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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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- 1. Condominio, puoi contestare la bolletta del gas troppo alta e non pagare più del dovuto, ecco quando: nuova sentenzaDott. Claudio Garau · https://www.brocardi.it/ · 30 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5587 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2706/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Serio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE
E
CONDOMINIO IN ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA N. 338 – VIA R. FUCINI 24, c.f.
P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Emanuele Parrilli, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATO pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5198/2025, R.G. n. 38256/2023, pubblicata in data 4.4.2025, il Tribunale di
Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Condominio in Roma, via della Bufalotta
n. 338 – via R. Fucini 24 (di seguito, il Condominio), revocava il decreto ingiuntivo n.
11368/23 chiesto e ottenuto da per l'importo di € 175.970,21. Parte_1
In sintesi, il giudice, richiamati i principi in tema di onere della prova, riteneva ‹‹non rilevante la dichiarazione di cui al doc. 4, contenete una ricognizione di debito del precedente amministratore del condominio, poiché solo l'assemblea condominiale può validamente effettuare un atto del genere (v. Cass.
8498/12). Infatti, il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare, mancante nel caso in esame››.
Riteneva poi ‹‹maturata la prescrizione dei crediti le cui fatture sono state emesse nel biennio precedente la prima diffida del 12.11.21 (doc. 8); la prescrizione biennale della fatturazione della somministrazione di gas è, infatti, applicabile dal 1.1.19. come previsto dalla l. 205/17››.
Quanto agli ulteriori crediti, affermava quanto segue: ‹‹… a fronte delle contestazioni del condominio circa la corretta rilevazione dei consumi, anche a seguito di cambio per malfunzionamento del contatore e distacco per morosità, siano state prodotte fatture contenenti solo consumi stimati;
unicamente l'ultima fattura (n.
1656158 del 17.12.21) contiene dei consumi rilevati, ma con un riepilogo poco chiaro, perché indica in 0 i consumi al 12.4.21 e poi in 9.177 quelli al 30.11.21; quindi, di fronte ad un consumo rilevato pari a 0 in data
12.4.21, non può attribuirsi efficacia alla presunzione di veridicità dei consumi precedenti solo stimati;
inoltre, le fatture nn. 1227368 del 24/03/2022 e 1155504 del 27/02/2023, contengono l'applicazione di interessi per periodi sovrapponibili, con duplicazione del credito.
Va, infine, sottolineato che la parte opposta non abbia neppure depositato l'allegato, cui fa riferimento il contratto, contenente il prezzo del gas fornito, impedendo una verifica della corretta quantificazione del corrispettivo.
A fronte di tali incongruenze e incertezze, il credito della società opposta non può quantificarsi con certezza››.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale ha chiesto alla Corte, previa Parte_1 sospensione dell'esecuzione, in riforma della sentenza impugnata, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 11368/2023 e, quindi, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo, in ogni pagina 2 di 9 caso, accertando e dichiarando il credito vantato da nei confronti del Parte_1
Condominio per l'importo capitale di € 175.970,21, o per la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
***
Si è costituito, in data 9.9.2025, il Condominio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di sospensione e, nel merito, di rigettare i motivi di appello e confermare la sentenza gravata.
***
All'odierna udienza, su invito della Corte, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
L'appellante ha dapprima censurato la sentenza sotto il profilo dell'applicazione del criterio della “ragione più liquida”, sostenendo che questa è legittima solo quando l'elemento ritenuto risolutivo sia pacifico, chiaro e incontestabile, e non anche – come nel caso di specie – quando le questioni di merito investono profili giuridicamente autonomi e logicamente subordinati tra loro, fermo restando che il principio della ragione più liquida non può giustificare una motivazione sommaria o l'omissione della valutazione di elementi decisivi offerti dalle parti.
Fatta questa premessa, con il primo motivo ha criticato la decisione nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di riconoscimento di debito del 5.3.2021, lamentando che la motivazione, pur richiamando principi consolidati, trascura il contesto concreto e il contenuto sostanziale della dichiarazione, che, lungi dall'essere generica, era un atto formale e dettagliato, redatto su carta intestata del Condominio, sottoscritto dall'amministratore allora in carica, e doveva essere considerata come prova significativa del credito, soprattutto in relazione alle specifiche fatture elencate.
Con il secondo motivo, ha censurato la decisione in punto di prescrizione, lamentando che nessuna delle fatture azionate in sede monitoria risultava effettivamente prescritta, neppure l'unica emessa nel periodo antecedente al biennio 2019 - 2021, in quanto regolarmente pagata dal Condominio;
in ogni caso il giudice aveva completamente e immotivatamente ignorato gli atti interruttivi prodotti.
pagina 3 di 9 Con il terzo motivo ha lamentato l'errata lettura delle fatture, stante la legittimità della fatturazione fondata su consumi stimati, salvo successiva regolarizzazione tramite conguaglio;
il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il credito per incertezza sui consumi fatturati, specialmente in assenza di contestazioni specifiche e tempestive da parte del Condominio, il quale si era limitato a sollevare generiche osservazioni, mai suffragate da prove, né riferite puntualmente ai consumi riportati in fattura;
a fronte della mancata contestazione dei consumi puntuali, il decreto ingiuntivo basato su consumi stimati non andava revocato;
l'indicazione “0” al 12.4.2021, inoltre, non rappresentava l'assenza di consumi bensì l'inizio del periodo di fatturazione, come si evinceva dalle fatture.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza in punto di interessi, in quanto frutto di una palese incomprensione del meccanismo di calcolo e di esposizione degli interessi di mora nelle fatture periodiche, deducendo che ogni fattura riporta un riepilogo aggiornato della situazione contabile del cliente, con indicazione delle fatture pregresse rimaste insolute e dei relativi interessi maturati sino alla data di emissione della nuova fattura.
Con il quinto motivo ha denunciato l'errata valutazione delle prove e della documentazione prodotta in primo grado, anche con riguardo al mancato deposito dell'allegato economico, per avere il giudice omesso di considerare la regolarità e la completezza delle fatture, nonché
l'assenza di contestazioni specifiche sul prezzo da parte del Condominio, senza tener conto, tra l'altro, che il corrispettivo era desumibile in modo chiaro dalla documentazione già agli atti
(il contratto di fornitura era stato regolarmente prodotto e le fatture allegate erano analitiche e trasparenti, sicché il corrispettivo ivi indicato doveva ritenersi accettato, anche in ragione dei pagamenti parziali eseguiti nel tempo).
Nel dichiararsi disponibile, ove ritenuto necessario, a produrre ulteriore documentazione a conferma delle condizioni applicate (sebbene la presenza di un contratto valido, di fatture dettagliate e di contestazioni generiche e non provate non possano giustificare il rigetto integrale della domanda per presunta incertezza del credito), l'appellante ha chiesto, ove ritenuto opportuno dalla Corte, ‹‹di disporre consulenza tecnica d'ufficio e di richiedere ulteriori mezzi di prova idonei a corroborare la sussistenza del credito azionato dalla ai sensi dell'art. 345 Parte_1
c.p.c., in quanto tali elementi probatori sono da ritenersi indispensabili per la corretta valutazione della controversia, superando le incongruenze emerse in primo grado››.
***
Orbene, va innanzitutto chiarito che, pur avendo il Tribunale richiamato il principio della ragione più liquida, ha poi affrontato, sia pur succintamente, i motivi di opposizione formulati pagina 4 di 9 dal Condominio, rispondendo sugli stessi e ritenendoli fondati, ciò sia con riguardo alla ricognizione di debito che con riguardo alla prescrizione, trattati prima del motivo concernente l'incertezza del credito.
Ciò precisato, ritiene la Corte che il terzo motivo, concernente la valutazione della prova del credito, con riguardo ai consumi, debba essere esaminato prima degli altri, per ragioni di priorità logico-giuridica.
Occorre muovere dai principi di ordine generale.
Il primo giudice ha correttamente premesso che, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto;
ha inoltre evidenziato che, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità; ha quindi concluso che (come si è già detto), a fronte delle contestazioni del Condominio circa la corretta rilevazione dei consumi, anche a seguito di cambio per malfunzionamento del contatore e distacco per morosità, erano state prodotte fatture contenenti solo consumi stimati, l'ultima delle quali con un riepilogo poco chiaro (perché indicava in “0” i consumi al
12.4.2021 e poi in 9.177 quelli al 30.11.21), sicché non poteva attribuirsi efficacia alla presunzione di veridicità dei consumi precedenti solo stimati.
La decisione è corretta, con le precisazioni che seguono.
Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., tra le tante, da ultimo,
Cass. n. 17401/2024).
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. anche Cass. n.
297/2020), come affermato nella gravata sentenza.
pagina 5 di 9 Prima di esaminare le difese del Condominio per verificare se questo abbia o meno contestato i consumi e per poi applicare i criteri di riparto dell'onere della prova, si ritiene opportuno riepilogare le risultanze documentali utili ai fini in esame.
Si premette che il 28.1.2023, il nuovo amministratore del Condominio ha presentato reclamo chiedendo, tra l'altro, copia della documentazione attestante le richieste a per la CP_1 sistemazione del contatore, visto il mal funzionamento di questo nell'invio dei dati di lettura.
Il Condominio opponente ha poi depositato, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la pec di risposta di al detto reclamo, con gli allegati, dai quali risulta che: Parte_1
- il 15.6.2020 ha effettuato la lettura del contatore e lo ha chiuso, per poi CP_1 riattivarlo il 4.11.2020;
- , il 10.12.2020 ha ricevuto dal Condominio la segnalazione “gruppo di misura CP_1 guasto” e la richiesta di intervento sul posto (possibilmente con ricalcolo dei consumi da novembre 2018);
- ha ricevuto dal Condominio, l'8.3.2021, una nuova richiesta per mancato CP_1 intervento, dello stesso tenore;
- ha fatto seguito una nuova richiesta del Condominio a , in data 30.3.2021, CP_1 uguale alle precedenti.
È, quindi documentalmente provato, che l'utente ha chiesto ripetutamente la verifica del contatore, allegandone il malfunzionamento, e, dunque, anche implicitamente, la non veridicità dei consumi.
Passando ora all'esame degli atti difensivi, si osserva che il Condominio, già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha esposto che l'Amministratore aveva chiesto, tra l'altro, “la comunicazione dei dati riferiti alle letture effettive, in conseguenza del malfunzionamento del contatore”, e ha fatto valere la mancata comunicazione dei consumi effettivi.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha dedotto quanto segue: “Orbene, anche su tale punto, non si può non rilevare come nulla sia stato depositato in allegato alla comparsa a sostegno della propria domanda, a specificazione e riprova dei pretesi consumi che, al dire della Parte_1 sarebbero stati effettuati dalla somministrata. Vale peraltro la pena di sottolineare come, richiamando quanto già detto nell'atto di opposizione, le fatture per le quali é causa riguardino consumi “stimati” che la somministrante, invece, a fronte di espressa eccezione del debitore, dovrà dettagliare nel presente giudizio, costituendo la prova dei consumi effettivi elemento costitutivo della domanda”.
L'utente, pertanto, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ha contestato i consumi, allegando anche il malfunzionamento del contatore, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale. pagina 6 di 9 A fronte di quanto sopra, la somministrante, secondo i principi sopra richiamati, avrebbe dunque dovuto provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nelle fatture, poiché, essendo caduta la presunzione di veridicità delle letture, essa non spiega valore probatorio in ordine all'entità del consumo.
Non è qui in discussione, infatti, la legittimità della fatturazione sulla base di consumi stimati, che è pacificamente consentita dalla normativa di settore, bensì l'onere della prova a fronte della contestazione mossa dal Condominio, onere che poteva essere agevolmente assolto mediante la documentazione attestante l'esito degli interventi di (a seguito delle CP_1 ripetute segnalazioni e richieste) e mediante la produzione in giudizio dei tabulati dei consumi rilevati dal distributore.
Va precisato, inoltre, che l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti e che detto onere invece non sussiste, e di conseguenza non si producono gli effetti di cui all'articolo 115 c.p.c. in caso di mancata analitica contestazione, per i fatti che non possono che essere a conoscenza soltanto della parte che li deduce (Cass. n. 26042/2020), ipotesi, quest'ultima, che ricorre, con tutta evidenza, nel caso di specie.
Infatti, le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (cfr. Cass. n. 297/2020).
Ne discende che non può operare il principio di non contestazione e che è più che sufficiente, nel caso di specie, la allegazione del malfunzionamento del contatore (essendo documentate le plurime richieste di verifica da parte dell'utente) e la (conseguente) richiesta di avere prova dei consumi effettivi.
Fermo quanto detto, la prova della correttezza dei consumi fatturati oggetto di contestazione non è stata fornita dalla somministrante, la quale non ha mai depositato neppure i tabulati dei consumi rilevati dal distributore onde dimostrare che questi corrispondevano ai dati trascritti nelle fatture.
Va disattesa la richiesta, rivolta dall'appellante alla Corte, di disporre c.t.u. e “di richiedere ulteriori mezzi di prova idonei a corroborare la sussistenza del credito azionato dalla , dal Parte_1 momento che la c.t.u. non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e che, anche a voler prescindere dalla assoluta genericità della richiesta, l'art. 345, comma 3, c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la pagina 7 di 9 parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 09/11/2017; Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
In conclusione, l'opposta non ha fornito la prova del credito, sicché la gravata sentenza, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, seppur con le precisazioni e integrazioni sin qui illustrate, deve essere confermata.
***
Rimangono logicamente assorbiti, nel rigetto del terzo motivo, tutti gli ulteriori motivi di gravame, concernenti la ricognizione di debito, la prescrizione, le condizioni economiche e gli interessi.
***
L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 5198/2025, R.G. n. 38256/2023, pubblicata in data 4.4.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore del Condominio in Roma, via Parte_1 della Bufalotta n. 338 – via R. Fucini 24, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 8 di 9 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2706/2025 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Serio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE
E
CONDOMINIO IN ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA N. 338 – VIA R. FUCINI 24, c.f.
P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Emanuele Parrilli, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLATO pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5198/2025, R.G. n. 38256/2023, pubblicata in data 4.4.2025, il Tribunale di
Roma, in accoglimento dell'opposizione proposta dal Condominio in Roma, via della Bufalotta
n. 338 – via R. Fucini 24 (di seguito, il Condominio), revocava il decreto ingiuntivo n.
11368/23 chiesto e ottenuto da per l'importo di € 175.970,21. Parte_1
In sintesi, il giudice, richiamati i principi in tema di onere della prova, riteneva ‹‹non rilevante la dichiarazione di cui al doc. 4, contenete una ricognizione di debito del precedente amministratore del condominio, poiché solo l'assemblea condominiale può validamente effettuare un atto del genere (v. Cass.
8498/12). Infatti, il potere di rappresentanza ex mandato che lega l'amministratore al condominio è contenuto nei limiti delle attribuzioni indicate dall'art.1130 c.c., limiti che possono essere superati solo se il regolamento di condominio o l'assemblea gli conferiscano maggiori poteri. Non rientra allora tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio, quale organo di rappresentanza dell'ente di gestione deputato all'ordinaria amministrazione dei beni comuni, il potere di effettuare una ricognizione di debito che inevitabilmente si riflette sulla sfera giuridico-patrimoniale dei singoli condomini, senza apposita autorizzazione assembleare, mancante nel caso in esame››.
Riteneva poi ‹‹maturata la prescrizione dei crediti le cui fatture sono state emesse nel biennio precedente la prima diffida del 12.11.21 (doc. 8); la prescrizione biennale della fatturazione della somministrazione di gas è, infatti, applicabile dal 1.1.19. come previsto dalla l. 205/17››.
Quanto agli ulteriori crediti, affermava quanto segue: ‹‹… a fronte delle contestazioni del condominio circa la corretta rilevazione dei consumi, anche a seguito di cambio per malfunzionamento del contatore e distacco per morosità, siano state prodotte fatture contenenti solo consumi stimati;
unicamente l'ultima fattura (n.
1656158 del 17.12.21) contiene dei consumi rilevati, ma con un riepilogo poco chiaro, perché indica in 0 i consumi al 12.4.21 e poi in 9.177 quelli al 30.11.21; quindi, di fronte ad un consumo rilevato pari a 0 in data
12.4.21, non può attribuirsi efficacia alla presunzione di veridicità dei consumi precedenti solo stimati;
inoltre, le fatture nn. 1227368 del 24/03/2022 e 1155504 del 27/02/2023, contengono l'applicazione di interessi per periodi sovrapponibili, con duplicazione del credito.
Va, infine, sottolineato che la parte opposta non abbia neppure depositato l'allegato, cui fa riferimento il contratto, contenente il prezzo del gas fornito, impedendo una verifica della corretta quantificazione del corrispettivo.
A fronte di tali incongruenze e incertezze, il credito della società opposta non può quantificarsi con certezza››.
***
Avverso detta sentenza ha proposto appello la quale ha chiesto alla Corte, previa Parte_1 sospensione dell'esecuzione, in riforma della sentenza impugnata, di confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 11368/2023 e, quindi, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo, in ogni pagina 2 di 9 caso, accertando e dichiarando il credito vantato da nei confronti del Parte_1
Condominio per l'importo capitale di € 175.970,21, o per la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia.
***
Si è costituito, in data 9.9.2025, il Condominio, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità della richiesta di sospensione e, nel merito, di rigettare i motivi di appello e confermare la sentenza gravata.
***
All'odierna udienza, su invito della Corte, i procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha dato lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
L'appellante ha dapprima censurato la sentenza sotto il profilo dell'applicazione del criterio della “ragione più liquida”, sostenendo che questa è legittima solo quando l'elemento ritenuto risolutivo sia pacifico, chiaro e incontestabile, e non anche – come nel caso di specie – quando le questioni di merito investono profili giuridicamente autonomi e logicamente subordinati tra loro, fermo restando che il principio della ragione più liquida non può giustificare una motivazione sommaria o l'omissione della valutazione di elementi decisivi offerti dalle parti.
Fatta questa premessa, con il primo motivo ha criticato la decisione nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di riconoscimento di debito del 5.3.2021, lamentando che la motivazione, pur richiamando principi consolidati, trascura il contesto concreto e il contenuto sostanziale della dichiarazione, che, lungi dall'essere generica, era un atto formale e dettagliato, redatto su carta intestata del Condominio, sottoscritto dall'amministratore allora in carica, e doveva essere considerata come prova significativa del credito, soprattutto in relazione alle specifiche fatture elencate.
Con il secondo motivo, ha censurato la decisione in punto di prescrizione, lamentando che nessuna delle fatture azionate in sede monitoria risultava effettivamente prescritta, neppure l'unica emessa nel periodo antecedente al biennio 2019 - 2021, in quanto regolarmente pagata dal Condominio;
in ogni caso il giudice aveva completamente e immotivatamente ignorato gli atti interruttivi prodotti.
pagina 3 di 9 Con il terzo motivo ha lamentato l'errata lettura delle fatture, stante la legittimità della fatturazione fondata su consumi stimati, salvo successiva regolarizzazione tramite conguaglio;
il giudice avrebbe errato nel ritenere non provato il credito per incertezza sui consumi fatturati, specialmente in assenza di contestazioni specifiche e tempestive da parte del Condominio, il quale si era limitato a sollevare generiche osservazioni, mai suffragate da prove, né riferite puntualmente ai consumi riportati in fattura;
a fronte della mancata contestazione dei consumi puntuali, il decreto ingiuntivo basato su consumi stimati non andava revocato;
l'indicazione “0” al 12.4.2021, inoltre, non rappresentava l'assenza di consumi bensì l'inizio del periodo di fatturazione, come si evinceva dalle fatture.
Con il quarto motivo ha censurato la sentenza in punto di interessi, in quanto frutto di una palese incomprensione del meccanismo di calcolo e di esposizione degli interessi di mora nelle fatture periodiche, deducendo che ogni fattura riporta un riepilogo aggiornato della situazione contabile del cliente, con indicazione delle fatture pregresse rimaste insolute e dei relativi interessi maturati sino alla data di emissione della nuova fattura.
Con il quinto motivo ha denunciato l'errata valutazione delle prove e della documentazione prodotta in primo grado, anche con riguardo al mancato deposito dell'allegato economico, per avere il giudice omesso di considerare la regolarità e la completezza delle fatture, nonché
l'assenza di contestazioni specifiche sul prezzo da parte del Condominio, senza tener conto, tra l'altro, che il corrispettivo era desumibile in modo chiaro dalla documentazione già agli atti
(il contratto di fornitura era stato regolarmente prodotto e le fatture allegate erano analitiche e trasparenti, sicché il corrispettivo ivi indicato doveva ritenersi accettato, anche in ragione dei pagamenti parziali eseguiti nel tempo).
Nel dichiararsi disponibile, ove ritenuto necessario, a produrre ulteriore documentazione a conferma delle condizioni applicate (sebbene la presenza di un contratto valido, di fatture dettagliate e di contestazioni generiche e non provate non possano giustificare il rigetto integrale della domanda per presunta incertezza del credito), l'appellante ha chiesto, ove ritenuto opportuno dalla Corte, ‹‹di disporre consulenza tecnica d'ufficio e di richiedere ulteriori mezzi di prova idonei a corroborare la sussistenza del credito azionato dalla ai sensi dell'art. 345 Parte_1
c.p.c., in quanto tali elementi probatori sono da ritenersi indispensabili per la corretta valutazione della controversia, superando le incongruenze emerse in primo grado››.
***
Orbene, va innanzitutto chiarito che, pur avendo il Tribunale richiamato il principio della ragione più liquida, ha poi affrontato, sia pur succintamente, i motivi di opposizione formulati pagina 4 di 9 dal Condominio, rispondendo sugli stessi e ritenendoli fondati, ciò sia con riguardo alla ricognizione di debito che con riguardo alla prescrizione, trattati prima del motivo concernente l'incertezza del credito.
Ciò precisato, ritiene la Corte che il terzo motivo, concernente la valutazione della prova del credito, con riguardo ai consumi, debba essere esaminato prima degli altri, per ragioni di priorità logico-giuridica.
Occorre muovere dai principi di ordine generale.
Il primo giudice ha correttamente premesso che, in base ai principi affermati dalla giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto;
ha inoltre evidenziato che, sempre secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice di veridicità; ha quindi concluso che (come si è già detto), a fronte delle contestazioni del Condominio circa la corretta rilevazione dei consumi, anche a seguito di cambio per malfunzionamento del contatore e distacco per morosità, erano state prodotte fatture contenenti solo consumi stimati, l'ultima delle quali con un riepilogo poco chiaro (perché indicava in “0” i consumi al
12.4.2021 e poi in 9.177 quelli al 30.11.21), sicché non poteva attribuirsi efficacia alla presunzione di veridicità dei consumi precedenti solo stimati.
La decisione è corretta, con le precisazioni che seguono.
Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., tra le tante, da ultimo,
Cass. n. 17401/2024).
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità (cfr. anche Cass. n.
297/2020), come affermato nella gravata sentenza.
pagina 5 di 9 Prima di esaminare le difese del Condominio per verificare se questo abbia o meno contestato i consumi e per poi applicare i criteri di riparto dell'onere della prova, si ritiene opportuno riepilogare le risultanze documentali utili ai fini in esame.
Si premette che il 28.1.2023, il nuovo amministratore del Condominio ha presentato reclamo chiedendo, tra l'altro, copia della documentazione attestante le richieste a per la CP_1 sistemazione del contatore, visto il mal funzionamento di questo nell'invio dei dati di lettura.
Il Condominio opponente ha poi depositato, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., la pec di risposta di al detto reclamo, con gli allegati, dai quali risulta che: Parte_1
- il 15.6.2020 ha effettuato la lettura del contatore e lo ha chiuso, per poi CP_1 riattivarlo il 4.11.2020;
- , il 10.12.2020 ha ricevuto dal Condominio la segnalazione “gruppo di misura CP_1 guasto” e la richiesta di intervento sul posto (possibilmente con ricalcolo dei consumi da novembre 2018);
- ha ricevuto dal Condominio, l'8.3.2021, una nuova richiesta per mancato CP_1 intervento, dello stesso tenore;
- ha fatto seguito una nuova richiesta del Condominio a , in data 30.3.2021, CP_1 uguale alle precedenti.
È, quindi documentalmente provato, che l'utente ha chiesto ripetutamente la verifica del contatore, allegandone il malfunzionamento, e, dunque, anche implicitamente, la non veridicità dei consumi.
Passando ora all'esame degli atti difensivi, si osserva che il Condominio, già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ha esposto che l'Amministratore aveva chiesto, tra l'altro, “la comunicazione dei dati riferiti alle letture effettive, in conseguenza del malfunzionamento del contatore”, e ha fatto valere la mancata comunicazione dei consumi effettivi.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'opponente ha dedotto quanto segue: “Orbene, anche su tale punto, non si può non rilevare come nulla sia stato depositato in allegato alla comparsa a sostegno della propria domanda, a specificazione e riprova dei pretesi consumi che, al dire della Parte_1 sarebbero stati effettuati dalla somministrata. Vale peraltro la pena di sottolineare come, richiamando quanto già detto nell'atto di opposizione, le fatture per le quali é causa riguardino consumi “stimati” che la somministrante, invece, a fronte di espressa eccezione del debitore, dovrà dettagliare nel presente giudizio, costituendo la prova dei consumi effettivi elemento costitutivo della domanda”.
L'utente, pertanto, diversamente da quanto sostiene l'appellante, ha contestato i consumi, allegando anche il malfunzionamento del contatore, sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale. pagina 6 di 9 A fronte di quanto sopra, la somministrante, secondo i principi sopra richiamati, avrebbe dunque dovuto provare il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nelle fatture, poiché, essendo caduta la presunzione di veridicità delle letture, essa non spiega valore probatorio in ordine all'entità del consumo.
Non è qui in discussione, infatti, la legittimità della fatturazione sulla base di consumi stimati, che è pacificamente consentita dalla normativa di settore, bensì l'onere della prova a fronte della contestazione mossa dal Condominio, onere che poteva essere agevolmente assolto mediante la documentazione attestante l'esito degli interventi di (a seguito delle CP_1 ripetute segnalazioni e richieste) e mediante la produzione in giudizio dei tabulati dei consumi rilevati dal distributore.
Va precisato, inoltre, che l'onere di analitica contestazione, di cui all'articolo 115 c.p.c., sussiste soltanto quando i fatti dedotti in giudizio siano comuni alle parti e che detto onere invece non sussiste, e di conseguenza non si producono gli effetti di cui all'articolo 115 c.p.c. in caso di mancata analitica contestazione, per i fatti che non possono che essere a conoscenza soltanto della parte che li deduce (Cass. n. 26042/2020), ipotesi, quest'ultima, che ricorre, con tutta evidenza, nel caso di specie.
Infatti, le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze (cfr. Cass. n. 297/2020).
Ne discende che non può operare il principio di non contestazione e che è più che sufficiente, nel caso di specie, la allegazione del malfunzionamento del contatore (essendo documentate le plurime richieste di verifica da parte dell'utente) e la (conseguente) richiesta di avere prova dei consumi effettivi.
Fermo quanto detto, la prova della correttezza dei consumi fatturati oggetto di contestazione non è stata fornita dalla somministrante, la quale non ha mai depositato neppure i tabulati dei consumi rilevati dal distributore onde dimostrare che questi corrispondevano ai dati trascritti nelle fatture.
Va disattesa la richiesta, rivolta dall'appellante alla Corte, di disporre c.t.u. e “di richiedere ulteriori mezzi di prova idonei a corroborare la sussistenza del credito azionato dalla , dal Parte_1 momento che la c.t.u. non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e che, anche a voler prescindere dalla assoluta genericità della richiesta, l'art. 345, comma 3, c.p.c. pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la pagina 7 di 9 parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 09/11/2017; Cass. n. 16289 del 12/06/2024).
In conclusione, l'opposta non ha fornito la prova del credito, sicché la gravata sentenza, con cui è stato revocato il decreto ingiuntivo, seppur con le precisazioni e integrazioni sin qui illustrate, deve essere confermata.
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Rimangono logicamente assorbiti, nel rigetto del terzo motivo, tutti gli ulteriori motivi di gravame, concernenti la ricognizione di debito, la prescrizione, le condizioni economiche e gli interessi.
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L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 5198/2025, R.G. n. 38256/2023, pubblicata in data 4.4.2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore del Condominio in Roma, via Parte_1 della Bufalotta n. 338 – via R. Fucini 24, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
pagina 8 di 9 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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