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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2135/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv.to Alberto Zeffin e avv Martina Nola, come da mandato allegato al ricorso
- ricorrente -
contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Sergio Aprile come da procura generale alle liti in atti
- resistente -
OGGETTO: incumulabilità reddito da attività lavorativa con il trattamento pensionistico in regime c.d. «quota 100» ex art. 14 co. III D.L. 4/2019 decisa all' udienza 2.12.2025
FATTO
Con ricorso depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia in data 17.10.2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti dell' per ottenere l' annullamento del provvedimento restitutorio per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2023 di euro 22.520,29= per “incumulabilità prevista dall'art. 1, comma 204 della legge 232/2016 con i redditi da lavoro subordinato o autonomo” ; derivato dunque da riliquidazione e accertamento di somme indebitamente percepite in ragione dell' incumulabilità ex art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma
87, L. 234 del 2021, vigente ratione temporis, del reddito da attività lavorativa con il trattamento pensionistico in regime c.d. «quota 102» in corso dall' 1.10.2022. Riferisce che l' attività lavorativa considerata dall' incompatibile costituisce prestazione resa in forza di contratto 1/10/2023 di collaborazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 26 del 2021 (T.U. sulla disciplina del lavoro sportivo) con la “Yacht Club Venezia SSDARL” per soli 14 (quattordici) giorni, dall'1/10/2023 al 14/10/2023, percependo un compenso complessivo di euro 600,00.
Lamenta che dall' incumulabilità non deriva il recupero della pensione percepibile per l'intera annualità come da provvedimento restitutorio , bensì al piu' la detrazione del solo reddito di lavoro percepito contemporaneamente alla pensione (nello specifico euro 600,00).
L' si è costituito contestando la pretesa.
La causa è stata istruita documentalmente e all' esito di odierna discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI
L' impugnato recupero è riferito all' incumulabilità ex art. 14 comma 3 del D.L. 4/2019 avendo il ricorrente, da un lato, avuto accesso dall' 1.10.2022 alla pensione ai sensi dell'art. 14 DL 4/2019 così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 87, L. 234 del 2021, vigente ratione temporis, ossia in cd. “Quota 102”, dall' altro svolto successivamente nel 2023 per 14 giorni attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro sportivo (collaborazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 26 del 2021).
Le doglianze attoree, di illegittimità del recupero da parte dell' dell' intera annualità di pensione percepita nell' anno in cui sono ricompresi i giorni di percepimento di reddito da attività lavorativa, sono fondate essendo recuperabili da parte del medesimo i soli ratei mensili di pensione coincidenti con lo svolgimento di attività lavorativa, come da pretesa da intendersi ricompresa nel petitum in base al principio secondo cui nel piu' ( detrazione del solo reddito di lavoro percepito contemporaneamente alla pensione) sta il meno.
In merito, pur tenuto conto che secondo Corte costituzionale n. 234/2022 la sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è funzionale a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, risulta, tuttavia, condivisibile il cd orientamento perugino favorevole alla frazionabilità dei periodi di incumulabilità, ovvero alla ripetibilità non già su base annua, bensì dei soli ratei relativi al periodo di percezione del reddito.
Così per tutte CA RU sentenza 1.3.2023 in RG 135/2022 + CA RE sentenza 21.12.2023 in RG
286/2023 + TL Torino est n RG 6615/2020 ud 15.7.2022. CP_2 Tale, condivisibile, orientamento - già recepito dall' Ufficio nei precedenti sentenza n. 100/2024 del
14.2.2024 est Coppetta e sentenza n. 478/2024 di questo Giudicante - è in linea con Corte dei Conti
Veneto, Sez. giurisdiz., n. 33 del 22/04/2024 e Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisdiz., Sent.,
03/08/2023, n. 263, secondo cui il riferimento temporale all'anno contenuto nella norma è riferibile solo al limite di reddito del lavoro autonomo occasionale e la circolare 117/2019 “appare traslare immotivatamente il criterio della "base annua" a tutti i redditi da lavoro acquisiti in violazione del divieto di cumulo, anche se la loro percezione risulta conteggiata e/o conteggiabile su base mensile, proprio come avviene per i ratei di pensione.”
Nei casi in cui l'attività di lavoro dipendente ha avuto una durata inferiore all'anno, il regime dell'incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la pensione e il lavoro, non potendo essere esteso all'intero anno in cui il pensionato ha svolto tale attività.
E' ben vero che la Circolare collega alla percezione di redditi la sospensione della prestazione sino alla fine dell'anno in corso al momento di produzione del reddito da lavoro.
Tale soluzione non appare, tuttavia, coerente con il dettato normativo, che si limita a parlare di non cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro : il riferimento all'anno è posto nell'art. 14 comma 3 in esame solo per la definizione del limite reddituale destinato a delimitare l'eccezione alla incumulabilità per il lavoro occasionale autonomo, e non pare corretto utilizzarlo per estendere alla durata dell'anno civile le conseguenze dell' incumulabilità.
Una lettura costituzionalmente orientata della previsione di non cumulabilità impone di limitare la sospensione della prestazione previdenziale ai soli periodi coperti dal contratto di lavoro, dovendosi ri- espandere, al di fuori dei periodi nei quali il pensionato ricava altri redditi da lavoro, la funzione previdenziale del trattamento pensionistico, finalizzato a fornire i mezzi di sussistenza al lavoratore fuoriuscito per motivi di età dal mondo del lavoro.
Non ignora lo scrivente giudicante la diversa posizione espressa dalla Cassazione nella pronuncia
30994/2024 richiamata dall' .
Va, tuttavia, tenuto conto delle indicazioni recentemente fornite con sentenza n. 162/2025 dalla Corte
Costituzionale, che ha dichiarato inammissibili i dubbi di legittimità costituzionale formulati dal
Tribunale ordinario di Ravenna, sezione lavoro, nei confronti dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019, nella parte in cui - secondo l'interpretazione data dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 30994 del 2024 - fa discendere dalla violazione del divieto di cumulo della pensione anticipata «quota 100» con redditi da lavoro subordinato la sospensione del trattamento previdenziale per un'intera annualità, anche quando l'attività lavorativa svolta sia limitata a periodi molto limitati (una o poche giornate) e con redditi esigui, Le censure del rimettente erano appuntate in particolare sulla citata disposizione nella parte in cui – nel porre il divieto di cumulo della pensione anticipata maturata per avere raggiunto la cosiddetta
“quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, nel periodo compreso fra il primo giorno di decorrenza della pensione così anticipata e la maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia – per come interpretata dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 dicembre 2024,
n. 30994, fa conseguire alla violazione di tale divieto la sospensione dell'erogazione della pensione per un'intera annualità, anche nel caso di svolgimento di attività di lavoro subordinato per periodi molto limitati (anche per una o poche giornate all'anno) e con redditi esigui.
E' stato evidenziato che così intesa la norma si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost., ed altresì con l' art 38, secondo comma, Cost. finendo essenzialmente per privare della protezione previdenziale l'assicurato, che pur ne avrebbe diritto per avere versato la contribuzione necessaria all'attivazione del trattamento, ed infine con l' art. 1 Prot. addiz. CEDU, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost. risolvendosi l'ablazione totale del trattamento per un intero anno, causata dallo svolgimento di una, pur incompatibile, attività lavorativa, nella lesione del diritto al rispetto dei propri beni, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
La Corte costituzionale pronunciandosi sul punto ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità per non avere il giudice rimettente esperito la necessaria interpretazione costituzionalmente orientata della norma, atteso che l'interpretazione della Cassazione del 2024 non può ancora qualificarsi come diritto vivente trattandosi di una singola pronuncia di una sezione semplice della Corte di cassazione oltretutto disattesa da buona parte della giurisprudenza di merito
(fra le altre, Corte d'appello Milano, sezione lavoro, sentenza 7 agosto 2025, n. 629; Corte d'appello
Bologna, sezione lavoro, sentenza 16 giugno 2025, n. 311, Corte d'appello RE, sezione lavoro, sentenza 15 aprile 2025, n. 81; Corte d'appello Trento, sezione lavoro, sentenza 20 marzo 2025, n. 14), pacifica, d' altro canto, la sussistenza, nel dato letterale della norma, di un' oggettiva lacuna quanto alle conseguenze del divieto del cumulo.
Pur non entrando nel merito la Corte ha implicitamente riconosciuto che la disposizione è suscettibile di interpretazioni differenti, lasciando spazio ad una lettura più proporzionata - cioè limitata ai soli mesi lavorati – da parte dei giudici di merito, in coerenza con i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e adeguatezza dei mezzi di vita (art. 38 Cost.), ma avendo al contempo riguardo alla sostenibilità del sistema previdenziale.
La sentenza in altre parole conferma la legittimità del divieto di cumulo, ma nega che ci sia una sanzione automatica di perdita della pensione con riferimento all' intera annualità, lasciando dunque spazio al frazionamento su base mensile, certamente coerente con la stessa normativa primaria laddove individua nell'erogazione della pensione un'obbligazione di durata a periodicità mensile.
Va dunque data continuità al sopra riportato orientamento perugino recepito dall' Ufficio secondo cui, essendo le pensioni erogate per legge mensilmente, la regola del cumulo opera a livello mensile, privando il pensionato dei ratei nelle sole mensilità nelle quali egli ha cumulato redditi da lavoro subordinato e pensione “quota 100”.
Trattasi di conseguenza individuata in base a interpretazione costituzionalmente orientata siccome rispettosa dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. , e tale da non privare l' assicurato della protezione previdenziale, dunque conforme all' art 38, secondo comma, Cost.
L' obiezione a monte del ricorrente, approfondita nelle note autorizzate depositate il 22.4.2025, secondo cui il caso di specie - di compenso inferiore ai 5.000,00 e assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e obbligo contributivo e fiscale (artt. 35, comma 8-bis e 36, comma 6 .U. sulla disciplina del lavoro sportivo) - non rientrerebbe nel divieto di cumulo sancito dall'art. 14, comma 3,
D.L. n. 4 del 2019, va disattesa.
La deroga è, infatti, prevista dalla norma di riferimento limitatamente al lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro annui, cui la collaborazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 26 del 2021 (T.U. sulla disciplina del lavoro sportivo) non è equiparabile in quanto la stessa, nel peculiare ambito sportivo dilettantistico, costituisce la forma ordinaria di collaborazione e dunque attesta la piena reimmissione nel mercato del lavoro presupposta dal divieto ex art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019.
Spese di lite compensate per ½ per contrasto giurisprudenziale in materia, rifuse in base a soccombenza quanto all' ulteriore metà liquidata come in dispositivo
pqm
ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione Quota 102 a decorrere dall' 1.9.2022 ad eccezione dei soli ratei mensili concomitanti con lo svolgimento di attività di lavoro, nello specifico di collaborazione ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 26 del 2021 (T.U. sulla disciplina del lavoro sportivo) con la “Yacht Club Venezia SSDARL” dall'1/10/2023 al 14/10/2023 ;
2. condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione e a restituire le somme eventualmente recuperate in eccedenza rispetto a quanto non dovuto ai sensi del capo che precede;
3. dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna l' alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 1.350,00 oltre al rimborso per intero del
CU versato
Venezia, 2.12.2025
Il Giudice