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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/11/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR NI Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. AL ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
NI MA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 e Parte_1 Parte_2
avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio,
[...] esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in AM, in data 27/9/2001, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 2, Parte I, Serie S dell'anno 2001, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, dalla cui unione non erano nati figli.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania – tenutasi in data 17/4/2009 - nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. 3536/2009 del 19/5/2009, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Nell'ambito della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, i coniugi ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, analoghe a quelle del procedimento di separazione consensuale e già oggetto del decreto di omologa, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano, tra loro, alla corresponsione di un assegno;
pagina 2 di 4
4. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.”
Il Tribunale, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
AM (SA) il 27/9/2001 tra , nato il [...] Parte_1 in AM (SA) (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
), trascritto nel Registro degli Atti di C.F._3
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di AM n. 2 –
Anno 2001 – Parte I – Serie S, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AL ZI IR NI
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR NI Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. AL ZI Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57/2025 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
NI MA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 e Parte_1 Parte_2
avanzavano richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio,
[...] esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in AM, in data 27/9/2001, annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 2, Parte I, Serie S dell'anno 2001, adottando il regime patrimoniale della comunione dei beni, dalla cui unione non erano nati figli.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente di Vallo della Lucania – tenutasi in data 17/4/2009 - nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. 3536/2009 del 19/5/2009, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
Nell'ambito della prima udienza, sostituita, su richiesta congiunta delle parti con il deposito di note scritte in sostituzione di udienza, i coniugi ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto, analoghe a quelle del procedimento di separazione consensuale e già oggetto del decreto di omologa, le quali si richiamano integralmente;
in particolare, le parti hanno concordato:
“
1. i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
2. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
3. i coniugi, entrambi autonomi economicamente, rinunciano, tra loro, alla corresponsione di un assegno;
pagina 2 di 4
4. ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto.”
Il Tribunale, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
AM (SA) il 27/9/2001 tra , nato il [...] Parte_1 in AM (SA) (C.F. ) e C.F._1 Parte_2
, nata il [...] in [...] (C.F.
[...]
), trascritto nel Registro degli Atti di C.F._3
Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di AM n. 2 –
Anno 2001 – Parte I – Serie S, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AM per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/9/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
AL ZI IR NI
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