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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/08/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Stefania Basso -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2330/24 r. g. l.
TRA
e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante p.t.., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Napolillo, presso il quale elettivamente domicilia, in Avellino, via Due Principati n. 161
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raffa, presso il Controparte_1 quale elettivamente domicilia, in Zungoli, via Orti n. 72 a
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la e ha proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempestivo appello avverso la sent. n. 142 del 2024 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, aveva parzialmente accolto, con la relativa condanna a suo carico al pagamento alla corresponsione di euro 8.900,43, la domanda di Controparte_1
1 volta al pagamento delle provvigioni in virtù del rapporto di subagenzia intercorso tra le parti. Con detta sentenza, al contempo, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, veniva anche condannato il ricorrente al pagamento, in favore della società, della somma di euro 2.074,85, per ulteriori premi incassati e non versati.
L'appellante società censurava detta pronuncia, non avendo il ctu considerato che le dichiarazioni di debito sottoscritte dall non comprendevano quanto dovuto anche a titolo di CP_1 provvigione, che secondo il meccanismo contrattuale, erano trattenute alla fonte dal subagente, al quale, quindi, non erano dovute provvigioni, neppure nella misura ridimensionata di cui alla relazione peritale.
Denunciava, inoltre, un vizio di ultrapetizione della sentenza per essere stato incluso nel calcolo del presunto dovuto anche quanto riferibile all'anno 2013, estraneo alla domanda di controparte, che aveva azionato solamente il periodo 2014-2019.
Concludeva, pertanto, affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse integralmente rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , resistendo all'appello, del quale preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Spiegava, poi appello incidentale, regolarmente notificato, in particolare deducendo la correttezza della quantificazione di cui al secondo calcolo del ctu, basato sulle certificazioni uniche.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della società alla corresponsione, in suo favore, delle somme di euro 43.822, 56, a titolo di provvigioni non corrisposte, nonché di euro 4.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso e di euro 5.096,53
a titolo di indennità di fine rapporto.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
2 instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, peraltro fondati, per quanto si dirà, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al
Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello principale è fondato.
E' stata prodotta agli atti, in primo grado, dalla società oggi appellante, senza alcun formale disconoscimento di controparte, la dichiarazione di debito dell' , del 30 maggio 2017 CP_1
(che segue ed aggiorna altro riconoscimento del 31 ottobre 2014), per un importo di euro 31.640,00.
Non avendo l'odierno appellato pagato detta ultima somma, l'odierna appellante chiedeva e otteneva dal Tribunale di Avellino il decreto ingiuntivo n. 1532 del 2019 appunto per la somma di euro
31.640,00, confermato, all'esito del rigetto dell'opposizione promossa dall' , con sent. CP_1
n. 918 del 2023.
Detto dato già di per sé appare tendenzialmente stridente con il credito di euro 8.900,43 dal Tribunale riconosciuto, sulla base della ctu contabile espletata, all' , a titolo di provvigioni, per il CP_1 periodo 2013-2019 (peraltro il 2013 effettivamente è al di fuori della domanda, ma per quanto si dirà una tale ultrapetizione risulterà assorbita dal profilo principale).
Peraltro nella ctu si afferma incidentalmente che per il periodo maggio 2017 –ottobre 2019 i premi incassati dal subagente erano pari a euro 49.058,89, che aveva riversato all'agente committente la sola somma di euro 13.014,65, con una differenza di euro 36.044,24, dei quali il Tribunale riconosceva solo euro 2.074,85 per i limiti del petitum di cui alla domanda riconvenzionale, altro profilo contraddittorio con il debito inverso accumulatosi precedentemente
In tale ambito le antinomie sono superate con la corretta analisi della predetta dichiarazione di debito contenuta nella scrittura privata del 30 maggio 2017, ove le parti, premettevano:
“Che il sig. è rimasto debitore della … di euro Controparte_1 Parte_1
31.640,00..poichè non ha versato ad oggi tutti i premi assicurativi incassati e contabilizzati negli anni 2013 e 2014 alla predetta , per poi l' dichiarare che: Parte_1 Persona_1
“Riconosce il proprio debito nei confronti della …come pari a euro Parte_1
31.640,00”.
3 Orbene, va considerato che il credito, pur marginale, riconosciuto al subagente ricorrente, dal nominato ctu e quindi dal Tribunale, a parte il fatto che include il non azionato anno 2013, è dovuto all'interpretazione della dichiarazione di debito come comprensiva di quanto spettante all' a titolo provvigionale, laddove, come sostenuto da parte appellante, l'importo ivi CP_1 menzionato va ritenuto al netto delle provvigioni spettanti.
Infatti, la generica espressione “premi assicurativi non versati” è da correlarsi alla struttura del regolamento negoziale vigente tra le parti, che esclude che il subagente riversi l'intero premio all'agente committente, abilitandolo a trattenere direttamente la parte provvigionale, come espressamente previsto nell'allegato 4 del contratto di subagenzia.
Ed allora, se è stato contrattualmente escluso il versamento al committente dell'importo provvigionale, che così di fatto entra a far parte del patrimonio del subagente con il versamento del premio, e inscindibilmente e funzionalmente collegandosi il riconoscimento di debito con il contratto di subagenzia concluso tra le parti, non avrebbe alcun senso logico-giuridico dichiararsi debitore di quanto non si deve corrispondere al pur riconosciuto (per la restante parte del premio) creditore.
Come insegna la S.C. (arg. ex Cass., III, 6.5.2015 n. 9006) in tema di interpretazione del negozio, anche unilaterale, ai fini della ricerca dell'intenzione dell'obbligato il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, tuttavia da verificarsi alla luce dell'intero contesto, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro ai sensi dell'art. 1363
c.c., in quanto per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì degli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri d'interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del negozio, il primo essendo volto a consentire di accertarne il significato in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, il secondo consentendo di escludere interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole negoziali deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del negozio.
Nello stesso solco è stato affermato (arg. ex Cass., II, 20.5.2022 n. 16351) che, in caso di ambiguità del senso letterale della parole utilizzate, il giudice fa ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c., Qualora il giudice abbia fatto ricorso all'interpretazione sistematica del contratto, deve solo indicare il contenuto delle clausole contrattuali che ritiene decisive rispetto al dato letterale.
4 Ciò chiarito, in base ai conteggi attorei, che appaiono correttamente impostati e non specificamente censurati sul piano contabile da controparte, alcunchè residua, per il periodo azionato, che parte dal
2014 e non dal 2013, a titolo di provvigioni dovute all' , il quale anzi dovrebbe CP_1 corrispondere ulteriori somme al suo ex agente committente.
Questa impostazione in parte assorbe l'appello incidentale spiegato dall' , ove CP_1 comunque lo stesso lamenta la mancata considerazione di un diverso importo provvigionale, determinato sulla base del secondo calcolo operato dal ctu nominato in primo grado, ricollegato alle certificazioni uniche depositate all'Agenzia delle Entrate.
Dette certificazioni uniche, per i calcoli dello stesso consulente nominato dal primo giudice e per quanto riconosciuto dalle parti, sono tuttavia frutto di evidenti errori di calcolo, per cui non può richiamarsi il loro valore legale, qualora di esse si sia dato la prova di errori nella loro formazione.
Sulle altre voci non concesse dal Tribunale, alle cui corrette argomentazioni al riguardo la Corte in ogni caso si riporta, meramente richieste nelle conclusioni, non viene sviluppata alcuna censura, così rasentando tale parte dell'appello l'inammissibilità.
A quanto esposto consegue che va accolto l'appello principale, per cui, nulla dovendo la società all'originario ricorrente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va interamente rigettata la domanda proposta dall' con il ricorso di primo grado. Va, inoltre, rigettato lo spiegato CP_1 appello incidentale, con conseguente consolidamento della relativa statuizione di condanna al pagamento del predetto contenuta nella pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità della vicenda, con la particolarità interpretativa riscontrata per la dichiarazione di riconoscimento di debito, nonché per gli errori compiuti dall'odierna appellante nella formazione delle certificazioni uniche, reputa al Corte equo, pur nel contesto del vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado, che per la restante parte seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo, reputata dalla Corte congrua e ricompresa nello scaglione di riferimento della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, secondo i criteri generali dal decreto previsti, esclusa la fase istruttoria nel presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
5 accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1 rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna a corrispondere alla società appellante, con distrazione all'avv. Controparte_1
Emanuele Napolillo, la rimanente metà delle spese medesime, che liquida, per compenso, in euro
1.500,00 per ciascun grado, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Antonietta Savino -Presidente
dr. Stefania Basso -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2330/24 r. g. l.
TRA
e in persona del legale Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante p.t.., rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Napolillo, presso il quale elettivamente domicilia, in Avellino, via Due Principati n. 161
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Raffa, presso il Controparte_1 quale elettivamente domicilia, in Zungoli, via Orti n. 72 a
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la e ha proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 tempestivo appello avverso la sent. n. 142 del 2024 con la quale il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, aveva parzialmente accolto, con la relativa condanna a suo carico al pagamento alla corresponsione di euro 8.900,43, la domanda di Controparte_1
1 volta al pagamento delle provvigioni in virtù del rapporto di subagenzia intercorso tra le parti. Con detta sentenza, al contempo, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, veniva anche condannato il ricorrente al pagamento, in favore della società, della somma di euro 2.074,85, per ulteriori premi incassati e non versati.
L'appellante società censurava detta pronuncia, non avendo il ctu considerato che le dichiarazioni di debito sottoscritte dall non comprendevano quanto dovuto anche a titolo di CP_1 provvigione, che secondo il meccanismo contrattuale, erano trattenute alla fonte dal subagente, al quale, quindi, non erano dovute provvigioni, neppure nella misura ridimensionata di cui alla relazione peritale.
Denunciava, inoltre, un vizio di ultrapetizione della sentenza per essere stato incluso nel calcolo del presunto dovuto anche quanto riferibile all'anno 2013, estraneo alla domanda di controparte, che aveva azionato solamente il periodo 2014-2019.
Concludeva, pertanto, affinchè, in parziale riforma della sentenza impugnata, venisse integralmente rigettata la domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva , resistendo all'appello, del quale preliminarmente Controparte_1 eccepiva l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Spiegava, poi appello incidentale, regolarmente notificato, in particolare deducendo la correttezza della quantificazione di cui al secondo calcolo del ctu, basato sulle certificazioni uniche.
Concludeva, pertanto, chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna della società alla corresponsione, in suo favore, delle somme di euro 43.822, 56, a titolo di provvigioni non corrisposte, nonché di euro 4.000,00 a titolo di indennità di mancato preavviso e di euro 5.096,53
a titolo di indennità di fine rapporto.
All'esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisione.
Va, a tal punto, preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., VI, 1.7.2020 n. 13293) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (ma un discorso del tutto analogo si adatta anche al quadro normativo scaturente dalla modifiche introdotte dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile) vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris
2 instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo
Giudice (così Cass., II, 29.8.2019 n. 21824).
Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene alcuni specifici motivi di impugnazione, peraltro fondati, per quanto si dirà, avverso la sentenza di primo grado, del tutto idonei a consentire al
Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello principale è fondato.
E' stata prodotta agli atti, in primo grado, dalla società oggi appellante, senza alcun formale disconoscimento di controparte, la dichiarazione di debito dell' , del 30 maggio 2017 CP_1
(che segue ed aggiorna altro riconoscimento del 31 ottobre 2014), per un importo di euro 31.640,00.
Non avendo l'odierno appellato pagato detta ultima somma, l'odierna appellante chiedeva e otteneva dal Tribunale di Avellino il decreto ingiuntivo n. 1532 del 2019 appunto per la somma di euro
31.640,00, confermato, all'esito del rigetto dell'opposizione promossa dall' , con sent. CP_1
n. 918 del 2023.
Detto dato già di per sé appare tendenzialmente stridente con il credito di euro 8.900,43 dal Tribunale riconosciuto, sulla base della ctu contabile espletata, all' , a titolo di provvigioni, per il CP_1 periodo 2013-2019 (peraltro il 2013 effettivamente è al di fuori della domanda, ma per quanto si dirà una tale ultrapetizione risulterà assorbita dal profilo principale).
Peraltro nella ctu si afferma incidentalmente che per il periodo maggio 2017 –ottobre 2019 i premi incassati dal subagente erano pari a euro 49.058,89, che aveva riversato all'agente committente la sola somma di euro 13.014,65, con una differenza di euro 36.044,24, dei quali il Tribunale riconosceva solo euro 2.074,85 per i limiti del petitum di cui alla domanda riconvenzionale, altro profilo contraddittorio con il debito inverso accumulatosi precedentemente
In tale ambito le antinomie sono superate con la corretta analisi della predetta dichiarazione di debito contenuta nella scrittura privata del 30 maggio 2017, ove le parti, premettevano:
“Che il sig. è rimasto debitore della … di euro Controparte_1 Parte_1
31.640,00..poichè non ha versato ad oggi tutti i premi assicurativi incassati e contabilizzati negli anni 2013 e 2014 alla predetta , per poi l' dichiarare che: Parte_1 Persona_1
“Riconosce il proprio debito nei confronti della …come pari a euro Parte_1
31.640,00”.
3 Orbene, va considerato che il credito, pur marginale, riconosciuto al subagente ricorrente, dal nominato ctu e quindi dal Tribunale, a parte il fatto che include il non azionato anno 2013, è dovuto all'interpretazione della dichiarazione di debito come comprensiva di quanto spettante all' a titolo provvigionale, laddove, come sostenuto da parte appellante, l'importo ivi CP_1 menzionato va ritenuto al netto delle provvigioni spettanti.
Infatti, la generica espressione “premi assicurativi non versati” è da correlarsi alla struttura del regolamento negoziale vigente tra le parti, che esclude che il subagente riversi l'intero premio all'agente committente, abilitandolo a trattenere direttamente la parte provvigionale, come espressamente previsto nell'allegato 4 del contratto di subagenzia.
Ed allora, se è stato contrattualmente escluso il versamento al committente dell'importo provvigionale, che così di fatto entra a far parte del patrimonio del subagente con il versamento del premio, e inscindibilmente e funzionalmente collegandosi il riconoscimento di debito con il contratto di subagenzia concluso tra le parti, non avrebbe alcun senso logico-giuridico dichiararsi debitore di quanto non si deve corrispondere al pur riconosciuto (per la restante parte del premio) creditore.
Come insegna la S.C. (arg. ex Cass., III, 6.5.2015 n. 9006) in tema di interpretazione del negozio, anche unilaterale, ai fini della ricerca dell'intenzione dell'obbligato il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, tuttavia da verificarsi alla luce dell'intero contesto, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro ai sensi dell'art. 1363
c.c., in quanto per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì degli ulteriori criteri dell'interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri d'interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del negozio, il primo essendo volto a consentire di accertarne il significato in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, il secondo consentendo di escludere interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole negoziali deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del negozio.
Nello stesso solco è stato affermato (arg. ex Cass., II, 20.5.2022 n. 16351) che, in caso di ambiguità del senso letterale della parole utilizzate, il giudice fa ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c., e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 all'art. 1371 c.c., Qualora il giudice abbia fatto ricorso all'interpretazione sistematica del contratto, deve solo indicare il contenuto delle clausole contrattuali che ritiene decisive rispetto al dato letterale.
4 Ciò chiarito, in base ai conteggi attorei, che appaiono correttamente impostati e non specificamente censurati sul piano contabile da controparte, alcunchè residua, per il periodo azionato, che parte dal
2014 e non dal 2013, a titolo di provvigioni dovute all' , il quale anzi dovrebbe CP_1 corrispondere ulteriori somme al suo ex agente committente.
Questa impostazione in parte assorbe l'appello incidentale spiegato dall' , ove CP_1 comunque lo stesso lamenta la mancata considerazione di un diverso importo provvigionale, determinato sulla base del secondo calcolo operato dal ctu nominato in primo grado, ricollegato alle certificazioni uniche depositate all'Agenzia delle Entrate.
Dette certificazioni uniche, per i calcoli dello stesso consulente nominato dal primo giudice e per quanto riconosciuto dalle parti, sono tuttavia frutto di evidenti errori di calcolo, per cui non può richiamarsi il loro valore legale, qualora di esse si sia dato la prova di errori nella loro formazione.
Sulle altre voci non concesse dal Tribunale, alle cui corrette argomentazioni al riguardo la Corte in ogni caso si riporta, meramente richieste nelle conclusioni, non viene sviluppata alcuna censura, così rasentando tale parte dell'appello l'inammissibilità.
A quanto esposto consegue che va accolto l'appello principale, per cui, nulla dovendo la società all'originario ricorrente, in parziale riforma della sentenza impugnata, va interamente rigettata la domanda proposta dall' con il ricorso di primo grado. Va, inoltre, rigettato lo spiegato CP_1 appello incidentale, con conseguente consolidamento della relativa statuizione di condanna al pagamento del predetto contenuta nella pronuncia gravata.
In considerazione della peculiarità della vicenda, con la particolarità interpretativa riscontrata per la dichiarazione di riconoscimento di debito, nonché per gli errori compiuti dall'odierna appellante nella formazione delle certificazioni uniche, reputa al Corte equo, pur nel contesto del vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare compensate, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado, che per la restante parte seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo, reputata dalla Corte congrua e ricompresa nello scaglione di riferimento della tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, secondo i criteri generali dal decreto previsti, esclusa la fase istruttoria nel presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
5 accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo grado;
Controparte_1 rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura della metà, le spese di lite del doppio grado;
condanna a corrispondere alla società appellante, con distrazione all'avv. Controparte_1
Emanuele Napolillo, la rimanente metà delle spese medesime, che liquida, per compenso, in euro
1.500,00 per ciascun grado, oltre 15% a titolo di rimborso spese forfettario, iva e cpa.
Dà atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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