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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2401/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2401/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORI MARIA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/08/1986;
RESISTENTE, CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 03/12/2024).
pagina 1 di 6 OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “conclusioni a) Disporre
l'affidamento del figlio in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
b) stabilire che il padre incontri e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati dalle ore 18,00 del Per_1
venerdì sino alle ore 18.00 della domenica prelevandolo e riaccompagnandolo presso
l'abitazione materna;
durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 10.00 del 24 dicembre fino alle ore 16.00 del giorno di Natale e dalle ore 16 del 25 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno successivo, nonché dalle ore ore 10.00 del 31 dicembre sino alle ore
10.00 del 1° gennaio e, l'anno successivo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 1° gennaio;
durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o quella del lunedì dell'Angelo; una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il
30 aprile di ogni anno. Resti in ogni caso la facoltà dei genitori di concordare altri e diversi momenti di incontro tra il padre e il figlio c) stabilire a carico del signor Per_1
l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento del figlio CP_1 non inferiore a € 150,00 mensile entro il giorno 10 di ogni mese, con la previsione Per_1 di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al percepimento per intero a favore della madre del c.d. assegno unico considerata la pressoché totale permanenza del minore presso la stessa e oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate nelle c.d. Linee guida (01.02.2018) in uso al Tribunale di Varese;
d) autorizzare i genitori al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio. Spese e competenze di lite rifuse e comunque liquidate a carico dell'Erario stante l'ammissione della signora al Gratuito Patrocinio.”; Parte_1
parte resistente è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in data 13/11/2024 la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti del sig. pronuncia CP_1
di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio, in relazione al figlio nato a [...] il [...]. Persona_1
La parte ricorrente ha formulato le conclusioni di cui sopra;
in particolare la ricorrente ha dedotto che nella casa in locazione vi è rimasta la stessa assieme al figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, mentre il resistente, allontanatosi, non ha contribuito al mantenimento del minore, salvo consentire alla madre di percepire integralmente l'assegno unico universale. La ricorrente ha allegato di lavorare part-time per
€ 700,00 mensili circa, gravata da un canone di locazione per € 450,00 mensili e le sarebbe stata comunicata la volontà di non rinnovare da parte del locatore. Al contrario, il resistente percepirebbe € 1.700,00 mensili, neppure frequentando assiduamente il minore, essendosi trasferito altrove.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente;
ne è stata depositata prova in atti in data 03/01/2025.
Con Decreto n. 8/2025 del febbraio 2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. la ricorrente ha confermato le conclusioni rassegante, evidenziando il comportamento processuale inerte del resistente e deducendo di avere formulato istanza all'Agenzia delle Entrate al fine di conoscere i redditi e le consistenze economiche del resistente, allo stato inevasa.
All'udienza 25/03/2025, comparsa la ricorrente con il difensore, è altresì comparso personalmente il resistente, senza difesa tecnica;
lo stesso è stato avvisato e reso edotto dei suoi diritti;
egli ha precisato: “Non ho un avvocato, mi hanno detto che potevo venire qua senza, tanto era una formalità. Pago integralmente 200,00 di asilo tutti i mesi, ho un'altra figlia di 13 anni, adesso abito a Biella. Faccio il corriere di Sostanzialmente non CP_2
mi oppongo;
in atti non ci sono tante cose che andrebbero dette, però le conclusioni sono sostanzialmente d'accordo.”:
pagina 3 di 6 In assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti costituite, la causa è stata rimessa direttamente in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
Preliminarmente, occorre dichiarare la formale contumacia del resistente, non costituitosi a mezzo difesa tecnica, ma comparso solo personalmente all'udienza fissata;
la notifica operata nei suoi confronti è regolare e tempestiva.
Ritiene il Collegio che possano trovare integrale accoglimento le richieste formulate da parte ricorrente.
Ed infatti, la parte ricorrente ha chiesto confermarsi il regime di affidamento condiviso ex lege del minore;
dagli atti, nonché da quanto personalmente espresso anche dal resistente, non emerge alcun elemento tale da giustificare una deroga al regime ordinario;
ancora, non può mettersi seriamente in dubbio la conferma del collocamento prevalente del minore presso la madre, in continuità con il collocamento de facto già attuato in seguito alla fuoriuscita del padre dall'abitazione familiare.
Ancora, il regime di frequentazione proposto dalla ricorrente appare congruo, ampio per il padre, al fine di garantire il principio della bigenitorialità.
Quanto agli aspetti economici, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv.
658968 - 01) secondo cui la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti, valutata altresì la domanda per € 150,00 mensili, il Collegio ritiene congrua tale somma per come richiesta. Tale importo è rivalutato annualmente ex lege.
pagina 4 di 6 L'assegno unico universale è da sempre lasciato dal padre integralmente in favore della madre;
deve pertanto disporsi in tal senso anche in questa sede, anche alla luce della qualifica di collocataria prevalente della madre del minore (cfr. Cass. civ., n. 4672/2025).
Poiché entrambi i genitori sono lavoratori, le spese straordinarie sono ripartite al 50% fra gli stessi, secondo le regole e le modalità di cui alle linee guida 01.02.2018 del Tribunale di
Varese.
Inammissibile in questa sede la domanda inerente il rilascio di documenti validi per l'espatrio, trattandosi di competenza funzionale inderogabile del Giudice Tutelare;
le parti, concordemente, potranno richiedere liberamente i documenti validi per l'espatrio con il consenso dell'altra parte, attivando l'ordinaria procedura amministrativa;
in ipotesi di contrasto, occorrerà rivolgersi al G.T. competente.
La natura della controversia e l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co.
2 c.p.c., sotto forma di pronuncia di dichiaraizone di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) DISPONE che (Varese, 25/11/2020) rimanga affidato in via Persona_1
condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
3) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e minore avvengano secondo il seguente calendario: il padre incontri e tenga con sé il figlio a Per_1
fine settimana alternati dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 10.00 del 24 dicembre fino alle ore 16.00
pagina 5 di 6 del giorno di Natale e dalle ore 16 del 25 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 10.00 del 31 dicembre sino alle ore 10.00 del 1° gennaio e, l'anno successivo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 1° gennaio;
durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o quella del lunedì dell'Angelo; una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Resti in ogni caso la facoltà dei genitori di concordare altri e diversi momenti di incontro tra il padre e il figlio Per_1
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di aprile 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile
2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Linee Guida
01.02.2018 vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore della madre;
5) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio per il minore;
6) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2401/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
27/06/1985, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORI MARIA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il CP_1 C.F._2
19/08/1986;
RESISTENTE, CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 03/12/2024).
pagina 1 di 6 OGGETTO: “Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio”.
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “conclusioni a) Disporre
l'affidamento del figlio in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Persona_1
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
b) stabilire che il padre incontri e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati dalle ore 18,00 del Per_1
venerdì sino alle ore 18.00 della domenica prelevandolo e riaccompagnandolo presso
l'abitazione materna;
durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 10.00 del 24 dicembre fino alle ore 16.00 del giorno di Natale e dalle ore 16 del 25 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno successivo, nonché dalle ore ore 10.00 del 31 dicembre sino alle ore
10.00 del 1° gennaio e, l'anno successivo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 1° gennaio;
durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o quella del lunedì dell'Angelo; una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il
30 aprile di ogni anno. Resti in ogni caso la facoltà dei genitori di concordare altri e diversi momenti di incontro tra il padre e il figlio c) stabilire a carico del signor Per_1
l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento del figlio CP_1 non inferiore a € 150,00 mensile entro il giorno 10 di ogni mese, con la previsione Per_1 di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre al percepimento per intero a favore della madre del c.d. assegno unico considerata la pressoché totale permanenza del minore presso la stessa e oltre il 50% delle spese straordinarie così come individuate nelle c.d. Linee guida (01.02.2018) in uso al Tribunale di Varese;
d) autorizzare i genitori al rilascio e al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio. Spese e competenze di lite rifuse e comunque liquidate a carico dell'Erario stante l'ammissione della signora al Gratuito Patrocinio.”; Parte_1
parte resistente è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso depositato in data 13/11/2024 la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere nei confronti del sig. pronuncia CP_1
di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio, in relazione al figlio nato a [...] il [...]. Persona_1
La parte ricorrente ha formulato le conclusioni di cui sopra;
in particolare la ricorrente ha dedotto che nella casa in locazione vi è rimasta la stessa assieme al figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, mentre il resistente, allontanatosi, non ha contribuito al mantenimento del minore, salvo consentire alla madre di percepire integralmente l'assegno unico universale. La ricorrente ha allegato di lavorare part-time per
€ 700,00 mensili circa, gravata da un canone di locazione per € 450,00 mensili e le sarebbe stata comunicata la volontà di non rinnovare da parte del locatore. Al contrario, il resistente percepirebbe € 1.700,00 mensili, neppure frequentando assiduamente il minore, essendosi trasferito altrove.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati al resistente;
ne è stata depositata prova in atti in data 03/01/2025.
Con Decreto n. 8/2025 del febbraio 2025 del Presidente del Tribunale di Varese, la causa è stata assegnata a questo Giudicante.
Con memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. la ricorrente ha confermato le conclusioni rassegante, evidenziando il comportamento processuale inerte del resistente e deducendo di avere formulato istanza all'Agenzia delle Entrate al fine di conoscere i redditi e le consistenze economiche del resistente, allo stato inevasa.
All'udienza 25/03/2025, comparsa la ricorrente con il difensore, è altresì comparso personalmente il resistente, senza difesa tecnica;
lo stesso è stato avvisato e reso edotto dei suoi diritti;
egli ha precisato: “Non ho un avvocato, mi hanno detto che potevo venire qua senza, tanto era una formalità. Pago integralmente 200,00 di asilo tutti i mesi, ho un'altra figlia di 13 anni, adesso abito a Biella. Faccio il corriere di Sostanzialmente non CP_2
mi oppongo;
in atti non ci sono tante cose che andrebbero dette, però le conclusioni sono sostanzialmente d'accordo.”:
pagina 3 di 6 In assenza di istanze istruttorie formulate dalle parti costituite, la causa è stata rimessa direttamente in decisione al Collegio ex art. 473bis.22 c.p.c.
***********
Preliminarmente, occorre dichiarare la formale contumacia del resistente, non costituitosi a mezzo difesa tecnica, ma comparso solo personalmente all'udienza fissata;
la notifica operata nei suoi confronti è regolare e tempestiva.
Ritiene il Collegio che possano trovare integrale accoglimento le richieste formulate da parte ricorrente.
Ed infatti, la parte ricorrente ha chiesto confermarsi il regime di affidamento condiviso ex lege del minore;
dagli atti, nonché da quanto personalmente espresso anche dal resistente, non emerge alcun elemento tale da giustificare una deroga al regime ordinario;
ancora, non può mettersi seriamente in dubbio la conferma del collocamento prevalente del minore presso la madre, in continuità con il collocamento de facto già attuato in seguito alla fuoriuscita del padre dall'abitazione familiare.
Ancora, il regime di frequentazione proposto dalla ricorrente appare congruo, ampio per il padre, al fine di garantire il principio della bigenitorialità.
Quanto agli aspetti economici, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv.
658968 - 01) secondo cui la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti, valutata altresì la domanda per € 150,00 mensili, il Collegio ritiene congrua tale somma per come richiesta. Tale importo è rivalutato annualmente ex lege.
pagina 4 di 6 L'assegno unico universale è da sempre lasciato dal padre integralmente in favore della madre;
deve pertanto disporsi in tal senso anche in questa sede, anche alla luce della qualifica di collocataria prevalente della madre del minore (cfr. Cass. civ., n. 4672/2025).
Poiché entrambi i genitori sono lavoratori, le spese straordinarie sono ripartite al 50% fra gli stessi, secondo le regole e le modalità di cui alle linee guida 01.02.2018 del Tribunale di
Varese.
Inammissibile in questa sede la domanda inerente il rilascio di documenti validi per l'espatrio, trattandosi di competenza funzionale inderogabile del Giudice Tutelare;
le parti, concordemente, potranno richiedere liberamente i documenti validi per l'espatrio con il consenso dell'altra parte, attivando l'ordinaria procedura amministrativa;
in ipotesi di contrasto, occorrerà rivolgersi al G.T. competente.
La natura della controversia e l'interesse preminente del figlio al centro del procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co.
2 c.p.c., sotto forma di pronuncia di dichiaraizone di irripetibilità delle spese di lite di parte ricorrente, attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di CP_1
2) DISPONE che (Varese, 25/11/2020) rimanga affidato in via Persona_1
condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
3) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e minore avvengano secondo il seguente calendario: il padre incontri e tenga con sé il figlio a Per_1
fine settimana alternati dalle ore 18,00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica prelevandolo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
durante il periodo natalizio ad anni alterni dalle ore 10.00 del 24 dicembre fino alle ore 16.00
pagina 5 di 6 del giorno di Natale e dalle ore 16 del 25 dicembre sino alle ore 20.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 10.00 del 31 dicembre sino alle ore 10.00 del 1° gennaio e, l'anno successivo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 1° gennaio;
durante il periodo pasquale, ad anni alterni, la giornata di Pasqua o quella del lunedì dell'Angelo; una settimana durante il periodo estivo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Resti in ogni caso la facoltà dei genitori di concordare altri e diversi momenti di incontro tra il padre e il figlio Per_1
4) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1
dell'importo di € 150,00 entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di aprile 2025 compresa, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile
2026); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo Linee Guida
01.02.2018 vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico universale integralmente in favore della madre;
5) DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda inerente i documenti validi per l'espatrio per il minore;
6) DICHIARA IRRIPETIBILI le spese di lite di parte ricorrente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03/04/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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