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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/12/2025, n. 9632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9632 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 24593/2022
N. R.G. 24593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
ND ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24593/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in COLOGNO MONZESE, Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA CASTELLO n°8, presso lo studio del difensore avvocato DI BARI GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico ed allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 24593/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La società conveniva in giudizio (già ditta individuale Parte_1 Controparte_2
, cancellata dal registro delle imprese in data 20 maggio 2022) e la società Controparte_2 per sentirle condannare, in via tra loro solidale e previo accertamento del Controparte_1 loro inadempimento, alla restituzione della somma complessiva di euro 12.544# a titolo di riduzione del prezzo per aver provveduto alla fornitura parziale di merce acquistata dalla società attorea, oltre al risarcimento del danno patito e quantificato in euro 2.000# o nella diversa somma determinata anche in via equitativa.
La parte attrice esponeva di aver concluso con le convenute negli ultimi mesi dell'anno 2021 un contratto di compravendita per la fornitura di 1.000 mq di ponteggi c.d. “condor a perni zincato” e precisamente 288 cavalletti, 576 pannelli, 288 fermapiedi e 864 stecche, elementi tutti necessari per realizzare 1.000 mq di ponteggio al prezzo complessivo di euro
46.406,36#, così suddiviso: euro 26.100,68# portato dalla fattura n°3/FE del 3 marzo 2022, intestata alla ditta individuale , ed euro 20.305,68# portato dalla fattura Controparte_2
n°13 del 3 marzo 2022, intestata alla società Controparte_1
Evidenziava, altresì, come la consegna del materiale doveva avvenire alla metà del mese di gennaio 2022 e che con bonifici del 29 dicembre 2021 e del 26 gennaio 2022 aveva provveduto al pagamento integrale della fattura 3/FE del 3 marzo 2022 intestata alla ditta individuale;
nonostante il tempestivo pagamento del predetto importo, la Controparte_2 fornitura veniva consegnata nel mese di febbraio, oltre a risultare inadeguata sia per le quantità inferiori a quelle richieste che per le caratteristiche e qualità del materiale fornito;
le parti si accordavano per un ulteriore pagamento che la società attrice provvedeva ad effettuare con bonifico in data 3 marzo 2022, venendo così a saldare quanto ancora dovuto a titolo di prezzo, ma la consegna del successivo mese di marzo 2022 si rivelava ugualmente inadeguata e parziale, in quanto, alla consegna dei cavalletti e stecche pattuite, seguiva la consegna di soli 450 pannelli anziché i 576 previsti dagli accordi contrattuali e 50 fermapiedi contro i 288 concordati;
di aver provveduto ad inviare in data 4 aprile 2022 formale diffida per ottenere il completamento della fornitura mancante e, in assenza di alcun riscontro da parte delle convenute, di aver formalizzato la richiesta di proporzionale riduzione del prezzo nell'importo di euro 12.544,00# in ragione della fornitura parziale ed incompleta.
2 RG 24593/2022
2. Alla prima udienza del 15 febbraio 2023, la dott.ssa Ilaria Gentile, designata alla trattazione della causa, attesa la mancata costituzione delle parti convenute e verificata la regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza di in data 5 luglio 2022 e tramite PEC in data 22 giugno 2022 all'indirizzo PEC Controparte_2 riferibile alla società dichiarava la contumacia delle parti convenute e Controparte_1 contestualmente assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., fissando l'udienza per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie per il giorno 12 ottobre 2023.
Ammesso l'interrogatorio formale delle parti convenute, ne veniva disposta l'assunzione con delega alla GOP abbinata alla quarta sezione civile, dott.ssa Francesca Malesci Baccani, all'udienza del 22 novembre 2023. A detta udienza i convenuti non si presentavano e, perciò, la causa veniva rimessa alla titolare per consentirle di assumere i provvedimenti necessari al proseguimento del giudizio.
Quindi, con provvedimento datato 9 gennaio 2024, veniva dato atto della mancata comparizione delle parti convenute a rendere l'interpello deferito, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva della prova e, vista la richiesta di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2025, successivamente differita al 17 luglio 2025 per il trasferimento della dott.ssa Gentile nelle funzioni di Presidente di sezione civile.
Nelle more e precisamente il 13 maggio 2025 la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua decisione.
L'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni. Assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. La parte attrice ha depositato la sola comparsa conclusionale.
3. Tanto premesso, nel merito, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che si proclama adempiente deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di
3 RG 24593/2022
provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU n°13533/2001, Cass.
n°3373/2010, Cass. n°14011/2017).
In altri termini, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Rileva il Tribunale che la società attorea ha dato adeguato riscontro alla pretesa creditoria azionata in giudizio.
Ai fini della decisione, invero, risulta documentato (doc 3 e 4 fascicolo attoreo) che tra la fine dell'anno 2021 e gli inizi dell'anno 2022 le parti abbiano intrattenuto rapporti commerciali volti alla conclusione di due distinti e collegati contratti di vendita, aventi ad oggetto la fornitura di un ponteggio denominato “condor a perni zincato”, una parte - e precisamente 438 mq di ponteggio - doveva essere fornita dalla società ed un'altra parte - pari a Controparte_1
563 mq - doveva essere fornita dalla ditta individuale . Controparte_2
La struttura di tale ponteggio risultava composta da cavalletti, pannelli, stecche e fermapiedi zincati che andavano assemblati secondo il seguente schema: ciascun cavalletto andava montato con due pannelli, un fermapiede e tre stecche, per cui ogni elemento fornito andava combinato con gli altri per realizzare il ponteggio.
Risulta ugualmente documentato (vedi fatture) che il prezzo concordato tra le parti era stato stabilito in base alla metratura effettivamente fornita in ragione della natura modulare della fornitura stessa e precisamente in euro 38 a mq, con l'effetto che il contratto deve essere effettivamente qualificato a misura.
La parte attrice ha inoltre fornito adeguato riscontro documentale al pagamento dell'intera fornitura, pari a complessivi euro 46.406,36#, allegando nel presente giudizio le tre distinte di pagamento (doc 4,5 e 6 fascicolo attoreo) relative ad altrettanti bonifici disposti dalla società attrice in favore di entrambi i convenuti e precisamente i primi due bonifici a saldo della fattura 3/FE del 3 marzo 2022 emessa dalla ditta individuale ed il terzo Controparte_2 bonifico a saldo della fattura n°13 sempre del 3 marzo 2022, emessa dalla società
[...]
Controparte_1
Ciò posto, pur ritualmente convenuti, i convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio, restando contumaci: la loro contumacia impedisce una ricostruzione alternativa dei rapporti commerciali fra le parti sopra esposta.
4 RG 24593/2022
E' principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. n°7739/2007) che la mancata costituzione in giudizio di una parte non equivale automaticamente a confessione o non contestazione dei fatti, ma può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice;
in altri termini la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma tale condotta processuale può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice ed è elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c..
In ragione di quanto esposto, la scelta processuale non collaborativa da parte dei convenuti costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia dei convenuti è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Depone, altresì, a conferma della ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa attorea - e quindi dell'inadempimento dei convenuti per la fornitura parziale - la mancata risposta dei convenuti ex art. 232 c.p.c. all'interpello deferito sul punto dalla parte attrice, nonostante la rituale e tempestiva notificazione entro il termine assegnato del verbale di udienza ammissivo della prova e della seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. contenente le circostanze capitolate ed ammesse.
La contumacia dei convenuti si configura quale ulteriore elemento, sia pure indiziario, a supporto della tesi di parte attrice, già comunque ampiamente supportata dalla documentazione sopra esaminata, considerando anche le diverse comunicazioni intervenute in fase precedente al giudizio e diffida rimaste sempre senza alcun riscontro.
Per tutte tali ragioni, deve essere accolta la domanda di riduzione del prezzo della fornitura ed i convenuti vanno condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della società attrice di euro 12.544# [euro 7.308 (euro 58x 126 pannelli mancanti) + euro 5.236 (euro 22
x 238 fermapiedi zincati mancanti), oltre interessi moratori dalla domanda sino al saldo effettivo.
Al riguardo va precisato come l'indicazione del costo ad unità, pari ad euro 58# a pannello e ad euro 22# a fermapiedi zincato, risulta debitamente comunicata alle convenute (doc 8
5 RG 24593/2022
fascicolo attoreo) nella formale richiesta di riduzione del prezzo, rimasta priva di riscontro, oltre che non contestata.
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento danni svolta dalla parte attrice, anche in via equitativa, in quanto non risulta documentato e provato l'assunto che, a causa dell'inadempimento delle convenute, non abbia potuto accettare nuove Parte_1 commesse, sicché la relativa richiesta non può essere accolta.
E' noto, infatti, che la richiesta di liquidazione equitativa del danno è consentita qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa ovvero altamente verosimile di un effettivo pregiudizio, laddove il ricorso alla stima equitativa si rende possibile solo qualora vi sia l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute contumaci e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa, alla semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
ND ZZ, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna e Controparte_2 CP_1
in via tra loro solidale, al pagamento in favore della società attrice di euro
[...]
12.544#, oltre interessi moratori dalla domanda sino al saldo effettivo;
b) condanna, altresì, i convenuti soccombenti, in via tra loro solidale, a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 13/12/2025
Il Giudice
dott.ssa ND ZZ
6
N. R.G. 24593/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA sezione CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
ND ZZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 24593/2022 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in COLOGNO MONZESE, Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA CASTELLO n°8, presso lo studio del difensore avvocato DI BARI GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione.
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
§§§
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: la parte attrice ha concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico ed allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate.
§§§
1 RG 24593/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA MOTIVAZIONE
1. La società conveniva in giudizio (già ditta individuale Parte_1 Controparte_2
, cancellata dal registro delle imprese in data 20 maggio 2022) e la società Controparte_2 per sentirle condannare, in via tra loro solidale e previo accertamento del Controparte_1 loro inadempimento, alla restituzione della somma complessiva di euro 12.544# a titolo di riduzione del prezzo per aver provveduto alla fornitura parziale di merce acquistata dalla società attorea, oltre al risarcimento del danno patito e quantificato in euro 2.000# o nella diversa somma determinata anche in via equitativa.
La parte attrice esponeva di aver concluso con le convenute negli ultimi mesi dell'anno 2021 un contratto di compravendita per la fornitura di 1.000 mq di ponteggi c.d. “condor a perni zincato” e precisamente 288 cavalletti, 576 pannelli, 288 fermapiedi e 864 stecche, elementi tutti necessari per realizzare 1.000 mq di ponteggio al prezzo complessivo di euro
46.406,36#, così suddiviso: euro 26.100,68# portato dalla fattura n°3/FE del 3 marzo 2022, intestata alla ditta individuale , ed euro 20.305,68# portato dalla fattura Controparte_2
n°13 del 3 marzo 2022, intestata alla società Controparte_1
Evidenziava, altresì, come la consegna del materiale doveva avvenire alla metà del mese di gennaio 2022 e che con bonifici del 29 dicembre 2021 e del 26 gennaio 2022 aveva provveduto al pagamento integrale della fattura 3/FE del 3 marzo 2022 intestata alla ditta individuale;
nonostante il tempestivo pagamento del predetto importo, la Controparte_2 fornitura veniva consegnata nel mese di febbraio, oltre a risultare inadeguata sia per le quantità inferiori a quelle richieste che per le caratteristiche e qualità del materiale fornito;
le parti si accordavano per un ulteriore pagamento che la società attrice provvedeva ad effettuare con bonifico in data 3 marzo 2022, venendo così a saldare quanto ancora dovuto a titolo di prezzo, ma la consegna del successivo mese di marzo 2022 si rivelava ugualmente inadeguata e parziale, in quanto, alla consegna dei cavalletti e stecche pattuite, seguiva la consegna di soli 450 pannelli anziché i 576 previsti dagli accordi contrattuali e 50 fermapiedi contro i 288 concordati;
di aver provveduto ad inviare in data 4 aprile 2022 formale diffida per ottenere il completamento della fornitura mancante e, in assenza di alcun riscontro da parte delle convenute, di aver formalizzato la richiesta di proporzionale riduzione del prezzo nell'importo di euro 12.544,00# in ragione della fornitura parziale ed incompleta.
2 RG 24593/2022
2. Alla prima udienza del 15 febbraio 2023, la dott.ssa Ilaria Gentile, designata alla trattazione della causa, attesa la mancata costituzione delle parti convenute e verificata la regolarità delle notifiche dell'atto introduttivo del giudizio per compiuta giacenza all'indirizzo di residenza di in data 5 luglio 2022 e tramite PEC in data 22 giugno 2022 all'indirizzo PEC Controparte_2 riferibile alla società dichiarava la contumacia delle parti convenute e Controparte_1 contestualmente assegnava i termini di legge per il deposito delle memorie per le finalità di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., fissando l'udienza per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie per il giorno 12 ottobre 2023.
Ammesso l'interrogatorio formale delle parti convenute, ne veniva disposta l'assunzione con delega alla GOP abbinata alla quarta sezione civile, dott.ssa Francesca Malesci Baccani, all'udienza del 22 novembre 2023. A detta udienza i convenuti non si presentavano e, perciò, la causa veniva rimessa alla titolare per consentirle di assumere i provvedimenti necessari al proseguimento del giudizio.
Quindi, con provvedimento datato 9 gennaio 2024, veniva dato atto della mancata comparizione delle parti convenute a rendere l'interpello deferito, nonostante la rituale notificazione dell'ordinanza ammissiva della prova e, vista la richiesta di parte attrice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6 febbraio 2025, successivamente differita al 17 luglio 2025 per il trasferimento della dott.ssa Gentile nelle funzioni di Presidente di sezione civile.
Nelle more e precisamente il 13 maggio 2025 la presente causa è stata assegnata alla sottoscritta per la sua decisione.
L'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 17 luglio 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni. Assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione. La parte attrice ha depositato la sola comparsa conclusionale.
3. Tanto premesso, nel merito, va osservato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la parte che si proclama adempiente deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere di
3 RG 24593/2022
provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (SSUU n°13533/2001, Cass.
n°3373/2010, Cass. n°14011/2017).
In altri termini, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Rileva il Tribunale che la società attorea ha dato adeguato riscontro alla pretesa creditoria azionata in giudizio.
Ai fini della decisione, invero, risulta documentato (doc 3 e 4 fascicolo attoreo) che tra la fine dell'anno 2021 e gli inizi dell'anno 2022 le parti abbiano intrattenuto rapporti commerciali volti alla conclusione di due distinti e collegati contratti di vendita, aventi ad oggetto la fornitura di un ponteggio denominato “condor a perni zincato”, una parte - e precisamente 438 mq di ponteggio - doveva essere fornita dalla società ed un'altra parte - pari a Controparte_1
563 mq - doveva essere fornita dalla ditta individuale . Controparte_2
La struttura di tale ponteggio risultava composta da cavalletti, pannelli, stecche e fermapiedi zincati che andavano assemblati secondo il seguente schema: ciascun cavalletto andava montato con due pannelli, un fermapiede e tre stecche, per cui ogni elemento fornito andava combinato con gli altri per realizzare il ponteggio.
Risulta ugualmente documentato (vedi fatture) che il prezzo concordato tra le parti era stato stabilito in base alla metratura effettivamente fornita in ragione della natura modulare della fornitura stessa e precisamente in euro 38 a mq, con l'effetto che il contratto deve essere effettivamente qualificato a misura.
La parte attrice ha inoltre fornito adeguato riscontro documentale al pagamento dell'intera fornitura, pari a complessivi euro 46.406,36#, allegando nel presente giudizio le tre distinte di pagamento (doc 4,5 e 6 fascicolo attoreo) relative ad altrettanti bonifici disposti dalla società attrice in favore di entrambi i convenuti e precisamente i primi due bonifici a saldo della fattura 3/FE del 3 marzo 2022 emessa dalla ditta individuale ed il terzo Controparte_2 bonifico a saldo della fattura n°13 sempre del 3 marzo 2022, emessa dalla società
[...]
Controparte_1
Ciò posto, pur ritualmente convenuti, i convenuti non si sono costituiti nel presente giudizio, restando contumaci: la loro contumacia impedisce una ricostruzione alternativa dei rapporti commerciali fra le parti sopra esposta.
4 RG 24593/2022
E' principio consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. n°7739/2007) che la mancata costituzione in giudizio di una parte non equivale automaticamente a confessione o non contestazione dei fatti, ma può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice;
in altri termini la contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma tale condotta processuale può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice ed è elemento liberamente valutabile ex art. 116 c.p.c..
In ragione di quanto esposto, la scelta processuale non collaborativa da parte dei convenuti costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla stessa parte attrice, allorquando, come nel caso di specie, l'atto di citazione già conteneva un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia dei convenuti è elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore.
Depone, altresì, a conferma della ricostruzione dei fatti offerta dalla difesa attorea - e quindi dell'inadempimento dei convenuti per la fornitura parziale - la mancata risposta dei convenuti ex art. 232 c.p.c. all'interpello deferito sul punto dalla parte attrice, nonostante la rituale e tempestiva notificazione entro il termine assegnato del verbale di udienza ammissivo della prova e della seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. contenente le circostanze capitolate ed ammesse.
La contumacia dei convenuti si configura quale ulteriore elemento, sia pure indiziario, a supporto della tesi di parte attrice, già comunque ampiamente supportata dalla documentazione sopra esaminata, considerando anche le diverse comunicazioni intervenute in fase precedente al giudizio e diffida rimaste sempre senza alcun riscontro.
Per tutte tali ragioni, deve essere accolta la domanda di riduzione del prezzo della fornitura ed i convenuti vanno condannati, in via tra loro solidale, al pagamento in favore della società attrice di euro 12.544# [euro 7.308 (euro 58x 126 pannelli mancanti) + euro 5.236 (euro 22
x 238 fermapiedi zincati mancanti), oltre interessi moratori dalla domanda sino al saldo effettivo.
Al riguardo va precisato come l'indicazione del costo ad unità, pari ad euro 58# a pannello e ad euro 22# a fermapiedi zincato, risulta debitamente comunicata alle convenute (doc 8
5 RG 24593/2022
fascicolo attoreo) nella formale richiesta di riduzione del prezzo, rimasta priva di riscontro, oltre che non contestata.
Va, invece, respinta la richiesta di risarcimento danni svolta dalla parte attrice, anche in via equitativa, in quanto non risulta documentato e provato l'assunto che, a causa dell'inadempimento delle convenute, non abbia potuto accettare nuove Parte_1 commesse, sicché la relativa richiesta non può essere accolta.
E' noto, infatti, che la richiesta di liquidazione equitativa del danno è consentita qualora sia stata dimostrata l'esistenza certa ovvero altamente verosimile di un effettivo pregiudizio, laddove il ricorso alla stima equitativa si rende possibile solo qualora vi sia l'impossibilità di quantificare un danno certamente esistente.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute contumaci e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 come recentemente aggiornato, avuto riguardo al valore della causa, alla semplicità delle questioni trattate e della ridotta attività.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del GOP dott.ssa
ND ZZ, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a) in accoglimento della domanda attorea, condanna e Controparte_2 CP_1
in via tra loro solidale, al pagamento in favore della società attrice di euro
[...]
12.544#, oltre interessi moratori dalla domanda sino al saldo effettivo;
b) condanna, altresì, i convenuti soccombenti, in via tra loro solidale, a rimborsare alla parte attrice le spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.500# per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfetario per spese generali nella misura di
15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 13/12/2025
Il Giudice
dott.ssa ND ZZ
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