Versione
2 settembre 1977
2 settembre 1977
Art. 1.
Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 , che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:
a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
b) non esercitino, ne' abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, ne' altra attivita' retribuita;
sono estesi i benefici tutti previsti dall' articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217 , con decorrenza dal 10 luglio 1976.
I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di eta'; il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.
Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 , che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:
a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
b) non esercitino, ne' abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, ne' altra attivita' retribuita;
sono estesi i benefici tutti previsti dall' articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217 , con decorrenza dal 10 luglio 1976.
I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di eta'; il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1987, n. 9315Provvedimento: Le funzioni di Vice-pretore onorario, ancorché "reggente" (art. 1 della legge 4 agosto 1977 n. 516) sono riconducibili ad un rapporto lavorativo formalmente onorario con la conseguenza che la controversia inerente a dette funzioni, ove sia rivolta a tutelare posizioni qualificabili come diritti soggettivi (nella specie, avendo il Vice-pretore domandato il pagamento di differenze retributive ed il versamento di contributi assicurativi), rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.*Leggi di più...
- configurabilità·
- giurisdizione civile·
- rapporto di lavoro formalmente onorario·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- condizione·
- impiego pubblico·
- sussistenza·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
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- magistrati onorari·
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- funzioni di vice pretore onorario