121, 1. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo о per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza l'attribuzione è О quant'altrocuinel sistema scolastico, funzionale,
rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo un maggior pregiudizio. allegazione e prova specifica di forma specifica per 4. L'azione di adempimento in l'attribuzione della
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, Carta n. 4 C.C., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito,
ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999,
dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore,
dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente,
stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il
termine decorre, per 1 docenti già transitati in ruolo e cessati dal
servizio O non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico." In ultimo Occorre evidenziare che sulla dibattuta questione è altresì intervenuto il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023,
convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, con cui è stato della c.d. Carta elettronica peresteso, per l'anno 2023, i benefici l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n.
107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e
disponibile.
Passando ora alla disamina nel merito, Occorre rilevare che dalla documentazione in atti risulta che negli anni scolastici indicati in
ricorso la ricorrente abbia svolto soltanto supplenze brevi e saltuarie ○
comunque incarichi temporanei, che non possono essere presi in
considerazione ai fini del riconoscimento del beneficio per cui è causa, in
quanto esulano dalle tipologie di incarichi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, 1. n. 124 del 1999 sopra richiamati.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e va respinto.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Nulla per le spese attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattese, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese.
Bari, 28.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli