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Sentenza 12 gennaio 2024
Sentenza 12 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA nella persona del Giudice monocratico, Dr. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1668 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013
TRA già Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico Sig. Parte_2
elettivamente domiciliato in Olbia, via V. Veneto n. 15, presso lo Parte_3 studio dell'avv. Giovani Maria Pilisiu, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Grimaldi, in base a delega estesa in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E in persona dell'amministratore delegato sig. Controparte_1 Controparte_2
con sede in Milano via Comelico n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio
Minervini e Roberto Uzzau, per delega in calce alla memoria di costituzione e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in Sassari via Mario Sironi
n. 7;
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di reintegrazione nel possesso, fase di merito
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.10.2023, i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini: per “accertati i fatti di causa, ovvero Parte_1
l'avvenuto spoglio violento e/o clandestino ad opera della Parte_4
l'apposizione di una sbarra che ne impedisce il libero ed originario utilizzo da parte della ricorrente, ordinare all'esito l'immediata reintegrazione della ricorrente nel
1 possesso dell'area in oggetto di cui si lamenta lo spoglio ricadente sul foglio mappa
NCEU n. 5 alla particella 1878 e limitrofe cos' come individuata nella perizia aerofotogrammetria allegata e nel doc. prodotto dalla difesa avversaria il
21.10.2013 (planimetria individuante il cassone dell'acqua e le antenne), attraverso la rimozione della sbarra apposta all'ingresso del terreno e di qualsiasi altro manufatto che ne impedisca la libera fruibilità da parte della ricorrente con conseguente condanna alle spese di giudizio della (v. conclusioni in CP_1
calce al ricorso del 29.12.2013); per : “dichiarare priva di fondamento la domanda proposta avverso CP_1
e respingere le domande tutte come proposte da CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite” (v. conclusioni in calce alla memoria
[...]
di costituzione del 15.6.2014).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.1168 c.c. depositato il 11.6.2013, Parte_1
(d'ora in poi: – premettendo che in data 29.3.1962 la CP_3 [...]
poi trasformatasi in Parte_5 Parte_6
e successivamente fusasi nella acquistava il
[...] Organizzazione_1
terreno su cui sorge il porto turistico di Poltu Quatu e realizzava il detto Porto
Turistico; che la stipulava con la Capitaneria Organizzazione_1 Org_2
del compartimento di Olbia l'atto di sottomissione n. 13 del 15/12/1982, n. 23 del
20/6/1985, n. 28 del 20/8/1988, n. 30 del 24/7/1989 e n. 2 del 30/6/1994, puntualmente registrati, con cui si consentiva alla l'immediata Parte_7
occupazione per 50 anni a decorrere dal 15.12.1982 di una zona di demanio marittimo e di specchio acqueo per complessivi 84.000 mq in località Poltu Quatu;
che la , divenuta con Organizzazione_3 Controparte_4 verbale di assemblea del 31.5.2006 conferiva alla il ramo d'azienda relativo CP_3 all'intera proprietà immobiliare in Poltu Quatu;
che sin dal 1976 la , poi a Pt_5
poi la e infine la hanno occupato Org_4 Organizzazione_3 CP_3 uti dominus l'intero territorio dove sorge Poltu Quatu ed i terreni attigui, con particolare riferimento, per quanto qui di rilievo, al terreno ricadente sil foglio di mappa NCEU n. 5, particella 1878 e limitrofe;
che nel 1982 la aveva chiesto CP_3
Org_ di poter istallare un cassone dell'acqua che servisse la proprietà del e del
, occupando sia l'area del cassone sia l'area circostante;
che Organizzazione_5
2 nel mese di luglio 2012 si accorgeva che ignoti avevano posizionato una sbarra a chiusura del passaggio che consentiva liberamente l'accesso nell'area in oggetto;
che nel mese di agosto la S.G.E. veniva contattata dalla (d'ora in poi: Controparte_1
), per il tramite di tale sig. che comunicava di aver CP_1 CP_2 acquistato all'asta la porzione di terreno in oggetto e di aver provveduto a recintarla
– lamentava lo spossessamento del medesimo terreno ricadente sul foglio di mappa
NCEU n. 5, particella 1878 e limitrofe ad opera di , avvenuta in data CP_1
imprecisata mediante la apposizione di una sbarra.
Si costituiva formalmente in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
istanza per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della spiegata azione,
e deducendo: di essere risultata aggiudicataria nel 2008 dell'asta immobiliare indetta dalla curatela del fallimento della “ e di aver Organizzazione_6
conseguentemente acquisito la proprietà di alcune porzioni immobiliari in
Arzachena, tra i quali i mappali 1876, 1877, 1878, foglio 5 del Comune di
Arzachena, come da decreto di trasferimento del Tribunale di Brescia del 21.8.2008; di aver proceduto, previa verifica della consistenza dei beni, alla recinzione della acquisita proprietà e alla apposizione di una sbarra all'ingresso della proprietà sulla strada provinciale, nel luglio 2009; che i mappali 1880 e 1887 del foglio 5 erano stati oggetto di procedura espropriativa in favore del Controparte_5
che nel terreno di cui al mappale 1877 era stata rinvenuta una strada,
[...]
utilizzata da per la gestione del patrimonio idrico della che tale Pt_8 CP_5
terreno era stato poi espropriato in favore di che nel maggio 2012 la Pt_8
rilevò che ignoti avevano rimosso la sbarra di ingresso alla porzione CP_1
immobiliare di proprietà della (mappali 1876 e 1878) e, senza alcuna CP_1
autorizzazione, avevano allargato la strada sterrata sino a congiungerla col mappale
1877; che in data 6.6.2012 la fece riposizionare la sbarra di ingresso e, CP_1
ciò malgrado, in data 8.6.2012 rilevò che terzi non autorizzati erano nuovamente intervenuti sulla strada sterrata, allargandola e disboscandola;
che, in conseguenza di ciò, la presentò denuncia querela al Corpo Forestale dello Stazione, CP_1
sezione di Olbia. Il tutto a dimostrazione della insussistenza di un precedente possesso tutelabile del terreno in questione e quindi di uno spoglio perpetrato a mezzo della apposizione della sbarra in questione.
Esaurita l'istruttoria della fase sommaria – mediante acquisizione dei documenti prodotti ed audizione di sommari informatori – con ordinanza del 5.11.2013 veniva
3 rigettato il ricorso, con condanna della al pagamento delle spese del CP_3
procedimento in favore di CP_1
Iniziata la fase di merito, acquisiti i nuovi documenti depositati e sentiti i testimoni citati, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe (v. verbale udienza del 5.10.2023) e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da deve essere respinta, difettando i presupposti dello Pt_9 spoglio tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Ritiene, infatti, lo scrivente Giudice che, nonostante l'ulteriore attività istruttoria ammessa e compiuta, debba in questa sede essere confermato il provvedimento interdettale già emesso in data 5.11.2013.
I testi di parte convenuta e (sentiti Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 8.5.2015 e del 13.11.2015) confermano la bontà della tesi di CP_1
In particolare, il teste geometra incaricato dalla , di Tes_1 CP_1
eseguire i rilievi e i picchettamenti per le recinzioni, ha fornito risposte precise e convincenti, confermando di avervi provveduto già nel 2009 e che già da tale data era presente una sbarra a chiusura della strada sterrata che conduceva alla cisterna di successivamente rimossa da ignoti e, infine, riposizionata dal Geom. Pt_8
su incarico della Tes_3 CP_1
Anche il teste – che, in quanto dipendente di aveva Testimone_2 Pt_8
accesso esattamente ai luoghi in questione e al serbatoio idrico – ha confermato la presenza della sbarra già prima del 2012 ed ha precisato che “la sbarra inizialmente era prova di chiusura e successivamente è stata chiusa con un lucchetto” (v. verbale udienza del 13.11.2015).
Viceversa, il teste sentito in sede di prova delegata dal Testimone_4
Tribunale di Roma in data 27.3.2017, nulla di rilevante, ai fini che qui rilevano, ha aggiunto, anche e soprattutto in ordine alla circostanza di cui al capitolo 5) – a parere dello scrivente, l'unico rilevante in ottica possessoria – per la quale il teste ha dichiarato di non ricordare.
In conclusione, alla luce delle ulteriori testimonianze assunte nella fase di merito, che hanno corroborato ulteriormente le ragioni della società convenuta, ritiene
4 questo Giudice di dover in questa sede confermare l'ordinanza già emessa 5.11.2013
– non reclamata dalle parti – che qui integralmente si richiama per quanto attiene alle più analitiche ragioni dell'insussistenza dello spoglio, sintetizzabili nella non ricorrenza di un possesso esclusivo di del terreno in questione [in particolare: CP_3
a) inidoneità dei contratti di locazione prodotti nell'interesse di a dimostrare il CP_3 possesso dell'area in contestazione;
b) insussistenza di un possesso esclusivo da parte di dell'area medesima e asservimento dell'area al servizio dell'area CP_3
portuale e del;
c) insussistenza della prova che Controparte_6 CP_3 dopo l'edificazione, sia rimasta proprietaria dell'intero porto e del villaggio, ma anzi sussistenza della prova che le aree edificate siano di proprietà di singoli acquirenti, tra cui la S.G.E.], e, da ultimo, con la più che verosimile esistenza della contestata sbarra già in epoca abbondantemente precedente al 2012.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
CONFERMA l'ordinanza di rigetto del 15.11.2013;
LIQUIDA le spese di lite in complessivi € 3.200,00, oltre spese generali, iva e cpa., condannando la ricorrente al rimborso in Parte_1
favore di Controparte_1
Così deciso in Tempio Pausania, il 12/01/2024.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
5
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA nella persona del Giudice monocratico, Dr. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1668 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013
TRA già Parte_1 [...]
in persona dell'amministratore unico Sig. Parte_2
elettivamente domiciliato in Olbia, via V. Veneto n. 15, presso lo Parte_3 studio dell'avv. Giovani Maria Pilisiu, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Paolo Grimaldi, in base a delega estesa in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E in persona dell'amministratore delegato sig. Controparte_1 Controparte_2
con sede in Milano via Comelico n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio
Minervini e Roberto Uzzau, per delega in calce alla memoria di costituzione e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo difensore in Sassari via Mario Sironi
n. 7;
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di reintegrazione nel possesso, fase di merito
CONCLUSIONI: all'udienza del 5.10.2023, i procuratori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, hanno rassegnato le conclusioni nei seguenti termini: per “accertati i fatti di causa, ovvero Parte_1
l'avvenuto spoglio violento e/o clandestino ad opera della Parte_4
l'apposizione di una sbarra che ne impedisce il libero ed originario utilizzo da parte della ricorrente, ordinare all'esito l'immediata reintegrazione della ricorrente nel
1 possesso dell'area in oggetto di cui si lamenta lo spoglio ricadente sul foglio mappa
NCEU n. 5 alla particella 1878 e limitrofe cos' come individuata nella perizia aerofotogrammetria allegata e nel doc. prodotto dalla difesa avversaria il
21.10.2013 (planimetria individuante il cassone dell'acqua e le antenne), attraverso la rimozione della sbarra apposta all'ingresso del terreno e di qualsiasi altro manufatto che ne impedisca la libera fruibilità da parte della ricorrente con conseguente condanna alle spese di giudizio della (v. conclusioni in CP_1
calce al ricorso del 29.12.2013); per : “dichiarare priva di fondamento la domanda proposta avverso CP_1
e respingere le domande tutte come proposte da CP_1 Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di lite” (v. conclusioni in calce alla memoria
[...]
di costituzione del 15.6.2014).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.1168 c.c. depositato il 11.6.2013, Parte_1
(d'ora in poi: – premettendo che in data 29.3.1962 la CP_3 [...]
poi trasformatasi in Parte_5 Parte_6
e successivamente fusasi nella acquistava il
[...] Organizzazione_1
terreno su cui sorge il porto turistico di Poltu Quatu e realizzava il detto Porto
Turistico; che la stipulava con la Capitaneria Organizzazione_1 Org_2
del compartimento di Olbia l'atto di sottomissione n. 13 del 15/12/1982, n. 23 del
20/6/1985, n. 28 del 20/8/1988, n. 30 del 24/7/1989 e n. 2 del 30/6/1994, puntualmente registrati, con cui si consentiva alla l'immediata Parte_7
occupazione per 50 anni a decorrere dal 15.12.1982 di una zona di demanio marittimo e di specchio acqueo per complessivi 84.000 mq in località Poltu Quatu;
che la , divenuta con Organizzazione_3 Controparte_4 verbale di assemblea del 31.5.2006 conferiva alla il ramo d'azienda relativo CP_3 all'intera proprietà immobiliare in Poltu Quatu;
che sin dal 1976 la , poi a Pt_5
poi la e infine la hanno occupato Org_4 Organizzazione_3 CP_3 uti dominus l'intero territorio dove sorge Poltu Quatu ed i terreni attigui, con particolare riferimento, per quanto qui di rilievo, al terreno ricadente sil foglio di mappa NCEU n. 5, particella 1878 e limitrofe;
che nel 1982 la aveva chiesto CP_3
Org_ di poter istallare un cassone dell'acqua che servisse la proprietà del e del
, occupando sia l'area del cassone sia l'area circostante;
che Organizzazione_5
2 nel mese di luglio 2012 si accorgeva che ignoti avevano posizionato una sbarra a chiusura del passaggio che consentiva liberamente l'accesso nell'area in oggetto;
che nel mese di agosto la S.G.E. veniva contattata dalla (d'ora in poi: Controparte_1
), per il tramite di tale sig. che comunicava di aver CP_1 CP_2 acquistato all'asta la porzione di terreno in oggetto e di aver provveduto a recintarla
– lamentava lo spossessamento del medesimo terreno ricadente sul foglio di mappa
NCEU n. 5, particella 1878 e limitrofe ad opera di , avvenuta in data CP_1
imprecisata mediante la apposizione di una sbarra.
Si costituiva formalmente in giudizio , chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
istanza per insussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della spiegata azione,
e deducendo: di essere risultata aggiudicataria nel 2008 dell'asta immobiliare indetta dalla curatela del fallimento della “ e di aver Organizzazione_6
conseguentemente acquisito la proprietà di alcune porzioni immobiliari in
Arzachena, tra i quali i mappali 1876, 1877, 1878, foglio 5 del Comune di
Arzachena, come da decreto di trasferimento del Tribunale di Brescia del 21.8.2008; di aver proceduto, previa verifica della consistenza dei beni, alla recinzione della acquisita proprietà e alla apposizione di una sbarra all'ingresso della proprietà sulla strada provinciale, nel luglio 2009; che i mappali 1880 e 1887 del foglio 5 erano stati oggetto di procedura espropriativa in favore del Controparte_5
che nel terreno di cui al mappale 1877 era stata rinvenuta una strada,
[...]
utilizzata da per la gestione del patrimonio idrico della che tale Pt_8 CP_5
terreno era stato poi espropriato in favore di che nel maggio 2012 la Pt_8
rilevò che ignoti avevano rimosso la sbarra di ingresso alla porzione CP_1
immobiliare di proprietà della (mappali 1876 e 1878) e, senza alcuna CP_1
autorizzazione, avevano allargato la strada sterrata sino a congiungerla col mappale
1877; che in data 6.6.2012 la fece riposizionare la sbarra di ingresso e, CP_1
ciò malgrado, in data 8.6.2012 rilevò che terzi non autorizzati erano nuovamente intervenuti sulla strada sterrata, allargandola e disboscandola;
che, in conseguenza di ciò, la presentò denuncia querela al Corpo Forestale dello Stazione, CP_1
sezione di Olbia. Il tutto a dimostrazione della insussistenza di un precedente possesso tutelabile del terreno in questione e quindi di uno spoglio perpetrato a mezzo della apposizione della sbarra in questione.
Esaurita l'istruttoria della fase sommaria – mediante acquisizione dei documenti prodotti ed audizione di sommari informatori – con ordinanza del 5.11.2013 veniva
3 rigettato il ricorso, con condanna della al pagamento delle spese del CP_3
procedimento in favore di CP_1
Iniziata la fase di merito, acquisiti i nuovi documenti depositati e sentiti i testimoni citati, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe (v. verbale udienza del 5.10.2023) e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da deve essere respinta, difettando i presupposti dello Pt_9 spoglio tutelabile ai sensi dell'art. 1168 c.c.
Ritiene, infatti, lo scrivente Giudice che, nonostante l'ulteriore attività istruttoria ammessa e compiuta, debba in questa sede essere confermato il provvedimento interdettale già emesso in data 5.11.2013.
I testi di parte convenuta e (sentiti Testimone_1 Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 8.5.2015 e del 13.11.2015) confermano la bontà della tesi di CP_1
In particolare, il teste geometra incaricato dalla , di Tes_1 CP_1
eseguire i rilievi e i picchettamenti per le recinzioni, ha fornito risposte precise e convincenti, confermando di avervi provveduto già nel 2009 e che già da tale data era presente una sbarra a chiusura della strada sterrata che conduceva alla cisterna di successivamente rimossa da ignoti e, infine, riposizionata dal Geom. Pt_8
su incarico della Tes_3 CP_1
Anche il teste – che, in quanto dipendente di aveva Testimone_2 Pt_8
accesso esattamente ai luoghi in questione e al serbatoio idrico – ha confermato la presenza della sbarra già prima del 2012 ed ha precisato che “la sbarra inizialmente era prova di chiusura e successivamente è stata chiusa con un lucchetto” (v. verbale udienza del 13.11.2015).
Viceversa, il teste sentito in sede di prova delegata dal Testimone_4
Tribunale di Roma in data 27.3.2017, nulla di rilevante, ai fini che qui rilevano, ha aggiunto, anche e soprattutto in ordine alla circostanza di cui al capitolo 5) – a parere dello scrivente, l'unico rilevante in ottica possessoria – per la quale il teste ha dichiarato di non ricordare.
In conclusione, alla luce delle ulteriori testimonianze assunte nella fase di merito, che hanno corroborato ulteriormente le ragioni della società convenuta, ritiene
4 questo Giudice di dover in questa sede confermare l'ordinanza già emessa 5.11.2013
– non reclamata dalle parti – che qui integralmente si richiama per quanto attiene alle più analitiche ragioni dell'insussistenza dello spoglio, sintetizzabili nella non ricorrenza di un possesso esclusivo di del terreno in questione [in particolare: CP_3
a) inidoneità dei contratti di locazione prodotti nell'interesse di a dimostrare il CP_3 possesso dell'area in contestazione;
b) insussistenza di un possesso esclusivo da parte di dell'area medesima e asservimento dell'area al servizio dell'area CP_3
portuale e del;
c) insussistenza della prova che Controparte_6 CP_3 dopo l'edificazione, sia rimasta proprietaria dell'intero porto e del villaggio, ma anzi sussistenza della prova che le aree edificate siano di proprietà di singoli acquirenti, tra cui la S.G.E.], e, da ultimo, con la più che verosimile esistenza della contestata sbarra già in epoca abbondantemente precedente al 2012.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:
CONFERMA l'ordinanza di rigetto del 15.11.2013;
LIQUIDA le spese di lite in complessivi € 3.200,00, oltre spese generali, iva e cpa., condannando la ricorrente al rimborso in Parte_1
favore di Controparte_1
Così deciso in Tempio Pausania, il 12/01/2024.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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