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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/12/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3308/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Acreide, Piazza Acre n. 19, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.F._1
Russo, del Foro di Siracusa, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palazzolo Acreide, Via Cappuccini 30
ATTORE
CONTRO
, nato a [...], il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gaia Maria La Micela, del Foro di Ragusa, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Modica, P.zza Paolo Balsamo s.n.c.
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
nato a [...], il [...], ivi residente in C.da Poi sn, Controparte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Russo, del Foro di Siracusa, C.F._3 come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Palazzolo
Acreide, Via Cappuccini 30
CONVENUTO
Oggetto: Divisione ereditaria e azione possessoria
Con decreto del 28.09.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni
20+20, veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva azione nei confronti dei Parte_1 germani e , per l'apertura della successione legittima della Controparte_2 CP_1 madre deceduta a Siracusa, il 21.12.2020, e lo scioglimento della comunione Persona_1 ereditaria con relativa divisione in natura dei beni appartenenti al relictum ereditario, in proporzione alle quote spettanti a ciascun erede.
A tal fine, procedeva all'elencazione di tutti i beni facenti parte del relictum ereditario, in particolare, terreni e fabbricati siti nei territori di Buscemi, Noto e Palazzolo Acreide, chiedendone la divisione.
Deduceva, inoltre, che il fratello , dal mese di Giugno 2017, si trovava nel possesso CP_1 esclusivo del terreno identificato in catasto al foglio n. 3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62,
154 e del fabbricato iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236 e 238, dove si stabiliva inizialmente con il consenso degli altri comproprietari, consenso successivamente venuto meno.
Pertanto, chiedeva la condanna del fratello , al risarcimento del danno per il mancato CP_1 godimento di detti immobili, dal mese di dicembre 2020, periodo di inizio della detenzione esclusiva contro la volontà degli altri coeredi, e fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi nell'importo pro quota annuale di euro 250,00, o nel diverso importo stabilito dal CTU o in via equitativa dal giudice, nonché la corresponsione della quota parte di sua spettanza dei frutti civili in relazione allo stesso periodo.
Chiedeva, inoltre, di essere immessa nel possesso dei beni posseduti in via esclusiva dal fratello
. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto , il quale non si opponeva alla CP_1 domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dell'intera massa ereditaria, proposta da parte attrice, chiedendo, ove possibile, nell'ambito del progetto divisionale, l'attribuzione in proprio favore degli immobili, già detenuti, censiti al foglio n. 3, particelle nn.
17,18,21,22,23,25,47,62,233,237,238, ivi inclusa l'abitazione ivi insistente censita al foglio 3, part. 236.
Chiedeva il rigetto delle altre domande formulate da parte attrice, relative all'immissione in possesso e corresponsione di frutti civili e risarcimento del danno in relazione alla detenzione del terreno identificato in catasto al foglio n. 3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62, 154 e del fabbricato iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236 e 238.
Deduceva, in proposito, di ivi esercitare, ancor prima del decesso dei genitori, l'attività di coltivatore diretto ed allevatore, sicchè occupava legittimamente detti beni in virtù del disposto dell'art. 49, co.1, della L. 203/1982, che consente agli eredi, coltivatori diretti, al momento dell'apertura della successione, di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi, anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, considerandoli di diritto, affittuari di esse. Dall'altro canto, deduceva che parte attrice possedeva sine titulo, a decorrere dal 21.12.2020, in via esclusiva, gli immobili in comunione, siti a Palazzolo Acreide, Via Acre n. 24, censito al foglio 30 particella n. 297 e Piazza Acre n. 25, censito al foglio 30 particella 298, e per tale ragione, agiva in via riconvenzionale per vedere condannata quest'ultima alla corresponsione in suo favore delle somme maturate a titolo di frutti civili, tenuto conto del valore locatizio dell'immobile pari ad euro
270,00, mensili.
Si costituiva, altresì, il quale, non contestava i fatti dedotti dalla parte attrice e Controparte_2 aderiva a tutte le domande dalla stessa formulate.
Istruita la causa, con l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, con decreto del 28.09.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20+20, veniva decisa come da dispositivo che segue
*********
La domanda di divisione ereditaria non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
In punto di diritto deve rilevarsi che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. 25021/2019) quando sia proposta una domanda di scioglimento della comunione, ordinaria o ereditaria che sia, il Giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parte di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, ed in ogni caso non può con la pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
In materia catastale, poi, occorre considerare, il disposto dell'art. 29 della legge del 27 febbraio 1985,
n. 52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, a tenore del quale gli atti di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane,
a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Ciò premesso, quanto al caso di specie, si osserva che, come evidenziato da parte del CTU nominato in corso di causa – le cui conclusioni vanno condivise in quanto dotate di coerenza sotto il profilo logico-formale - per alcuni beni coinvolti nella divisione ereditaria, non risulta la regolarità urbanistica e catastale. Il Consulente tecnico d'ufficio rileva, in proposito, che risultano sprovvisti di titolo edificatorio, alcuni fabbricati siti in tenere di Palazzolo Acreide, c.da Poi, censiti al N.C.T. del Comune di
Palazzolo Acreide al Fg. 3, e segnatamente: la stalla ed il fienile individuati dalla p.lla 238 aventi, complessivamente, una superficie pari a mq 245,00 ed una cubatura di circa mc 1.000,00; il piccolo fabbricato usato come sala del latte individuato dalla p.lla 235, avente una superficie pari a mq 20,00 ed una cubatura di circa mc 50,00; la porzione abusiva della casa individuata dalla p.lla 236, avente una superficie pari a mq 25,00 ed una cubatura di circa mc 75,00 (v. CTU, pagg. 59-60).
Per quanto sopra, risulta evidente che in ordine ad alcuni immobili per cui è causa si ravvisano, sebbene solo in parte, irregolarità urbanistiche che impediscono lo scioglimento della comunione in relazione all'intero compendio ereditario.
Ciò posto, per i fini per cui è causa, va evidenziato che la Suprema Corte ha affrontato anche la questione relativa alla possibilità di procedere ad una divisione parziale dei beni, con esclusione dell'immobile abusivo che ne fa parte, il tutto senza che la questione sia in contrasto con il principio di universalità che governa la divisione ereditaria.
Invero, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che “l'universalità” non costituisce un carattere assoluto e inderogabile, trovando difatti eccezioni legislative e costituendo oggetto di deroga sulla base di accordo unanime dei condividenti.
Quanto sopra, trova un suo esplicito riferimento nella disposizione di cui all'art. 762 c.c., il quale stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena volontà ed efficacia della divisione parziale ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia
La Corte ha già da tempo chiarito la possibilità di divisione parziale dei beni ereditari qualora avvenga sia per via contrattuale allorquando vi sia apposito accordo di tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016; Cass., Sez.
2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 10220 del
29/11/1994). Il tutto in ragione del fatto che con la divisione parziale dei beni ereditari ciò che viene attribuita a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi, infatti, rimangono in comunione e quest'ultima conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, della divisione ereditaria e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale. Recentemente, il medesimo principio è stato ribadito e confermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione laddove hanno affermato che deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto degli artt. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista. Il giudice, perciò, non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso
(eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione)
e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse (Cass. Sez. unite n. 25021/2019).
Tanto premesso in punto di diritto, quanto al caso di specie si osserva che, le parti hanno espresso, nei rispettivi atti introduttivi, nonché confermato in sede di precisazione delle conclusioni, anche all'esito della CTU, la volontà inequivocabile di voler addivenire al totale scioglimento della comunione ereditaria ed alla conseguente divisione dell'intero compendio ereditario.
Ciò posto, è chiaro che in ordine al caso di specie, manca la concorde volontà di procedere alla divisione parziale del patrimonio ereditario e, conseguentemente, in adesione al citato orientamento giurisprudenziale, sussiste un limite oggettivo al potere del Giudice di procedere alla divisione parziale, con esclusione dei beni affetti da abuso edilizio.
La domanda di divisione, dunque, non può essere accolta.
Passando ora all'esame della domanda di reintegrazione nel possesso spiegata dalla parte attrice nei confronti del NO , occorre premettere in diritto che ai sensi dell'art. 1146 c.c., CP_1 per effetto di una fictio iuris il possesso dei beni del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso dei beni anche senza necessità di una loro materiale apprensione. Ne consegue che istauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, la condotta di uno dei coeredi o dei chiamati all'eredità che impedisca agli altri il godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutando la consegna di una copia o comunque manifestando una pretesa possessoria esclusiva sul bene, va considerata atto di spoglio, sanzionabile con l'azione di reintegrazione (Cass., 20.07.2011,
n. 15967; Cass, 28.01.2005, n. 1741).
Nella fattispecie, appare pacifico ed incontestato che il convenuto , all'apertura della CP_1 successione della madre intervenuta con il decesso della stessa in data Persona_1
21.12.2020, ha mantenuto, contro la volontà dei fratelli, il possesso esclusivo di un fondo rustico con annessa stalla, e di un fabbricato ad uso civile, siti in tenere di Palazzolo Acreide, C.da Poi, adducendo di ivi esercitare in continuità con i defunti genitori, l'attività di coltivatore diretto e allevatore ed invocando, quindi l'applicazione della disciplina di cui all'art. 49, comma 1, della L 203/1982, secondo la quale nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.
Preliminarmente, occorre operare un distinguo tra i terreni agricoli identificati in catasto al foglio n.
3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62, 154 con l'annesso fabbricato adibito a stalla, quest'ultimo identificato con la p.lla 238, ed il fabbricato ad uso abitazione civile, iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236.
Quanto ai terreni con annessa stalla, come ammesso e documentato dalla stessa parte attrice, vige il contratto agrario, stipulato in data 20.04.2012, registrato all'agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa, il 09.05.2012, al n. 2155, serie 3, tra i genitori deceduti, e ed il CP_3 Persona_1 convenuto , con scadenza prevista per il 20.04.2032. CP_1
In punto di diritto, non trova, dunque, applicazione la disciplina sui fondi rustici di cui all'art. 49, comma 1, della L. 203/1982, invocata dal convenuto , bensì la norma di cui al comma CP_1
3 del medesimo articolo, a mente del quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente”.
Valga, infatti, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato
o continui ad esercitare attività agricola - non è applicabile alla ipotesi in cui, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poichè in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo
(a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente")(Cass. n. 4975 del 2001)” (Cassazione civile sez. III - 20/08/2015, n. 17006).
Pertanto, continua, oggi, ad usufruire del godimento del fondo rustico sulla base di CP_1 un titolo contrattuale, pienamente valido a prescindere dal fatto di aver o meno esercitato e continuato ad esercitare l'attività agricola al momento dell'apertura della successione, non avendo lo stesso, per l'effetto, compiuto alcuna azione di spoglio nei confronti degli altri coeredi. La domanda di reintegra nel possesso spiegata nei confronti di relativa ai terreni CP_1 indentificati in catasto al foglio n. 3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62, 154 e annesso fabbricato, identificato con la p.lla 238, deve quindi essere rigettata.
Quanto, invece, al fabbricato adibito a civile abitazione, iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236, risulta provato, poiché incontestato in atti, il possesso esclusivo di detto bene da parte del convenuto
, contro il volere degli altri coeredi, e a far CP_1 Parte_1 Controparte_2 data dal mese di dicembre 2020.
In tal caso, risultano sussistenti i presupposti dello spoglio in quanto comunque la condotta di si pone in violazione dell'art. 1102 c.c. in tema di uso della cosa comune, che CP_1 riconosce il diritto a ciascun comunista di servirsene, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Non può, infatti, revocarsi in dubbio che l'ipotesi di occupazione dell'intero immobile da parte di un comproprietario e la sua utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'alto comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, integri la violazione dell'art. 1102 c.c., con conseguente diritto ad una corrispondente indennità in favore del comunista escluso (Cass.,
30.03.2012, n.5156).
Dall'altra parte, la giurisprudenza di legittimità, ha attribuito rilevanza alla condotta attiva del proprietario pro indiviso escluso dal godimento del bene, il quale matura il diritto alla corresponsione dei frutti civili dal momento in cui rivendichi il proprio diritto nei confronti dell'altro comunista.
Invero, la Suprema Corte ha ritenuto che: “L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo” (Cass. civ., n. 2423/2015).
Pertanto, ha diritto di rientrare nel possesso del bene e di goderne nei limiti del Parte_1 proprio diritto, nell'ambito della comunione ereditaria e di percepire i frutti civili per il mancato godimento del bene non già dall'apertura della successione, come dalla stessa richiesto, bensì a far data dalla domanda giudiziaria, momento in cui la parte attrice ha formalmente manifestato la volontà di godere del bene, rivendicando i propri diritti nei confronti del convenuto . CP_1 Il convenuto , dovrà, quindi, consegnare alla stessa copia delle chiavi, garantendo la CP_1 piena fruizione del bene ereditario e corrispondere alla sorella in proporzione della propria quota ereditaria, i frutti civili maturati nel periodo di godimento esclusivo del bene.
Tali frutti, corrispondenti al valore locativo figurativo dell'immobile, calcolato dal ctu in euro
200,00/mese (ve di relazione del CTU, pag. 71), dovranno essere corrisposti alla parte attrice, in proporzione della quota ereditaria, pari a 1/3 del patrimonio ereditario, e quindi nell'importo, arrotondato, pari ad euro 67,00/mese.
Tale somma dovrà essere calcolata considerato il periodo di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 30.06.2021, e la data di effettiva reimmissione nel possesso del bene, con la formale consegna delle chiavi da parte del convenuto , entro giorni CP_1
15 dal deposito della odierna decisione. In ossequio ai suddetti criteri, tale somma si quantifica dal mese di luglio 2021 al mese di novembre 2025, in euro 3.551,00 (euro 67,00 x 53 mesi), a cui occorre aggiungere l'ulteriore somma da calcolarsi, sulla base dei medesimi criteri, fino alla effettiva consegna delle chiavi.
In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , volta ad ottenere la CP_1 condanna dell'attrice al pagamento dei frutti civili per il godimento esclusivo dei fabbricati siti a
Palazzolo Acreide, Via Acre n. 24 e 25, censiti al N.C.E.U. del Comune di Palazzolo al foglio 30,
p.lle 297 e 298, occorre considerare che nessuna contestazione è insorta tra le parti in ordine alla circostanza del possesso esclusivo del bene da parte dell'attrice a far data dal 21.12.2020, circostanza, pertanto, da considerarsi provata.
In virtù dei medesimi principi sopra richiamati, si dovranno calcolare i frutti civili dovuti sulla base del valore locativo figurativo dell'immobile, calcolato dal ctu in euro 200,00/mese (v. CTU, pag. 71), che dovranno essere corrisposti da a , in proporzione della quota Parte_1 CP_1 ereditaria di quest'ultimo, pari a 1/3 del patrimonio ereditario, e quindi nell'importo, arrotondato, pari ad euro 67,00/mese.
Anche in questo caso, tale somma dovrà essere calcolata a far data dalla domanda riconvenzionale spiegata in data 26.10.2021, con la costituzione in giudizio, momento in cui la parte convenuta ha formalmente manifestato la volontà di far valere il proprio diritto al godimento di detto bene in uso esclusivo alla sorella. In ossequio ai suddetti criteri, tale somma si quantifica dal mese di novembre
2021 al mese di novembre 2025, in euro 3.283,00 (euro 67,00 x 49 mesi), e dovrà corrispondersi in ragione di euro 67,00 mese per tutto il periodo in cui permarrà nel godimento Parte_1 esclusivo del bene fino allo scioglimento della comunione.
Le altre eccezioni e domande formulate in atti devono intendersi assorbite. In ordine alle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, ritiene questo giudice che se quelle attinenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, che reciprocamente hanno aderito alla domanda di scioglimento.
quanto a quelle relative alla domanda possessoria e alla restituzione dei frutti civili da un lato e alla proposta riconvenzionale dall'altro, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3308/2021 r.g. così dispone
- rigetta la domanda di divisione ereditaria promossa da nei confronti di Parte_1
e di;
Controparte_2 CP_1
- ordina a , in accoglimento della domanda di di reintegrare CP_1 Parte_1 quest'ultima nel possesso dell'abitazione civile sita in Palazzolo Acreide, C.da Poi, iscritta al
N.C.E. del Comune di Palazzolo, al foglio 3 particella 236, mediante consegna alla stessa delle chiavi del predetto immobile , entro giorni 15 dal deposito della odierna decisione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
- 3.551,00, a titolo di frutti civili calcolati fino al mese di novembre 2025, oltre all'ulteriore somma da calcolarsi in ragione di euro 67,00/mese, fino all'effettiva immissione nel possesso del predetto bene mediante consegna delle chiavi;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di euro 3.283,00 a titolo di frutti civili maturati CP_1 fino al mese di novembre 2025, nonché della somma mensile di euro 67,00, fino al permanere del godimento esclusivo dell'immobile sito a Palazzolo Acreide, Via Acre n. 24 e 25, censito al N.C.E.U. del Comune di Palazzolo al foglio 30, p.lle 297 e 298;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della disposta CTU, già separatamente liquidate a carico della massa.
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3308/2021 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
Acreide, Piazza Acre n. 19, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Marco C.F._1
Russo, del Foro di Siracusa, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Palazzolo Acreide, Via Cappuccini 30
ATTORE
CONTRO
, nato a [...], il [...], c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Gaia Maria La Micela, del Foro di Ragusa, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Modica, P.zza Paolo Balsamo s.n.c.
CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
nato a [...], il [...], ivi residente in C.da Poi sn, Controparte_2
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Russo, del Foro di Siracusa, C.F._3 come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Palazzolo
Acreide, Via Cappuccini 30
CONVENUTO
Oggetto: Divisione ereditaria e azione possessoria
Con decreto del 28.09.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni
20+20, veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva azione nei confronti dei Parte_1 germani e , per l'apertura della successione legittima della Controparte_2 CP_1 madre deceduta a Siracusa, il 21.12.2020, e lo scioglimento della comunione Persona_1 ereditaria con relativa divisione in natura dei beni appartenenti al relictum ereditario, in proporzione alle quote spettanti a ciascun erede.
A tal fine, procedeva all'elencazione di tutti i beni facenti parte del relictum ereditario, in particolare, terreni e fabbricati siti nei territori di Buscemi, Noto e Palazzolo Acreide, chiedendone la divisione.
Deduceva, inoltre, che il fratello , dal mese di Giugno 2017, si trovava nel possesso CP_1 esclusivo del terreno identificato in catasto al foglio n. 3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62,
154 e del fabbricato iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236 e 238, dove si stabiliva inizialmente con il consenso degli altri comproprietari, consenso successivamente venuto meno.
Pertanto, chiedeva la condanna del fratello , al risarcimento del danno per il mancato CP_1 godimento di detti immobili, dal mese di dicembre 2020, periodo di inizio della detenzione esclusiva contro la volontà degli altri coeredi, e fino all'effettivo rilascio, da quantificarsi nell'importo pro quota annuale di euro 250,00, o nel diverso importo stabilito dal CTU o in via equitativa dal giudice, nonché la corresponsione della quota parte di sua spettanza dei frutti civili in relazione allo stesso periodo.
Chiedeva, inoltre, di essere immessa nel possesso dei beni posseduti in via esclusiva dal fratello
. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto , il quale non si opponeva alla CP_1 domanda di scioglimento della comunione ereditaria e divisione dell'intera massa ereditaria, proposta da parte attrice, chiedendo, ove possibile, nell'ambito del progetto divisionale, l'attribuzione in proprio favore degli immobili, già detenuti, censiti al foglio n. 3, particelle nn.
17,18,21,22,23,25,47,62,233,237,238, ivi inclusa l'abitazione ivi insistente censita al foglio 3, part. 236.
Chiedeva il rigetto delle altre domande formulate da parte attrice, relative all'immissione in possesso e corresponsione di frutti civili e risarcimento del danno in relazione alla detenzione del terreno identificato in catasto al foglio n. 3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62, 154 e del fabbricato iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236 e 238.
Deduceva, in proposito, di ivi esercitare, ancor prima del decesso dei genitori, l'attività di coltivatore diretto ed allevatore, sicchè occupava legittimamente detti beni in virtù del disposto dell'art. 49, co.1, della L. 203/1982, che consente agli eredi, coltivatori diretti, al momento dell'apertura della successione, di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi, anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi, considerandoli di diritto, affittuari di esse. Dall'altro canto, deduceva che parte attrice possedeva sine titulo, a decorrere dal 21.12.2020, in via esclusiva, gli immobili in comunione, siti a Palazzolo Acreide, Via Acre n. 24, censito al foglio 30 particella n. 297 e Piazza Acre n. 25, censito al foglio 30 particella 298, e per tale ragione, agiva in via riconvenzionale per vedere condannata quest'ultima alla corresponsione in suo favore delle somme maturate a titolo di frutti civili, tenuto conto del valore locatizio dell'immobile pari ad euro
270,00, mensili.
Si costituiva, altresì, il quale, non contestava i fatti dedotti dalla parte attrice e Controparte_2 aderiva a tutte le domande dalla stessa formulate.
Istruita la causa, con l'esperimento di consulenza tecnica d'ufficio, con decreto del 28.09.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione, e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a giorni 20+20, veniva decisa come da dispositivo che segue
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La domanda di divisione ereditaria non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito espresse.
In punto di diritto deve rilevarsi che secondo l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche a Sezioni Unite (cfr. Cass. Civ. 25021/2019) quando sia proposta una domanda di scioglimento della comunione, ordinaria o ereditaria che sia, il Giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parte di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40 comma 2 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art 713 c.c., sotto il profilo della possibilità giuridica, ed in ogni caso non può con la pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
In materia catastale, poi, occorre considerare, il disposto dell'art. 29 della legge del 27 febbraio 1985,
n. 52, come modificato dall'articolo 19, comma 14, del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78, a tenore del quale gli atti di costituzione o di scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane,
a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Ciò premesso, quanto al caso di specie, si osserva che, come evidenziato da parte del CTU nominato in corso di causa – le cui conclusioni vanno condivise in quanto dotate di coerenza sotto il profilo logico-formale - per alcuni beni coinvolti nella divisione ereditaria, non risulta la regolarità urbanistica e catastale. Il Consulente tecnico d'ufficio rileva, in proposito, che risultano sprovvisti di titolo edificatorio, alcuni fabbricati siti in tenere di Palazzolo Acreide, c.da Poi, censiti al N.C.T. del Comune di
Palazzolo Acreide al Fg. 3, e segnatamente: la stalla ed il fienile individuati dalla p.lla 238 aventi, complessivamente, una superficie pari a mq 245,00 ed una cubatura di circa mc 1.000,00; il piccolo fabbricato usato come sala del latte individuato dalla p.lla 235, avente una superficie pari a mq 20,00 ed una cubatura di circa mc 50,00; la porzione abusiva della casa individuata dalla p.lla 236, avente una superficie pari a mq 25,00 ed una cubatura di circa mc 75,00 (v. CTU, pagg. 59-60).
Per quanto sopra, risulta evidente che in ordine ad alcuni immobili per cui è causa si ravvisano, sebbene solo in parte, irregolarità urbanistiche che impediscono lo scioglimento della comunione in relazione all'intero compendio ereditario.
Ciò posto, per i fini per cui è causa, va evidenziato che la Suprema Corte ha affrontato anche la questione relativa alla possibilità di procedere ad una divisione parziale dei beni, con esclusione dell'immobile abusivo che ne fa parte, il tutto senza che la questione sia in contrasto con il principio di universalità che governa la divisione ereditaria.
Invero, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che “l'universalità” non costituisce un carattere assoluto e inderogabile, trovando difatti eccezioni legislative e costituendo oggetto di deroga sulla base di accordo unanime dei condividenti.
Quanto sopra, trova un suo esplicito riferimento nella disposizione di cui all'art. 762 c.c., il quale stabilendo che l'omissione di uno o più beni dell'eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma determina solo la necessità di procedere ad un supplemento della stessa, sancisce, implicitamente, la piena volontà ed efficacia della divisione parziale ed esclude la possibilità di considerare tale divisione come una struttura negoziale provvisoria e priva di autonomia
La Corte ha già da tempo chiarito la possibilità di divisione parziale dei beni ereditari qualora avvenga sia per via contrattuale allorquando vi sia apposito accordo di tutti i coeredi, sia per via giudiziale, quando, essendo stata richiesta tale divisione da uno dei coeredi, gli altri non amplino la domanda, chiedendo a loro volta la divisione dell'intero asse (Cass., Sez. 2, n. 6931 del 08/04/2016; Cass., Sez.
2, n. 5869 del 24/03/2016; Cass., Sez. 2, n. 573 del 12/01/2011; Cass., Sez. 2, n. 10220 del
29/11/1994). Il tutto in ragione del fatto che con la divisione parziale dei beni ereditari ciò che viene attribuita a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva. I beni non divisi, infatti, rimangono in comunione e quest'ultima conserva la sua originaria natura ereditaria, con la conseguenza che al suo scioglimento sono applicabili i principi, anche di carattere processuale, della divisione ereditaria e che l'ultima porzione da attribuirsi va determinata, salvo patto contrario, attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale. Recentemente, il medesimo principio è stato ribadito e confermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione laddove hanno affermato che deve ritenersi certamente ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte, quando vi sia la concorde volontà di tutti i coeredi. L'esclusione del fabbricato abusivo dall'atto di scioglimento della comunione, infatti, rende tale atto conforme al disposto degli artt. 46 del d.p.r. 6 giugno 2001,
n. 380 e 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e lo sottrae alla comminatoria di nullità ivi prevista. Il giudice, perciò, non può sottrarsi al dovere di procedere alla divisione parziale con esclusione del fabbricato abusivo, quando uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso
(eventualmente anche in corso di causa, mediante la riduzione della originaria domanda di divisione)
e vi sia il consenso degli altri coeredi convenuti, nel senso che questi ultimi si astengano dal chiedere la divisione dell'intero asse (Cass. Sez. unite n. 25021/2019).
Tanto premesso in punto di diritto, quanto al caso di specie si osserva che, le parti hanno espresso, nei rispettivi atti introduttivi, nonché confermato in sede di precisazione delle conclusioni, anche all'esito della CTU, la volontà inequivocabile di voler addivenire al totale scioglimento della comunione ereditaria ed alla conseguente divisione dell'intero compendio ereditario.
Ciò posto, è chiaro che in ordine al caso di specie, manca la concorde volontà di procedere alla divisione parziale del patrimonio ereditario e, conseguentemente, in adesione al citato orientamento giurisprudenziale, sussiste un limite oggettivo al potere del Giudice di procedere alla divisione parziale, con esclusione dei beni affetti da abuso edilizio.
La domanda di divisione, dunque, non può essere accolta.
Passando ora all'esame della domanda di reintegrazione nel possesso spiegata dalla parte attrice nei confronti del NO , occorre premettere in diritto che ai sensi dell'art. 1146 c.c., CP_1 per effetto di una fictio iuris il possesso dei beni del de cuius si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso dei beni anche senza necessità di una loro materiale apprensione. Ne consegue che istauratasi una situazione di compossesso sui beni ereditari, la condotta di uno dei coeredi o dei chiamati all'eredità che impedisca agli altri il godimento di un cespite, trattenendone le chiavi e rifiutando la consegna di una copia o comunque manifestando una pretesa possessoria esclusiva sul bene, va considerata atto di spoglio, sanzionabile con l'azione di reintegrazione (Cass., 20.07.2011,
n. 15967; Cass, 28.01.2005, n. 1741).
Nella fattispecie, appare pacifico ed incontestato che il convenuto , all'apertura della CP_1 successione della madre intervenuta con il decesso della stessa in data Persona_1
21.12.2020, ha mantenuto, contro la volontà dei fratelli, il possesso esclusivo di un fondo rustico con annessa stalla, e di un fabbricato ad uso civile, siti in tenere di Palazzolo Acreide, C.da Poi, adducendo di ivi esercitare in continuità con i defunti genitori, l'attività di coltivatore diretto e allevatore ed invocando, quindi l'applicazione della disciplina di cui all'art. 49, comma 1, della L 203/1982, secondo la quale nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.
Preliminarmente, occorre operare un distinguo tra i terreni agricoli identificati in catasto al foglio n.
3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62, 154 con l'annesso fabbricato adibito a stalla, quest'ultimo identificato con la p.lla 238, ed il fabbricato ad uso abitazione civile, iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236.
Quanto ai terreni con annessa stalla, come ammesso e documentato dalla stessa parte attrice, vige il contratto agrario, stipulato in data 20.04.2012, registrato all'agenzia delle Entrate, Ufficio di Siracusa, il 09.05.2012, al n. 2155, serie 3, tra i genitori deceduti, e ed il CP_3 Persona_1 convenuto , con scadenza prevista per il 20.04.2032. CP_1
In punto di diritto, non trova, dunque, applicazione la disciplina sui fondi rustici di cui all'art. 49, comma 1, della L. 203/1982, invocata dal convenuto , bensì la norma di cui al comma CP_1
3 del medesimo articolo, a mente del quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente”.
Valga, infatti, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, secondo il quale “in caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, la costituzione ex lege di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dalla data di apertura della successione, in favore di quello, tra gli eredi, che a tal momento risulti aver esercitato
o continui ad esercitare attività agricola - non è applicabile alla ipotesi in cui, tra il de cuius ed uno degli eredi, risulti in precedenza stipulato un regolare contratto agrario, poichè in tal caso l'erede stesso, in qualità di concessionario ex contractu, continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della (diversa e successiva) disposizione di cui al terzo comma del medesimo articolo
(a mente della quale "i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente")(Cass. n. 4975 del 2001)” (Cassazione civile sez. III - 20/08/2015, n. 17006).
Pertanto, continua, oggi, ad usufruire del godimento del fondo rustico sulla base di CP_1 un titolo contrattuale, pienamente valido a prescindere dal fatto di aver o meno esercitato e continuato ad esercitare l'attività agricola al momento dell'apertura della successione, non avendo lo stesso, per l'effetto, compiuto alcuna azione di spoglio nei confronti degli altri coeredi. La domanda di reintegra nel possesso spiegata nei confronti di relativa ai terreni CP_1 indentificati in catasto al foglio n. 3 particelle n. 17, 18, 19, 21, 23, 25, 47, 62, 154 e annesso fabbricato, identificato con la p.lla 238, deve quindi essere rigettata.
Quanto, invece, al fabbricato adibito a civile abitazione, iscritto al N.C.E. al foglio 3 particella 236, risulta provato, poiché incontestato in atti, il possesso esclusivo di detto bene da parte del convenuto
, contro il volere degli altri coeredi, e a far CP_1 Parte_1 Controparte_2 data dal mese di dicembre 2020.
In tal caso, risultano sussistenti i presupposti dello spoglio in quanto comunque la condotta di si pone in violazione dell'art. 1102 c.c. in tema di uso della cosa comune, che CP_1 riconosce il diritto a ciascun comunista di servirsene, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Non può, infatti, revocarsi in dubbio che l'ipotesi di occupazione dell'intero immobile da parte di un comproprietario e la sua utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all'alto comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, integri la violazione dell'art. 1102 c.c., con conseguente diritto ad una corrispondente indennità in favore del comunista escluso (Cass.,
30.03.2012, n.5156).
Dall'altra parte, la giurisprudenza di legittimità, ha attribuito rilevanza alla condotta attiva del proprietario pro indiviso escluso dal godimento del bene, il quale matura il diritto alla corresponsione dei frutti civili dal momento in cui rivendichi il proprio diritto nei confronti dell'altro comunista.
Invero, la Suprema Corte ha ritenuto che: “L'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso ovvero di trarre dal bene i frutti civili. Sicché, il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei comproprietari, in via di principio, non assume l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari, e, ancor meno, in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, con la conseguenza, che colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è, tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione se, abbia consentito, in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo” (Cass. civ., n. 2423/2015).
Pertanto, ha diritto di rientrare nel possesso del bene e di goderne nei limiti del Parte_1 proprio diritto, nell'ambito della comunione ereditaria e di percepire i frutti civili per il mancato godimento del bene non già dall'apertura della successione, come dalla stessa richiesto, bensì a far data dalla domanda giudiziaria, momento in cui la parte attrice ha formalmente manifestato la volontà di godere del bene, rivendicando i propri diritti nei confronti del convenuto . CP_1 Il convenuto , dovrà, quindi, consegnare alla stessa copia delle chiavi, garantendo la CP_1 piena fruizione del bene ereditario e corrispondere alla sorella in proporzione della propria quota ereditaria, i frutti civili maturati nel periodo di godimento esclusivo del bene.
Tali frutti, corrispondenti al valore locativo figurativo dell'immobile, calcolato dal ctu in euro
200,00/mese (ve di relazione del CTU, pag. 71), dovranno essere corrisposti alla parte attrice, in proporzione della quota ereditaria, pari a 1/3 del patrimonio ereditario, e quindi nell'importo, arrotondato, pari ad euro 67,00/mese.
Tale somma dovrà essere calcolata considerato il periodo di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 30.06.2021, e la data di effettiva reimmissione nel possesso del bene, con la formale consegna delle chiavi da parte del convenuto , entro giorni CP_1
15 dal deposito della odierna decisione. In ossequio ai suddetti criteri, tale somma si quantifica dal mese di luglio 2021 al mese di novembre 2025, in euro 3.551,00 (euro 67,00 x 53 mesi), a cui occorre aggiungere l'ulteriore somma da calcolarsi, sulla base dei medesimi criteri, fino alla effettiva consegna delle chiavi.
In ordine alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto , volta ad ottenere la CP_1 condanna dell'attrice al pagamento dei frutti civili per il godimento esclusivo dei fabbricati siti a
Palazzolo Acreide, Via Acre n. 24 e 25, censiti al N.C.E.U. del Comune di Palazzolo al foglio 30,
p.lle 297 e 298, occorre considerare che nessuna contestazione è insorta tra le parti in ordine alla circostanza del possesso esclusivo del bene da parte dell'attrice a far data dal 21.12.2020, circostanza, pertanto, da considerarsi provata.
In virtù dei medesimi principi sopra richiamati, si dovranno calcolare i frutti civili dovuti sulla base del valore locativo figurativo dell'immobile, calcolato dal ctu in euro 200,00/mese (v. CTU, pag. 71), che dovranno essere corrisposti da a , in proporzione della quota Parte_1 CP_1 ereditaria di quest'ultimo, pari a 1/3 del patrimonio ereditario, e quindi nell'importo, arrotondato, pari ad euro 67,00/mese.
Anche in questo caso, tale somma dovrà essere calcolata a far data dalla domanda riconvenzionale spiegata in data 26.10.2021, con la costituzione in giudizio, momento in cui la parte convenuta ha formalmente manifestato la volontà di far valere il proprio diritto al godimento di detto bene in uso esclusivo alla sorella. In ossequio ai suddetti criteri, tale somma si quantifica dal mese di novembre
2021 al mese di novembre 2025, in euro 3.283,00 (euro 67,00 x 49 mesi), e dovrà corrispondersi in ragione di euro 67,00 mese per tutto il periodo in cui permarrà nel godimento Parte_1 esclusivo del bene fino allo scioglimento della comunione.
Le altre eccezioni e domande formulate in atti devono intendersi assorbite. In ordine alle spese processuali, ivi comprese quelle di CTU, ritiene questo giudice che se quelle attinenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, che reciprocamente hanno aderito alla domanda di scioglimento.
quanto a quelle relative alla domanda possessoria e alla restituzione dei frutti civili da un lato e alla proposta riconvenzionale dall'altro, attesa la reciproca parziale soccombenza, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3308/2021 r.g. così dispone
- rigetta la domanda di divisione ereditaria promossa da nei confronti di Parte_1
e di;
Controparte_2 CP_1
- ordina a , in accoglimento della domanda di di reintegrare CP_1 Parte_1 quest'ultima nel possesso dell'abitazione civile sita in Palazzolo Acreide, C.da Poi, iscritta al
N.C.E. del Comune di Palazzolo, al foglio 3 particella 236, mediante consegna alla stessa delle chiavi del predetto immobile , entro giorni 15 dal deposito della odierna decisione;
- condanna al pagamento in favore di della somma di euro CP_1 Parte_1
- 3.551,00, a titolo di frutti civili calcolati fino al mese di novembre 2025, oltre all'ulteriore somma da calcolarsi in ragione di euro 67,00/mese, fino all'effettiva immissione nel possesso del predetto bene mediante consegna delle chiavi;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al pagamento Parte_1 in favore di della somma di euro 3.283,00 a titolo di frutti civili maturati CP_1 fino al mese di novembre 2025, nonché della somma mensile di euro 67,00, fino al permanere del godimento esclusivo dell'immobile sito a Palazzolo Acreide, Via Acre n. 24 e 25, censito al N.C.E.U. del Comune di Palazzolo al foglio 30, p.lle 297 e 298;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali, ivi comprese quelle della disposta CTU, già separatamente liquidate a carico della massa.
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore