Articolo 1 della Legge 4 agosto 1977, n. 516
Articolo 2
Versione
2 settembre 1977
Art. 1.
Ai vice pretori onorari reggenti sedi di preture prive di titolare ai sensi dell'articolo 101 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , in servizio al 30 giugno 1976, remunerati ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 99 , che sostituisce l'articolo 208 del vigente ordinamento giudiziario, e che alla data indicata:
a) abbiano esercitato le funzioni di reggente per quindici anni, anche non consecutivi, ed anche se in sedi diverse;
b) non esercitino, ne' abbiano, durante l'incarico della reggenza, esercitato la professione forense, ne' altra attivita' retribuita;
sono estesi i benefici tutti previsti dall' articolo 1 della legge 18 maggio 1974, n. 217 , con decorrenza dal 10 luglio 1976.
I predetti magistrati onorari conservano tale status e l'incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di eta'; il Consiglio superiore della magistratura puo' sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.
Nel caso di ristrutturazione delle circoscrizioni giudiziarie e di soppressione dei mandamenti, i reggenti, con incarico a tempo indeterminato, sono assegnati d'ufficio ad altra sede, preferibilmente nel distretto di appartenenza.
Entrata in vigore il 2 settembre 1977
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